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IX LEGISLATURA 59" Seduta Lunedi 25 marzo 2013 Deliberazione n. 287 (Estratto del processo verbale) OGGETTO: Legge regionale - Adeguamento della normativa regionale alle disposizioni contenute nel decreto legge 13 settembre 2012. n. 158 (noto come decreto Balduzzi) convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012, n. 189. Modifiche ed integrazioni agli articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 ed all'articolo 20 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29. Presidente: Francesco Talarico Consigliere - Questore: Giovanni Nucera Segretario: Nicola Lopez Consiglieri assegnati 50 Consiglieri presenti 43, assenti 7... omissis... Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Salerno, e gli interventi dei Consiglieri N acca ri Ca rlizzi, Salerno. Giordano, ancora Salerno, essendo stati approvati separatamente i tre articoli della proposta di legge in argomento, con l'emendamento introdotto, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 43, a favore 43 - ne proclama il risultato: "II Consiglio approva" IL PRESIDENTE f.to: Talarico... omissis... IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Nucera IL SEGRETARIO f.to Lopez E' conforme all'originale, Reggio Calabria, 28 marzo 2013

Allegato alla deliberazione n. 287 del 25 marzo 2013 IX LEGISLATURA LEGGE REGIONALE ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO LEGGE 13 SETTEMBRE 2012. N. 158 (NOTO COME DECRETO BALDUZZI) CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2012, N. 189. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AGLI ARTICOLI 14 E 15 DELLA LEGGEREGIONALE 19 MARZO 2004, N. 11 ED ALL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2002, N. 29 E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 marzo 2013. Reggio Calabria, 28 marzo 2013

RELAZIONE La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di adeguare la normativa regionale relativa alla nomina dei direttori generali delle aziende del SSR, risalente alla legge regionale 11/2004, alle nuove disposizioni contenute nel decreto legge 13 settembre 2012, n. 158(noto come decreto flbalduzzi") convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012, n. 189. La lett. a) del comma 1 dell'art. 4, d.l158/2012, successivamente sostituito dalla legge di conversione n. 189 del 2012 riformula l'art. 3 bis del d.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m,i., con riferimento alla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie,procede ad un aggiornamento dei criteri e delle procedure da seguire per il conferimento dei relativi incarichi. Il testo riafferma alcuni principi che devono essere considerati indispensabili nella selezione di persone alle quali sono affidate responsabilità così elevate e complesse come quelle che sono attribuite al direttore generale di un'azienda sanitaria e cioè il possesso di competenze professionali adeguate, consolidate da un'esperienza di direzione che deve essere almeno di 5 anni se maturata nel settore sanitario ed almeno di 7 anni se maturata in altro settore, e la trasparenza ed obiettività nella valutazione (la gestione degli elenchi degli idonei al conferimento di un incarico di direttore generale è prerogativa delle singole regioni, che possono peraltro attingere anche da elenchi di altre regioni nel conferimento di un incarico di direzione). Nel rispetto di principi generali fissati dalla normativa nazionale, ogni regione avvalendosi dell'autonomia che ad essa è riservata in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale, può poi utilizzare procedure e criteri più specifici, che devono essere pubblicizzati negli awisi pubblici, che costituiscono la modalità obbligatoria per la selezione degli idonei,ma devono altresì essere formalizzati nelle leggi regionali. Tra gli ulteriori requisiti si propone, quindi, l'introduzione al comma 2 ter del limite di età di 67 anni da possedere da parte dei direttori generali al momento della nomina, nonché il fatto che la sud'detta esperienza manageriale deve essere svolta negli ultimi dieci anni precedenti il conferimento dell'incarico. " requisito anagrafico è stato introdotto in altre norme regionali che sono passate al vaglio del Consiglio dei Ministri. In particolare, si fa riferimento all'articolo 37, comma 1 legge regionale Toscana "Testo coordinato della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40. Disciplina del servizio sanitario regionale" e all'art. 16, comma 1, legge regionale Umbria 12 novembre 2012, n. 18 "Ordinamento del servizio sanitario regionale."entrambe le leggi sono state esaminate dal CdM rispettivamente in data 29/04/2005 (cfr. sentenza Corte Costituzionale n.181/2006) e 11/0112013 con esito di impugnativa ma non per la parte relativa al requisito dei 65 anni di età da possedere al momento della nomina). Ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della citata legge 189 del 2012 le regioni sono tenute a 1

Art. 1 (Modifiche ed integrazioni agli articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11) 1. Il testo del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: "3. I provvedimenti di nomina dei Direttori Generali, Aziende del Servizio Sanitario Regionale sono adottati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionare, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale degli idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre Regioni, costituiti previa pubblica selezione. Gli elenchi sono aggiornati con cadenza biennale. La Regione assicura, anche mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula." 2. All'articolo 14 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti commi: "3 bis. La Giunta Regionale, con proprio atto, disciplina i contenuti degli avvisi pubblici finalizzati alla formazione dell'elenco di cui al comma 3 e definisce i criteri per la verifica dei requisiti di cui al successivo comma 3 ter. 3 ter. Il Direttore Generale è nominato tra soggetti che non abbiano compiuto il sessantasettesimo anno di età al momento della nomina in possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale svolta negli ultimi dieci anni, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie. 3 quater. Resta ferma l'intesa con il Rettore per la nomina del Direttore Generale dell'azienda Ospedaliero-Universitaria in attuazione dell'articolo 4 del D.Lgs.21 dicembre 1999, n. 517. 3 quinquies. La Giunta Regionale, ai fini della selezione dei candidati per l'inserimento nell'elenco degli idonei di cui al comma 3,si avvale di una Commissione costituita ai sensi dell'art. 4,3 bis, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 e s.m. i." 3. All'articolo 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti commi: -"3 bis. Presso l'assessorato Tutela della salute e politiche sanitarie sono istituiti gli elenchi regionali degli idonei, ad aggiornamento biennale, degli aspiranti alla nomina a Direttore amministrativo e Direttore sanitario delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3. 3 ter. La Giunta regionale disciplina, con apposito atto, i contenuti degli avvisi pubblici finalizzati alla formazione degli elenchi di cui al precedente comma. 3 quater. I Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale nominano i Direttori amministrativi e sanitari,ai sensi del comma 1, attingendo 3

obbligatoriamente agli elenchi regionali degli idonei di cui al comma 3 bis. La Regione assicura, anche mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione e ai curricula. I provvedimenti di nomina sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria e sui siti web istituzionali delle singole Aziende, in apposita sezione ad essi dedicata." Art. 2 (lntegrazioni all'art. 20, comma 3, legge regionale 7agosto 2002 n. 29) 1. All'articolo 20 della legge regionale 7agosto 2002 n.29 e successive modificazioni e integrazioni. è aggiunto il seguente comma: "3 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, della I.r. 11/2004 e s.m.i., trovano applicazione anche nei confronti dei Commissari, ai quali è corrisposto lo stesso trattamento economico previsto dalla vigente normativa per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere." Art. 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 4