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CITTA DI VITTORIA PROVINCIA DI RAGUSA Originale di Deliberazione della Giunta Comunale Deliberazione N._275 Seduta del21.05.2014 OGGETTO:Modifica della Delibera n. 519 del 9 ottobre 2012 Gestione del servizio di parcheggio e delle aree a sosta a pagamento (Zona Blu) Esternalizzazione. Concessione di servizi ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006. L anno duemilaquattordici il giorno_ventuno del mese di maggio alle ore_13.30 in Vittoria e nell Ufficio comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale e con l intervento dei Signori: BILANCIO 2014 INT. CAP. MOVIMENTO CONTABILE Stanz. di Bilancio Storni e variaz. al Bilancio Stanz. Assestato Imp. di spesa assunti Disponibilità COMPONENTI GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI SINDACO: Avv. Giuseppe NICOSIA VICE SINDACO: Geom. Filippo CAVALLO ASS.RE: Geom. Salvatore AVOLA ASS.RE : Arch. Angelo DEZIO ASS.RE : Dott. Giovanni CARUANO ASS.RE: Avv. Pietro GURRIERI ASS.RE: Dott.ssa Maria FIORE Impegno del presente atto Disponibilità residua Il Responsabile del Servizio Finanziario con l assistenza del Segretario Generale, Dott. Paolo Reitano il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull oggetto sopraindicato. LA GIUNTA VISTO l Ord. A. EE. LL. vigente in Sicilia ed in particolare l art.186; VISTA la L.R. n.30/00 artt.12 e 16; VISTO il D.L.vo n.267/2000 VISTA la seguente proposta del Dirigente

Parere Regolarità Tecnica VISTA la presente proposta di Deliberazione ESPRIME PARERE In ordine alla regolarità tecnica. Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa Vittoria,.20.05.2014 F.TO COSTA Parere Regolarità Contabile VISTA la proposta di Deliberazione ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile. L'importo della spesa di. è imputata al VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente Vittoria,... Spazio riservato al Segretario Generale Vittoria,... Il Segretario Generale IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE Premesso Che con deliberazione n. 519 del 9 ottobre 2012 la Giunta municipale decideva di esternalizzare mediante concessione la gestione del servizio di parcheggio e delle aree a sosta a pagamento (Zona Blu), ai sensi dell art. 30 del d.lgs. n. 163/2006. Che a seguito dell espletamento delle procedure di gara, il 22 gennaio 2014 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto con la Cooperativa Sociale Aurora a.r.l., aggiudicataria del servizio. Che in sede di approfondimento, sono emerse alcune problematiche relative alla disciplina della cd. multina o penalina, rilevando orientamenti contrastanti tra la giurisprudenza di legittimità e contabile e i pareri del Ministero. Che secondo l orientamento della giurisprudenza contabile (cfr., Corte dei Conti del Lazio, sentenza n. 888 del 2012) e di legittimità (cfr., Cassazione civile, sentenze nn. 20308 del 2011 e 30 del 2012), il mancato azionamento del dispositivo di controllo della sosta e il successivo intero mancato pagamento è sanzionabile ai sensi dell art. 157, comma 8, del C.d.S, invece, è sanzionabile ai sensi dell art. 7 comma 15, del C.d.S., la sosta protratta oltre l orario autorizzato dal pagamento effettuato, vale a dire nel caso in cui la sosta si protragga oltre l orario per il quale è stata corrisposta la tariffa. Che questa Dirigenza ha ritenuto opportuno, essendone legittimata, richiedere parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ponendo due quesiti specifici sulla materia, con nota prot. n.871/pm del 27 gennaio 2014 (all.1).

Che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con parere del 27 febbraio 2014 prot. n. 994 (all. 2), pervenuto in data 7 marzo 2014, ha chiarito che: 1) Per il mancato o ritardato pagamento equivalente al mancato azionamento del dispositivo di controllo di cui all art. 157, comma 6 del Codice, si applica la sanzione di cui all art. 7, comma 14, avente il medesimo importo della analoga sanzione, prevista dall art. 157 comma 8; per il pagamento in misura insufficiente, si applica il recupero delle somme dovute, eventualmente maggiorate di una penale stabilita con apposito regolamento comunale, ai sensi dell art. 17 comma 132 della Legge n. 127/1992. 2) Nel caso di esercizio in concessione delle aree di parcheggio, il corrispettivo del concessionario non può essere determinato in percentuale delle sanzioni comminate, in quanto l oggetto della concessione è unicamente la gestione del servizio. Esso può tutt al più essere stabilito in funzione dell introito, prevedibilmente derivante dalla riscossione delle tariffe di sosta, e in ossequio alle disposizioni dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Tenuto conto dell orientamento della giurisprudenza contabile, (Cfr. sentenza n. 888 del 2012 della Corte dei Conti del Lazio) che ha dichiarato illegittime le penaline o multine emesse dagli ausiliari della sosta per sanzionare il mancato pagamento del ticket o il mancato rinnovo del tagliando, e tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità (Cfr. Corte Cassazione sentenza n. 20308 del 04.10.2011; Corte di Cassazione sentenza n. 30 del 09.01.2012) ha evidenziato come gli ausiliari della sosta sono tenuti ad elevare preavvisi e/o verbali per violazione dell art. 7, c. 15, CdS e/o art. 157, c. 8, CdS, precisando che il mancato utilizzo del disco orario o la mancata attivazione del parchimetro è sanzionata in base all'art. 157 C.d.S., comma 8, mentre la protrazione della sosta oltre il limite indicato nella zona soggetta a disco orario, ovvero oltre il termine in relazione al quale è stato pagato il ticket del parchimetro, è sanzionata a termini dell'art. 7 C.d.S., comma 15. Preso atto delle indicazioni contenute nella nota prot. n.818/sg del 28 marzo 2014 e nell'allegato verbale di riunione del 25 marzo 2014 (all.3), con i quali il Segretario generale si è espresso, in attesa di pronunciamenti certi e definitivi, nel senso di dover privilegiare la giurisprudenza della Corte dei Conti, in merito alla multina, e di procedere ad un rimborso spese identificabile con un compenso fisso, facendo riferimento all'incassato per tale tipologia nelle gestioni precedenti, in merito al corrispettivo da corrispondere al Concessionario. Vista la proposta di transazione della Cooperativa Sociale Aurora a.r.l., prot. gen. 7418 del 13/03/2014 (all.4); Visto il verbale sottoscritto in sede di conferenza di servizio- convocata con nota prot. 1131/LL.PP. avente ad oggetto Problematiche avvio contratto zone blu - il 12 maggio 2014, in cui, richiamato il punto 2) del parere del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. n.994 del 27 febbraio 2014, il compenso forfettario per il Concessionario viene definito in 30.000,00 annui, da corrispondere con compensazione del dovuto. Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere alla modifica del Capitolato descrittivo prestazionale agli accordi contrattuali; speciale Vista la deliberazione di G.M. n. 519 del 9 ottobre 2012; Richiamate integralmente le premesse, PROPONE 1) Approvare la modifica della parte propositiva della delibera di Giunta municipale n.519 del 9 ottobre 2012, sostituendo il periodo: l Amministrazione appaltante dovrà versare alla ditta concessionaria una percentuale dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie effettivamente incassate, con il periodo: La Stazione Appaltante riconosce al Concessionario un compenso di euro 30.000, per l attività svolta, quale corrispettivo forfettario, tenuto conto dell introito medio calcolato sulla base dei dati medi riferiti agli anni 2011 e 2012, sempreché tale soluzione sia compatibile con le disposizioni dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2)Modificare lo schema di contratto (all. F alla delibera G.m. 519/2012), sostituendo al comma 2 dell'art. 4, la parola concessionario con la parola concedente. 3) Modificare lo schema del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (all. D alla delibera di G. m. 519/2012), cassando gli articoli 6 Pagamento posticipato e 7 Quietanza di pagamento e altresì modificando il testo degli articoli 8 e 9, così come di seguito riportato. Art. 8 Modalità di accertamento della sosta 8.1 Tenuto conto dell orientamento della giurisprudenza contabile (Cfr. sentenza n. 888 del 2012 della Corte dei Conti del Lazio), della giurisprudenza di legittimità (Cfr. Corte Cassazione sentenza n. 20308 del 04.10.2011; Corte di Cassazione sentenza n. 30 del 09.01.2012) il mancato azionamento del dispositivo di controllo della sosta ed il successivo intero mancato pagamento è sanzionabile ai sensi dell art. 157 commi 8 del C.d.S, mentre ove la sosta si protragga oltre l orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, la sosta protratta oltre l orario autorizzato dal pagamento effettuato è sanzionabile ai sensi dell art. 7 comma 15 del C.d.S. Nel caso in cui siano scaduti i 10 minuti di tolleranza - di cui all art. 4.5 del capitolato - e l utente non esponga valido titolo di pagamento o la sosta si protragga oltre l orario previsto dal ticket esposto, l ausiliario addetto al controllo è tenuto a redigere un verbale di contestazione, avente i contenuti di cui all art. 383 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n.495/92), che sia numerato progressivamente. La fornitura di tali moduli, il cui modello deve essere approvato dal Comando della Polizia Municipale, è a carico della ditta concessionaria. 8.2 Gli Ausiliari del traffico che accerteranno la presenza di un auto in sosta nelle aree regolamentate, priva di ticket orario esposto, sanzioneranno i contravventori, ai sensi dell art.157, comma 8, del vigente C.d.S. 8.3 Nel caso in cui sia stato acquistato il ticket orario che consenta la sosta, ma questa si protragga oltre l orario previsto dal ticket stesso, i contravventori saranno sanzionati ai sensi dell art. 7 comma 15 del vigente C.d.S., per ogni periodo di tempo per il quale si protrae la violazione. 8.4 I moduli di accertamento devono essere predisposti in triplice copia e numerati progressivamente, una copia del verbale dovrà essere consegnata al trasgressore, se presente al momento della violazione, annotando sul verbale l avvenuta contestazione della violazione, o lasciata sotto il tergicristallo del veicolo, se al momento dell accertamento non è presente il conducente e/o il proprietario del veicolo. Gli accertatori sono autorizzati a richiedere al trasgressore l esibizione dei documenti al solo fine della compilazione del verbale nel caso si proceda alla contestazione immediata. 8.5 A tale scopo la Polizia municipale avvierà la necessaria formazione del personale ausiliario operante. 8.6 L Ausiliario della sosta, qualora coinvolto in vertenze con gli utenti in ordine ad irregolarità delle soste o ad altri problemi che coinvolgono le competenze e l immagine del Comune, è tenuto a richiedere il sollecito intervento della Polizia municipale che interverrà nel più breve tempo possibile. 8.7 Le oblazioni brevi manu riguardanti l illecito di cui all art. 207 del Codice della Strada dovranno avvenire unicamente ad opera del personale della Polizia municipale, tempestivamente attivato, con assoluto divieto all'ausiliario della sosta di effettuare operazioni transattive. Art. 9 - Gestione delle violazioni concernenti la sosta nei parcheggi a pagamento sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta. 9.1 Le notifiche, le riscossioni ed i ricorsi riguardanti i verbali elevati dal personale ausiliario della sosta saranno gestiti dall'amministrazione comunale per il tramite la Polizia municipale, a tal fine il Concessionario avrà l onere di depositare presso la sede del Comando di Polizia Municipale, entro le 48 ore dall accertamento, gli originali dei verbali di accertamento di violazione alle norme del codice della strada in materia di sosta nei parcheggi a pagamento. Entro lo stesso termine, inoltre, il Concessionario avrà l onere di produrre una relazione sintetica dell attività svolta il giorno dell accertamento, a firma del legale rappresentante o di soggetto munito allo scopo di idonea procura, su modulo predisposto dall Amministrazione, in cui tra l altro riporterà il numero del personale impiegato, le zone di servizio assegnate, numero di verbali redatti. Il Comune si riserva, entro 20 giorni dalla trasmissione, di dichiarare nulli quei verbali contenenti errori od omissioni tali da impedire la conclusione positiva della procedura.

9.2 La Stazione Appaltante riconosce al Concessionario un compenso annuo di euro 30.000, per l attività svolta, quale corrispettivo forfettario, calcolato tenendo conto dell introito medio, derivante dalle tariffe di sosta incassate negli anni 2011 e 2012, sempreché tale soluzione sia compatibile con le disposizioni dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 9.3 La somma sarà corrisposta mediante compensazione del dovuto. L Istruttore F.TO Ten. Pina Rozza F.TO Dott. Cosimo Costa LA GIUNTA COMUNALE Vista la superiore proposta del Dirigente; Visto L OREL in vigore; Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge; DELIBERA 1)Approvare quanto sopra esposto sia nella parte narrativa che dispositiva. 2)Demandare al Dirigente della Polizia Municipale, al Dirigente U.P.I.G.A ed al Dirigente della Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio gli atti gestionali consequenziali, secondo le rispettive competenze, al fine di dare pratica esecuzione alla presente. 3)Dichiarare, con separata votazione nelle forme di legge, il presente atto di immediata esecuzione.