PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Documenti analoghi
REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA, TALUNE SPESE DELLA PRESIDENZA, LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E L'ADESIONE A COMITATI D'ONORE

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

COMUNE DI FERRARA Città patrimonio dell umanità R E G O L A M E N T O DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA REGOLAMENTO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA

COMUNE DI LAGOSANTO REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA Approvato con delibera di C.C. n 42 del 28/06/2010 1

REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

COMUNE DI SARDIGLIANO PROVINCIA DI ALESSANDRIA. Regolamento delle spese di rappresentanza

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

COMUNE DI SERMONETA PROVINCIA DI LATINA

REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

COMUNE DI ROVIGO REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

COMUNE DI DIMARO PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRENTANZA

REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA

COMUNE DI MASON VICENTINO

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto Regolamento per l effettuazione delle spese di rappresentanza

COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE Provincia di Treviso REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

PROVINCIA DI UDINE INDICE

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Definizioni)

PROVINCIA DELLA SPEZIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, AUSILI ECONOMICI E CONTRIBUTI DA PARTE DELL ENTE PARCO REGIONALE APPIA ANTICA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO, LA PARTECIPAZIONE A COMITATI D ONORE E LA COMPARTECIPAZIONE A

REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA

COMUNE DI FANO Provincia di Pesaro e Urbino

Comune di Villaverla

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA SPESE DI RAPPRESENTANZA

Regolamento per l assegnazione di contributi alle Società Sportive

C O M U N E D I C A M E R A N O

REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA

Proposta di legge regionale di iniziativa dell Ufficio di presidenza approvata nella seduta del 23 gennaio ON. RICCARDO NENCINI - PRESIDENTE

COMUNE DI GREZZANA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, PATROCINIO

Articolo 1 Oggetto. Approvato con delibera consiliare del 20/10/2015. Pubblicato sul sito istituzionale del COA il 03/11/15

COMUNE DI GARBAGNATE PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

REGOLAMENTOO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA. INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento..

AVVISO PUBBLICO - ANNO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI O CONTRIBUTI PER IDEE E PROGETTI DI ASSOCIAZIONI GIOVANILI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

UNIONE DEI COMUNI PIAN DEL BRUSCOLO (Provincia di Pesaro e Urbino)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO. (Provincia di Mantova)

COMUNE DI MEANA SARDO PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

CARTA DEL PATROCINIO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE MODALITA DI CONCESSIONE. Art. 1 Oggetto

COMUNE DI G A N G I Provincia di Palermo

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI CUNEO D.L.Bianco

Provincia di Carbonia - Iglesias REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Comune di Rieti Provincia di Rieti REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Concessione del patrocinio e utilizzo del logo e dei segni distintivi della Città di Assisi REGOLAMENTO D USO

BANDO SETTORE BANDO SETTORE TURISTICO, AMBIENTALE ED ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO

Regolamento concernente. Le spese per attività di rappresentanza del Centro Fermi e di funzionamento degli Organi e degli Incarichi di Vertice

Regolamento per la Disciplina e Gestione delle SPESE DI RAPPRESENTANZA

Regolamento per la DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA, DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO E PER LO

Regolamento per la concessione del patrocinio, gratuito ed oneroso e la concessione all utilizzo del logo dell EPAP 1

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI (ART. 12 L N. 241).

REGOLAMENTO PER L ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI, E PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, DI CONTRIBUTI E DEL PATROCINIO NEL SETTORE SOCIALE. ART.

Allegato A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del

Regolamento comunale per l'effettuazione delle spese di rappresentanza

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, BENEFICI ECONOMICI E PATROCINIO AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI OD ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI

COMUNE DI MONTEGIORGIO Provincia di Fermo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

COMUNE DI UBOLDO Piazza S. G. Bosco n Uboldo (Va)

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI O ENTI CULTURALI PER L ANNO Il Dirigente dell Ufficio di Gabinetto

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCE

INDICE CAPO I DISCIPLINA GENERALE. Contributi ordinari e straordinari. Altri interventi di carattere straordinario

COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI SIENA

Allegato A) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 309 del 15/12/2016

A cura di: Dott. Pietro De Sensi Dirigente Settore Organizzazione Informazione e Comunicazione Dott. Fabio Scavo Servizio URE URP - Marketing

1. OBIETTIVI DEL BANDO

(Delibera UdP n. 34/2014, come modificata dalla delibera UdP n. 80/2014)

COOPERAZIONE LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 1988, N. 15. Promozione e sviluppo della cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativi 1

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DI BENEFICI ECONOMICI

COMUNE DI VALLEFOGLIA

L.R. 11/2006, art. 18, c. 3 B.U.R. 24/8/2011, n. 34

COMUNE DI FAENZA SETTORE CULTURA-ISTRUZIONE SERVIZIO CULTURA REGOLAMENTO DI SETTORE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DI BENEFICI ECONOMICI DIVERSI

Art. 1 Finalità. Art. 2 Beneficiari

Città di Recco Città Metropolitana di Genova Decorata di medaglia d oro al merito civile

COMUNE DI ALBEROBELLO PROVINCIA DI BARI

Ente acque della Sardegna

COMUNE DI SPORMAGGIORE Provincia di Trento

C O M U N E D I F L A I B A N O P R O V I N C I A D I U D I N E

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEI SEGNI DISTINTIVI PARTE I PATROCINIO

Città di Terranova Sappo Minulio Provincia di Reggio Calabria

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ALBO COMUNALE DELL ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI

COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL REGOLAMENTO PER L USO DI STEMMA E GONFALONE DELLA COMUNITA, NONCHE PER LA CONCESSIONE DI PREMI DI RAPPRESENTANZA

REGOLAMENTO CONCESSIONE CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI E ASSOCIAZIONI

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DEL CONTRIBUTO

COMUNE DI PRASCORSANO

COMUNE DI L AQUILA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE E DEL PATROCINIO DEL COMUNE ALLE ATTIVITA' CULTURALI

art. 1 oggetto e finalità

REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

COMUNE DI CASOREZZO (Prov. di Milano)

Transcript:

REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA, TALUNE SPESE DELLA PRESIDENZA, LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E L'ADESIONE A COMITATI D'ONORE (Del. C.P. n.38/06, 44/07) **************************** TITOLO I SPESE DI RAPPRESENTANZA Art. 1. Definizione 1. Sono da considerarsi spese di rappresentanza quelle che concernono l acquisizione di beni e servizi volti a suscitare sulla Provincia, sulla sua attività e sui suoi scopi, l attenzione e l interesse di ambienti e di soggetti qualificati, oltre che dell opinione pubblica, al fine di ottenere quei vantaggi che ad una pubblica amministrazione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a vantaggio della collettività. 2. Sono, pertanto, riconosciute idonee al compimento dei fini istituzionali tutte quelle attività, eventualmente implicanti oneri finanziari per forme di ospitalità o atti di cortesia a contenuto e valore prevalentemente simbolico, che siano da svolgere, per consuetudine affermata o per motivi di reciprocità in occasione di relazioni formali e informali volte al pubblico interesse quali ad esempio in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, incontri di lavoro fuori della sede istituzionale, manifestazioni o iniziative in cui la Provincia risulti fra gli Enti organizzatori, inaugurazioni di opere pubbliche o di pubblici uffici e servizi, cerimonie e ricorrenze - intrattenute tra la Presidenza della Provincia, quale organo rappresentante istituzionale dell Ente, e organi e soggetti estranei, purché anch essi dotati di rappresentatività istituzionale, scientifica, culturale, artistica o sociale. Art. 2. Spese ammissibili 1. A titolo meramente esemplificativo, sono da ritenersi ammissibili le spese sostenute nelle occasioni richiamate all articolo precedente per: a. manifestazioni di saluti o auguri, anche accompagnati da piccoli doni, in occasione di eventi particolari quali trasferimenti, promozioni, collocamenti a riposo, etc. di soggetti estranei all Amministrazione Provinciale ma che rappresentano, nel territorio anche prossimo a quello della Provincia, altre pubbliche amministrazioni; b. forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico, quando si abbiano per confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra organi della Provincia e organi e soggetti estranei, purché anch essi dotati di rappresentatività istituzionale, scientifica, culturale, artistica, economica o sociale; c. forme di ristoro (colazioni, pranzi, etc.) finalizzate alla prosecuzione dei lavori oltre il normale orario, in occasione di riunioni con soggetti esterni all Amministrazione promosse per i fini istituzionali della Provincia; 1

d. organizzazioni di convegni, tavole rotonde e simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali e di rappresentanza territoriale della Provincia e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito delle manifestazioni stesse, comprese eventuali spese per colazioni, rinfreschi, ospitalità per gli ospiti partecipanti, rappresentanti della stampa e tecnici delle telecomunicazioni, con esclusione delle spese di carattere personale; e. forme di partecipazione, secondo gli usi, ad eventi luttuosi che colpiscano rappresentanti dell Amministrazione Provinciale o di altre amministrazioni pubbliche, o soggetti comunque collegati, in virtù della carica o dell ufficio, ai fini istituzionali della Provincia, nonché di dipendenti dell Ente; f. piccoli doni quali targhe, libri, coppe, oggetti simbolici, prodotti tipici locali sia dell agroalimentare che dell artigianato, biglietti di partecipazione a significative manifestazioni storiche, di costume e di folklore provinciali, a personalità italiane o straniere in visita all Ente, oppure in occasione di visite fuori della Regione o della Repubblica compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali della Provincia. 2. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese consistenti in atti di mera liberalità e, in generale, quelle che non offrano l esistenza dei presupposti sostanziali di cui al precedente art. 1. Art. 3. Procedimento amministrativo 1. Le spese di rappresentanza di pertinenza del Presidente della Provincia e/o del Presidente del Consiglio sono impegnate dal Dirigente del Settore competente su disposizione dei rispettivi organi mediante apposito atto, comunicato con le modalità che garantiscano i tempi del procedimento amministrativo conseguente e che riferisca dei beni o servizi oggetto delle spese e delle persone o delle cariche ufficiali delle persone che si prevede ne beneficeranno, nonché dia conto delle circostanze e dei motivi per cui si rendano necessarie le spese stesse ovvero faccia riferimento ad una specifica previsione del presente Regolamento. 2. Le spese sostenute sono liquidate con provvedimento del Dirigente competente che le ha impegnate, previa presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali debitamente vistate dai rispettivi Presidenti. In caso di spese sostenute all estero, è considerata valida la documentazione di acquisto rilasciata secondo la normativa vigente nel Paese visitato. TITOLO II SPESE IN OCCASIONE DI CONGRESSI, MANIFESTAZIONI, CONVEGNI ED INCONTRI ORGANIZZATI DALLA PROVINCIA Art. 4. Ambito di applicazione 1. Il presente Titolo concerne le spese effettuate in occasione di congressi, convegni, manifestazioni, simposi, tavole rotonde, incontri di lavoro ed altre consimili iniziative 2

organizzate e realizzate dalla Provincia. Esse devono avere il precipuo scopo di assicurare il normale ed adeguato esito delle iniziative e pertanto devono essere sempre collegate a specifiche e concrete esigenze organizzative, mentre sono escluse le spese di carattere personale dei partecipanti. Art. 5. Spese ammissibili 1. Sono da considerarsi ammissibili, a titolo esemplificativo, le spese relative al viaggio, alle colazioni, ai rinfreschi e/o ai pranzi, all'albergo, sia degli oratori che delle autorità italiane e straniere partecipanti, nonché quelle relative alla pubblicità e alla pubblicazione degli atti. 2. Esse possono essere poste a totale carico dell'apposito capitolo del P.E.G. del Settore di competenza dell'iniziativa. Art. 6. Procedimento amministrativo 1. Le spese di cui al presente Titolo sono autorizzate dalla Giunta Provinciale con adozione di apposita deliberazione proposta dal Dirigente del Settore che realizza l iniziativa. 2. Qualora in sede di assegnazione del P.E.G. l Amministrazione Provinciale abbia già individuato congressi, convegni, manifestazioni, simposi, tavole rotonde, incontri di lavoro ed altri consimili manifestazioni da realizzarsi nell anno di riferimento, le relative spese sono direttamente autorizzate con determinazione del Dirigente del Settore competente. 3. Le spese di cui al presente Titolo sono liquidate e pagate con determinazione dirigenziale previa presentazione della relativa documentazione. TITOLI III CONCESSIONE DEL PATROCINIO E PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA A COMITATI D'ONORE Art. 7. Definizioni 1. La Provincia esprime simbolicamente la propria partecipazione a specifiche iniziative, promosse da enti pubblici, associazioni, organizzazioni di diritto pubblico o privato, mediante la concessione del Patrocinio e attraverso la presenza in Comitati d onore con esclusivo riferimento ad eventi che non abbiano fine di lucro. 2. Il patrocinio è la manifestazione di apprezzamento e di adesione ai contenuti ed alle finalità sociali e culturali di una determinata iniziativa. La partecipazione in Comitati 3

d onore indica la condivisione dello spirito sociale e culturale di uno specifico evento o di un ciclo di eventi, ai quali si intende conferire rilevanza e prestigio istituzionale. 3. La concessione del Patrocinio e la presenza in Comitati d onore non comportano automaticamente l erogazione di contributi in denaro. La Provincia può concorrere alla migliore preparazione ed alla presentazione e promozione di iniziative di particolare e straordinario spessore culturale o sociale mettendo a disposizione degli organizzatori gratuitamente specifici spazi o servizi dei quali l Amministrazione provinciale sia già provvista dotata o per il cui reperimento non necessitino apposite acquisizioni in via esclusiva. Art. 8. Condizioni per la concessione del Patrocinio 1. Il Patrocinio può essere concesso soltanto a quelle iniziative e manifestazioni che coinvolgano di massima il territorio provinciale o abbiano una rilevante ricaduta per la comunità provinciale e che presentino, almeno in parte, i seguenti requisiti: a. siano pertinenti ai settori di attività di competenza della Provincia; b. siano espressione dei principi costituzionali e si mostrino utili a rispondere alle esigenze di carattere storico, culturale, sociale, economico, sportivo, ambientale della Provincia; c. abbiano attinenza con l identità territoriale, storica, culturale o economicosociale della Provincia. Art. 9. Revoca della concessione del Patrocinio e della partecipazione a Comitati d Onore 1. Sono escluse dai riconoscimenti previsti nel presente Titolo le iniziative che assumano o abbiano assunto nel loro svolgersi aspetti denigratori nei confronti della Provincia, della sua identità e di suoi cittadini o che possano risultare contrarie agli interessi della Provincia ed al programma della sua Amministrazione. Quando ricorrano tali condizioni, il Presidente può disporne la revoca in qualsiasi momento. 2. Sia nel caso di concessione del Patrocinio che in quello della partecipazione in Comitati d onore, deve intendersi del tutto esclusa qualsiasi competenza e qualsiasi responsabilità della Provincia e dei suoi organi nella gestione e nei risultati dell iniziativa presa in considerazione. Art. 10. Organo competente 1. Le decisioni sul riconoscimento del Patrocinio e sulla partecipazione della Provincia in Comitati d Onore si appartengono esclusivamente al Presidente, che vi provvede con propria determinazione. 2. Il Presidente può concedere il Patrocinio della Provincia a domanda dei soggetti organizzatori o promotori delle iniziative per le quali il Patrocinio è richiesto. 3. La domanda di Patrocinio o di partecipazione a Comitati d Onore, rivolta al Presidente, deve contenere gli elementi utili ad individuare con precisione i contenuti, 4

le finalità, il luogo, il periodo di svolgimento e l articolazione organizzativa e logistica dell evento, con l indicazione inoltre degli eventuali supporti richiesti alla Provincia. La domanda, deve inoltre essere corredata da una dichiarazione dalla quale risulti se sono state richiesti contributi finanziari o vantaggi alla Provincia su fondi di altri Settori. Art. 11. Procedimento amministrativo 1. Le richieste di concessione degli apprezzamenti previsti nel presente Titolo sono istruite dal Dirigente del Settore Presidenza e Affari istituzionali, che le propone immediatamente al Presidente della Provincia per le conseguenti decisioni. Le domande vengono istruite in base all ordine di protocollo. Le istanze per le quali dovesse rendersi necessaria una qualsiasi integrazione della documentazione presentata vengono collocate momentaneamente in coda. Esse, al momento dell acquisizione dell integrazione richiesta, riguadagnano la collocazione cronologica originariamente occupata. 2. La richiesta di patrocinio deve essere presentata prima dalla data di inizio o di svolgimento dell evento,allo scopo di consentirne il necessario esame. 3. L Amministrazione,ultimata l istruttoria dell istanza, renderà noto al richiedente, l esito della stessa, sia in caso di accoglimento della proposta, che di rifiuto, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell istanza. 4. Il termine di cui al comma 3 del presente articolo viene sospeso nei casi di richiesta di integrazione della documentazione. L Amministrazione assegna all istante un termine perentorio di 15 giorni per la presentazione della detta integrazione, trascorso il quale la domanda sarà archiviata. Art. 12. Contributi finanziari connessi alla concessione del Patrocinio della Provincia 1. I soggetti che abbiano ottenuto il Patrocinio della Provincia per una determinata iniziativa, possono richiedere un contributo in denaro prima dell inizio della manifestazione cui si riferisce il riconoscimento e non oltre un mese dalla sua conclusione. 2. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. 3. Non sono accolte le richieste relative ad iniziative e/o manifestazioni che beneficiano già di contributi finanziari o vantaggi concessi dalla Provincia su fondi di altri Settori. 4. Non sono accolte le richieste relative ad iniziative e/o manifestazioni che beneficiano già di contributi finanziari o vantaggi concessi da altri soggetti pubblici e/o privati qualora l ammontare degli stessi supera il 75% delle spese effettivamente sostenute e documentate. Art. 13. Procedimento di concessione del contributo 1. L istanza di contributo, accompagnata da un piano finanziario, è indirizzata al Presidente della Provincia ed istruita e valutata, anche sotto il profilo della congruità dei costi indicati nel preventivo di spesa, dal Dirigente del Settore Presidenza e Affari istituzionali. L'istanza resta valida in caso di rinvio della data stabilita per l iniziativa, purché la manifestazione si svolga nell'ambito dell'esercizio finanziario e ne sia data 5

comunicazione formale alla Presidenza della Provincia. 2. Le istanze per le quali dovesse rendersi necessaria una qualsiasi integrazione della documentazione presentata vengono collocate momentaneamente in coda. Esse, al momento dell acquisizione dell integrazione richiesta, riguadagnano la collocazione cronologica originariamente occupata. 3. Il Dirigente, valutata la domanda e tenuto conto dello stanziamento previsto in bilancio per la presente misura, quantifica e dispone con proprio provvedimento motivato l eventuale concessione del contributo. Nella determinazione di concessione del contributo deve essere inserita la seguente dicitura: Si dà atto che il presente provvedimento sarà registrato, nei modi dovuti, nell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dalla Provincia della Enna e di cui all'art. 1, D.P.R. n. 118 del 7.4.2000 e successive modificazioni. 4. Fatti salvi i limiti previsti all art. 12, commi 2, 3, 4, l ammontare del contributo, che non può eccedere il 50% delle spese previste e non può comunque essere superiore a mille euro, è commisurato e ritenuto congruo alla significatività dell iniziativa per la quale è stato riconosciuto il Patrocinio e proporzionato all impegno finanziario necessario per realizzarla. La significatività dell iniziativa, come riconosciuta nel provvedimento presidenziale di Patrocinio gratuito, assume al riguardo il valore di atto di indirizzo. 5. L erogazione della somma concessa verrà effettuata su presentazione, da parte del beneficiario, di apposito e documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute. La rendicontazione delle spese sostenute deve riferirsi alla parte non rendicontata ad altri soggetti pubblici o privati che hanno concesso altri contributi o vantaggi. La detta documentazione deve pervenire di norma all ufficio competente entro e non oltre 30 giorni dalla realizzazione dell iniziativa. Art. 14. Copertura finanziaria 1. Per le esigenze di cui all articolo precedente si provvede mediante imputazione all apposito capitolo di bilancio annualmente determinato dal Consiglio Provinciale. Art. 15. Ulteriori obblighi dei soggetti destinatari del Patrocinio o della concessione di partecipazione in Comitati d Onore 1. I promotori od organizzatori delle manifestazioni od iniziative per le quali la Provincia aderisce ai Comitati d'onore ne danno atto nella documentazione e negli atti ad essa relativi. 2. I promotori od organizzatori delle manifestazioni od iniziative per le quali è stato concesso il Patrocinio ne danno atto nella documentazione e negli atti ad essa relativi mediante la dicitura "Con il Patrocinio della Provincia di Enna" ovvero, nel caso di contestuale concessione di contributo finanziario, mediante la dicitura "Con il Patrocinio ed il contributo finanziario della Provincia di Enna". 3. Le diciture debbono essere accompagnate dallo stemma ufficiale della Provincia. Art. 16. Casi di revoca del contributo finanziario 1. Il Dirigente del Settore Presidenza e Affari istituzionali, dietro indirizzo del Presidente della Provincia, può revocare il contributo qualora i destinatari, entro sessanta giorni 6

dalla conclusione dell'iniziativa, non trasmettono all'ufficio di Presidenza la documentazione richiesta dall'articolo 13 comma 5 oppure dalla relazione risulti che l'iniziativa ha perseguito finalità diverse da quelle che si proponeva. Il contributo verrà revocato anche nel caso del mancato rispetto di quanto previsto dal precedente articolo. TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 17. Abrogazione di norme 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all Albo pretorio della Provincia. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati gli art. 14 e 15 del "Regolamento per l erogazione di contributi in concorso spese approvato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 48/1999 e successive modificazioni e integrazioni fino alla deliberazione consiliare n. 3/2002. Art. 18. Norme transitorie 1. Gli enti, associazioni, istituzioni, etc., che nel decorso anno hanno presentato l istanza e non hanno avuto assegnato patrocinio e che entro il 30 Settembre 2006 ripresentano nuova istanza per analoghe iniziative, vanno finanziate in via prioritarie rispetto alle istanze presentate da altri richiedenti nei limiti delle disponibilità di bilancio. 2. Restano valide le domande presentate dall 1-1-2006 e fino all approvazione del presente regolamento. 7

I N D I C E TITOLO I SPESE DI RAPPRESENTANZA ART. 1 Definizione Pag. 1 ART. 2 Spese ammissibili Pag. 1 ART. 3 Procedimento amministrativo Pag. 2 TITOLO II SPESE IN OCCASIONE DI CONGRESSI, MANIFESTAZIONI, CONVEGNI ED INCONTRI ORGANIZZATI DALLA PROVINCIA ART. 4 Ambito di applicazione Pag. 2 ART. 5 Spese ammissibili Pag. 3 ART. 6 Procedimento amministrativo Pag. 3 TITOLO III CONCESSIONE DEL PATROCINIO E PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA A COMITATI D ONORE ART. 7 Definizione Pag. 3 ART. 8 Condizione per la concessione del Patrocinio Pag. 4 ART. 9 Limiti nella concessione del Patrocinio e nella Partecipazione a Comitati d Onore Pag. 4 ART. 10 Organo competente Pag. 4 ART. 11 Procedimento amministrativo Pag. 5 ART. 12 Contributi finanziari connessi alla concessione del Patrocinio della Provincia Pag. 5 ART. 13 Procedimento di concessione del contributo Pag. 5 8

ART. 14 Copertura finanziaria Pag. 6 ART. 15 Ulteriori obblighi dei soggetti destinatari del Patrocinio o della concessione di partecipazione In Comitati d Onore Pag. 6 ART. 16 Casi di revoca del contributo finanziario Pag. 6 TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI ART. 17 Abrogazioni di norme Pag. 7 ART. 18 Norme transitorie Pag. 7 9