E' illegittimo il verbale elevato per mezzo del tutor non consentendo tale apparecchio l' applicazione della tolleranza del 5% prevista dal CdS

Documenti analoghi
Autovelox e Tutor: quale tolleranza applicare? (A. Napoletano) Scritto da Antonio Napoletano Lunedì 23 Marzo :17

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

Sulla nullità dell infrazione di eccesso di velocità accertato con il Safety tutor

a) in primo luogo, la velocità effettivamente tenuta dal trasgressore e rilevata dall'apparecchiatura;

Questo il principio promosso dal Giudice di Pace di Ginosa nel giudizio di opposizione avverso il verbale per infrazione rilevata a mezzo Autovelox.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE

La sentenza in commento conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato circa

Giurisprudenza di merito GIUDICE DI PACE CIVILE DI CAMERINO Sez. I, 20 febbraio 2012, n. 8

MODULO PER RICORRERE DINANZI AL PREFETTO

E' questo il principio con cui il GdP di Caserta ha annullato un verbale elevato da agenti di Polizia Municipale per eccesso di velocità.

Giurisprudenza di merito GIUDICE DI PAGE DI GEMONA DEL FRIULI Sentenza 5 aprile 2012, n. 34

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

CORTE DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE SENTENZA N DEL FATTO E DIRITTO. Cass /2011. Autovelox: contestazione immediata

REPUBBLICA ITALIANA GIUDICE DI PACE DI CAMERINO (Sezione Civile) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cass. 7949/2017. Distanza tra autovelox e relativa segnalazione. Scritto da Francesco Annunziata Venerdì 31 Marzo :00

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente

Sosteneva che il provvedimento di sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova legittima

Cass /2011- Violazioni plurime: inapplicabilità dell'art. 8 L.689/81 e dell'istituto della continuazione

Sottrazione dei punti della patente e giurisdizione

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

Comune di Ronchis Provincia di Udine

Cass /09: Il Ricorso al Prefetto preclude l'emissione della Cartella esattoriale

POLIZIA MUNICIPALE. Polizia. Argomento

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RICORSO IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 204 BIS DEL CODICE DELLA STRADA PER

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI ROMA I Sezione Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

che il Giudice di pace, con ordinanza depositata in data 8 l'esistenza di un concorso formale di illeciti amministrativi,

Giurisprudenza di merito GIUDICE DI PACE DI GEMONA DEL FRIULI Sentenza 3 maggio 2012, n. 39

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Telelaser è strumento conforme al codice della strada ( Giudice di Pace Trieste, sentenza )

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Giurisprudenza di merito IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI. Sentenza 7 febbraio 2012, n. 15

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE SENTENZA ZAMMIT VITTORIO ZAMMIT M.BEATRICE SOLERO VITTORIO

sul ricorso iscritto al NRG. 1522/08, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro in

ha pronunciato la presente

Mancata comunicazione dati conducente - Giudice di Pace di Teano, sentenza del (Giudice di Pace Avv. Andrea Rosario Viggiani)

COMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali.

Comunicato stampa su nuova postazione fissa per controllo a distanza delle infrazioni di velocità in Via Montelungo a Brescia.


T.A.R. BASILICATA, POTENZA - SEZ. I - SENTENZA DEL 12 LUGLIO 2007, N.

REPUBBLICA ITALIANA IL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI. Nella persona del Giudice di Pace dott. Giovanna Milia ha pronunciato la seguente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce PRIMA SEZIONE SENTENZA

Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - SENTENZA.

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor ; Visti tutti gli atti della causa;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)


UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

Autovelox: annullamento multa senza contestazione immediata ex art.4 L.168/02 ( Giudice di Pace di Ribera, sentenza )

Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo

-

Nulle le multe nelle strisce blu, se nelle vicinanze non ci sono parcheggi liberi

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE. Sentenza 8 aprile 2011, n Cass. 8114/2011:O.S.A. - Compensazione spese: illegittimità

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA

ha pronunciato la presente

Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

per l'annullamento, previa sospensiva,

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

A cura di Antonino Borzumati Interviene con un commento il Coordinatore dell Ufficio del Giudice di pace di Monza Dott. Renato Amoroso Il caso


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

per l'annullamento, previa sospensione dell efficacia,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro per l'annullamento

Comando Polizia Municipale Ufficio Informazioni Istituzionali

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

Introduzione... Indice per Autore DEFINIZIONI 1. La legge delega I nuovi modelli processuali Le materie escluse...

Giurisprudenza di merito IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI. Sentenza 15 dicembre 2011, n. 142

2) quante delle infrazioni comminate sono state contestate nell immediatezza del rilevamento;

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 51. Sentenza

COMUNE DI ROANA. Provincia di Vicenza * * * REGOLAMENTO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI

I SOPOL ANVU WEB LA FORMAZIONE A PORTATA DI UN CLICK

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

AL SIG. GIUDICE DI PACE di PALERMO RICORSO. in opposizione ai sensi dell art. 204-bis del D.l.vo n. 285/92 e successive. modifiche

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E

L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione redatto dagli agenti di polizia stradale.

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

GIUDICE DI PACE DI... Opposizione ad ordinanza prefettizia ex art. 22, legge 24 novembre 1981, n.689. Il sig., C.F. nato a il e

CTP di Catania, sez. VIII, sentenza n. 360 del :esclusione estensione giudicato art CC

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO SENTENZA

2 approfondimenti dominio, l utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. Costoro, nel caso siano soggetti diversi dal trasgressore, sono anche des

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MONTECCHIO EMILIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il GIUDICE DI PACE di Montecchio Emilia, in persona del

Transcript:

E' illegittimo il verbale elevato per mezzo del tutor non consentendo tale apparecchio l' applicazione della tolleranza del 5% prevista dal CdS Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura ordinaria E questo il principio con cui il GdP di Viterbo con la sentenza in commento ha annullato il verbale elevato dalla P.S. per mezzo dell apparecchio denominato tutor. Nella specie, la verbalizzazione è stata fatta in seguito a lettura dei dati provenienti da un apparecchiatura TUTOR presente su un tratto di autostrada, nella specie la Milano/Napoli, perché la velocità media del veicolo intestato alla società ricorrente risultava superiore il limite di velocità di km 130/h. In particolare, ha ritenuto il Giudice adito che benché alla velocità risultata fosse stata applicata la riduzione del 5%, come previsto ex D.M. 29/10/97, detta riduzione non può però essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia operata con mezzi diversi dall autovelox che consente di rilevare la velocità immediatamente; negli altri casi di rilevazione della trasgressione di eccesso di velocità (art. 142 CDS), col c.d. scontrino entrata uscita autostradale, non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa, come precisato dal comma 3 dell art. 345 delle disp. di att.ne del codice della strada. Ed infatti, ha proseguito il Giudicante, non può ritenersi apparecchiatura Autovelox il Tutor in quanto questo strumento consente di accertare le violazioni di eccesso di velocità attraverso il calcolo della media di velocità percorsa tra due postazioni, con la conseguenza che, per necessaria analogia con la media calcolata con mezzi diversi, al tutor deve applicarsi la riduzione prevista ex citato art. 345, comma 3 disp. att.ne. Ciò comporta, ha osservato ancora il GdP, che in difetto di precisazione normativa non può essere applicata riduzione alcuna oppure in analogia con quanto detto sopra (art. 345, comma 3 ), va applicata la riduzione progressiva del 5%, 10% e 15% e poiché la legge prevede in ogni caso la necessità di effettuare una riduzione questa va comunque applicata, ma, non conosciuto il suo criterio nei casi di rilevazione diverse le postazioni autovelox fisse e/o mobili, ne deriva l impossibile corretta verifica del comma della norma ex art. 142 violato. Ha concluso, infine, il Giudice, in ogni caso in cui venga applicata tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media non vi è certezza dell esatto accertato 1 di 5

superamento della velocità massima consentita e, pertanto, in tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione del 5%) non previsto per legge. Avv. Alfredo Matranga REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SETTORE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Viterbo avv. Andrea Stefano Marini Balestra ha pronunciato in data odierna la seguente SENTENZA Nella speciale procedura ex lege n. 689/81 iscritta al n. RGAC per l anno 2008 discussa in udienza del 1/10/08 al cui termine è stato letto il dispositivo TRA in persona del legale rappresentante p.t., corrente. alla via. difeso in proprio Ministero dell Interno in persona del Ministro on. Avv. Roberto Maroni E 2 di 5

Polizia Stradale in persona del Comandante p.t. Oggetto: opposizione a sanzione applicata in materia di infrazioni alle norme sulla circolazione stradale E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso tempestivamente depositata a questo Ufficio in data 17/4/08 il ricorrente ha impugnato il verbale di accertamento contravvenzione n. SCV 257081 elevato dal Comando Polstrada di il 8/1/08 in relazione la accertata violazione del giorno 5/1/08 ex art. 142, 8 comma d. l.vo 285/92 sulla ADS del Sole.. in territorio del Comune di. allorchè la vettura. era stata scoperta percorrere l autostrada a velocità superiore quella massima consentita, deducendo vari motivi di opposizione. Ha resistito con note ed allegati foto l Ufficio resistente; Alla udienza fissata per la discussione del 1/10/08 era presente la Parte ricorrente per delega al.. Il Giudice all esito della discussione e l esame degli atti, ha letto il dispositivo MOTIVO DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato. Non sussistono motivi di incompetenza territoriale in quanto la rilevazione con apparecchiatura TUTOR non consente esattamente di conoscere il luogo esatto della violazione (superamento limite della velocità), quindi va applicato il principio, del resto ormai accettato da normativa europea in tutti gli altri campi, che la competenza sia del giudice di residenza del consumatore (alias trasgressore)in quanto in questa sede è 3 di 5

avvenuta la notifica del provvedimento da impugnare. Ogni diversa applicazione prevista dalla vecchia legge 689/81, è certamente viziata per lesione del cittadino al costituzionale diritto di facile accesso alla giurisdizione. Nel merito. La verbalizzazione è stata eretta in seguito a lettura dei dati provenienti da un apparecchiatura TUTOR presente su un tratto di autostrada, nella specie la Milano/Napoli, perché la velocità media del veicolo intestato alla soc. ricorrente risultava superiore il limite di velocità di km 130/h. Alla velocità risultata è stata applicata la riduzione del 5% come previsto ex D.M. 29/10/97, detta produzione non può essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia con mezzi diversi un autovelox rilevatore di velocità immediata. Negli altri casi di rilevazione della trasgressione di eccesso di velocità (art. 142 comma 0 CDS) per es. esame disco crono tachigrafico, scontrino entrata uscita autostradale, non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa come precisato dal comma 3 dell art. 345 delle disp. di. del codice della strada. Infatti, non può ritenersi apparecchiatura Autovelox il Tutor in quanto questo strumenti di accertamento violazioni di eccesso di velocità per media di velocità percorsa tra due postazioni. Per necessaria analogia con la media calcolata con mezzi diversi il tutor deve applicarsi la riduzione prevista ex citato art. 345, comma 3 disp. att.ne. Va osservato, quindi, che in difetto di precisazione normativa (estensione del sistema dell art. 142, comma 6 CDS) e non può essere applicata riduzione alcuna oppure in analogia con quanto detto sopra (art. 345, comma 3 ), applicata la riduzione progressiva del 5%, 10% e 15%. Poiché la legge prevede in ogni caso la necessità di effettuare una riduzione questa va comunque applicata, ma, non conosciuto il suo criterio nei casi di rilevazione diverse le postazioni autovelox fisse e/o mobili, ne deriva l impossibile corretta verifica del comma della norma ex art. 142 violato. Pertanto, in ogni caso in cui venga applicata tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media non vi è certezza dell esatto accertato superamento della velocità massima consentita. In tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione del 5%) non previsto per legge. 4 di 5

Pertanto, nell ipotesi di specie, non potendosi esattamente conoscere l effettiva violazione commessa si deve applicare l art. 23/12 comma legge 689/81. Il ricorso va pertanto in accolto. Nulla si dispone per le spese. PQM Il Giudice di pace di Viterbo avv. Andrea Stefano Marini Balestra, così definitivamente pronunciando, decide: in totale accoglimento del ricorso presentato dalla soc. dispone l archiviazione del verbale SCV 257081 elevato dalla Sezione di. della Polizia Stradale il giorno 8/1/08. Nulla per le spese. Così deciso in Vterbo il 6/10/08. https://www.diritto.it/e-illegittimo-il-verbale-elevato-per-mezzo-del-tutor-non-consentendo-tale-apparecchio -l-applicazione-della-tolleranza-del-5-prevista-dal-cds/ 5 di 5