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Decreto Dirigenziale n. 81 del 12/11/2015 Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema U.O.D. 17 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Napoli Oggetto dell'atto: REVOCA AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA,RILASCIATA ALLA DITTA D'ABUNDO ALFONSO CON D.D.N.160 DEL 10.06.2011.

IL DIRIGENTE PREMESSO a. che con D.D. n.160 del 10.06.2011 è stata rilasciata alla ditta D Abundo Alfonso - già autorizzata con D. D. n.128 del 25.05.2004 - l autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell art.269 co2 per l attività in deroga di cui all art. 272 comma 2 elencata nella parte II dell allegato IV alla parte V del D. lgs 152/06 denominata riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20kg con l uso di 2 kg/g di vernice ad acqua contenente il 3% di SOV e di 0,5 kg/g di stucco, così come di seguito specificate: Camini fase inquinanti Polveri E1 Verniciatura S.O.V. Portata Mc/h 15000 Conc.zione mg/mc 0,04 0,50 Flusso di Massa g/h 0,63 7,50 Sistemi di abbattimento Filtri a tessuto +filtri a carbone con le seguenti prescrizioni: 1 rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica 2 l altezza del camino deve essere di almeno 1 metro superiore al colmo del tetto dell edificio posto nelle immediate vicinanze; 3 i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia; 4 contenere le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all istanza; 5 le misurazioni di autocontrollo periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G.R. della Campania, al Dipartimento ARPAC di Napoli. 6 l impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza, con la sostituzione mensile dei filtri a tessuto e trimestrale dei carboni attivi. 7 provvedere all annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 sull allegato VI alla parte quinta del D.Lgs n.152/06; 8 rispettare quanto previsto dell art.269 comma 8 D.Lgsn.152/06 in caso di modifica dell impianto autorizzato, in particolare: 8.1 comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale; 8.2 richiedere in via preventiva, l aggiornamento dell autorizzazione in caso di modifica sostanziale; b. che con nota prot. 641265 del 25/09/2015 -che integralmente si richiama - è stato comunicato al sig. Alfonso D Abundo titolare della omonima ditta, nonché al controinteressato sig. Giuliano Spignese, l avvio del procedimento di revoca dell autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con D.D. n 160 del 10/06/2011, da concludersi entro 45 giorni dalla data di notifica del citato atto; c. che l avvio del procedimento è stato notificato al sig. Alfonso D Abundo il giorno 07/10/2015 e al controinteressato sig. Giuliano Spignese il giorno 01/10/1015;

PRESO ATTO che con nota del 20/10/2015, che integralmente si richiama - acquisita agli atti con prot 721009 del 26/10/2015 - il sig. Alfonso D Abundo ha trasmesso le proprie controdeduzioni alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca e diffidato i soggetti responsabili a qualsiasi titolo, a chiudere il procedimento.omissis con l archiviazione o, in subordine, con una declaratoria di improcedibilità a causa del decorso del termine di 18 mesi fissato dalla legge vigente.omissis VISTE ED ESAMINATE le controdeduzioni secondo l ordine di formulazione delle stesse, si osserva quanto segue: Punto 1: l attività di autocarrozzeria deve essere esercitata nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni dati con il D. D. n 160 del 10/06/2011. La presentazione dell istanza di condono edilizio dell immobile abusivo, ove viene esercitata l attività, consente al sig. D Abundo di continuare ad utilizzarlo per la destinazione oggetto dell istanza di condono nelle more del pronunciamento comunale, ma non ad esercitare l attività in contrasto con le prescrizioni date dalla Regione con il rilascio del decreto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Punto 2: il procedimento avviato con nota prot. 641265 del 25/09/2015 non è un procedimento finalizzato all annullamento d ufficio del D.D. n. 160/2011 per vizi di legittimità Punto 3: il sopralluogo effettuato dall Arpac in data 9/12/2009 (non allegato alle controdeduzioni) è anteriore alla data di rilascio (10/06/2011) del citato D.D.160/2011 con cui, ai fini della tutela della salute del vicinato ed in base ad una valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento autorizzativo, è stata data, su richiesta dell Asl recepita da questa autorità competente al rilascio dell autorizzazione, la seguente prescrizione che il camino di emissione si elevi di almeno un metro al di sopra del colmo del tetto del fabbricato posto nelle immediate vicinanze e limiti emissivi più restrittivi di quelli previsti dalla normativa nazionale. La nota dell Arpac del 02/02/2010 in cui si dichiara: si evince che i valori dei parametri misurati risultano inferiori ai limiti previsti dalla normativa vigente, non rileva ai fini del procedimento di revoca perché si riferisce a sopralluogo effettuato il 09.12.2009, periodo in cui non erano vigenti i limiti più restrittivi stabiliti successivamente con D.D. n. 160/2011. Punto 4: l impianto non è stato adeguato alle prescrizioni date con D.D. n. 160/2011 sull altezza del camino. Infatti, come emerge dal rapporto tecnico prot. 215/UTC - trasmesso dal Suap con nota prot 21513 del 04/09/2014 - con allegati grafico stato dei luoghi e fotografie, la canna fumaria dell officina alta mt.1,58 dista dal fabbricato più vicino ml 14 ed è sottoposta rispetto al pavimento dell abitazione al secondo piano del fabbricato del sig. Spignese e rispetto al terrazzo di copertura è sottoposta di mt.3,10. come si evince in maniera inequivocabile dalle fotografie trasmesse dal Comune in allegato al citato rapporto. Il sig. D Abundo Alfonso dichiara che la situazione attuale dell impianto è uguale a quella esistente alla data del rilascio dell autorizzazione n.160 /2011, ma tale autorizzazione fu rilasciata prescrivendo l adeguamento della canna fumaria che non è stato realizzato. La diffida prot. n.729540 del 5/10/2012 alla ditta D Abundo ad esercitare l attività senza adeguare l altezza del camino è stata poi revocata sulla base di sopralluogo effettuato dal Comune in data 17/12/2012, su richiesta di questa amministrazione, in cui si dichiarava che la canna fumaria superava di mt. 1,98 la copertura dell edificio limitrofo sottoposto di circa cm.40, senza alcun riferimento all abitazione del sig. Spignese. Punto 5: dal rapporto di prova n.878 del 9/06/2014 trasmesso dalla ditta D Abundo Alfonso si rileva un notevole superamento dei limiti autorizzati con DD.n.160/2011, Le polveri hanno un valore rilevato di 1,7 mg/nmc a fronte del limite autorizzato di 0,04 mg/mc, così i SOV hanno un valore rilevato di 4,1 mg/nmc a fronte del limite autorizzato di 0,04 mg/mc..anche se i valori misurati con il citato rapporto di prova n.878/2014, sono inferiori ai limiti previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i, in presenza di un camino la cui altezza non è a norma, le polveri e i SOV immessi in atmosfera non si disperdono secondo norma,ma ricadono negli ambienti circostanti e,nella fattispecie anche nell abitazione del sig. Spignese,il cui pavimento è parallelo alla bocca del camino come si evince dal report fotografico allegato alla nota Prot.215/UTC del 02.09.2014 del Comune di Ischia. A tal proposito si chiarisce che la revoca della

diffida è avvenuta -pur in presenza di valori misurati, di cui al rapporto di prova n.2012050417 del 14/06/2012, risultati superiori ai limiti autorizzati ma inferiori a quelli di legge- sul presupposto che le emissioni venissero convogliate e disperse in atmosfera attraverso un camino avente l altezza prescritta dal decreto autorizzativo.. Punto 6: alla luce di quanto osservato ai punti precedenti sussistono rilevanti elementi di novità che inducono alla revoca dell autorizzazione in quanto il sig D Abundo Alfonso, destinatario dell autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con D.D. n. 160/2011, non ha adempiuto alle prescrizioni ivi stabilite, e cioè di elevare l altezza del camino di almeno 1 metro rispetto al colmo del tetto dell edificio posto nelle immediate vicinanze e di contenere le emissioni prodotte nei limiti di cui alla relazione allegata all istanza di autorizzazione, a firma peraltro della dr.ssa Silvia Giuliana, tecnico incaricato dalla ditta. Punto 7: sussistono motivi di interesse pubblico per l adozione di un provvedimento di revoca o più correttamente di decadenza dell autorizzazione rilasciata con D.D. 160 /2011, per inadempimento degli obblighi nascenti dalla citata autorizzazione. Questa amministrazione nel rilasciare il provvedimento autorizzativo D.D 160/2011 ha cercato di contemperare l interesse del sig. D Abundo Alfonso a continuare nell esercizio dell attività di autocarrozzeria con l interesse pubblico della tutela dell ambiente e della salute imponendo prescrizioni, a cui il destinatario dell autorizzazione non ha ottemperato. Punto 8: non si tratta di annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo, in quanto il D.D.n.160/2011 non è inficiato da vizi di legittimità (violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere), per cui non si applica l art. 21 nonies della L.241/90. Punti 9 e 10: superati da quanto su rappresentato e osservato. RITENUTO, per quanto suesposto, di dover procedere in merito, revocando l autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con D.D.n.160 del 10.06.2011 alla ditta d Abundo Alfonso per l impianto di autocarrozzeria - sito nel comune di Ischia alla via Acquedotto n. 44 - ai sensi dell art.269 co2 per l attività in deroga di cui all art. 272, comma 2, elencata nella parte II dell allegato IV alla parte V del D. lgs 152/06, denominata riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20kg ; VISTI la Legge 241/90 e s.m.i. il D.lgs. 152/2006 s.m.i. il D.D. n. 160 del 10.06.2011 la DGR n. 478/2012 e successive modifiche la DGR 141 del 28.03.2015 In conformità dell istruttoria effettuata dalla UOD e della proposta del RUP do adozione del presente provvedimento DECRETA per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e confermato: 1. revocare l autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con D.D.n.160 del 10.06.2011 alla ditta d Abundo Alfonso per l impianto di autocarrozzeria - sito nel comune di Ischia alla via Acquedotto n. 44 - ai sensi dell art.269 co2 per l attività in deroga di cui all art. 272, comma 2, elencata nella parte II dell allegato IV alla parte V del D. lgs 152/06, denominata riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all uso giornaliero massimo complessivo

non superiore a 20kg, per inadempimento alle prescrizioni date con il citato D.D. n. 160/2011 ai punti 2.2 e 2.4; 2. diffidare il sig. D Abundo Alfonso, titolare della omonima ditta, ad esercitare l attività suindicata con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento; 3. notificare il presente provvedimento al sig. D Abundo Alfonso, titolare della omonima ditta con sede legale ed operativa nel comune di Ischia alla via Acquedotto n. 44, nonché al controinteressato sig. Spinese Giuliano residente in Ischia alla via Acquedotto n. 32/F; 4. trasmettere, per quanto di competenza, il presente provvedimento al Comune di Ischia, alla Città Metropolitana di Napoli, all ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, all ASL NA 2; 5. inviare per via telematica alla Segreteria della Giunta regionale e al BURC per la pubblicazione. Dott.ssa Lucia Pagnozzi