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Comune di Bettona segreteria@pec.comune.bettona.pg.it Comune di Corciano comune.corciano@postacert.umbria.it Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale e conservato nel sistema di protocollo informatico della Regione Umbria Comune di Magione comune.magione@postacert.umbria.it GIUNTA REGIONALE Comune di Marsciano comune.marsciano@postacert.umbria.it Direzione Regionale Programmazione Innovazione e Competitività dell'umbria Comune di Perugia comune.perugia@postacert.umbria.it Comune di San Giustino comune.sangiustino@postacert.umbria.it Comune di Trevi comune.trevi@postacert.umbria.it Comune di Torgiano comune.torgiano@postacert.umbria.it Servizio Urbanistica, centri storici e espropriazioni Dirigente Angelo Pistelli REGIONE UMBRIA Via Mario Angeloni, 61 06124 Perugia TEL. 075 504 5962 FAX 075 5045567 apistelli@regione.umbria.it Indirizzo PEC areaprogrammazione.regione@postacert. umbria.it e, p.c. Regione dell Umbria Servizio Sistemi naturalistici e zootecnia Alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell Umbria mbac-sbeap-umb@mailcert.beniculturali.it Alla Corte dei Conti Umbria procura.regionale.umbria@corteconticert.it www.regione.umbria.it WWW.REGIONE.UMBRIA.IT

Provincia di Perugia provincia.perugia@postacert.umbria.it Ordine dei Geologi della Regione Umbria geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia ordine.perugia@ingpec.eu Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni ordine.terni@ingpec.eu Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Terni oappc.terni@archiworldpec.it Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Perugia archperugia@pec.aruba.it Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali della Provincia di Perugia protocollo.odaf.perugia@conafpec.it Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali della Provincia di Terni protocollo.odaf.terni@conafpec.it Collegio dei Periti agrari laureati per le province di Perugia e Terni collegio.perugia@pec.peritiagrari.it Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Perugia collegio.perugia.geopec.it Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Terni collegio.terni.geopec.it Associazione piccole medie imprese dell Umbria API apmiumbria@legalmail.it Ance umbria ance.umbria@pec.ance.it (per conoscenza: info@anceumbria.it) Cna umbria regionale@pec.cnaperugia.it Confartigianato umbria confartigianatoumbria@ticertifico.it Cia umbria ciaumbria@legalmail.it

Coldiretti Umbria umbria@pec.coldiretti.it Confagricoltura Umbria confagricoltura@confagriumbria.it USL Umbria 1 aslumbria1@postacert.umbria.it USL Umbria 2 aslumbria2@postacert.umbria.it Oggetto: Lr 1/2015 Testo Unico governo del territorio e materie correlate. Sportello unico per le attività produttive di cui all art. 8, comma 1, del DPR 160/2010. Procedure ancora aperte e trasmesse alla regione dalla Provincia di Perugia. Come noto la legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015, all art. 6, comma 2, lett. b, punto 1, ha stabilito che le funzioni in materia di varianti urbanistiche di cui all art. 8, comma 1, del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160, a far data dal 29 gennaio 2015 sono esercitate dalla Regione. Conseguentemente, la Regione con nota trasmessa via PEC in data 2/2/15 prot. n. 12984, ha richiesto alle province l elenco delle pratiche inerenti i procedimenti di sportello unico attività produttive risultanti ancora da concludere. La Provincia di Perugia ha comunicato i procedimenti di conferenze di servizi ancora pendenti, anche da lungo tempo, che interessano i comuni elencati in indirizzo, da definire per richieste di integrazione della documentazione o per l espletamento di altri procedimenti (vas, via). Premesso che l incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento comunale per l attività edilizia o da altre normative e disposizioni comporta l irricevibilità della domanda, occorre ribadire che, la legge regionale n. 8 del 16 settembre 2011, prevede specifiche norme sulla disciplina della conferenza di servizi e quindi sulla tempistica delle decisioni da assumere, conformemente a quanto disposto dall articolo 29, comma 2-ter, della L. 241/90, implementando pertanto le disposizioni di carattere generale di cui alla citata legge statale. In particolare, le norme della lr 8/2011 prescrivono che la convocazione della conferenza debba avvenire con immediatezza entro dieci giorni dal ricevimento dell istanza previa verifica della

completezza degli elaborati e la prima riunione deve essere tenuta entro dieci giorni dalla data di convocazione, salvo diversa e motivata decisione dell amministrazione procedente in caso di particolare complessità dell istruttoria e comunque entro venti giorni dalla convocazione (art. 32 lr 8/2011). I lavori della conferenza non possono superare i trenta giorni, fatte salve le ipotesi elencate all art. 33 della stessa legge e cioè: a) quando il termine sia diversamente stabilito dalla normativa vigente; b) quando la conferenza determini motivatamente un termine diverso, comunque non superiore a novanta giorni; c) quando debba essere acquisita la valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi dell' articolo 14 ter, comma 4, della l. 241/1990. In proposito si rammenta che nel caso in cui sia necessaria l acquisizione della VAS o della VIA, il procedimento di conferenza di servizi si sospende come previsto all art. 123, comma 4, della lr 1/2015, ferma restando l acquisizione della valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97 nell'ambito della conferenza medesima, per la quale è necessaria l esistenza della relativa documentazione tecnica fin dalla presentazione dell istanza di SUAP. Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. da 14 a 14 quinques della legge 241/90, la conferenza di servizi convocata per le finalità dello sportello unico attività produttive provvede all acquisizione di assensi, pareri e autorizzazioni necessarie per l approvazione della variante urbanistica e il rilascio del provvedimento per la realizzazione dell intervento, incluso il provvedimento di competenza della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell Umbria ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42. Di conseguenza la mancanza di qualsiasi parere non può essere motivo di ritardo per l espletamento delle procedure di cui sopra, ne lo giustificano per quanto riguarda gli obblighi del responsabile del procedimento. Relativamente alla VAS il Comune in qualità di autorità procedente in fase di avvio del procedimento determina anche nell ambito della conferenza, ai sensi del combinato disposto della DGR 13 maggio 2013 n. 423 (punto 5.2), della lr 12/2010 e del decreto del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 53 del 30 marzo 2015: a) l esclusione dell intervento dal campo di applicazione della VAS per quanto previsto al comma 2, dell art. 239, della lr 1/2015; b) l applicazione delle procedure di verifica di assoggettabilità anche semplificata per quanto previsto al comma 3, dello stesso articolo 239, della lr 1/2015. Si rammenta altresì che qualora dovessero ricorrere le condizioni per l applicazione del procedimento di VIA, gli adempimenti in materia di VAS sono effettuati nell ambito del medesimo procedimento di VIA (art. 239 comma 7 lr 1/2015) e comunque in proposito si rammenta anche quanto contenuto al comma 4, secondo periodo, dell art. 14-ter della l. 241/90. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata ai sensi dell art. 14-ter, commi 3-bis

e 7, seppure convocata con le modalità del comma 2 dello stesso articolo della l. 241/90; è quindi ingiustificabile il superamento dei termini per la chiusura dei procedimenti previsti dalla lr 8/2011 e dalla legge 241/90, fermo restando quanto indicato al comma 6-bis, secondo e terzo periodo dello medesima legge ed articolo. Si invitano pertanto i comuni interessati, ognuno per le rispettive competenze, di dare informazioni dettagliate sullo stato dei procedimenti per le relative pratiche e le motivazioni che costituiscono ostacolo alla loro conclusione. La richiesta è formulata per quanto previsto ai commi 2 e 5, dell art. 266, della lr 1/2015, anche al fine di garantire la corretta applicazione del disposto dell art. 2, comma 6, della stessa legge regionale. Cordiali saluti. Angelo Pistelli