..W ^ J- J 1- V_. -1- AOO Consiglio Regionale del Veneto - Ufficio archivio e protocollo - 22/11/2010-0020089 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO ^ Consiglio regionale del Veneto A 22 NOVEMBRE 2010 PROT. 0020089 cr.venet aoo-crv spc Venezia, ^ 2 NOV. 2010 'Al Signor Presidente della SESTA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della Giunta regionale e, p.c. Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari IX I.Ì:(;ISIV\TI;RA Ai Signori Presidenti dei Gruppi Consiliari Al Signor Assessore delegato per i rapporti tra il Consiglio e la Giunta regionale Al Signor Segretario generale della programmazione Loro sedi oggetto: Progetto di legge n. 113 Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Bond, Cortelazzo, Toniolo, Conta, Bendinelli e Padrin relativa a: "PROMOZIONE E TUTELA DELLE ATTIVITÀ' CORALI". Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto e degli art. 20 e 44 del Regolamento, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto. La Sesta Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'art. 24 del Regolamento. La Prima Commissione consiliare, ai sensi degli artt. 22 e 26 - primo comma - del Regolamento esprimerà il parere di sua competenza alla Sesta Commissione consiliare, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza. DlRI'/lONIi isrnu/.k)n,\j,i Ufficio atti istituzionali San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini 30124 Venezia +39 041 2701233 /^/ +39 041 2701271 /Mv drai.uai@con.sigliovene to.it wavw.consiglioveneto.it
IX Legislatura Ove altre commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti che rientrano nelle proprie competenze, potranno esprimere il proprio parere alla Commissione referente. Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 29 novenibre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti dallo stesso articolo. Cordiali saluti. IL PRESIDENTE (Clodc^/aldo Ruffato) ervirfo attijslraistitusdonaìi ìjfbcio amatituzionali Il SEGRETARI^ GENERALE 4-5 m. im
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 113 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Bond, Cortelazzo, Toniolo, Conta, Bendinelli e Padrin PROMOZIONE E TUTELA DELLE ATTIVITÀ CORALI Presentato alla Presidenza del Consiglio il 12 novembre 2010. Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e SESTA e ai Consiglieri regionali il 22 novembre 2010.
PROMOZIONE E TUTELA DELLE ATTIVITÀ CORALI Relazione: Il presente progetto dì legge si propone l'obiettivo di strutturare forme specìfiche e dedicate di tutela, salvaguardia, promozione e valorizzazione della cultura musicale dì tipo corale, con il proposito di riscoprire e diffondere la specialità dei valori storici, artistici, sociali, di cui è singolare portatrice, valori che permeano il tessuto connettivo dell'intera comunità. La presenza della musica corale, in occasioni di feste popolari, liturgie religiose, anniversari civili e patriottici, sagre e momenti di incontro, suscita la delicata suggestione della presenza dei suddetti valori, avvertibili in modo semplice e naturale. La speciale attitudine della musica corale a fornire un suggestivo intreccio tra passato e presente, giustifica appieno la sua pretesa di simboleggiare che il ricordo di ciò che è passato è indispensabile all'uomo del presente per costruire un valido futuro. Ciò, particolarmente nella moderna società, dove lo smarrimento dei ricordi dì ciò che è stato favorisce la perdita dei valori che quel passato ha incarnato. Per la sua continuità con le tradizioni popolari, la cultura musicale corale si rivela un efficace strumento per la coesione e l'aggregazione sociale e una suggestiva leva emotiva per suscitare l'amore della musica tra le nobili espressioni umane, capace dì educare la persona a ciò che è autenticamente bello. Questi essendo ì valori di cui è indubbiamente portatrice la cultura musicale dì tipo corale, non hanno quindi bisogno dì esplìcitazionì le ragioni per le quali la stessa, abbandonata nella tempesta della emergente cultura della modernità dell 'immediato presente, rischia dì esserne irrimediabilmente travolta. Dì qui la convinzione della necessità di uno speciale intervento normativo regionale, volto a introdurre un sistema dì tutela, salvaguardia, promozione e valorizzazione dì detta cultura. Il sistema normativo in parola declina anzitutto gli obiettivi, in coerenza con le finalità annunciate, degli interventi che intende regolare. Si tratta dì obiettivi di promozione di conoscenza, diffusione, pratica della musicale corale, anche nel sistema di istruzione e formazione, dì promozione di iniziative di formazione musicale di tipo corale, di recupero promozione della tradizione musicale corale veneta, in particolare a carattere popolare, di sostegno dì qualificate iniziative culturali espressione della cultura musicale corale in particolare nel contesto delle tradizioni popolari locali Occorre peraltro tenere conto che la cultura musicale di tipo corale è tradizionalmente diffusa nell 'ambito delle numerose associazioni di cori musicali espressione della tradizione popolare veneta. Sì è ritenuto quindi, di proporre dì costituire un registro regionale dì tali associazioni sul presupposto che il sostegno delle attività di coloro che sono portatori della cultura in argomento, comporti il loro necessario riconoscimento. Il quale deve ovviamente riguardare solo coloro che effettivamente e seriamente risultino portatori disinteressati della cultura musicale di tipo corale e dei valori in essa intrinseci Di qui la necessità dì fissare dei requisiti che gli interessati debbono possedere, per essere riconosciuti come portatori della cultura in parola. In particolare, occorre dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività per un perìodo significativo.
l'assenza dì finalità di lucro, la giuridica esistenza dell'associazione, la sede sul territorio della Regione del Veneto, l'esistenza effettiva di un coro. Le attività di coloro che sono iscrìtti nell 'indicato registro, a misura in cui concorrano a realizzare uno o più degli obiettivi già sopra descrìtti, potranno trovare adeguato sostegno finanziario della Regione. In tale contesto sarà compito della Giunta regionale definire le attività ammissibili, le modalità e ì termini per la presentazione delle domande, le tipologie dì spese ammissibili, le modalità dì erogazione dei contributi e di rendicontazione delle spese sostenute e ì casi dì revoca, totale o parziale, dei contributi concessi, in conformità alle vigenti disposizioni normative. Il contributo regionale potrà concorrere alle spese relative ali 'organizzazione, alla gestione, alla formazione, alla ricerca, agli studi storici sulla cultura corale, allo svolgimento dell'attività musicale corale come espressione della tradizione popolare veneta. Potranno essere agevolate forme di incentivazione per la fruizione agevolata alla collettività della la produzione e la distribuzione di supporti audiovìdeo. La norma finanziaria individua le risorse finanziarie ritenute necessarie per dare attuazione alla presente proposta di legge. Data la natura sistematica della presente proposta di legge, sì propone l'abrogazione della legge regionale 20 marzo 1995, n. 13, le cui finalità e obiettivi sono ampiamente assorbite nella medesima. In relazione alle finalità unitarie che si propone il presente progetto di legge, sì rende necessaria l'abrogazione dell'articolo 147, comma 2, lettera b) della legge regionale 13 aprile 2001, n. II, per il quale la funzione di erogazione dei contributi dì cui alla presente proposta di legge regionale è delegata alle provìnce.
PROMOZIONE E TUTELA DELLE ATTIVITÀ CORALI Art. 1 - Finalità. 1. La Regione del Veneto tutela e valorizza la cultura musicale di tipo corale, ne promuove lo sviluppo, ne favorisce le attività, ne riconosce il valore, sociale, artistico ed educativo, come espressione della tradizione popolare veneta. Art. 2 - Obiettivi. 1. Per la realizzazione della finalità di cui alla presente legge, la Regione del Veneto promuove interventi diretti a perseguire i seguenti obiettivi: a) promuovere la conoscenza, la diffusione e la pratica della musica corale, anche nel sistema di istruzione e formazione; b) promuovere iniziative di formazione musicale di tipo corale; c) favorire il recupero e promuovere la conoscenza della tradizione musicale corale veneta, in particolare a carattere popolare; d) sostenere qualificate iniziative culturali espressione della cultura musicale corale in particolare nel contesto delle tradizioni popolari locali. Art. 3 - Interventi regionali. 1. La Giunta regionale sostiene mediante concessione di contributi, le attività dei soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 4 della presente legge, in quanto concorrano a realizzare uno o più obiettivi di cui al precedente articolo 2. A tal fine la Giunta regionale definisce le attività ammissibili, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le tipologie di spese ammissibili, le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione delle spese sostenute e i casi di revoca, totale o parziale, dei contributi concessi, in conformità alle vigenti disposizioni normative. 2. Il contributo regionale è finalizzato al concorso nelle spese relative all'organizzazione, alla gestione, alla formazione, alla ricerca, agli studi storici sulla cultura corale, allo svolgimento dell'attività musicale corale come espressione della tradizione popolare veneta, ivi comprese forme di incentivazione per la fruizione agevolata alla collettività della produzione e distribuzione di supporti audiovideo. 3. Il contributo è erogato nella misura massima del 70 per cento delle spese effettivamente sostenute e non è cumulabile con altri contributi regionali per la realizzazione della medesima attività. Il medesimo contributo non è cumulabile con altri contributi, pubblici o privati, che, sommati a quelli di cui alla presente legge, superi la spesa finale effettivamente sostenuta. Art. 4 - Registro regionale dei cori musicali. 1. E istituito il registro regionale dei cori musicali espressione della tradizione popolare veneta, alla cui tenuta provvede la struttura regionale competente in materia di cultura. 2. L'iscrizione al registro regionale delle associazioni di musica corale avviene su richiesta delle associazioni interessate, in possesso dei seguenti requisiti: a) costituzione per atto pubblico o scrittura privata registrata in associazione o altra forma di organizzazione comunque non lucrativa;
b) espressa previsione statutaria da cuirisultilo scopo esclusivo o prevalente di attività di musica corale; c) sede nel territorio della Regione Veneto; d) svolgimento dell'attività di musica di cori espressione della tradizione popolare veneta, in modo amatoriale e continuativo nell'ultimo bieimio, senza finalità di lucro; e) realizzazione della musica corale ad opera di un coro composto da almeno quindici persone, diretto da un direttore e/o maestro qualificato. 3. La Giimta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per la tenuta del registro dei soggetti aventi titolo. 4. L'iscrizione al registro regionale di cui alla presente legge è condizione per accedere ai contributi ivi previsti. Art. 5 - Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00, per ciascimo degli esercizi 2011-2012, si fafirontemediante prelevamento di pari importo dall'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 2, "interventi per la cultura", del bilancio di plurieimale 2010-2012 e contestuale incremento, in termini di competenza, dell'upb U0166 "Promozione dello spettacolo" del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2010-2012. Art. 6 - Abrogazioni. 1. Sono abrogate: a) la legge regionale 20 marzo 1995, n. 13 "Norme per la promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico"; b) l'articolo 147, comma 2, lettera b) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di finizioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
INDICE Art. 1 - Finalità 3 Art. 2 - Obiettivi 3 Art. 3 - Interventi regionali 3 Art. 4 - Registro regionale dei cori musicali 3 Art. 5 - Norma finanziaria 4 Art. 6 - Abrogazioni 4
PARTE NOTIZI ALE (aggiomata alla data di presentazione del progetto) Nota all'articolo 6 Legge regionale 20 marzo 1995, n. 13 (BUR n. 27/1995) NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE DI TIPO CORALE E BANDISTICO (1) (1) L'art. 147 comma 2 lettera b) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 delega alle province l'erogazione dei contributi in materia di promozione diffusione e sviluppo di attività artistiche musicali, teatrali e cinematografiche, nonché di contributi in materia di promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico; conseguentemente ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della medesima legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, sono da considerarsi abrogate le disposizoni della presente legge incompatibili con quanto disposto dalla soprarichiamanta lettera b) del comma 2 dell'art. 147. Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001) CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112 Art. 147 - Funzioni delle Province. 1. E delegata alle province la fimzione di incentivazione in ordine alla promozione, diffusione e sviluppo delle attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche di rilevanza locale. Essa comprende le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia, assegnazione di fondi e ogni altro tipo di intervento nei limiti e con le modalità stabilite da leggi regionali, piani e programmi regionali e nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Regione nel settore dello spettacolo. 2. Sono, in particolare, delegate alle province le seguenti funzioni: a) erogazione di contributi in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche;(l) b) erogazione di contributi in materia di promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico.(2) (1) Prima dell'entrata in vigore della presente legge le competenze delegate alle province erano esercitate dalla Regione ai sensi della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 le cui disposizioni se incompatibili con la presente lettera sono da considerarsi abrogate dal 2 maggio 2001 ai sensi dell'articolo 15, comma 3.
(2) Prima dell'entrata in vigore della presente legge le competenze delegate alle province erano esercitate dalla Regione ai sensi della legge regionale 20 marzo 1995, n. 13 le cui disposizioni se incompatibili con la presente lettera sono da considerarsi abrogate dal 2 maggio 2001 ai sensi dell'articolo 15, comma 3.