R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA

Documenti analoghi
ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da:

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sui ricorsi numero di registro generale 187 e 244 del 2017, proposti da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto:

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 8777 del 2016, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2015, proposto da:

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Ordinanza TAR Lazio sezione terza, n. 7665_2016

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2012, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

contro nei confronti di ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro e con l'intervento di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

Cognome: CARCHEDI Indirizzo, Tel.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 7172 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 190 del 2017, proposto da:

contro nei confronti di per l'annullamento,

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2014, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 1353 del 2013, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

Avviso R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 177 del 2017, proposto da:

N /2016 REG.RIC. file:///volumes/serverdati/datiserver/st_docs/cp007/c... log. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza

ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza)

Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ORDINANZA

N /2013 REG.PROV.CAU. N /2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9608 del 2012, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda) SENTENZA.

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

contro per l'annullamento

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 7368 del 2015, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, Sen. Vincenzo D Anna, con sede in Napoli, via S. Lucia,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA

contro nei confronti di e con l'intervento di

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato sentenze che a

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

Giunta Regionale della Campania

per l'annullamento, previa sospensiva,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 748 del 2005, proposto da:

Transcript:

pubblicato il 09/12/2016 N. 02032/2016 REG.PROV.CAU. N. 04894/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 4894 del 2016, proposto da:.omissis.., rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Marotta C.F. MRTPQL64M14B362R, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Segreteria T.A.R.; contro Ministero dell'istruzione dell'universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'avvoc.distrett.stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11; Commissione D'Esame Presso L'Usr, Cineca non costituiti in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

a) del decreto n. 10761 di pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso, pubblicato in data 26 luglio 2016, adottato dal Direttore Generale dell'ufficio Scolastico regionale per la Campania, e dell'elenco dei nominativi dei candidati che hanno superato le prove scritta e pratica del concorso per esami e titoli, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, Primaria, Secondaria di Primo e Secondo Grado, per le Regioni Campania, Abruzzo, Basilicata e Molise relativo alla Classe di concorso AG55- Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Flauto) nella parte in cui non risulta inserito l'odierno ricorrente; b) del giudizio di non idoneità espresso al termine delle prove scritta e pratica nei confronti del ricorrente per non avere lo stesso conseguito il punteggio minimo di 28/40, come previsto dall'art. 8, comma 4, del bando di concorso, per i motivi appresso indicati; c) del decreto prot. n. 14063 del 29 settembre 2016 del Miur con il quale il Direttore Generale dell'ufficio Scolastico per la Campania ha approvato la graduatoria finale di merito, per la Classe di concorso AG55- Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Flauto); d) dell'elenco di coloro i quali hanno superato il concorso per la Classe di concorso AG55- Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Flauto); e) dei Verbali della commissione giudicatrice relativa alla Classe di concorso AG55- Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Flauto) con i quali la stessa ha approvato le griglie di valutazione, nei limiti indicati nei relativi motivi di ricorso; f) delle Schede di valutazione delle prove scritta e pratica del candidato ricorrente; g) del decreto del Direttore Generale dell'ufficio Scolastico della regione Campania prot. AOODRCA/RU/6918 del 11/05/2016 di nomina della Commissione nei limiti di cui ai motivi di ricorso; h) delle note del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Miur prot. n. 9705 del 12/04/2016 e prot. n. 14097 del 18/05/2016 con cui si prevedono le Indicazioni relative allo

svolgimento della prova scritta computerizzata, e Istruzioni per la valutazione della prova scritta e per lo svolgimento della prova pratica, se e ove occorra; i) del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università della Ricerca prot. n. 106 del 23 febbraio 2016 con il quale il Direttore Generale per il personale scolastico ha indetto Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, nei limiti di seguito indicati; l) del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca prot. n. 95 del 23 febbraio 2016 con il quale il Ministro ha disciplinato le prove di esame e ha individuato i programmi del concorso per titoli e per esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, nei limiti di cui ai motivi di ricorso; m) dell'allegato A al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca prot. n 95 del 23 febbraio 2016, che costituisce parte integrante del suddetto decreto, nei limiti di seguito indicati; n) dei decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca prot. nn. 96 e 97 del 23 febbraio 2016 con i quali il Ministro ha previsto i requisiti e ha ordinato la formazione dei componenti delle commissioni giudicatrici del concorso per titoli e per esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, nei limiti di seguito indicati; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della Ricerca e dell Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2016 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che, ad un sommario esame, l'istanza cautelare appare fondata sotto il profilo del fumus boni iuris, atteso che non risulta essere stata disposta la griglia di valutazione della prova scritta; che, inoltre, appare esservi una contraddizione tra il giudizio numerico (19.80/30) e il giudizio sintetico "Chiarezza espositiva con discreta conoscenza delle argomentazioni"; Ritenuto che, dunque, l istanza cautelare debba essere accolta, nel senso di ordinare all Amministrazione resistente la rivalutazione delle prove scritte con modalità tali da garantire l anonimato, prevedendo la contestuale correzione di analoghi elaborati in numero non inferiore a sei di cui almeno la metà deve esser risultato sufficiente alla precedente valutazione; Le spese processuali della fase cautelare vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) Accoglie e per l'effetto: a) sospende gli atti impugnati, nei sensi e nei termini di cui in motivazione; b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 24.05.2017.

Condanna l Amministrazione resistente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 500. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati: Anna Pappalardo, Presidente Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario L'ESTENSORE Guglielmo Passarelli Di Napoli IL PRESIDENTE Anna Pappalardo IL SEGRETARIO