Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l Innovazione CODICE CIFRA: A02/DEL/2011/

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R E G I O N E P U G L I A Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l Innovazione CODICE CIFRA: A02/DEL/2011/ OGGETTO: Modifiche al Regolamento Regionale n. 24 del 21 novembre 2008 Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis)alle PMI, in attuazione della L. r. n. 10 del 29 giugno 2004 - Adozione ai sensi dell'art. 44, comma 3 dello Statuto.

Il Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell istruttoria espletata dal Direttore dell'area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'innovazione, riferisce quanto segue: Visto: - l articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto i), del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE (in appresso il regolamento generale di esenzione per categoria ); - la normativa comunitaria ed in particolare gli artt. 87, 88 e 89 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, il Regolamento (CE) n. 1998 del 28 dicembre 2006 della Commissione, il Regolamento (CE) n. 104/2000 del 17 dicembre 1999 del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 1407/2002 del 23 luglio 2002 del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06 agosto 2008 della Commissione; Rilevato che - con notifica elettronica del 14 maggio 2010, protocollata presso la Commissione lo stesso giorno (SANI/4440), le autorità italiane hanno notificato il metodo di calcolo dell elemento di aiuto nelle garanzie statali a favore delle PMI; - con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010, la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale per calcolare l elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI, N 182/2010 notificato dal Ministero dello Sviluppo economico in data 14 maggio 2010; - il metodo di calcolo di cui al precedente capoverso si applica a garanzie, controgaranzie e cogaranzie fornite a fronte di prestiti per investimenti iniziali e, in ottemperanza alle norme de minimis, anche a garanzie concesse a copertura dei prestiti per il capitale circolante; - il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Politica Industriale e la Competitività di seguito ha emesso le Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI ; Ritenuto che - in seguito all approvazione del metodo nazionale di calcolo ed all'emissione della linee guida si rende necessario provvedere all'adozione del Regolamento Regionale recante" Modifiche al Regolamento Regionale n. 24 del 21 novembre 2008 - Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis)alle PMI"; Rilevato che - la L.R. n. 10 del 29 giugno 2004 delega alla Giunta all emanazione di appositi Regolamenti attuativi in materia di regimi di aiuto alle imprese per il territorio pugliese; - è opportuno procedere all'adozione immediata del regolamento, tenendo conto delle modalità introdotte dalla nuova metodologia, in particolare in relazione al calcolo dell'equivalente Sovvenzione Lordo per gli aiuti; Ritenuto, altresì, che - sulla base dell istruttoria espletata dal Direttore dell'area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'innovazione, la Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo economico, avv. Loredana Capone, ha predisposto una bozza di Regolamento Regionale recante "Modifiche al Regolamento Regionale n. 24 del 21 novembre 2008 - Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI, in attuazione della L. r. n. 10 del 29 giugno 2004;

- le riportate considerazioni consentono di ritenere pienamente integrato il requisito della necessità ed urgenza prescritto dall articolo 44, comma 3, dello Statuto, sul ricorso alla procedura accelerata. COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E smi La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi delle leggi costituzionali nn. 1/99 e 3/2001 nonché dell art. 44, comma 1, della L.R. n. 7/2004 Statuto della Regione Puglia ; Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l adozione del conseguente atto finale, LA GIUNTA REGIONALE - udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Economico; - vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del competente Direttore di Area; - a voti unanimi espressi nei modi di legge, DELIBERA - di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; - di adottare, ai sensi e per gli effetti dell articolo 44, comma 3, dello Statuto, il Regolamento Regionale recante "Modifiche al Regolamento Regionale n. 24 del 21 novembre 2008 - Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis)alle PMI, in attuazione della L. r. n. 10 del 29 giugno 2004, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante; - Il Presidente della Giunta Regionale provvederà all emanazione, ai sensi dell art. 42, comma 1, lett. c), dello Statuto, del Regolamento Regionale recante Modifiche al Regolamento Regionale n. 24 del 21 novembre 2008 - Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis)alle PMI", con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; - di richiedere nei termini del art. 44, comma 3, il parere di cui al precedente comma 2; - di riservarsi ogni ulteriore determinazione a seguito del parere espresso dalla competente C.C.P. ovvero del decorso del termine di cui al più volte citato articolo. Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta Il Segretario Il Presidente Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, PREDISPOSTO AI FINI DELL ADOZIONE

DELL ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE. Il Direttore di Area (Davide F. Pellegrino) La Vicepresidente Assessore allo Sviluppo Economico (Loredana Capone) REGOLAMENTO REGIONALE..., n.. "Modifiche al Regolamento Regionale n. 24 del 21 novembre 2008 Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI". Articolo 1 (Modifiche alle premesse del Reg. 24/2008) 1. Dopo il quinto capoverso delle premesse è inserito il seguente: Rilevato che: - con notifica elettronica del 14 maggio 2010, protocollata presso la Commissione lo stesso giorno (SANI/4440), le autorità italiane hanno notificato il metodo di calcolo dell elemento di aiuto nelle garanzie statali a favore delle PMI; - con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010, la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale per calcolare l elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI, N 182/2010 notificato dal Ministero dello Sviluppo economico in data 14 maggio 2010;

- il metodo di calcolo di cui al precedente capoverso si applica a garanzie, controgaranzie e cogaranzie fornite a fronte di prestiti per investimenti iniziali e, in ottemperanza alle norme de minimis, anche a garanzie concesse a copertura dei prestiti per il capitale circolante; - il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Politica Industriale e la Competitività di seguito ha emesso le Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI ; Articolo 2 (Modifiche all articolo 4 del Reg. 24/2008) 1. L articolo 4, paragrafo 1, lettera f) è così modificato: aiuti in forma di garanzia concessi a copertura dei prestiti per il capitale circolante. Articolo 3 (Modifiche all articolo 5 del Reg. 24/2008) 1. L articolo 5, paragrafo 6, è così modificato: Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di garanzia su prestiti per il capitale circolante sono ammissibili se la parte del prestito sotteso non supera 1.500.000 euro per impresa. 2. L articolo 5, paragrafo 7, è così modificato: Per gli aiuti di cui al comma precedente concessi ad imprese attive nel settore del trasporto su strada, la parte garantita del prestito sotteso non deve superare 750.000 euro. 3. All articolo 5 viene aggiunto il seguente paragrafo 9: L ESL relativo agli aiuti di cui ai paragrafi 6 e 7 è calcolato utilizzando il metodo nazionale autorizzato con decisione n. 4505 del 06.07.2010 della Commissione Europea. 4. All articolo 5 viene aggiunto il seguente paragrafo 10: Gli adeguamenti ed aggiornamenti del metodo di calcolo potranno essere apportati con apposito atto amministrativo adottato dall Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione. Articolo 4 (Rinvio al Regolamento Regionale n. 24 del 21 novembre 2008) 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 24 del 21 novembre 2008.