Città di Torremaggiore PROVINCIA DI FOGGIA REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr 18 del 1709.2012 1
I N D I C E Art. 1 - DISCIPLINA DELLA MATERIA E AMMISSIBILITA INCARICHI Art. 2 - ELENCO DEGLI AVVOCATI ESTERNI Art. 3 - REQUISITI PER L ISCRIZIONE NELL ELENCO Art. 4 - CANCELLAZIONE DALL ELENCO Art. 5 - CRITERI PER L AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL ELENCO Art. 6 - INCARICO PROFESSIONALE Art. 7 - DISCIPLINARE Art. 8 - ACCONTI E LIQUIDAZIONI Art. 9 - PUBBLICITA Art. 10 - NORME DI RINVIO Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE 2
ART. 1 DISCIPLINA DELLA MATERIA E AMMISSIBILITÀ INCARICHI Il presente regolamento disciplina gli incarichi conferiti a professionisti esterni al Comune di Torremaggiore per la rappresentanza e la difesa in giudizio da parte dell Ente, in conformità allo Statuto comunale ed ai principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza a cui deve ispirarsi l azione della Pubblica Amministrazione. Il Comune utilizza e valorizza le risorse professionali interne. E consentito affidare incarichi professionali esterni soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dalla Civica Avvocatura per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro o che riguardino oggetti e materie di particolare complessità professionale di tipo specialistico, rilevanza ed interessi pubblici, in ordine ai quali sia ravvisata l opportunità di rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione o esperienza. ART. 2 ELENCO DEGLI AVVOCATI ESTERNI Per l affidamento degli incarichi professionali esterni ed al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, è istituito apposito elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Giurisdizioni (civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e costituzionale). L iscrizione, soggetta a revisione annuale, avviene su dichiarazione di disponibilità presentata da professionisti singoli o associati unitamente alla autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, circa l iscrizione all Albo Professionale, e al curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l indicazione delle specializzazioni e delle pubblicazioni e dei crediti formativi conseguiti. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo un aggiornamento dei loro curricula. ART. 3 REQUISITI PER L ISCRIZIONE NELL ELENCO Possono ottenere l iscrizione nell elenco di cui agli artt. 2, gli avvocati regolarmente iscritti all Albo del Foro di appartenenza, in possesso dei seguenti requisiti minimi: - essere in regola con l acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati; - assenza di condanne penali per delitto doloso; - assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare; 3
- assenza di conflitto di interessi con l Ente o comunque assenza di incarichi professionali di difesa, svolti avverso l Ente nel corso degli ultimi tre anni; - assenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza o consulenza nell interesse dell Ente; Il possesso dei requisiti di cui sopra è autocertificato dai richiedenti l iscrizione al registro. Resta peraltro salva la possibilità per l Ente di chiedere dimostrazione di quanto sopra a mezzo certificazione specifica. ART. 4 CANCELLAZIONE DALL ELENCO Il Dirigente dell Avvocatura Municipale dispone la cancellazione dall elenco dei professionisti o degli studi associati che: - abbiano perso i requisiti per l iscrizione; - abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; - non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati; - siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze. ART. 5 CRITERI PER L AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL ELENCO Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Dirigente dell Avvocatura Municipale previa valutazione dello stesso in ordine all opportunità di coltivare il giudizio rispetto al singolo caso e previa verifica della relativa copertura finanziaria. La scelta del professionista dovrà essere operata secondo uno o più dei seguenti criteri: a) iscrizione all Albo degli avvocati preferibilmente del Foro di Lucera; b) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum; c) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto; d) principio di rotazione tra gli iscritti nell elenco; e) minor corrispettivo per diritti, onorario e spese richiesto in relazione al grado di giudizio al quale si riferisce l incarico (a tale scopo il professionista ai fini del conferimento formale 4
dell incarico deve produrre progetto di notula relativa alle proprie competenze indicando il corrispettivo totale richiesto per il grado di giudizio); f) foro di competenza per la causa. L impegno di spesa correlato all incarico, assunto sul competente capitolo di bilancio dovrà essere definitivo e omnicomprensivo in relazione all importo di cui sopra con l esclusione di qualsiasi impegno di somme a titolo di acconto, fatte salve le spese vive da anticipare. Nel momento in cui il professionista accetta l incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull inesistenza di conflitto di interessi in ordine all incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall art. 37 del Codice deontologico forense. Di norma non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati esterni, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell incarico implichi la nomina di domiciliatari o richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa. Al fine di compiere le valutazioni prodromiche al conferimento dell incarico il Dirigente dell Avvocatura Municipale provvederà, salvo casi del tutto eccezionali connessi con i tempi della causa, a richiedere conferma delle specifiche competenze per le materie di interesse, nonché di un preventivo ad almeno 5 professionisti iscritti nell elenco di cui agli artt. 3 e 7 individuati secondo i criteri di cui sopra e nel rispetto del principio di rotazione tra gli iscritti. Oltre a quanto previsto nel comma precedente, il Dirigente dell Avvocatura Municipale può procedere,avuto riguardo alla specialità e complessità della materia, nonché dei curricula dei professionisti, ad individuare fino ad un massimo di ulteriori 3 professionisti, tra quelli iscritti nell elenco di cui agli artt. 3 e 7 a cui richiedere il preventivo. Per i gradi di giudizio successivi al primo, è riconosciuta, a parità di condizioni economiche, una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado. Ciò, salvo diversa proposta del Dirigente, motivata con illustrazione di specifici motivi di insoddisfazione per l Ente. Può, altresì, prescindersi dalla richiesta dei cinque preventivi, qualora per la particolare natura e complessità della causa si renda opportuno rivolgersi a docenti universitari o riconosciuti specialisti della materia oggetto del ricorso. ART.6 INCARICO PROFESSIONALE Gli incarichi di cui al precedente articolo 5 saranno regolati ai sensi dell art.2230 Codice Civile. La determina di incarico dovrà contenere le seguenti indicazioni: a) definire l oggetto dell incarico; 5
b) dare atto della iscrizione del soggetto incaricato nell Elenco degli Avvocati esterni; c) prevedere una specifica clausola risolutiva che vieti all incaricato altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l incarico affidato; d) fissare l importo complessivo del compenso concordato preventivamente dalle parti nonché le modalità temporali di liquidazione delle spettanze professionali; e) dare atto che la liquidazione avverrà in relazione alla notula che ha costituito oggetto dell impegno di spesa previo deposito della sentenza che ha definito il relativo grado di giudizio; f) prevedere una specifica clausola con la quale il legale incaricato dichiari di aver preso visione del regolamento accettandolo integralmente. La copia conforme della deliberazione- convezione dovrà essere controfirmata dal legale per accettazione dell incarico e dell importo. Art. 7 DISCIPLINARE All atto del conferimento dell incarico il professionista deve sottoscrivere apposito disciplinare in cui verrà previsto: - L obbligo per il legale di aggiornare costantemente l Avvocatura municipale sull attività svolta suggerendo strategie, richiedendo quanto sia utile per il miglior esito ed allegando le memorie proprie e della controparte, nonché i provvedimenti giudiziali; - L impegno a contenere la parcella nel limite del preventivo con eventuale maggiorazione non superiore al 10% del compenso solo in caso di motivi aggiunti; - L obbligo di rappresentare preventivamente e per iscritto con apposita richiesta l insorgere di motivi che determinino la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa; in mancanza di detta richiesta e soprattutto di espressa accettazione da parte dell Ente nessuna maggior pretesa potrà essere vantata dal professionista; - Indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per i danni provocati nell esercizio dell attività professionale; - L indicazione che la previsione del compenso del professionista dovrà essere adeguata all importanza della prestazione e, in ogni caso deve intendersi onnicomprensiva (fase esecutiva compresa) e potrà essere suscettibile di decurtazioni in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali; 6
- Permanenza, all atto del conferimento dell incarico, dei requisiti richiesti per l iscrizione al Registro. E fatto salvo il diritto del professionista di ritenere i maggiori compensi eventualmente liquidati dal giudice e che abbia effettivamente recuperato dalla controparte soccombente, potendo a tal fine chiederne la distrazione in proprio favore ai sensi dell art.93 cpc. In questo caso i maggiori compensi recuperati da controparte verranno scomputati sulle somme erogate dal Comune al professionista incaricato della difesa degli interessi del Comune. ART. 8 ACCONTI E LIQUIDAZIONI Nell ambito dell impegno iniziale su richiesta motivata, il Dirigente può predisporre liquidazioni in acconto sul saldo programmato relativamente alle spese vive sostenute e documentate. In ogni caso la liquidazione del saldo dovrà avvenire nel rispetto dei limiti posti dal Patto di Stabilità e comunque nel termine di giorni 90 a far data dal deposito della sentenza. ART.9 PUBBLICITÀ Per l iscrizione nell elenco, che può avvenire in ogni tempo, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali avviso pubblico all Albo Pretorio, sul portale Web del Comune di Torremaggiore, ed informazione all ordine professionale. L elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. ART. 10 NORME DI RINVIO A seguito dell approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni e discipline inerenti la funzione e gli incarichi affidati sin d ora agli Avvocati dell Ente. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e alla legge professionale e al codice deontologico forense. ART. 11 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento viene affisso all Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di tale termini. 7