Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3751 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato MINARDO Disposizioni per il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e privato nonché artistico del centro storico di Scicli Presentata il 18 aprile 2016 ONOREVOLI COLLEGHI! La presente proposta di legge ha la finalità di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali nel territorio del comune di Scicli, in Sicilia, attraverso interventi speciali finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione, nonché al rilancio turistico, produttivo ed economico del centro storico del medesimo comune. In particolare, gli interventi riguardano il quartiere Chiafura e il colle San Matteo. Chiafura è una località con grotte carsiche dove gli antichi sciclitani vissero per molti anni, utilizzando le stesse grotte come case, e occupa tutto il versante del colle San Matteo. Adiacenti alle grotte è stato istituito il Museo della Pietra, nel quale è spiegato lo stile di vita nelle grotte e sono mostrati reperti e fotografie del tempo. Le grotte di Chiafura si trovano nel lato sudoccidentale del colle di San Matteo. Le grotte che si trovano a Scicli e, in particolare, nella zona di Chiafura, suscitano grande curiosità, che di certo non si può colmare con una semplice visita. Non manca neppure, per chi ha un animo più romantico, la possibilità di provare una certa emozione nell'esplorarle. Le grotte di Chiafura, in realtà, sono state abitate fino agli anni sessanta del novecento e alcune di esse sono state rimodernate e ospitano alberghi e strutture ricettive. Situato sulla parte meridionale del colle di San Matteo, Chiafura è uno dei quartieri più antichi della città di Scicli, con le sue centinaia di bocche nere. Quartiere abitatissimo fino agli anni cinquanta, oggi è deserto a seguito della legge n. 640 del 1954, cosiddetta legge Romita, per l'eliminazione delle abitazioni malsane, che decretò il definitivo abbandono del quartiere e il successivo trasferimento nel nuovo quartiere di Jungi. Le origini di Chiafura sono remote. Si pensa, infatti, che abitazioni sparse risal-
Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati gano addirittura al periodo neolitico, anche se è stato scoperto che la maggior parte di esse appartiene all'età bizantina. Oggi, quindi, è più che mai necessario intervenire con risorse economiche adeguate per riqualificare e recuperare questi centri così importanti dal punto di vista storico, turistico ed economico. La Sicilia, infatti, offre borghi antichi e bellissimi, il cui recupero è necessario per sviluppare il turismo, vero punto qualificante dell'economia isolana, e per favorire le attività economiche e produttive a questo legate. Con la presente proposta di legge, pertanto, si vuole segnalare l'opportunità di investire in cultura proprio perché il nostro Paese e la Sicilia sono ricchi di beni culturali non ancora valorizzati nel migliore dei modi. Attraverso il recupero del centro storico del comune di Scicli si vuole inoltre offrire agli abitanti, come già detto, l'opportunità di avviare anche attività produttive collegate alla valorizzazione dei beni culturali e al turismo in modo da invogliare i più giovani a intraprendere attività legate agli stessi. In questo modo si potranno creare nuove opportunità occupazionali necessarie per lo sviluppo economico delle zone interessate dalla presente proposta di legge. In questa prospettiva, l'articolo 5 della presente proposta di legge prevede che le risorse residue del Fondo di cui all'articolo 4, una volta realizzati gli interventi di recupero dei quartieri, siano utilizzate sia per la promozione di eventi culturali come mostre, manifestazioni e convegni sia per l'istituzione di laboratori, centri di documentazione o altri servizi culturali. Gli interventi previsti dalla presente proposta di legge, pertanto, favoriranno sia la divulgazione della cultura e della storia di Scicli, sia la promozione delle attività turistiche e ricreative necessarie allo sviluppo socio-economico della zona.
Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Finalità e oggetto). 1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali nel territorio del comune di Scicli, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato promuove interventi speciali finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione, nonché al rilancio turistico, produttivo ed economico del centro storico del medesimo comune. 2. Gli interventi speciali di cui al comma 1 comprendono: a) la manutenzione straordinaria dei beni pubblici; b) il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio pubblico e privato; c) il miglioramento dei servizi urbani, quali l'illuminazione pubblica, l'arredo urbano, la pulizia delle strade, le aree di parcheggio, l'apertura al pubblico e la gestione di siti e di monumenti di rilevanza storica, artistica e culturale. 3. Gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici del paesaggio naturale e urbano del territorio del comune di Scicli. 4. Il programma degli interventi di cui al comma 1 riguardanti i beni pubblici appartenenti al comune di Scicli è approvato con deliberazione del consiglio comunale. ART. 2. (Recupero dei luoghi e degli edifici di interesse storico o architettonico). 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Scicli, d'intesa con la soprintendenza competente, provvede all'individuazione dei luoghi e degli edifici di interesse storico o
Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati architettonico, nonché di ogni altro elemento tradizionale e caratteristico del contesto cittadino che possono essere oggetto degli interventi speciali di cui all'articolo 1, comma 2. 2. L'elenco dei luoghi e degli edifici predisposto ai sensi del comma 1 è trasmesso al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che stabilisce l'ordine di priorità degli interventi. ART. 3. (Benefìci economici per soggetti privati). 1. Fatto salvo quanto previsto da disposizioni più favorevoli, per gli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge, effettuati da soggetti privati, la detrazione prevista dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica per un ammontare complessivo delle spese, sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, fino a 50.000 euro per unità immobiliare. 2. Ai fini dell'accesso al beneficio fiscale di cui al comma 1 del presente articolo, il comune di Scicli rilascia agli aventi diritto la certificazione attestante che l'immobile è situato nell'area urbana interessata dagli interventi di cui all'articolo 1, comma 2. ART. 4. (Fondo per gli interventi). 1. Per il finanziamento degli interventi speciali di cui all'articolo 1, comma 2, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo per gli interventi speciali in favore del comune di Scicli, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018. 2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Regione siciliana, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'impiego
Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati delle risorse del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, le procedure per l'assegnazione dei contributi per gli interventi speciali di cui all'articolo 1, comma 2, nonché le disposizioni relative al controllo dell'esecuzione degli interventi medesimi, i casi di revoca e le modalità di recupero dei contributi indebitamente fruiti o non utilizzati. 3. La Regione siciliana può concedere ulteriori contributi per la realizzazione degli interventi speciali di cui all'articolo 1, comma 2. ART. 5. (Ulteriori iniziative per la valorizzazione del centro storico di Scicli). 1. Nei limiti delle disponibilità residue a seguito del finanziamento degli interventi speciali di cui all'articolo 1, comma 2, le risorse del Fondo di cui all'articolo 4 possono essere impiegate per il finanziamento delle seguenti ulteriori iniziative promosse dal comune di Scicli; a) studi e ricerche sulla storia, sull'arte e sull'architettura del comune e del suo territorio; b) promozione di eventi, manifestazioni, mostre, convegni e seminari; c) istituzione di laboratori, centri di documentazione o altri servizi culturali; d) promozione e sostegno di progetti destinati alla valorizzazione del centro storico di Scicli. ART. 6. (Copertura finanziaria). 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previ-
Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Il Fondo di cui all'articolo 4 è rifinanziato annualmente con la legge di stabilità.
PAGINA BIANCA
*17PDL0041550* *17PDL0041550*