COMUNE DI CAMPOBASSO

Documenti analoghi
COMUNE DI ASIAGO PROVINCIA DI VICENZA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI

Comune di Carmignano

PARTE TERZA. Comune di Laglio Provincia di Como. Regolamento per l istituzione e l applicazione della TASI INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

COMUNE DI NUMANA PROVINCIA DI ANCONA. Regolamento per la disciplina e l applicazione del Tributo sui servizi indivisibili TASI-

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

COMUNE DI MEDA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

COMUNE DI PIEVE DI CENTO. Regolamento Per La Disciplina Del Tributo Per I Servizi Indivisibili (TASI)

COMUNE DI SALA BOLOGNESE Provincia di Bologna. Regolamento Per La Disciplina Del Tributo Per I Servizi Indivisibili (TASI)

Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili - tasi - Indice

Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.

COMUNE DI TERNI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili - TASI

Regolamento componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili)

Sezione Tributo per i Servizi Indivisibili TASI

COMUNE DI OSPITALE DI CADORE

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA (Provincia di VENEZIA) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

COMUNE DI MADDALONI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Regolamento per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

COMUNE DI CUCCARO MONFERRATO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI

COMUNE DI CHERASCO. Prov. CUNEO

COMUNE DI FONTEVIVO. Regolamento per l applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

COMUNE DI SAN GIORGIO MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Regolamento Comunale per l applicazione del Tributo sui servizi indivisibili

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

COMUNE DI PRADLEVES PROVINCIA DI CUNEO

Tassa sui servizi indivisibili REGOLAMENTO TASI. Regolamento del Comune di Riccione

CITTÁ DI ROSARNO. - Provincia di Reggio Calabria -!"# $%&&% #' ()% *% #+, -.'/

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

COMUNE DI MONTAGNANA Provincia di Padova

C O M U N E D I SANNICANDRO DI BARI

COMUNE DI FAEDO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Provincia di Pisa REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Comune di Perugia Settore SERVIZI FINANZIARI Unità Operativa GESTIONE ENTRATE

COMUNE DI SAN MINIATO

Comune di Valdobbiadene

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO A COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI DENOMINATO TASI

COMUNE DI LASTRA A SIGNA Provincia di Firenze. Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)

COMUNE DI CANNETO PAVESE (Provincia di PAVIA)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

C I T T A D I V I G E V A N O REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI. (TASI)

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

COMUNE DI SISSA TRECASALI (Provincia di Parma)

COMUNE DI SALZANO. Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Comune di Colle San Magno Provincia di Frosinone ITALIA TASI

INFORMATIVA TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) ANNO 2014

COMUNE DI CHIANCIANO TERME Provincia di Siena. Regolamento comunale per la disciplina del TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC -

COMUNE DI CATTOLICA (Provincia di Rimini)

COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) REGOLAMENTO

COMUNE DI TOANO Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Regolamento Comunale per l'applicazione del prelievo sui servizi indivisibili (TASI)

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

Comune di Bientina (PI)

Approvato con Delibera del Consiglio comunale n. del

COMUNE DI ARCUGNANO Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI

COMUNE DI CASTELFIORENTINO. (Provincia di Firenze) T A S I GUIDA ANNO 2015

I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) 2014 INFORMAZIONI UTILI

NUOVA TASSAZIONE LOCALE

COMUNE DI VOLPIANO REGOLAMENTO DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI COMPONENTE DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

COMUNE DI TRIVERO (Provincia di Biella) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Comune di Fiorano Modenese provincia di Modena

Regolamento Per La Disciplina Del Tributo Per I Servizi Indivisibili (TASI) Indice

COMUNE DI SPINEA Provincia di Venezia IMPOSTA UNICA COMUNALE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

COMUNE DI GRAGNANO (Provincia di Napoli)

Imposta Unica Comunale (IUC)

COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE PROVINCIA DI FORLI' - CESENA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI -TASI-

Comune di Brenzone sul Garda

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Comune di Castrolibero

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 03 aprile 2014

COMUNE DI RIMINI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

COMUNE di MASIO REGOLAMENTO DISPOSIZIONI CONCERNENTI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER LA DISCIPLINA L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEL

COMUNE DI CASTEL GANDOLFO (Prov. Roma) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) 2016 INFORMAZIONI UTILI TASI 2016

TASI - Tributo Servizi Indivisibili

COMUNE DI GENZANO DI ROMA Provincia di Roma. Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi indivisibili (TASI)

COMUNE DI FAVALE DI MALVARO Provincia di Genova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI SERVIZI (TASI)

TASI - Tributo Servizi Indivisibili

COMUNE DI VENEZIA DIREZIONE FINANZA BILANCIO E TRIBUTI SETTORE GESTIONE TRIBUTI E CANONI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ^^^^^^^^^^^^ Approvato con delibera di C.C. n. 54 del

TASI Tributo Servizi Indivisibili

COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO

REGOLAMENTO T A S I. (Tributo sui servizi indivisibili)

COMUNE DI ALBAVILLA Provincia di Como REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE COMPONENTE TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Comune di Lomazzo (Provincia di Como)

COMUNE DI SERGNANO Provincia di Cremona. Regolamento Comunale per l applicazione dell Imposta Municipale Propria I.M.U.

Transcript:

COMUNE DI CAMPOBASSO ************* REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 03.09.2014

INDICE Art. 1. Oggetto del regolamento Art. 2 Presupposto dell imposta Art. 3. Soggetto attivo Art. 4. Soggetti passivi Art. 4. Base imponibile Art. 6. Determinazione delle aliquote Art. 7. Indicazione analitica dei servizi indivisibili Art. 8. Dichiarazione Art. 9. Versamento Art. 10. Rimborsi Art. 11. Funzionario responsabile del tributo Art. 12. Attività di controllo ed accertamento Art. 13. Clausola di adeguamento Art. 14. Entrata in vigore

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento, adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dall art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l applicazione nel Comune di Campobasso dell imposta unica comunale (IUC) istituita dall art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 per quanto concerne la componente relativa al tributo per i servizi indivisibili, d ora in avanti denominata TASI. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. ART. 2 PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. ART. 3 SOGGETTO ATTIVO Soggetto attivo dell imposta è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili. ART. 4 SOGGETTO PASSIVO La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all articolo 2. In caso di pluralità di possessori o di pluralità di detentori, essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria. La solidarietà opera autonomamente solo all interno delle singole categorie pluralità di possessori e pluralità di detentori. Nel caso in cui l unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi,l occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull immobile è tenuto al versamento della restante quota del tributo. ART. 5 BASE IMPONIBILE La base imponibile è quella prevista per l applicazione dell imposta municipale propria IMU di cui all art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.

ART. 6 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l azzeramento delle aliquote con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili. ART. 7 INDICAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI INDIVISIBILI La TASI è diretta alla copertura dei costi dei servizi pubblici indivisibili dal Comune. L individuazione dei servizi indivisibili e l indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nell allegato 1 al presente regolamento. ART. 8 DICHIARAZIONE La dichiarazione dovrà essere presentata nei tempi e con le modalità stabilite dall articolo 1, commi 684, 685 e 687 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. ART. 9 VERSAMENTO L imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso e/o la detenzione. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'imposta deve essere calcolata conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione dell'immobile si siano protratti per almeno 15 giorni. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello di pagamento unificato MOD F24) nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art.1, comma 688, della L. 147/2013 e s.m.i.. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 12,00 Euro. Tale importo si intende riferito all imposta complessivamente dovuta per l anno e non alle singole rate di acconto e di saldo e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia. L importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati con le informazioni necessarie per la determinazione dell importo dovuto fermo restando che in caso di mancata ricezione dei moduli precompilati il

soggetto passivo è comunque tenuto a versare l imposta nei termini previsti a norma di legge e/o regolamentare ART. 10 RIMBORSI Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l imposta, tramite invio per raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata PEC, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune, effettuati i dovuti controlli, entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di rimborso (per la raccomandata A/R fa fede il timbro postale), in caso di accertamento positivo, emette il provvedimento di rimborso e lo comunica al richiedente tramite invio per raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata, in caso contrario comunica, sempre tramite invio per raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata PEC, la mancata titolarità della richiesta. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI. Non si da luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato dall articolo 9. ART. 11 FUNZIONARIO RESPONSABILE Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. ART. 12 ATTIVITA DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all articolo 2729 del codice civile. Le sanzioni sono disciplinate dai commi 695 696 697 698-699dell art. 1 della L. 147/2013. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ART. 13 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

ART. 14 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2014.