STATUTO AVAD. Associazione Valmaggese Casa Anziani, Invalidi Adulti e Aiuto Domiciliare * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



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STATUTO AVAD Associazione Valmaggese Casa Anziani, Invalidi Adulti e Aiuto Domiciliare * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1. DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA Art. 1 E costituita sotto la denominazione Associazione Valmaggese Casa per Anziani, Invalidi Adulti e Aiuto Domiciliare un Associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti CCS. Art. 2 L Associazione ha sede a Cevio. Art. 3 1. L Associazione ha lo scopo di gestire: a. il Centro sociosanitario di Vallemaggia (Casa Anziani di Cevio e Someo, unità di Invalidi adulti e ambulatorio) conformemente alle Leggi e ai regolamenti vigenti; b. il Servizio di assistenza e cura a domicilio (SACD) per mandato di prestazione nel distretto di Vallemaggia, in conformità con la Legge sull assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997; 2. Per l espletamento dei propri compiti l Associazione provvede a: a. Stipulare con l Associazione Locarnese e Valmaggese di assistenza e cura a domicilio (in seguito ALVAD) una convenzione (mandato di prestazione) ai sensi dell art. 15 cpv.3) ed art. 20 cpv.2) della legge sull assistenza e cura a domicilio, per la gestione del servizio nel distretto di Vallemaggia. Essa regolerà la delega dell esecuzione completa ed autonoma del servizio in Valle. La convenzione della durata quadriennale può essere disdetta da una delle parti, con decisione assembleare (ALVAD), con preavviso di sei mesi per la fine dell anno. La prima volta per il 31 dicembre 2002; b. stipulare con l Ente Ospedaliero Cantonale una convenzione (mandato di prestazione) per la gestione dell ambulatorio (studio medico, radiologia, fisioterapia ed ergoterapia) nel distretto di Vallemaggia; 3. L Associazione non persegue scopo di lucro. Art. 4 L Associazione è costituita per una durata illimitata. - 1 -

2. SOCI Art. 5 Sono soci dell Associazione i Comuni della Vallemaggia che vi hanno aderito mediante approvazione del presente Statuto. 3. ORGANI SOCIALI Art. 6 Gli organi dell Associazione sono: a. l Assemblea dei soci b. il Consiglio Direttivo c. la Commissione di Revisione a. Assemblea Art. 7 L Assemblea è l organo superiore dell Associazione. Essa decide tutti gli oggetti non riservati ad altri organi sociali della Legge o dello Statuto. Art. 8 L Assemblea: a. approva e modifica lo Statuto dell Associazione; b. nomina, ogni quattro anni, il Consiglio Direttivo e la Commissione di Revisione; c. nomina il Presidente dell Associazione; d. esamina e decide ogni anno sui conti preventivi, sui conti consuntivi e sulla relazione del Consiglio Direttivo; e. decide tutti gli oggetti che le sono sottoposti dal Consiglio Direttivo o che le sono proposti in forma scritta, dai soci almeno un mese prima della data dell Assemblea; f. decide lo scioglimento dell Associazione. Art. 9 L Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo una volta all anno, con avviso scritto, inviato ad ogni socio almeno 10 giorni prima della data prevista. L avviso deve menzionare l ordine del giorno. L assemblea può pure essere convocata in forma straordinaria se il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario per motivi particolari o se almeno un quinto dei soci lo richiede. Art. 10 L Assemblea designa ogni volta il Presidente e due scrutatori. Può validamente trattare e deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti. Art. 11 Ogni socio ha diritto ad un voto. I Comuni sono rappresentati in Assemblea da un delegato per ogni Comune precedente le aggregazioni. Essi sono designati ogni quattro anni, entro tre mesi dalle elezioni comunali. - 2 -

Nel caso in cui il delegato venisse nominato nel Consiglio Direttivo, il Comune provvederà a designare il suo sostituto. Art. 12 L Assemblea decide a maggioranza di voti dei soci presenti. L Assemblea può deliberare soltanto sugli oggetti previsti all ordine del giorno. Il voto è espresso per alzata di mano, salvo diversa decisione dell Assemblea. b. Consiglio Direttivo Art. 13 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri che sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo non devono necessariamente essere delegati dei Comuni. La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di dipendente dell Associazione. Art. 14 Il Consiglio Direttivo: a. elabora e ratifica in collaborazione con l ALVAD il mandato di prestazione per l assistenza e cura a domicilio, in applicazione della legge Spitex; b. elabora e ratifica in collaborazione con l EOC il mandato di prestazione per la gestione dell ambulatorio; c. gestisce, amministra, organizza l Associazione; d. rappresenta l Associazione con la firma collettiva a due del Presidente o del Vicepresidente o del Segretario; e. designa il Vicepresidente e il Segretario, che non deve essere necessariamente membro del Consiglio Direttivo; f. allestisce i conti preventivi e consuntivi annuali; g. convoca l Assemblea ordinaria per l approvazione dei conti preventivi e consuntivi e della relazione del Consiglio Direttivo; h. convoca l Assemblea straordinaria quando lo ritiene necessario per motivi particolari o se almeno un quinto dei soci lo richiede; i. esegue o fa eseguire le decisioni dell Assemblea; l. cura tutti i rapporti con le Autorità comunali, cantonali e federali, con altri Enti di diritto pubblico e privato. Art. 15 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci. Due membri possono chiedere la convocazione. Il Consiglio Direttivo può validamente deliberare quando sono presenti almeno 3 membri; in caso di parità decide il voto del Presidente. c. Commissione di Revisione Art. 16 La Commissione di Revisione è composta da tre membri, i quali restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. La Commissione presenta all Assemblea un rapporto scritto di revisione dei conti preventivi e consuntivi. - 3 -

Per la revisione dei conti d'esercizio e dei bilanci patrimoniali, il Consiglio Direttivo nomina un ufficio di revisione iscritto all'albo dei fiduciari del Canton Ticino. 4. PERSONALE DELL ASSOCIAZIONE Art. 17 La gestione dell attività è affidata al personale proprio dell Associazione. Art. 18 Per tutto il personale dell Associazione valgono le disposizioni delle leggi e dei regolamenti cantonali in materia come pure i contratti collettivi. Art. 19 Secondo necessità, l Associazione può far capo: - ad altri Enti o Associazioni; - ad altri medici per la copertura dei picchetti per i giorni festivi. 5. FINANZIAMENTO CONTABILITÀ QUOTE DI PARTECIPAZIONE Art. 20 Il finanziamento dell Associazione è assicurato: per il Centro Sociosanitario A.) Casa Anziani a. dalle rette pagate dagli ospiti secondo le direttive concernenti l applicazione e il computo delle rette differenziate elaborate dal Dipartimento della sanità e della socialità, richiamata la Legge concernente il promuovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973; Santésuisse; c. dalle risorse necessarie alla copertura del disavanzo annuale in applicazione della Legge concernente il promuovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973; B.) Invalidi adulti a. dalle rette pagate dagli ospiti secondo le direttive concernenti l applicazione e il computo delle rette elaborate dal Dipartimento della sanità e della socialità, dalla legge sull integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979; Santésuisse. c. dalle risorse Cantonali e Federali necessarie alla copertura del disavanzo annuale in applicazione della Legge federale sull assicurazione per l invalidità (LAI) del 19 giugno 1959, e della Legge sull integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979. C.) Aiuto Domiciliare - 4 -

a. dalle tariffe pagate dagli utenti secondo il tariffario elaborato dagli enti sussidiati ed approvato dal Consiglio di Stato ; Santésuisse; c. dai sussidi erogati dall Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) conformemente alla Legge AVS; d. dalle risorse necessarie alla copertura del disavanzo annuale in applicazione della Legge cantonale sull assistenza e cura a domicilio, trasferite dall ALVAD all AVAD. Art. 21 1. I conti dell Associazione si suddividono in conti della Casa per Anziani, degli Invalidi adulti e conti dell Aiuto domiciliare. 2. I conti dell Aiuto domiciliare devono essere ratificati anche dall Assemblea ALVAD. 6. SCIOGLIMENTO Art. 22 L Associazione può essere sciolta in ogni tempo per decisione dell Assemblea convocata a tale scopo e con maggioranza dei due terzi di tutti i soci. La liquidazione avviene a cura del Consiglio Direttivo. L eventuale patrimonio dell Associazione sarà devoluto ad organizzazioni che perseguono scopi simili e di carattere sociale. Art. 23 Per quanto non previsto dal presente Statuto sono applicabili le disposizioni del Codice Civile Svizzero, art. 60 e seguenti. Art. 24 Il presente Statuto può essere modificato solo con la maggioranza di due terzi dei soci presenti all Assemblea. Il presente Statuto è stato approvato dall Assemblea tenutasi ad Lodano il 1 giugno 2006, annulla e sostituisce quello del 17 giugno 2004, ed entra immediatamente in vigore. Associazione Valmaggese Casa Anziani, Invalidi Adulti e Aiuto Domiciliare Ing. I. Lanzi, Presidente C. Cattori, Segretario - 5 -