Provincia di Bergamo Settore Ambiente Servizio AIA Impianti Termici. Scheda Tecnica

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A.3 Trasferimento in vasche di affioramento, a temperatura ambiente

4. L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

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3.12.2) Fasi che compongono l attività (segnare con una crocetta le fasi lavorative presenti)

Soggetto competente: Servizio Qualità dell Aria della Provincia di Pordenone

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N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni. Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.


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CRB Provincia di Bergamo Settore Ambiente Servizio AIA Impianti Termici Scheda Tecnica OGGETTO: art. 269 del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. Modifica non sostanziale dell autorizzazione all effettuazione dell attività di LUCIDATURA, VERNICIATURA MOBILI E SERRAMENTI IN LEGNO, PULITURA, VERNICIATURA, SABBIATURA DI INSERTI IN METALLO della ditta TRAPLETTI SNC SABBIATURA E VERNICIATURA DI TRAPLETTI LORENZO & C. con sede legale in Comune di CREDARO, VIA DONIZETTI 32/34, nello stabilimento sito in Comune di CREDARO, VIA DONIZETTI 32/34. Ditta: TRAPLETTI SNC SABBIATURA E VERNICIATURA DI TRAPLETTI LORENZO & C. Sede legale: Credaro, Via Donizetti 32/34 Insediamento produttivo: Credaro, Via Donizetti 32/34 Rif. Istanza: prot. 44492 del 21/07/2017 Rif. Fascicolo: - Atti di cui è già titolare la Ditta: D.D. n. 2857 del 18.12.2015 PREMESSA La Ditta Trapletti Snc è specializzata nella verniciatura conto terzi di diverse tipologie di manufatti: verniciatura e carteggiatura di serramenti da esterno ed interno, mobili e articoli vari in legno di varie tipologie e verniciatura, sabbiatura di manufatti e minuterie metalliche. L attività lavorativa si svolge per 5 giorni a settimana su un unico turno di 8 ore. Presso la ditta sono impiegati 9 addetti, oltre ai 3 soci. In data 26.01.2011 la Ditta aveva presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell art.272 c.2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in seguito alla quale ha ottenuto autorizzazione in deroga per le attività effettuate. In data 6.6.2012 (prot. 0058916) la Ditta aveva presentato istanza di modifica riguardante: L aumento dei quantitativi di materie prime utilizzate; L installazione di una nuova cabina di verniciatura posta al piano primo dello stabilimento (nuovo punto di emissione E5); 1 / 19

In esito di detta istanza ha ottenuto autorizzazione alle emissioni ex art. 269 del D.Lgs 152/06 con D.D. n. 2857 del 18.12.2015. In data 21.07.2017 (prot. prov. 44492) la Ditta ha presentato istanza di modifica non sostanziale ai sensi del comma 8 dell art. 269 del D.Lgs 152/06. Le modifiche consisto in: 1. accorpamento di emissioni comportante una diminuzione dei punti di emissione (l emissione E3 è accorpata in E1, quest ultima sarà dedicata alla sola verniciatura metallo mentre la parte di emissioni derivante dalla verniciatura legno sarà inviata in E5) 2. installazione di un sistema di abbattimento degli inquinanti all emissione E1 costituito da un combustore termico rigenerativo conforme alla d.g.r. 3552/2012 scheda PC.T.02. Con e-mail del 5-09-2017 i consulenti della Ditta hanno inoltre specificato che: 1. le attività di pulizia meccanica dei manufatti avvengono attraverso macchine granigliatrici che utilizzano abrasivi le cui schede di sicurezza dichiarano assenza di silice libera; 2. la verniciatura a nastro (già prevista in aspirazione alla emissione E3 nella D.D. 2857 del 18.12.2015 ma nella stessa non descritta, ed ora convogliata in E1, ndr) consiste in una linea di trasporto automatica dei manufatti da verniciare (guarnizioni metalliche) sulla quale un pennello in modo automatico applica un velo di vernice sul prodotto. Ad oggi la linea non è stata installata, qualora in futuro si deciderà di farlo sarà fatta opportuna comunicazione con messa in esercizio. L eventuale installazione non comporterà alcuna variazione quali quantitativa dei prodotti in uso. 3. si confermano le frasi di rischio, indicate in DD 2857 per l attività di verniciatura legno; 4. solamente nella lavametalli si usano solventi alogenati (tutti i solventi utilizzati nella lava metalli sono alogenati); 5. si conferma l installazione di un combustore rigenerativo conforme alla d.g.r. 3552/2012 scheda PC.T.2 a servizio dell emissione E1 Si coglie inoltre l occasione per correggere alcuni errori della D.D. n. 2857 del 18.12.2015 (concernenti il quantitativo di diluenti e il consumo di COV, la definizione di alcuni limiti e gli allegati tecnici di riferimento). 1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL IMPIANTO Il ciclo di lavoro ha le seguenti fasi operative: VERNICIATURA OGGETTI METALLICI Le operazioni di verniciatura degli oggetti metallici possono essere effettuate attraverso le seguenti modalità di applicazione: Lavaggio particolari metallici, fase preliminare: al fine di preparare gli oggetti metallici alla successiva fase di verniciatura e pulizia meccanica, i particolari subiscono un processo di sgrassaggio mediante lavaggio in apposita lavatrice a ciclo chiuso Delfino (punto di emissione E4); Pulizia di oggetti metallici mediante sabbiatura: i particolari sono sottoposti ad un operazione di pulizia meccanica automatizzata mediante graniglia metallica (ghisa) in apposite macchine utensili (n 2 granigliatrici automatiche). Gli addetti caricano all interno della macchina gli oggetti metallici da pulire ed avviano il ciclo di lavorazione. Ad operazione ultimata tolgono gli oggetti trattati e li depositano in apposite ceste (punto di emissione E2); 2 / 19

Verniciatura manuale a spruzzo: tale attività è effettuata dall operatore mediante pistola manuale a spruzzo all interno di n 3 cabine di verniciatura presidiate da sistema di filtrazione a secco (punto di emissione E1); Verniciatura automatica - giostra: si tratta di un impianto di verniciatura automatica a spruzzo denominata giostra. I particolari da verniciare vengono collocati da un addetto su appositi supporti di una catena di trasporto dedicata. Le operazioni di verniciatura all interno della macchina avvengono mediante n 4 pistole a spruzzo. A ciclo di verniciatura ultimato l addetto scarica la catena di trasporto e posiziona i particolari verniciati in ceste(punto di emissione E3 convogliato in E1 in seguito alla modifica) ; Verniciatura mediante burattatura: gli oggetti metallici da verniciare vengono caricati da un addetto all interno di buratte e quindi la macchina viene avviata. A ciclo ultimato, gli oggetti vengono rimossi e depositati in apposita cesta (punto di emissione E3 convogliato in E1 in seguito alla modifica). Verniciatura a nastro: consiste in una linea di trasporto automatica dei manufatti da verniciare (guarnizioni metalliche) sulla quale un pennello in modo automatico applica un velo di vernice sul prodotto. Ad oggi la linea non è stata installata; l eventuale installazione non comporterà alcuna variazione quali quantitativa dei prodotti in uso (punto di emissione E3 convogliato in E1 in seguito alla modifica). VERNICIATURA OGGETTI IN LEGNO Le operazioni di verniciatura dei manufatti in legno possono essere effettuate attraverso le seguenti modalità di applicazione: Carteggiatura: le operazioni di carteggiatura di elementi quali serramenti da esterno e interno in legno vengono eseguite all interno di una cabina di verniciatura a secco, mediante levigatrice e carta abrasiva (punto di emissione E2); Verniciatura: le operazioni di verniciatura di elementi quali serramenti da esterno e interno in legno vengono eseguite all interno di una cabina di verniciatura a secco, mediante pistola manuale a spruzzo (punto di emissione E1, convogliate in E5 in seguito alla modifica, per 2 cabine posta a piano terra, punto di emissione E5 per cabina posta a primo piano). 2. QUANTITATIVO DELLE MATERIE PRIME Materie prime Fase Quantità (kg/anno) Stato fisico Modalità di stoccaggio Prodotti vernicianti Verniciatura metallo mediante 12.000 Solido Magazzino pistola a spruzzo, giostra e Diluente per vernici buratto 3.500 liquido Magazzino Prodotti vernicianti 10.000 liquido Magazzino Verniciatura oggetti in legno Catalizzatore 2.500 Liquido Magazzino mediante pistola a spruzzo Diluente per vernici 4.000 Liquido Magazzino Diluente di lavaggio Pulizia pistole e ugelli (entrambe le attività di 5.000 Liquido Magazzino 3 / 19

verniciatura) Graniglia metallica (lega ferro e carbonio) Solvente lavatrice (soltene) Granigliatura strutture metalliche Sgrassaggio particolari metallici 500 Solido Magazzino 3.000 Liquido Magazzino 2.1 Verifica dell applicabilità art. 275 D.Lgs. 152/2006 Descrizione Prodotti vernicianti Diluente per vernici Diluente di lavaggio VERNICIATURA METALLO - Materie prime contenenti COV Attività art. Quantità % Quantità COV Frasi di rischio 275 (All.2) (t/anno) Solventi (t/anno) punto 2 c) 12 97 11,64* R40, R68 1 4 100 4 2,5 100 2,5 R11, R36, R66, R67, R40, R51/53 R11, R36, R66, R67, R40, R51/53 TOTALE 18,5-18,14 * per il calcolo di consumo massimo teorico di solvente cautelativamente è stata considerata la percentuale massima VERNICIATURA LEGNO - Materie prime contenenti COV Descrizione Attività art. Quantità % Quantità COV 275 (All.2) (t/anno) Solventi (t/anno) Frasi di rischio Prodotti vernicianti 10 67,78 6,77 Vedi nota 2 Catalizzatore 2,5 49,43 1,23 R40 3 Diluente per R11, R36, R66, no 4 100 4 vernici R67 Diluente di R11, R36, R66, 2,5 100 2,5 lavaggio R67 TOTALE 19-14,5 SGRASSAGGIO PARTICOLARI METALLICI Materie prime contenenti COV Solvente di lavaggio punto 10) 3 100 3 R40, R51/53 TOTALE 3 3 TOTALE COMPLESSIVO 40,5-35,64 CONSUMO MASSIMO TEORICO DI SOLVENTE 35,64 (t/anno) 1 Elenco completo delle frasi di rischio: R10, R11, R20, R20/21, R21/22, R23, R23/24/25, R26, R34, R36, R36/37, R36/37/38, R38, R40, R41, R43, R48/20/21/22, R50, R51/53, R52/53, R53, R63, R65, R66, R67, R68 2 Elenco completo delle frasi di rischio: R10, R11, R20, R20/21, R20/22, R23, R26, R34, R36, R36/38, R36/37/38, R38, R42, R42/43, R43, R44, R48/20/21/22, R50, R51, R51/53, R52/53, R52, R53, R63, R65, R66, R67 3 Elenco completo delle frasi di rischio: R10, R11, R20, R20/21, R20/22, R23, R26, R34, R36, R36/38, R36/37/38, R38, R40, R42, R42/43, R43, R44, R48/20/21/22, R50, R51, R51/53, R52/53, R52, R53, R63, R65, R66, R67 4 / 19

Sulla base dei dati riportati nella tabella al punto precedente: l attività di verniciatura di particolari metallici effettuata dalla ditta risulta soggetta all applicazione dell art. 275 D.Lgs. 152/2006 - Emissioni di COV per l attività di Rivestimento di superfici metalliche (punto 2.c Parte II Allegato V al D.Lgs. 152/06); l attività di verniciatura di manufatti in legno effettuata dalla ditta non risulta soggetta all applicazione dell art. 275 D.Lgs. 152/2006 - Emissioni di COV in quanto il consumo di solvente dichiarato per tale attività è inferiore al valore di soglia di 15 t/anno (punto 2.d Parte II Allegato III al D.Lgs. 152/06 attività di rivestimento di superfici in legno); l attività di sgrassaggio di particolari metallici effettuata dalla Ditta risulta soggetta all applicazione dell art.275 D.Lgs. 152/2006 Emissioni di COV in quanto il consumo di solvente dichiarato per tale attività è superiore al valore soglia di 1 t/anno in caso di utilizzo di COV di cui al paragrafo 2 della Parte I dell Allegato III (COV alogenati con frasi di rischio R40 o R68). 3. CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI GENERATE DALL ATTIVITA IN SEGUITO ALLA MODIFICA Emissioni già autorizzate ai sensi dell Art.269 D.Lgs. 152/06 come modificate dalla presente autorizzazione: E1 Provenienza: operazioni di verniciatura prodotti metallici Apparecchiatura interessata dal ciclo tecnologico n 3 cabine di verniciatura + n 1 verniciatura a nastro (ad oggi non installata), n 2 giostre verniciatura semi manuale e n 1 linea buratto Portata già autorizzata 56.045 Nm 3 /h Portata prevista 32.500 Nm 3 /h Durata emissione 10 h Frequenza dell emissione nelle 24 h continua Temperatura Ambiente, max 40 C Polveri 10 mg/ Nm 3 Inquinanti e concentrazione in emissione COV 50 mg/nm 3 NOx 350 mg/nmc CO 100 mg/nmc Altezza del camino 8 m Diametro del camino 0,65 m Materiale di costruzione del camino acciaio Sistema di abbattimento Combustore termico rigenerativo conforme alla d.g.r. 3552/2012 scheda PC.T.02 E2 Provenienza: operazioni di finitura/pulizia meccanica Apparecchiatura interessata dal ciclo tecnologico N 1 cabina di carteggiatura N 2 granigliatrici TOSCA TG6 Portata 4.126 Nm 3 /h Durata emissione 8 h Frequenza dell emissione nelle 24 h continua Temperatura Ambiente Inquinanti e concentrazione in emissione Polveri 10 mg/nm 3 5 / 19

Altezza del camino 7 m Diametro del camino 0,50 m Materiale di costruzione del camino acciaio Sistema di abbattimento N 1 filtro a maniche autopulente N 80 maniche diametro 123 mm, altezza 2420 mm in Poliestere tipo PE/PE 550 AS con attacco Snap-ring E4 Provenienza: operazioni di sgrassaggio metalli Apparecchiatura interessata dal ciclo tecnologico N 1 impianto lava metalli a ciclo chiuso LM 250 Delfino Portata 420 Nm 3 /h Durata emissione 4 h Frequenza dell emissione nelle 24 h discontinua Temperatura 40 C Inquinanti e concentrazione in emissione < 100 g/h COV <20 mg/nm 3 Altezza del camino 12 m Diametro del camino 0,65 m Materiale di costruzione del camino acciaio Sistema di abbattimento Filtri a carboni attivi E5 Provenienza: Operazioni di verniciatura legno Apparecchiatura interessata al ciclo N 2 cabine di verniciatura piano terra + cabina di tecnologico verniciatura primo piano Portata autorizzata 10.000 (stimato) Nm 3 /h Portata prevista 9500 Nm 3 /h Durata Emissione 8 h Frequenza emissione nelle 24 h continua Temperatura emissione ambiente Inquinanti e concentrazione in emissione Polveri 3 mg/ Nm 3 COV < 100 mg/nm 3 Altezza geometrica dell emissione 8 m Diametro del camino 0,3 m Materiale di costruzione del camino Acciaio Impianto di abbattimento Filtri a pannello Emissioni diffuse ED1 ED2 Emissioni tecnicamente non convogliabili (diffuse) Provenienza Modalità di contenimento dell emissione Forno elettrico di essiccazione STIMIN per particolari metallici Non prevista Linea di verniciatura automatizzata Macchina MEC progetti modello T420 Non prevista Impianti termici: 6 / 19

Nell insediamento sono presenti n 5 caldaie a metano ad uso civile (Generatore di calore IMMERGAS EOLO EXTRA da 32kW) aventi potenzialità nominale complessiva inferiore a 3 MW, le cui emissioni (ET1, ET2, ET3, ET4, ET5) sono soggette alle prescrizioni di cui al Titolo II parte V (artt. 282 e seguenti) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. 4. OSSERVAZIONI Le attività di verniciatura dei manufatti metallici (emissione E1) rientrano nell ambito di applicazione della normativa in merito alla riduzione dell emissione di COV - art. 275 del D.Lgs. 152/2006, con riferimento: alla attività di rivestimento superfici metalliche e di plastica (comprese le superfici di aeroplani, navi, treni) con una soglia di consumo solvente superiore a 5 t/anno. Le attività di sgrassaggio dei manufatti metallici (emissione E4) rientrano nell ambito di applicazione della normativa in merito alla riduzione dell emissione di COV - art. 275 del D.Lgs. 152/2006, con riferimento: alla Pulizia di superficie, con una soglia di consumo solvente superiore a 1 t/anno nel caso si utilizzino i COV di cui al paragrafo 2 della Parte I dell Allegato al D.Lgs 152/06 e superiore a 2 t/anno negli altri casi. Ai prodotti che verranno utilizzati non sono associate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R40 ed R68. Le attività oggetto dell istanza si ritengono riconducibili alla fattispecie di cui ai seguenti Allegati Tecnici: VERNICIATURA, LACCATURA, DORATURA DI MOBILI ED ALTRI OGGETTI IN LEGNO CON CONSUMO MASSIMO TEORICO DI SOVENTE NON SUPERIORE A 15 T/A per la quale la Regione Lombardia ha approvato criteri tecnici di carattere generale (Allegato tecnico n.7 D.d.s. 6 agosto 2009 - n. 8213); LAVORAZIONE MECCANICHE N GENERE E/O PULIZIA MECCANICA/ASPORTAZIONE DI MATERIALE EFFETTUATE SU METALLI E/O LEGHE METALLICHE, per la quale la Regione Lombardia ha approvato criteri tecnici di carattere generale (D.d.u.o. 23 dicembre 2011 - n. 12772); L istruttoria tecnico amministrativa relativa all istanza presentata si è conclusa con una valutazione favorevole in ordine alla modifica dell autorizzazione, ferme restando le prescrizioni riportate di seguito (vedi punto 5). Il presente provvedimento riguarda tutte le emissioni dell insediamento ed è da intendersi sostitutivo anche dei precedenti atti autorizzativi citati in premessa. 5. PRESCRIZIONI 5.1 Per i punti di emissione nuovi, modificati o per i quali non è ancora stata effettuata la messa in esercizio dovranno essere messe in atto le procedure relative alla messa in esercizio e a regime e dovranno essere eseguite le relative indagini analitiche. Per i punti di emissione autorizzati ed invariati le comunicazioni di messa in esercizio e a regime non sono dovute. È 7 / 19

comunque richiesta anche per questi ultimi punti di emissione l effettuazione di un analisi nel caso in cui vi sia stata una ridefinizione del limite in senso più restrittivo oppure siano stati previsti ulteriori inquinanti da controllare. Dette analisi dovranno essere eseguite contestualmente a quelle per la messa a regime dei punti di emissione soggetti a tale procedura. Per le verifiche successive con cadenza annuale a cui dovranno essere sottoposte tutte le emissioni dell insediamento è lasciata facoltà al gestore di unificarne la cadenza temporale previa comunicazione alla Provincia di Bergamo, al Comune e all ARPA di Bergamo; 5.2 Entro il 31.12.2019 gli impianti di produzione di energia termica dovranno in ogni caso adeguarsi ai contenuti della D.G.R. n. 3934 del 06.08.2012 (compresi i valori limite di emissione); 5.3 L impianto dovrà essere realizzato ed esercito nel rispetto della presente scheda tecnica e, per quanto dalla stessa non diversamente stabilito, dai seguenti allegati tecnici, parte integrante e sostanziale della scheda medesima: 5.10 PRESCRIZIONI GENERALI 5.11 VERNICIATURA, LACCATURA, DORATURA DI MOBILI ED ALTRI OGGETTI IN LEGNO CON CONSUMO MASSIMO TEORICO DI SOVENTE NON SUPERIORE A 15 T/A (Allegato tecnico n.7 D.d.s. 6 agosto 2009 - n. 8213) 5.12 LAVORAZIONE MECCANICHE N GENERE E/O PULIZIA MECCANICA/ASPORTAZIONE DI MATERIALE EFFETTUATE SU METALLI E/O LEGHE METALLICHE, per la quale la Regione Lombardia ha approvato criteri tecnici di carattere generale (D.d.u.o. 23 dicembre 2011 - n. 12772); E inoltre prescritto il rispetto dei limiti di emissione di cui al successivo punto 5.6 (Valori limite di emissione) 5.4 Il gestore dell impianto, in merito alle emissioni di COV associate alle attività soggette all art.275 del D.Lgs 152/2006 (emissioni E1) dovrà garantire il rispetto: 5.4.1 dei valori limite di emissione di cui al paragrafo 5.6; 5.4.2 del valore limite per le emissioni diffuse e totali di cui al paragrafo 5.7; 5.5 Il gestore dell impianto, per le attività soggette all art. 275 del D.Lgs. 152/2006 (verniciatura metalli E1 e sgrassaggio E4), deve rispettare un consumo massimo teorico di solvente pari a 18,14 tonnellate/anno per l attività di verniciatura metalli e 3 tonnellate/anno per l attività di sgrassaggio; 5.6 Valori limite di emissione (relativamente alle sostanze che vengono effettivamente utilizzate nel ciclo tecnologico). La ditta dovrà garantire il rispetto dei valori limite per le emissioni in atmosfera riportati nella seguente tabella: Emissione Provenienza Inquinanti Limite Emissioni diffuse COV 50 mgc/nm 3 20% dell input di solvente 10 mg/nm 3 Operazioni di Polveri totali E1 verniciatura metallo NOx 350 mg/nm 3 8 / 19

CO 100 mg/nm 3 Emissione Provenienza Inquinanti Limite Riferimenti Operazioni di E2 finitura Polveri 10 mg/nm 3 D.d.u.o. 23 dicembre (carteggiatura, 2011 - n. 12772 sabbiatura) Emissione Provenienza Inquinanti Limite* Flusso di massa E4 Operazioni di sgrassaggio particolari metallici COV alogenati H351 e H341 20 mgc/nm 3 100 g/h Emissioni diffuse 15% dell input di solvente * Il limite in concentrazione è da verificare qualora non venga rispettato il limite imposto come flusso di massa La Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali (273,15 K e 101,3 kpa) ed espresse in mg/nm 3 S (secco - detratto il tenore di vapore acqueo). Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione, riferito a condizioni normali (espresso in mg/nmc) nell emissione è minore o uguale al valore prescritto. Il limite si riferisce alla massa di composti in mg/nmc e non al carbonio totale. Emissione Provenienza Inquinanti Limite Riferimenti Operazioni di COV 100 mgc/nm 3 Allegato tecnico n.7 E5 D.d.s. 6 agosto 2009 - verniciatura legno Polveri 3 mg/nm 3 n. 8213 5.7 Emissioni diffuse e totali I valori limite per le emissioni diffuse e totali derivanti dall utilizzo dei solventi dovranno essere inferiori alle quantità indicate nelle successive tabelle: Attività di verniciatura metalli (emissione E1) Emissione totale (esplicitata nelle due componenti): Emissioni diffuse 20% dell input di solvente Emissioni convogliate Conseguente all applicazione dei valori limite alle emissioni convogliate e diffuse sopra indicati, calcolata moltiplicando il limite espresso al punto 5.6 per la portata per i giorni di funzionamento all anno e per le ore al giorno Attività di sgrassaggio (emissione E4) Emissione totale (esplicitata nelle due componenti): Emissioni diffuse 15% dell input di solvente Emissioni convogliate Conseguente all applicazione dei valori limite alle emissioni convogliate e diffuse sopra 9 / 19

indicati, calcolata: moltiplicando il limite espresso al punto 5.6 in flusso di massa, per i giorni di funzionamento all anno e per le ore al giorno, oppure (ove non sia rispettato il limite in flusso di massa): moltiplicando il limite espresso al punto 5.6 in concentrazione, per la portata per i giorni di funzionamento all anno e per le ore al giorno 5.8 Prescrizioni Generali relative alle attività ricadenti nelle disposizioni di cui all art. 275 del D.Lgs. 152/2006 5.8.1 Alle sostanze o ai preparati, classificati a causa del loro tenore di COV classificati dal regolamento 1272/2008, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 (H350, H340, H350i, H360F o H360D) e quelli contenenti COV alogenati a cui sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40 e R68 (H351, H 341) si applicano le disposizioni di cui al punto 2 della parte I dell allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006. 5.8.2 Il gestore, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente atto deve fornire all autorità competente i dati di cui al successivo punto 5.8.3 e tutti gli altri dati che consentano di verificare la conformità dell impianto o delle attività al D.Lgs. 152/2006. 5.8.3 Il gestore installa apparecchiature per la misura e per la registrazione in continuo delle emissioni che, a valle dei dispositivi di abbattimento, presentano un flusso di massa di COV, espressi come carbonio organico totale, superiore a 10 kg/h, al fine di verificarne la conformità ai valori limite delle emissioni convogliate. Se tale flusso di massa è inferiore, il gestore effettua misurazioni continue o periodiche, e, nel caso di misurazioni periodiche, assicura almeno tre letture durante ogni misurazione; anche in tal caso l autorità competente può comunque, ove lo ritenga necessario, richiedere l installazione di apparecchiature per la misura e la registrazione in continuo delle emissioni. In alternativa a quanto sopra, l autorità competente può consentire l installazione di strumenti per la misura e per la registrazione in continuo di parametri significativi ed indicativi del corretto stato di funzionamento dei dispositivi di abbattimento. 5.8.4 Per la verifica di conformità dei valori di emissione misurati ai valori limite devono essere utilizzati i metodi analitici indicati nella parte VI dell allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006. 5.8.5 Le modalità di MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME stabilite al paragrafo 5.10 Prescrizioni generali, dovranno essere applicate anche alle emissioni derivanti dalle attività soggette all art.275 del D.Lgs 152/06. 5.8.6 Conformità ai valori limite di emissione: a. Il gestore deve dimostrare all autorità competente, come indicato al punto 5.8.2, la conformità delle emissioni come prescritto ai precedenti punti 5.5, 5.6 e 5.7. b. Ai fini dell applicazione del punto a., il gestore deve effettuare, secondo i punti 5.8.3 e 5.8.4, misurazioni continue o periodiche nelle emissioni convogliate ed elaborare e aggiornare, una volta all anno, un Piano di Gestione dei Solventi (PGS), secondo le 10 / 19

indicazioni contenute nella parte V dell allegato III alla parte V del D.Lgs 152/2006. Il PGS deve essere inviato alla Provincia di Bergamo, al Comune interessato e all ARPA - Dipartimento di Bergamo entro il 30 di aprile dell anno successivo alla messa a regime con i dati relativi al periodo compreso tra la data di messa a regime e la fine dello stesso anno solare. Successivamente la Ditta deve presentare il PGS entro il 30 di aprile di ogni anno con i dati relativi all anno solare precedente. c. La conformità delle emissioni ai valori limite di cui al punto 5.7 deve essere verificata sulla base della somma delle concentrazioni di massa dei singoli COV interessati. In tutti gli altri casi, la conformità delle emissioni ai valori limite di cui all art. 275 c. 2, ove non altrimenti previsto nella parte III dell allegato III alla parte V del D.Lgs 152/2006, è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso. 5.8.7 Il Piano di Gestione dei Solventi (PGS) deve essere redatto annualmente sulla base delle indicazioni contenute nella parte V dell allegato III alla parte V D.Lgs 152/2006. 5.8.8 Ai sensi dell art. 275 c. 21 del D.Lgs. 152/2006 costituisce modifica sostanziale: a. Per le attività di ridotte dimensioni (come definite dall art. 275 c. 22 del D.Lgs. 152/2006), una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al venticinque per cento. b. Per tutte le altre attività, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al dieci per cento. c. Qualsiasi modifica che, a giudizio dell autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull ambiente. d. Qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporti la variazione dei valori limite applicabili. 5.9 Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento: In riferimento al funzionamento del postcombustore di nuova installazione all emissione E1, la Ditta entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione dovrà: Fornire le soluzioni tecniche di fattibilità di registrazione in continuo dei parametri di funzionamento con la conservazione dei dati (ore di funzionamento, temperatura, portate dell impianto). I dati eventualmente acquisiti dovranno essere conservati presso l impianto e messi a disposizione degli Enti e dell autorità di controllo; predisporre e trasmettere agli enti la procedura da adottare in caso di guasto e malfunzionamento, in linea con quanto sotto indicato: Il sistema di bypass, collegato al punto di emissione di sicurezza (da indicare con apposita sigla), da attivare in caso di guasto all impianto di abbattimento a presidio del punto di emissione E1 dovrà essere dotato di sistema di controllo sull apertura e/o chiusura. Tale sistema deve indicare e registrare le condizioni di normalmente chiuso, mentre nel caso di apertura per anomalie deve prevedere la registrazione della durata dell apertura, della frequenza dell evento e della data, oltre che la possibilità di inserire note sulle cause dell evento. Qualora il tempo di funzionamento annuo del by-pass risulti essere superiore al 5% della durata annua dell emissione E1 ad esso correlata (espressa in ore/giorno per giorni all anno di funzionamento della emissione E1), dovrà essere adottato idoneo ulteriore sistema di abbattimento dell effluente in uscita dal by-pass finalizzato a garantire il rispetto dei limiti fissati per l emissione E 1; la Ditta dovrà avvertire tempestivamente gli enti in caso di tali eventi incidentali; 11 / 19

Gli impianti di abbattimento installati potranno continuare ad essere utilizzati fino alla loro sostituzione: se conformi alle specifiche di cui alla DGR 13943/2003, fatto salvo il rispetto dei limiti alle emissioni di cui al punto 5.6; se il gestore dimostri, in occasione della prima sessione di prelievi ed analisi, che gli stessi siano installati e gestiti in modo da garantire nel tempo, con adeguati rendimenti di abbattimento, il rispetto dei nuovi limiti alle emissioni di cui al punto 5.6. In caso di installazione di nuovi impianti di abbattimento gli stessi dovranno possedere le caratteristiche minime previste dalla DGR 30 maggio 2012 n IX/3552 Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento ed essere, preferibilmente scelti tra i presidi depurativi indicati nella DGR 3780 del 18/07/2012. Qualora il sistema di abbattimento sia costituito da più impianti in serie, ogni impianto (escluso l ultimo) non dovrà essere obbligatoriamente rispondente alle caratteristiche specifiche. 5.10 Prescrizioni generali L Esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. o Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell ambiente di lavoro. o Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall art. 272 c. 5 del D. Lgs. 152/06. o Gli impianti di abbattimento, per quanto previsto devono rispettare le seguenti prescrizioni: Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall utilizzo di un sistema ad umido, è consentito nel rispetto delle norme vigenti. Idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di consentire un corretto campionamento. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l ARPA competente per territorio. Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell esercente dell impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora: - non siano state definite le procedure di cui sopra; - non esistano impianti di abbattimento di riserva; - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla la loro manutenzione o da guasti accidentali, l esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all evento alla Provincia di Bergamo, al Comune ed all A.R.P.A. competente per territorio. 12 / 19

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati. CRITERI DI MANUTENZIONE Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: o manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale; o manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale; o controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d estrazione e depurazione dell'aria. Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare: - la data di effettuazione dell intervento; - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); - la descrizione sintetica dell'intervento; - l indicazione dell autore dell intervento. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo. MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME o L esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia di Bergamo, al Comune ed all ARPA competente per territorio. o Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non previsto dall autorizzazione, è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere: - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga - indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga si intende concessa qualora la Provincia di Bergamo non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. o L esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 15 giorni dalla data stessa alla Provincia di Bergamo, al Comune ed all ARPA competente per territorio. MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI 13 / 19

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve: essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. - decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa; essere presentato, entro 30 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia di Bergamo, al Comune ed all ARPA competente per territorio; essere accompagnato da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti. o Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve essere inviata all ARPA competente per territorio (fatto salvo diverse specifiche disposizioni della Provincia di Bergamo). o L eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dall ARPA competente per territorio alla Provincia di Bergamo al fine dell adozione dei conseguenti provvedimenti. o I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima. o Nella eventualità sia necessaria l'installazione ovvero l adeguamento di sistemi di abbattimento degli inquinanti dovrà essere fornita comunicazione alla Provincia ed all ARPA Dipartimento di Bergamo. Dovranno altresì essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici. o L esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia di Bergamo, al Comune ed all ARPA competente per territorio. o Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell analisi periodica. METODOLOGIA ANALITICA Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D. Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell esecuzione delle verifiche stesse. 14 / 19

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che: o L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti; o I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni; o I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione; o Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/m3) nell emissione è minore o uguale al valore prescritto; o I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati: - Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm 3 S/h od in Nm 3 T/h; - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/nm 3 S od in mg/nm 3 T; - Temperatura dell effluente in C; nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate. 15 / 19

ALLEGATO 5.11 Attività in deroga d.lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, punto 7 -Allegato tecnico n. 7 Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno. Ambito di applicazione CICLI TECNOLOGICI Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno. Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l attività descritta nella dicitura dello stesso. N.B. in conformità a quanto previsto nelle prescrizioni degli allegati relativi ad attività di verniciatura su altri supporti (metalli, vetro e plastica), il paragrafo Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche sarà distinto nelle due casistiche: A) Consumo di COV fino a 5 tonnellate annue B) Consumo di COV tra 5 e 15 tonnellate annue Fasi lavorative A. Preparazione del supporto e trattamenti intermedi su legno vergine B. Preparazione del supporto e trattamenti intermedi su legno verniciato/materiali compositi C. Preparazione dei P.V. (Prodotti Vernicianti) D. Applicazione dei P.V. D.1 a spruzzo D.2 a rullo manuale, pennello ed assimilabili D.3 a spalmatura D.4 a velatura D.5 ad immersione/impregnazione D.6 a pioggia (flow-coating) E. Appassimento/essiccazione F. Pulizia delle attrezzature Materie prime 1. Prodotti vernicianti 1.1. a base COV (Composti Organici Volatili) 1.2. a base acqua 2. Diluenti per la preparazione dei P.V. 3. Solventi Organici per la pulizia delle attrezzature Concorrono al limite di 15 t/anno i COV contenuti nelle materie prime dei punti 1, 2, 3. Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche B) CONSUMO DI COV TRA 5 E 15 T/ANNO Tipologia impianto Fasi di provenienza Sostanze inquinanti Limit di abbattimento i A Polveri 10 mg/nm 3 D.MF.0 1 D.MF.03 B, D.1 Polveri 3 mg/nm 3 D.MF.0 1 D.MF.03 C, D, E, F COV 100 mgc/nm 3 1 AC.RI.01 AC.RE.0 DC.CF.0 AC.RE.0 2 DC.PE.01 PC.C.01 5, 6 5, 6 Note 1, 2, 3, 4, 6 Note 1. Il gestore dovrà, oltre a rispettare il limite in concentrazione indicato, calcolare il quantitativo di solvente 16 / 19

effettivamente utilizzato nel corso dell anno. Il calcolo dovrà essere eseguito per l anno solare (1 gennaio 31 dicembre), su prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi organici per la pulizia delle attrezzature, seguendo lo schema esemplificativo riportato alla nota 1 del paragrafo Consumo fino a 5 t/anno. 2. Non è ammesso l uso di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV: 2.1. classificati con le seguenti frasi di rischio: R45, R46, R49, R60, R61, R68; 2.2. contenenti impurità in quantità superiore complessivamente al 0,1% in peso; 2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1, a quanto di seguito indicato: Sostanza Quantità ammessa Prodotti a base COV Prodotti a base acqua * Ftalati < al 3% in peso nel P.V. - Ammine alifatiche < al 0,5% in peso nel P.V. < al 1,5% in peso nel P.V. TDI (toluendiisocianato) < al 0,5% in peso nel catalizzatore < al 0,5% in peso nel catalizzatore MDI (difenilmetandiisocianato) < al 2% in peso nel catalizzatore < al 2% in peso nel catalizzatore * sono da considerarsi a "base acqua" tutti i prodotti idrosolubili contenenti all'applicazione cosolvente organico volatile in misura 10% in peso 3. Non sono ammessi P.V. contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella pigmentazione. 4. Per gli impianti esistenti e dotati di sistema di abbattimento diverso dal postcombustore, così come previsto dall art. 275 comma 16, il limite relativo al parametro COV sarà uguale a 150 mg/nm 3 fino alla data del 1 aprile 2013. 5. Per quanto riguarda il materiale particellare (particolato residuo), si evidenzia che, l utilizzo di apparecchiature applicative ad alta efficienza di trasferimento contribuisce significativamente alla sua riduzione. In caso di rispetto del limite di cui alla voce Limiti della Tabella Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche in assenza degli impianti di abbattimento previsti alla voce Tipologia impianto di abbattimento della medesima tabella, le cabine di applicazione devono essere comunque dotate di almeno uno dei seguenti sistemi di contenimento Ad umido - a velo d'acqua, con labirinti, nebulizzatori, ecc., con eventuale separatore di gocce terminale; A secco - materassino filtrante di grammatura 350 g/m 2 o sistemi assimilabili. 6. L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere: 6.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce Limiti riportata nel paragrafo Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche ; 6.2. Individuato nell'ambito della voce Tipologia impianto di abbattimento riportata nel paragrafo Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche ; 6.3. Conforme alle caratteristiche indicate dalla d.g.r. n. 13943 dell 1 agosto 2003 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. Schede impianti di abbattimento SCHEDA AC.RE.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA SCHEDA AC.RE.02 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile) SCHEDA AC.RI.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA SCHEDA DC.CF.01 IMPIANTO A COALESCENZA SCHEDA DC.PE.01 PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce) SCHEDA D.MF.03 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a pannelli) SCHEDA PC.C.01 COMBUSTIONE CATALITICA SCHEDA PC.T.01 COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE SCHEDA PC.T.02 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA Soglia massima Qualora il quantitativo massimo teorico di solvente sia inferiore a 1,5 t/anno la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE. 17 / 19

ALLEGATO 5.12 LAVORAZIONI MECCANICHE IN GENERE E/O PULIZIA MECCANICA/ASPORTAZIONE DI MATERIALE EFFETTUATE SU METALLIE/O LEGHE METALLICHE (D.d.u.o. 23 dicembre 2011 - n. 12772) CICLI TECNOLOGICI B) Attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche. Fasi lavorative B. Pulizia meccanica/asportazione materiale metallico B.1 Levigatura B.2 Molatura B.3 Sbavatura B.4 Spazzolatura B.5 Smerigliatura B.6 Affilatura B.7 Satinatura B.8 Granigliatura B.9 Sabbiatura B.10 Lappatura/Lucidatura B.11 Carteggiatura B.12 Burattatura B.13 Pallinatura Materie prime 1. Metalli e leghe metalliche 2. Materiale abradente: 2.1. Graniglia metallica 2.2. Sabbie, corindone, materiali di origine vegetale 2.3. Paste lubrificanti/lucidanti 2.4. Abrasivi a supporto rigido o flessibile (nastri, dischi) 2.5. Abradenti utilizzati per burattatura 2.6. Abradenti utilizzati per pallinatura Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche Fasi di provenienza Sostanze inquinanti Limiti Tipologia impianto di abbattimento Note 18 / 19

B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B13 B9 D.MM.01 Polveri 10 mg/nm 3 D.MF.01 1, 3 D.MM.02 Silice libera 3 mg/nm 3 D.MF.02 1, 2, 3 cristallina D.MF.03 Note 1. I sistemi D.MM.01, D.MM.02 sono ammessi solo come pretrattamento in abbinamento ad altro presidio tra quelli previsti nella medesima tabella. 2. Il limite della silice libera cristallina, da ricercare se presente nell abradente utilizzato (vedi scheda tecnica/di sicurezza), è compreso nel limite delle polveri, pertanto da non determinare se le polveri risultano inferiori o uguali a 3 mg/nm 3. 3. L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere: 3.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce Limiti riportata nel paragrafo Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche. 3.2. Individuato nell'ambito della voce Tipologia impianto di abbattimento riportata nel paragrafo Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche. 3.3. Conforme alle caratteristiche indicate dalla d.g.r. n. 13943 dell 1/08/2003 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. Schede impianti di abbattimento SCHEDA D.MF.01 SCHEDA D.MF.02 SCHEDA D.MF.03 SCHEDA D.MM.01 SCHEDA D.MM.02 SCHEDA DC.CF.01 SCHEDA DC.CF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce) DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a pannelli) DEPOLVERATORE A SECCO (ciclo e multiciclone) DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a pannelli) IMPIANTO A COALESCENZA PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO (nebbie oleose e COV altobollenti) Soglia massima Qualora il quantitativo massimo di materie prime utilizzate sia inferiore a 200 kg/anno la ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE. 19 / 19