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Comune di Macherio Provincia di Monza e della Brianza Via Visconti, 39 20846 Cod. Fisc. 01039700156 - P. IVA 00702660960 Tel. 039 20756.1 - Fax 039 20756230 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 28/10/2013 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL ELIMINAZIONE DEL VINCOLO PERTINENZIALE PER LA VENDITA DI AUTORIMESSE PERTINENZIALI REALIZZATE IN REGIME DI DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREE COMUNALI. ATTO DI INDIRIZZO. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Il giorno 28/10/2013, alle ore 18:30, presso la Sede Comunale, convocati previa l osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente normativa, i Signori Assessori Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all ordine del giorno. Assume la presidenza il Sindaco, MARIAROSA REDAELLI, assistita dal Segretario Generale, Dott. LOCATELLI CLAUDIO. Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: Presenti Assenti/Assenti giustificati REDAELLI MARIAROSA CLAPIS MADDALENA BONACINA FABIO TREMOLADA MASSIMO CASPANI RINO Membri ASSEGNATI 5 PRESENTI 5 Il presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la giunta comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

DELIBERA G.C. N. 57 DEL 28/10/2013 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL ELIMINAZIONE DEL VINCOLO PERTINENZIALE PER LA VENDITA DI AUTORIMESSE PERTINENZIALI REALIZZATE IN REGIME DI DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREE COMUNALI. ATTO DI INDIRIZZO. LA GIUNTA COMUNALE Richiamato l art. 10 della Legge 35/2012, che ha variato l articolo 9 comma 5 della Legge 24 marzo 1989 n. 122 (legge Tognoli) in materia di parcheggi pertinenziali, dove è precisato che la proprietà dei parcheggi realizzati nel sottosuolo, ovvero al piano terreno dei fabbricati, fermo restando la immodificabilità della destinazione, può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio e negli atti convenzionali, a pertinenza di altra unità immobiliare, purchè permanga il vincolo di pertinenzialità che lo leghi alla nuova unità immobiliare; Atteso che lo stesso articolo di legge precisa che in mancanza del vincolo di pertinenzialità gli atti di cessione stipulati sono nulli, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il Comune ovvero quando quest ultimo abbia autorizzato l atto di cessione; Richiamata la convenzione tra il Comune di Macherio e la Cooperativa Speranza Seconda per la costituzione del diritto di superficie per lo sfruttamento del sottosuolo di area comunale destinata a standard situata a Macherio in via Matteotti, per la realizzazione di autorimesse private pertinenziali stipulata in data 31/07/2006 protocollo 11153 Rep.1959 e successiva appendice alla convenzione stipulata in data 09/04/2009; Preso atto che al punto 6 dei patti convenzionali era precisato che la cessione in proprietà dei vani autorimesse fosse limitata a persone ed enti che avevano in proprietà unità immobiliari nel raggio di 400 metri e, decorsi due anni dalla stipula, anche a persone residenti nel Comune di Sovico ed inoltre che l atto di vendita costituisse un rapporto pertinenziale tra il vano autorimessa oggetto della vendita e l unità abitativa alla quale era collegata, con il contestuale impegno a riportare la pertinenzialità negli atti successivi; Vista la richiesta della Cooperativa Speranza Seconda, a protocollo 6908 del 26 luglio 2012,con la quale è richiesta autorizzazione alla eliminazione del vincolo di pertinenzialità, atteso che le maggiori richieste di acquisto delle autorimesse invendute provengono da persone o enti non proprietari di unità immobiliari adibite ad abitazione; Rilevato che, al fine di legittimare le cessioni e verificare la portata temporale della nuova norma, si è richiesto all ufficio Giuridico della Regione Lombardia se quanto introdotto dall art. 10 della citata Legge 35/2012 possa derogare i patti convenzionali assunti prima dell entrata in vigore della Legge stessa; Rilevato che la Regione Lombardia, con parere del 08 maggio u.s., pervenuto tramite mail protocollata con il n. 4432 in data 9 maggio 2013, allegata alla presente deliberazione, ha ritenuto che la norma de quo sia applicabile anche agli atti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, ritenendo anche che il Comune potrà derogare al divieto di alienazione separata semplicemente autorizzandone la cessione;

Ritenuto pertanto di esprimere un atto di indirizzo generale, valido per le cessioni di parcheggi realizzati da qualsiasi operatore, in regime di diritto di superficie, su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Visti i pareri, di cui all art. 49,comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n 267., uniti alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali; mano. Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di DELIBERA 1). quale atto di indirizzo generale, di autorizzare l eliminazione del vincolo di pertinenzialità dei parcheggi realizzati dagli operatori in regime di diritto di superficie nel sottosuolo delle aree comunali, naturalmente valutando, di volta in volta, su espressa richiesta, la possibilità di vendita e nel rispetto degli ulteriori patti convenzionali; 2.) di comunicare il presente atto a tutti gli operatori che hanno realizzato parcheggi pertinenziali, in regime di diritto di superficie, nel sottosuolo del territorio comunale; 3). Di dichiarare con separata votazione, resa anch essa all unanimità, l immediata eseguibilità della presente deliberazione a norma dell art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267. Allegati: Pareri Parere del Servizio Consulenza Enti locali della Regione Lombardia

Parere in merito alla proposta di deliberazione della GIUNTA COMUNALE ( art. 49, comma 1, D.lgs. 18/08/2000 n. 267) Argomento: AUTORIZZAZIONE ALL ELIMINAZIONE DEL VINCOLO PERTINENZIALE PER LA VENDITA DI AUTORIMESSE PERTINENZIALI REALIZZATE IN REGIME DI DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREE COMUNALI. ATTO DI INDIRIZZO. Ufficio proponente: tecnico ******* -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Parere del responsabile del servizio interessato: Avendo accertato la regolarità tecnica della presente proposta si esprime parere favorevole. Macherio,lì 24.10.2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE DEMANIO-PATRIMONIO PUBBLICO-ECOLOGIA Arch. Galbiati Angela

COMUNE DI MACHERIO Provincia di Monza e della Brianza SERVIZI FINANZIARI OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL ELIMINAZIONE DEL VINCOLO PERTINENZIALE PER LA VENDITA DI AUTORIMESSE PERTINENZIALI REALIZZATE IN REGIME DI DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREE COMUNALI. ATTO DI INDIRIZZO Parere del responsabile dei Servizi Finanziari Si ritiene il presente atto non rilevante in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell art. 49, comma 1, Decreto Legislativo N 267/2000 Macherio, 25 Ottobre 2013 Il Coordinatore del Settore Finanziario Citterio Adriana

Letto, confermato e sottoscritto. IL PRESIDENTE REDAELLI MARIAROSA IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Claudio Locatelli CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E CONFORMITA Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all Albo Pretorio di questo Comune, dal e per quindici giorni consecutivi. Dalla Residenza Municipale, addì Registro pubblicazioni n. IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Claudio Locatelli Copia conforme all originale, in carta libera, per uso amministrativo. Dalla Residenza Municipale, addì IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Claudio Locatelli CERTIFICATO DI ESECUTIVITA La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno, a norma dell art. 134 3 comma del D.Lgs. 18.08.2000, N 267 data IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Claudio Locatelli