Formula chimica (se applicabile) Numeri CAS applicabili alla sostanza (elenco non esaustivo) Carruba ,

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ALLEGATO Elenco prioritario di additivi impiegati nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare soggetti a obblighi rafforzati di segnalazione Additivo Formula chimica (se applicabile) Numeri CAS applicabili alla sostanza (elenco non esaustivo) Carruba 9000-40-2, 84961-45-5 Cacao 84649-99-0, 84649-99-3, 95009-22-6, 8002-31-1 Diacetile C4 H 6 O 2 431-03-8 Fieno greco 68990-15-8, 977018-53-3, 84625-40-1 Fico 90028-74-3 Geraniolo C10 H O 18 106-24-1, 8000-46-2 Glicerolo C3 H O 8 3 56-81-5 Guaiacolo C6 H 4 (OH)(OCH 3 ) 90-05-1 Gomma di guar 9000-30-0 Liquerizia 68916-91-6 Maltolo C6 H 6 O 3 118-71-8 Mentolo C10 H O 20 89-78-1, 1490-04-6, 8006-90-4, 68606-97-3, 2216-51-5, 15356-60-2, 84696-51-5, 8008-79-5 Glicole propilenico C3 H 8 O 2 57-55-6 Sorbitolo C6 H 14 O 6 50-70-4 Biossido di titanio TiO2 13463-67-7, 1317-70-0 17A00325 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 22 dicembre 2016. Revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l identifi cazione degli incubatori certifi cati di start up innovative, ai sensi dell art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modifi cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modifi cazioni, di seguito indicato come decreto, che dagli articoli 25 a 32 disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative; Visto, in particolare, l art. 25, comma 5, del decreto, che individua l incubatore di start-up innovative certifi - cato quale società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso comma; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 91 del 18 aprile 2013, che ha individuato gli indicatori ed i valori minimi previsti per il riconoscimento della qualifi ca di incubatore certifi cato di start-up innovative; Visti i commi 6 e 7 dell art. 25 del decreto che stabiliscono che il riconoscimento del possesso dei requisiti viene autocertifi cato dall incubatore di start-up innovative mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale al momento dell iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, di cui al comma 8 del decreto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale del 20 febbraio 2001, n. 42; Viste le linee guida del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri che disciplinano i programmi Italia Startup Visa e Italia Startup Hub, riguardanti una procedura semplifi cata per l erogazione di visti e la conversione o aggiornamento di permessi di soggiorno per lavoro autonomo a benefi cio di cittadini di Paesi non appartenenti all Unione europea che intendono costituire una start-up innovativa in Italia, nell ambito 64

delle quote previste ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all art. 3, comma 4 della legge 6 marzo 1998, n. 40 recante «Disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; Visto l art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 febbraio 2013 che prevede la possibilità che il Ministro dello sviluppo economico possa adattare i valori minimi previsti per il riconoscimento della qualifi ca di incubatore certifi cato di start-up innovative sulla base di variazioni signifi cative delle condizioni di contesto, recepite mediante osservazione dei dati prodotti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Ritenuto che, alla luce delle evidenze empiriche osservate, emerge l opportunità di adeguare i valori minimi per il riconoscimento della qualifi ca di incubatore certifi cato di start-up innovative; Decreta: Art. 1. Soggetti ammissibili 1. Sono riconosciuti incubatori certifi cati di start-up innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residenti in Italia ai sensi dell art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il cui oggetto sociale concerne in modo prevalente il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative, e attività correlate relative al trasferimento tecnologico e ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione, mediante l offerta di spazi fi sici dedicati e di servizi di consulenza, e che raggiungono, ai sensi dell art. 25, commi 6 e 7 del decreto, i valori minimi indicati nelle tabelle A e B dell allegato del presente decreto. 2. Ai fi ni del riconoscimento, l incubatore di start-up innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di 35 ai sensi della tabella A e il punteggio minimo complessivo di 50 ai sensi della tabella B di cui all allegato. Art. 2. Autocertifi cazione 1. Per l iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all art. 2188 del Codice civile, istituita dalle Camere di commercio ai sensi del comma 8 del decreto, i soggetti di cui all art. 1 presentano alla Camera di commercio competente per territorio una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti mediante l utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società, ai sensi dell art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il modulo di domanda in formato elettronico, comprendente la Griglia di compilazione correlata, è pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Start-up innovative». Art. 3. Monitoraggio e aggiornamenti normativi 1. Le Camere di commercio forniscono, in formato elettronico e con aggiornamento settimanale, dati tratti dalla sezione speciale del registro delle imprese inerenti alla natura giuridica, alla localizzazione, alle classi dimensionali in termini di capitale sottoscritto, valore della produzione annua e numero di addetti degli incubatori certifi cati. Tali informazioni vengono rese pubbliche e disponibili, nelle versioni correnti e precedenti, sul sito web http://startup.registroimprese.it/. 2. Il Ministero dello sviluppo economico esamina, con cadenza annuale, i dati di cui al comma 1 al fi ne di valutare l adeguatezza dei valori minimi di cui all allegato rispetto alle condizioni del contesto di riferimento. In presenza di variazioni signifi cative rilevate dal Ministero, i valori minimi di cui all allegato sono modifi cati con apposito provvedimento del Ministro. Art. 4. Controlli 1. Al fi ne di consentire i controlli sul rispetto dei requisiti di legge ai sensi di quanto previsto all art. 31, comma 5, del decreto, l incubatore certifi cato deve conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell iscrizione nella citata sezione speciale del registro delle imprese. 2. Fermo restando quanto previsto dall art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi dell art. 75 del medesimo decreto, qualora dal controllo emerga l insussistenza dei requisiti dichiarati la società è soggetta alla cancellazione dalla sezione speciale, decadendo dai relativi benefi ci fi scali o di qualsiasi altra natura a essa attribuiti in applicazione della disciplina prevista dal decreto. Art. 5. Disposizioni fi nali ed entrata in vigore 1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, a partire dal quale cessa di avere effi cacia il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 febbraio 2013. 2. A decorrere dall entrata in vigore del presente decreto, le società già iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese devono depositare, a pena di decadenza, nei modi e nei tempi previsti dall art. 25, comma 15, del decreto, la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti in conformità ai parametri stabiliti dall allegato al presente provvedimento. 3. Per le società costituite da meno di due esercizi, conformi alla defi nizione di cui all art. 1 del presente decreto, il requisito dell adeguata e comprovata esperienza nell attività di sostegno a start-up innovative di cui alla lettera e) del comma 5 dell art. 25 del decreto, può essere ottenuto mediante avvalimento dell attività di incubazione fi sica di start-up innovative maturata da società o altri enti cui siano legate da un rapporto di conferimento, fusione, scissione, di cessione d azienda o di ramo d azienda. Alla stessa attività di incubazione di start-up può fare riferimento solo un incubatore certifi cato iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese. Roma, 22 dicembre 2016 Il Ministro: CALENDA 65

A LLEGATO TABELLA A DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI INCUBATORI DI START-UP INNOVATIVE (per ognuno dei requisiti la società ottiene il relativo punteggio se indica un valore pari o superiore alla soglia prevista. È necessario compilare tutti i campi fornendo valori assoluti, anche quando inferiori, oltre che uguali o superiori, alla soglia minima) Art. 25 comma 5 lettere a), b), c), d) Riferimento al DL 18 ottobre 2012, n. 179. 1 a) Requisiti Valori minimi Punti Superficie della struttura a uso esclusivo dell incubazione delle start-up innovative (in metri quadrati) 500 15 2 3 4 b) c) d) Velocità di trasmissione di dati del collegamento internet 10 Mbps Presenza di macchinari e attrezzature per la conduzione di prove e sperimentazioni (disponibilità in sede o presso enti convenzionati limitrofi) Presenza di macchinari e risorse utili allo realizzazione di prototipi (disponibilità in sede o presso enti convenzionati limitrofi) Struttura tecnica di consulenza attualmente operativa (numero unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno FTE dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche) Numero cumulativo di anni di esperienza in materia di sostegno a nuove imprese innovative maturata dal personale della struttura tecnica di consulenza indicata al punto precedente Esistenza di contratti e/o convenzioni attualmente attivi con centri di ricerca e università, finalizzati allo sviluppo delle start-up innovative, indicando il soggetto cui fanno capo, l oggetto dell accordo nonché le date di decorrenza e di scadenza Esistenza di contratti e/o convenzioni attualmente attivi con partner finanziari, finalizzati allo sviluppo delle start-up innovative (istituti di credito, fondi di venture capital), indicando il soggetto cui fanno capo, l oggetto dell accordo nonché le date di decorrenza e di scadenza Esistenza di contratti e/o convenzioni attualmente attivi con istituzioni pubbliche (Pubbliche Amministrazioni, CCIAA, finanziarie regionali, ecc.), finalizzati allo sviluppo di start-up innovative, indicando il soggetto cui fanno capo, l oggetto dell accordo nonché le date di decorrenza e di scadenza 3 15 Almeno uno dei 3 requisiti Entrambi i requisiti Almeno uno dei 3 requisiti 10 10 10 66

TABELLA B (per ognuno dei requisiti la società ottiene il relativo punteggio se indica un valore pari o superiore alla soglia prevista. È necessario compilare tutti i campi fornendo valori assoluti, o percentuali ove richiesto, anche quando inferiori, oltre che uguali o superiori, alla soglia minima) e) Riferimento al DL 18 ottobre 2012, n. 179. 1 Art. 25 comma 7 lettera a) 2 Art. 25 comma 7 lettera b) 3 Art. 25 comma 7 lettera c) Indicatori del requisito di cui all articolo 25, comma 5, lett. e) Valori minimi Punti Numero di candidature (idee progettuali iniziali corredate da un business plan preliminare e finalizzate alla costituzione di una start-up innovativa in seno all incubatore) pervenute all'incubatore nell anno civile (1) precedente a quello della dichiarazione, purché registrate formalmente con mezzi elettronici Numero di start-up innovative attualmente incubate in modalità fisica, vale a dire con ospitalità continua presso uno spazio dedicato in sede (il rapporto di incubazione fisica dev essere disciplinato da un contratto di incubazione, che ne specifica con chiarezza la durata temporale, gli obblighi delle parti e gli oneri connessi) Numero di start-up innovative che hanno terminato il percorso di incubazione alla scadenza naturale del contratto di incubazione fisica nell'ultimo anno civile, purché in stato attivo al momento dell autocertificazione 100 10 10 10 3 10 4 Art. 25 comma 7 lettere b) e c) Numero di start-up innovative incubate in modalità fisica, attualmente o in passato, che coinvolgono cittadini non UE destinatari dei programmi Italia Startup Visa o Italia Startup Hub 2 10 5 Art. 25 comma 7 lettera d) 6 Art. 25 comma 7 lettera e) 7 Art. 25 comma 7 lettera f) Numero di collaboratori a qualsiasi titolo (soci operativi e dipendenti) che operano continuativamente nelle start-up innovative di cui al punto 2, escludendo il personale dell incubatore Variazione percentuale del totale dei collaboratori a qualsiasi titolo (soci operativi e dipendenti) operanti continuativamente nelle start-up innovative incubate in modalità fisica nei due anni civili precedenti a quello in corso al deposito dell autocertificazione (2) Variazione percentuale del totale del valore della produzione delle start-up innovative incubate in modalità fisica nei due anni civili precedenti a quello in corso al deposito dell autocertificazione (3) 30 10 0% 10 0% 10 8 Art. 25 comma 7 lettera g) 9 Art. 25 comma 7 lettera h) Capitale di rischio totale investito nelle start-up innovative attualmente incubate a partire dalla data di decorrenza del contratto di incubazione fisica Fondi pubblici (in forma di equity, semi-equity, finanziamento a tasso agevolato o a fondo perduto) di origine comunitaria, nazionale o regionale ricevuti dalle start-up innovative attualmente incubate a partire dalla data di decorrenza del contratto di incubazione fisica Numero di brevetti o programmi per elaboratore originario registrati e di domande di brevetto presentate dalle start-up innovative attualmente incubate a partire dalla data di decorrenza del contratto di incubazione fisica 500.000 euro Almeno uno dei 2 500.000 requisiti euro 10 5 10 67

(1) con anno civile si intende il periodo decorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre dell annualità precedente alla presentazione dell autocertificazione. Tale definizione differisce dunque da anno solare, con cui di norma si intende il periodo mobile intercorrente da un qualsiasi giorno al corrispondente giorno dell annualità precedente o successiva. A titolo di esempio, per una società che deposita la propria autocertificazione in un qualsiasi mese del 2017, il periodo da considerarsi sarà dunque quello compreso tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016. (2) la formula di calcolo è la seguente: Le start-up innovative rilevanti ai fini del calcolo sono quelle soggette a un rapporto di incubazione fisica estesosi a uno o a entrambi gli anni civili precedenti a quello in corso al deposito dell autocertificazione. OCCt-1 rappresenta il totale dei collaboratori a qualsiasi titolo (soci operativi e dipendenti) operanti continuativamente nelle start-up innovative incubate durante l anno civile precedente a quello in corso al momento del deposito dell autocertificazione (t). OCCt-2 rappresenta lo stesso valore con riferimento all anno civile ancora precedente. Ai fini del calcolo sono considerati anche i valori delle start-up innovative che nel frattempo sono fuoriuscite dall incubatore, o che hanno perso i requisiti di start-up innovativa, mantenendo lo status di impresa attiva. Si escludono dal calcolo i valori afferenti alle start-up innovative cessate. Il numero dei collaboratori a qualsiasi titolo è desunto dai bilanci societari presentati dalle start-up innovative alle Camere di commercio nei due anni di riferimento. Il requisito è applicabile solo se la società che intende ottenere lo status di incubatore certificato è stata attiva nell incubazione fisica di start-up innovative in entrambi gli anni civili precedenti a quello in cui avviene l autocertificazione. In caso contrario, o se il denominatore del rapporto è pari a 0, la società inserisce la dicitura N.A.. (3) la formula di calcolo è la seguente: Le start-up innovative rilevanti ai fini del calcolo sono quelle soggette a un rapporto di incubazione fisica estesosi a uno o a entrambi gli anni civili precedenti a quello in corso al deposito dell autocertificazione. PRODt-1 rappresenta il valore medio della produzione delle start-up innovative incubate fisicamente durante l anno civile precedente a quello in corso al momento del deposito dell autocertificazione (t). PRODt-2 rappresenta lo stesso valore relativamente all anno civile ancora precedente. Ai fini del calcolo sono considerati anche i valori delle start-up innovative che nel frattempo sono fuoriuscite dall incubatore, o che hanno perso i requisiti di start-up innovativa, mantenendo lo status di impresa attiva. Si escludono dal calcolo i valori afferenti alle start-up innovative cessate. I dati sui valori medi della produzione sono desunti dai bilanci societari presentati dalle start-up innovative alle Camere di commercio nei due anni di riferimento. Il requisito è applicabile solo se la società che intende ottenere lo status di incubatore certificato è stata attiva nell incubazione fisica di start-up innovative nei due anni civili precedenti a quello in cui avviene l autocertificazione. In caso contrario, o se il denominatore del rapporto sia pari a 0, la società inserisce la dicitura N.A.. 68

GRIGLIA DI COMPILAZIONE # Denominazione start-up innovativa; codice fiscale; sito web; email non PEC Date inizio e cessazione contratto incubazione fisica (gg/mm/anno gg/mm/anno oppure in corso ) N soci ISV/ISH* N soci operativi attuali N dip. attuali* N collab. (t-2)** N collab. (t-1)** Val. prod. (t-2)** Val. prod. (t-1)** Investimen ti capitale di rischio (data, origine, importo)* Fondi pubblici (data, origine, importo)* Brevetti registrati (data e codice registraz.)* Software registrati (data e codice registraz.)* 1 2 3 * Inserire N.D. se l impresa non è in possesso del valore in questione ** Inserire N.A. se la start-up non era ancora stata costituita o non era ancora incubata fisicamente presso la società dichiarante nell anno civile di riferimento Domande brevetto depositate (data e codice deposito)* 17A00326 69