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Rep. N /S.P. del COMUNE DI VALSAMOGGIA (Provincia di Bologna) ------- DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E PER IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DI MONTEVEGLIO PER REALIZZAZIONE SEDE POLIZIA MUNICIPALE ---- CIG: Z4F1578CC0 * * * * * L anno Duemilaquindici il giorno del mese di, nella sede Municipale del Comune di Valsamoggia, con la presente scrittura privata, da valere per ogni effetto di ragione e di legge, tra il Comune di Valsamoggia (CF. 03334231200), nella persona del Geom.Dino Turatti, nato a il, in assenza del Dott. Andrea Diolaiti (in forza dell'atto del Sindaco prot.n.2016 del 15/1/2015), domiciliato per la carica nella sede del Comune di Valsamoggia, Piazza Garibaldi, 1 che, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell'area Qualità e Programmazione territoriale/ff, interviene nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse esclusivo della suddetta Amministrazione, e il tecnico Ing. Coalberto Testa, nato a il, con studio in Via Osteria Ruggeri n. 4, San Benedetto Val di Sambro (BO) - (C.F. ------ - P.IVA 02222291201), iscritto - 1 -

all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n. 4568A SI CONVIENE Articolo 1 - Oggetto dell'incarico Il presente incarico ha per oggetto l'affidamento al Professionista sopra menzionato da parte del Comune di Valsamoggia, del servizio tecnico finalizzato alla progettazione e Direzione dei lavori degli impianti elettrici e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei Lavori di trasformazione nuova sede della Polizia Municipale Monteveglio. Più precisamente le prestazioni si riassumono in: Progettazione esecutiva e direzione dei lavori degli impianti elettrici relativi ai lavori di trasformazione della nuova sede della polizia municipale di Monteveglio; coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di cui all'art. 89, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 09/04/2008 n. 81, per l'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 dello stesso decreto coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di cui all'art. 89, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 09/04/2008 n. 81, per l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 dello stesso decreto; Articolo 2 - Responsabilità individuale L'incarico è personale e non potrà essere affidato da parte del titolare, neppure parzialmente, ad altri professionisti. L'incaricato svolgerà i propri compiti in piena autonomia, restando obbligato all'osservanza delle norme vigenti in materia di opere pubbliche ed alle istruzioni del referente tecnico identificato dall'ente. Il Professionista è pertanto l'unico responsabile dell'intera attività di consulenza nei confronti dell'amministrazione Comunale e su tutti gli elaborati dovrà essere apposta solo la sua firma. Altri tecnici potranno risultare solo come collaboratori, - 2 -

ma con essi l'amministrazione Comunale non avrà alcun rapporto giuridico. Articolo 3 - Referenti dell'ente Il Professionista incaricato si assume tutte le responsabilità derivanti dai compiti affidati. Il titolare dell'incarico dovrà essere disponibile a presentarsi, su richiesta del referente tecnico dell'ente, alle riunioni in cui vengono discussi argomenti relativi all'oggetto del presente incarico, nonché rapportarsi con funzionari di altri Enti onde ottenere le informazioni necessarie alla realizzazione dei compiti affidati. Articolo 4 - Restituzione documentazione Tutti gli elaborati previsti all'articolo 1, ed atti alla presentazione, dovranno essere consegnati in duplice copia cartacea nonché su supporto informatico in file doc, xls, pdf e dwg (o in alternativa in dxf) e dovranno essere consegnati entro 30 gg. Dalla stipula del presente disciplinare. Articolo 5 - Tempo utile L'incarico avrà la durata per il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice e si concluderà contestualmente all'approvazione da parte del Comune del certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto o del collaudo dell'opera se previsto, e comunque a lavori in appalto completamente ultimati. Articolo 6 - Onorario professionale L'onorario relativo alla prestazione professionale di cui sopra risulta determinato in complessivi euro 11.000,00 oltre ad oneri (4%) ed Iva al 22% e così per complessivi euro 13.956,80; L'onorario relativo alle prestazioni professionali di cui al presente contratto, previa presentazione della fattura fiscale, sarà liquidato entro trenta giorni dalla data di ricevimento al Prot. dell'ente della fattura. Tale importo è comprensivo di tutti gli oneri per attrezzature e materiali occorrenti allo svolgimento dell'incarico, per la manodopera necessaria e i relativi oneri sociali, per spese di viaggio, per sopralluoghi, incontri, ecc., per le assicurazioni personali per RCT ed RCO. - 3 -

Articolo 7 - Applicazione art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 Il Professionista ha l'obbligo di comunicare al Comune, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti relativi al presente contratto nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. E' fatto obbligo al Professionista, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.. Le disposizioni del presente articolo, dettate in adempimento a quanto prescritto dalla Legge n. 136/2010, si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto. Articolo 8 - Risoluzione dell'accordo Il Comune di Valsamoggia potrà revocare l'attività oggetto del presente accordo nel caso non vengano rispettati i tempi previsti dal precedente art. 5. Il presente accordo si intenderà risolto di diritto in caso di palese inottemperanza degli obblighi assunti da entrambe le parti contraenti, previa diffida, e salvo il riconoscimento all'incaricato delle prestazioni effettivamente svolte e ritenute idonee dall'amministrazione ad essere utilizzate in un successivo incarico. Nel caso in cui l'ente Committente, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, al Professionista dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni di cui dovrà essere data dimostrazione, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 143/1949. Articolo 9 - Proprietà degli elaborati - 4 -

A fronte del pagamento delle competenze professionali, gli atti/elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'amministrazione Committente con utilizzo pieno ed esclusivo da parte della stessa la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, fermi restando i diritti d'autore del Professionista. Articolo 10 - Controversie Per le controversie derivanti dal presente disciplinare, non risolte bonariamente, il Foro competente è quello di Bologna. Articolo 11 - Spese contrattuali Tutte le spese relative al presente disciplinare sono a completo carico del Professionista. Trattandosi di prestazione soggetta ad I.V.A. l'atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2 comma, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. La relativa spesa farà carico alla parte che richiederà l'adempimento. Articolo 12 - Riservatezza e trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 le parti convengono che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento e conservati fino alla sua conclusione presso l'area Qualità e Programmazione territoriale Servizio Lavori Pubblici del Comune di Valsamoggia Piazza Garibaldi n. 1, nella responsabilità del dott. Andrea Diolaiti; in relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Articolo 13 - Clausole finali Il Professionista dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge. La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il Professionista, mentre diverrà tale per l'amministrazione soltanto dopo la esecutività dei relativi atti. Letto, approvato e sottoscritto. p. il Comune di Valsamoggia Il Professionista - 5 -

Il Responsabile del Servizio lavori Pubblici/F.F. (Ing. Coalberto Testa) ( Geom.Dino Turatti) - 6 -