STATUTO ASSOCIAZIONE da donna a donna

Documenti analoghi
MANO AMICA Onlus GRUPPO SALESE DI IMPEGNO SOCIALE

CIVILE COMUNALE SAN GIUSTINO UMBRO

STATUTO Agapiti- ONLUS

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO LIBRARIO BRAIDA A.V.L. BRAIDA

STATUTO della ASSOCIAZIONE "AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA. Associazione Gruppi Abbiatensi per l Infanzia Abbandonata (G.A.I.A.)"

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS. Art.1 Costituzione

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Organizzazione di Volontariato Psicologi per i Popoli Milano Onlus Via Grosotto 5, Milano

ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO SOCIALE STATUTO. Art.1 Costituzione. Art. 2 Scopi

Statuto. A.M.A. Associazione Auto Mutuo Aiuto Ceprano e Provincia di Frosinone. Organizzazione di volontariato Onlus. Art.

STATUTO UN AMICO AL TELEFONO Organizzazione di Volontariato

Associazione MeteoNetwork - Via Cascina Bianca 9/ Milano -

Statuto Sociale dell Associazione "Amici della Tirlindana Garda-trentino"

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) S.A.R.A. PROJECT AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE.

STATUTO ASSOCIAZIONE TONDONASOROSSO

STATUTO Associazione Italiana Endometriosi - ONLUS

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

STATUTO Salute ma non Solo Associazione di Volontariato. Articolo 1 Costituzione, denominazione, durata.

STATUTO Primo Ascolto Alzheimer Organizzazione di volontariato. Art.1 Costituzione

STATUTO CDKL5-Insieme verso la cura - ONLUS

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO VALLE SERIANA - ONLUS STATUTO

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ARLINO Associazione di ricerca a livello infantile ed adolescenziale di natura oculare - ONLUS

STATUTO. Associazione di volontariato Gianluca Strada. per la ricerca e terapia delle patologie uro-andrologiche

soci, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.

STATUTO BRIANZA SOLIDALE - ONLUS Organizzazione di volontariato. Articolo 1 Costituzione, denominazione, durata.

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SEMI FORESTI. Articolo1 Costituzione, democraticità della struttura ed assenza del fine di lucro

FAC SIMILE DI STATUTO ASSOCIAZIONE FONDIARIA

STATUTO Mamme a scuola Associazione di Volontariato. Articolo 1 Costituzione, denominazione, durata.

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

Ændo Associazione Italiana Dolore Pelvico ed Endometriosi. Associazione di Volontariato. Articolo 1. Costituzione, denominazione, durata.

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO. Art. 1 - Costituzione

1. L Associazione prosegue finalità culturali ed educative di sostegno alle persone che vivono esperienze di

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

ALLEGATO "A" al N di raccolta STATUTO della Associazione Libera per l Inserimento e la Socializzazione degli Emarginati ONLUS Art.

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO WELCOME. Art. 1 COSTITUZIONE

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

STATUTO ANTEAS. Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ART. 1 COSTITUZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO UMUDUFU

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise

STATUTO C.O.I. Franco Verga, Centro per l Orientamento Immigrati Associazione di Volontariato

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari

STATUTO ASSOCIAZIONE LUCE ONLUS

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

Art. 1 Costituzione. Art. 2 Finalità

REGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

STATUTO DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. GRUPPO VOLONTARI DI SCERNI (CH)

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

COMPAGNIA DELL AVELLANO

Statuto del Centro Aiuto alla Vita Marisa - TRIESTE

STATUTO ATTO COSTITUTIVO

STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA

STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS

La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

Statuto dell Associazione Nazionale "NONSOLOGLUTINE" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione di volontariato Onlus C.F Il PIANETA DEI CLOWN

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE Di ORGANISMI PER LA GESTIONE DEL CENTRO Di SERVIZI REGIONALE Di CUI ALLA LEGGE N.

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

FONDAZIONE RACHELE ZITOMIRSKI ONLUS

Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto

L'Associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

ASSOCIAZIONE BETULLA onlus

STATUTO ANTEAS ONLUS BERGAMO STATUTO ANTEAS

Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori

VICENZA TUTOR ONLUS. Statuto

Statuto tipo dell associazione di promozione sociale

ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO

Allegato A al rep. n. Statuto Art. 1 Costituzione a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) INSIEME PER L INDIA AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA

ATTO COSTITUTIVO ITALIANO SEMPLICEMENTE ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

Città di Seregno. Regolamento delle Consulte

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SPERANZA BAMBINI

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI. Art. 2 Scopi e attività

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

STATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012

Agathà Organizzazione di volontariato

1. E' costituita l'associazione di volontariato "Associazione Pietro Santini" ONLUS.

STATUTO ASSOCIAZIONE Art. 1. SALICEVIVO Art. 2. Art. 3. ATTIVITA FORMATIVE ATTIVITA CULTURALI Art. 4.

Statuto (conforme alle norme previste dal D.L.vo 460/97) ASSOCIAZIONE MALATI di CHERATOCONO - ONLUS

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

È costituita senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d Organo (SITO).

STATUTO. Associazione Nazionale Consiglieri e Assessori Comunali A.N.C.A.C.

Statuto del Sindacato Nazionale Consulenti in Proprietà Industriale (SICPI)

11 agosto 1991, n. 266 e, per quanto compatibile, alla legge regionale 7 Giugno 1994, n. 22, riguardante le ONLUS

STATUTO DI ASSOCIAZIONE STUDENTESCA Disposizioni generali Art. 1 E costituita a norma dell art. 36 del codice civile, un associazione studentesca

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

Transcript:

STATUTO ASSOCIAZIONE da donna a donna Art.1 - Costituzione È costituita un associazione denominata Associazione da donna a donna - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L Associazione ha sede legale in Sesto S. Giovanni Via Tonale, 12. I contenuti e la struttura dell associazione sono democratici; la sua durata è illimitata. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell ambito della stessa città o in altri luoghi, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città, senza necessità di una deliberazione dell assemblea.. Art.2 Scopi e finalità L Associazione persegue fini di solidarietà civile, culturale, sociale e non ha scopi di lucro. L Associazione si propone di offrire spazi di incontro tra donne al fine di riflettere e confrontarsi sulla propria esperienza, per affrontare con maggior consapevolezza situazioni di difficoltà e per stabilire relazioni arricchenti dal punto di vista umano tra donne di generazioni e di culture diverse. A tal fine, l Associazione si prefigge i seguenti scopi : 1

- approfondire e diffondere la cultura di genere attraverso gruppi di riflessione e confronto tra generazioni diverse sulle esperienze comuni nella vita delle donne; - organizzare eventi culturali di carattere informativo e di sensibilizzazione sulle problematiche legate alla condizione femminile e al ruolo delle donne nella società e nel mondo del lavoro; - sostenere le donne in difficoltà a realizzare percorsi di uscita da situazioni di disagio in ambito familiare, lavorativo e sociale, con particolare riferimento a situazioni di violenza in ogni sua forma, mobbing e molestie sessuali nei luoghi di lavoro e situazioni di carattere persecutorio (stalking); - raccogliere la documentazione e i dati conoscitivi inerenti ai temi della condizione femminile e stabilire scambi culturali con gruppi o associazioni del territorio e di altri Paesi; - favorire l integrazione e la multiculturalità organizzando iniziative con donne migranti; - sperimentare, favorire e sviluppare nuove forme di scambi tra donne dei loro saperi, delle esperienze e delle abilità acquisite negli ambiti lavorativi, educativi e familiari. Al fine di svolgere le proprie attività, l Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite delle proprie aderenti. E fatto divieto all Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse. 2

Art.3 - Aderenti all associazione Possono aderire all Associazione, oltre alle fondatrici, tutte le cittadine che abbiano compiuto il 18 anno di età, dichiarano di accettarne lo statuto e le finalità culturali e che si impegnano ad operare per il loro conseguimento. Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitrici", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, nonché nominare "aderenti onorari persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione. Ciascuna aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell associazione. Il numero delle aderenti è illimitato. Tutte le aderenti hanno parità di diritti e doveri. Art.4 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuove aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione. Le aderenti cessano di appartenere all associazione: - per dimissioni volontarie; 3

- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate; - per mancato versamento del contributo per l esercizio sociale in corso; - per decesso; - per comportamento contrastante con gli scopi statutari; - per persistente violazione degli obblighi statutari. L ammissione e l esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo con atto motivato a maggioranza di due terzi. E facoltà dell esclusa di ricorrere all Assemblea entro trenta giorni dall esclusione. Art.5 - Diritti e doveri delle aderenti Le aderenti possono essere chiamate a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico delle aderenti è deliberato dall'assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente. Le aderenti hanno il diritto: di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente, di eleggere ed essere elette alle cariche sociali; di conoscere i programmi con i quali l associazione intende attuare gli scopi sociali; di partecipare alle attività promosse dall associazione; di usufruire dei servizi dell'associazione; di dare le dimissioni in qualsiasi momento. Le aderenti sono obbligate: a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; a versare il contributo stabilito dall'assemblea; a svolgere le attività preventivamente concordate; 4

a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione. Le prestazioni fornite dalle aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Alle aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutte le aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea. Le attività delle aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. Art.6 - Patrimonio ed Entrate Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione. Le entrate dell'associazione sono costituite da: quote associative e contributi delle aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione; contributi di privati ; contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti del patrimonio testamentari accettati con benefici di inventario previa delibera del Consiglio Direttivo; rimborsi derivanti da convenzioni; rendite dì beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo; 5

I fondi sono depositati presso l Istituto di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte della Presidente e della Segretaria (o della Tesoriera a altra componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica). Art.7 - Organi sociali dell'associazione Organi dell'associazione sono: Assemblea delle aderenti; Il Consiglio Direttivo; La Presidente. Il Revisore dei Conti Art.8 - Assemblea delle aderenti L Assemblea è l organo sovrano dell Associazione, è composta da tutte le aderenti all Associazione in regola con il pagamento della quota sociale. Le sue deliberazioni vincolano tutte le aderenti, anche le assenti e le dissenzienti. L Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dalla Presidente dell'associazione e in sua assenza dalla Vice Presidente o dalla Consigliera più anziana. L Assemblea è ordinaria o straordinaria. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all anno entro il 31 ottobre e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un 6

decimo delle aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. L Assemblea ordinaria viene convocata per: l approvazione del programma e del preventivo economico per l anno successivo; l approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente; l approvazione della quota associativa; il rinnovo delle cariche sociali; la trattazione delle proposte all Ordine del Giorno. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell associazione. L avviso di convocazione è reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l ordine del giorno. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno delle aderenti presenti in proprio. Le deliberazioni dell Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice delle presenti. In seconda convocazione l Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle aderenti, presenti in proprio. La seconda convocazione può avvenire nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell Assemblea sono adottate a maggioranza semplice delle presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazione dello Statuto per il quale è richiesta la presenza di almeno tre quarti delle aderenti ed il voto favorevole della maggioranza delle presenti. I compiti dell Assemblea sono : - eleggere le componenti del Consiglio Direttivo; 7

- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo; - approvare il bilancio di previsione; - approvare il bilancio consuntivo; - nominare la Revisora dei Conti; - deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto; - fissare l ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico delle aderenti; - deliberare sullo scioglimento dell Associazione, - nominare il liquidatore e deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell Associazione); - deliberare su tutto quanto le compete per legge e in base allo Statuto. Art. 9 - Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è eletto dall Assemblea delle aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni e le sue componenti possono essere rielette. Una componente decade qualora sia assente ingiustificata per tre volte consecutive. Essa è sostituita dalla prima dei non eletti. Tale sostituzione è ratificata alla prima assemblea utile. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra le proprie componenti la Presidente ed una Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione della Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo delle componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono 8

essere invitate a partecipare esperte esterne con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Compete al Consiglio Direttivo: fissare le norme per il funzionamento dell Associazione; sottoporre all approvazione dell Assemblea il preventivo e il bilancio consuntivo entro la fine del mese di ottobre di ogni anno; determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall Assemblea, promuovendo e coordinando l attività e autorizzando la spesa; eleggere la Presidente e la Vice Presidente; nominare la Segretaria/Tesoriera; accogliere o respingere le domande delle aspiranti aderenti; deliberare in merito all esclusione di aderenti; ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dalla Presidente per motivi di necessità e di urgenza; assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dalle socie aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle normative vigenti. istituire gruppi a sezioni di lavoro le cui coordinatrici, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitate a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo; Il Consiglio Direttivo può delegare alla Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell Associazione, 9

riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione. Art.10 Presidente La Presidente è eletta dal Consiglio Direttivo tra le componenti a maggioranza dei voti. La Presidente: - ha la firma e la rappresentanza legale dell Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; - è autorizzata ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; - convoca e presiede le riunioni dell Assemblea, del Consiglio Direttivo; - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva; In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dalla Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l approvazione della relativa delibera. Di fronte alle aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma della Vice Presidente fa piena prova dell assenza per impedimento della Presidente. Art.11 Segretaria/Tesoriera 10

La Segretaria/Tesoriera è nominata dal Consiglio Direttivo, tra le componenti del Consiglio stesso o tra le aderenti. Ha i seguenti compiti principali : - provvede al disbrigo della corrispondenza; - è responsabile della redazione della conservazione dei verbali delle riunioni dell Assemblea e del Consiglio Direttivo; - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l indicazione nominativa dei soggetti eroganti; - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni degli organi dell Associazione; Art.12 - Revisore dei Conti L Assemblea può eleggere il Revisore dei Conti. Esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile. Art.13 - Gratuità delle cariche Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell interesse dell Associazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. 11

Art.14 - Bilancio Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all approvazione dell Assemblea con relazione di accompagnamento redatta dalla Revisora dei Conti. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Il bilancio coincide con l anno sociale che inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre dell anno successivo. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all art.2. E vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Art.15 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell associazione Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all Assemblea da uno degli organi a da almeno un decimo delle aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall Assemblea con la presenza di almeno tre quarti delle aderenti e il voto favorevole della maggioranza delle presenti. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l estinzione e quindi la liquidazione dell associazione possono essere proposte dal Consiglio Direttivo e approvate, con il voto favorevole di almeno tre quarti delle aderenti, dall Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine 12

del giorno. I beni che residuano dopo l esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, N. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art.16 - Norme di rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed ai principi generali dell ordinamento giuridico italiano. Art.17 - Norme di Funzionamento Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell albo avvisi esposto nella sede sociale. Le aderenti possono richiederne copia personale. 13