PRINCIPI INFORMATORI CONVENZIONE TRA FMSI E STRUTTURE DI MEDICINA DELLO SPORT



Documenti analoghi
CONVENZIONE TRA PREMESSO CHE

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

REGOLAMENTO REGIONALE

REGOLAMENTO SANITARIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY

FAC SIMILE da non allegare alla domanda di adesione. La Convenzione verrà successivamente trasmessa in duplice copia per la sottoscrizione

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

REGOLAMENTO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DEL GRATUITO PATROCINIO, DELL INDIRIZZARIO DEGLI ISCRITTI, DELL USO DELLE SALE DELLA SEDE

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA FREQUENZA VOLONTARIA E IL TIROCINIO PRESSO L AZIENDA ASL CN1

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RICEVUTE DALL ORGANISMO DI VIGILANZA E DAI SOGGETTI PREPOSTI DI HS PENTA S.P.A.

FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L.

CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA (ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) TRA - L Università degli Studi di..., rappresentata dal

Art. 1 1 Educazione sanitaria motoria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive

Provincia di Cosenza

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

Avviso n. 2/2008 ACCREDITAMENTO AL REPERTORIO DELLE STRUTTURE FORMATIVE

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

Comune di Baranzate Provincia di Milano

Protocollo di intesa. tra. L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) REGIONE LAZIO.

Comune di Termini Imerese. Regolamento Albo Comunale delle Associazioni. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

ASSESSORATO DELL IGIENE E SANITA E DELL ASSISTENZA SOCIALE

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I. ASPETTI DELLA NORMATIVA CHE RIGUARDANO LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI B A R I

ATTENZIONE. Allo Sportello Unico per l Immigrazione competente

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

CITTA DI ITTIRI BANDO PER LA CONCESSIONE DI STAND PER LA VENDITA DIRETTA PRESSO IL MERCATO CONTADINO DI ITTIRI PRENDAS DE TERRA NOSTRA

Protocollo di intesa. tra

REGOLAMENTO SANITARIO DELLA F.I.S.

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

Art. 1. Finalità ed obiettivi

4 BANDO REGIONALE C.R.I. LAZIO CORSO ISTRUTTORI FULL-D

IL MINISTRO DELLA SALUTE

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

REGOLAMENTO SANITARIO FEDERAZIONE ITALIANA DI KICKBOXING F.I.KB

OGGETTO: autorizzazione al rilascio del visto di conformità.

LINEE GUIDA DEL CoLAP. Legge 4/13 REQUISITI RICHIESTI ALLE ASSOCIAZIONI PER L ISCRIZIONE NELL ELENCO WEB TENUTO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Documento in attesa di approvazione definitiva Nota per la Commissione Consultiva Permanente

TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

Roma,.. Spett.le. Società Cooperativa EDP La Traccia. Recinto II Fiorentini, n Matera (MT)

L anno., il giorno. del mese di.. presso

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Regolamento dell Albo Comunale delle Associazioni

REGOLAMENTO SUL- L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ORGANISMO COMUNALE DI VA- LUTAZIONE NU- CLEO DI VALUTA- ZIONE

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

REGOLAMENTO SANITARIO A.I.A.

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

Lega nazionale sci Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE

DECRETO DEL DIRETTORE

Roma, 25/07/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 113

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

BANDO DI CANDIDATURA RISERVATO AI LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE PER IL PROGETTO REGIONALE SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO

COMUNE DI VALENZA Provincia di Alessandria. REGOLAMENTO di MOBILITA ESTERNA

Comune di Montagnareale Provincia di Messina

SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER GESTIONE ASSICURATIVA. Bando

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

1) PREMESSE 2) OGGETTO DEL CONTRATTO

l Ente produttore di seguito congiuntamente indicate le Parti ;

Salute e sicurezza sul lavoro per il volontariato di protezione civile la formazione gli standard minimi il collegamento con l elenco territoriale

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.. del SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA

Ministero della Salute

Emanato con D.R. n. 170 del 26 marzo 2009

COMUNE DI SAMUGHEO PROVINCIA DI ORISTANO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE, LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1 Finalità. Art. 2 Modifiche all art. 5 della L.R. 1/1998

su proposta dell Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Antonio Fosson;

ATTIVITA DI AVVIAMENTO ALLO SPORT CIP

REGOLAMENTO ALBO ON LINE Allegato n. 4

Testo coordinato del REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI RICERCA (emanato con D.R. n del deliberazioni di approvazione del

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE

AREA DIRIGENZA MEDICA

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

OGGETTO: 5 per mille per enti del volontariato e Asd

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

COMUNE di VERZUOLO Provincia di CUNEO

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Piacenza

RIVOLGE ISTANZA DI RILASCIO DI. prima autorizzazione: alla realizzazione; all esercizio;

Regolamento 27 maggio 2008, n.14. Regolamento relativo alla presentazione e valutazione di progetti

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D ITALIA

STUDIO PROFESSIONALE DI FISIOTERAPIA

Nuova disciplina dell attività di Restauro. Sintesi

CHECK LIST - STUDI DI ANDROLOGIA Certificazione di II livello Diagnosi e terapia disfunzioni sessuali maschili

Roma, ENTE APPALTANTE Sogesid S.p.A. via Calabria (Roma) tel sito istituzionale

CONSIDERATO che il richiamato Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 regola ie attività formative realizzate all estero e quelle transfrontaliere;

PROVINCIA DI MATERA. Regolamento per il funzionamento. dell Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Matera

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Sede Indirizzo Via XX Settembre 98/E ROMA. Telefono Fax

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL ALBO DEI FORNITORI DI CUI ALL ART. 125 DEL D.LGS. 163/06.

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO PER ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA RICERCA (emanato con D.R. 196/2013 dell 11/3/2013)

COMUNE DI TAVERNERIO. Regolamento delle Associazioni

DELIBERAZIONE N. 1915/2014 ADOTTATA IN DATA 03/12/2014 IL DIRETTORE GENERALE

Città di Roncade Provincia di Treviso

Transcript:

PRINCIPI INFORMATORI CONVENZIONE TRA FMSI E STRUTTURE DI MEDICINA DELLO SPORT Art. 1 Le Strutture di Medicina dello Sport (SMS) che svolgono attività compatibili con le finalità istituzionali della FMSI possono instaurare un rapporto di tipo convenzionale con la FMSI, nel rispetto delle seguenti disposizioni. Art. 2 Per il convenzionamento con la FMSI la SMS deve dichiarare di avere tutti i requisiti elencati nell Allegato B. La Struttura richiedente deve produrre la documentazione attestante: - il conseguimento delle certificazioni e delle autorizzazioni di Legge relative all attività sanitaria svolta; - l utilizzo di una dotazione patrimoniale e tecnica che consenta lo svolgimento, in autonomia e con gestione a proprio rischio, delle attività professionali di carattere medico sanitario; - la predisposizione di una copertura assicurativa idonea che abbia le caratteristiche di lasciare indenne la FMSI da richieste risarcitorie avanzate da terzi per i danni eventualmente provocati nell'esercizio della attività professionale medica; - l operatività nella SMS di almeno tre Soci Ordinari della FMSI specialisti in Medicina dello Sport; - che il Direttore Sanitario e Scientifico abbia un anzianità di almeno 5 anni in qualità di Socio Ordinario della FMSI; - la sottoscrizione, da parte del personale medico della SMS, di una dichiarazione etica d impegno alla lotta al doping; - l iscrizione alla FMSI di tutti i medici che rilasciano i certificati di idoneità agonistica e non agonistica operanti presso la SMS richiedente in qualità di Soci Ordinari o Aggregati (*). (*) l iscrizione alla FMSI dei medici privi della specializzazione in Medicina dello Sport è subordinata alla partecipazione di un corso di formazione specifico per Soci Aggregati, salva eventuale richiesta di deroga al Consiglio Direttivo Federale che provvederà alla valutazione previa acquisizione del curriculum vitae, ai sensi dell art. 3, comma 9, dello Statuto Federale. 1

Art. 3 La richiesta di convenzione da parte del Legale Rappresentante di una SMS deve essere indirizzata al Presidente del Comitato Regionale/Delegato Regionale competente per territorio e redatta utilizzando lo schema di cui all Allegato C. Il Presidente del Comitato Regionale/Delegato Regionale, in sede di Comitato Regionale, valuterà l utilità di attivare la Convenzione stessa, verificherà il rispetto dei fini istituzionali della FMSI e renderà un parere non vincolante al riguardo (Allegato E). La richiesta di convenzionamento ed il parere del Comitato Regionale, saranno trasmessi al Consiglio Direttivo FMSI il quale formulerà il parere definitivo. Art.4 La Convenzione tra una SMS e la FMSI ha una durata massima quadriennale e, in ogni caso, termina con la fine di ogni quadriennio olimpico. Art. 5 Unitamente alla richiesta di convenzionamento la SMS deve: a) autocertificare che la SMS operi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, Nazionali e Regionali, che disciplinano la materia della medicina sportiva e l esercizio della professione medica (Allegato D). La predetta documentazione deve essere prodotta - nonché sottoscritta - sia dal Legale Rappresentante, che dal Direttore Sanitario e Scientifico della Struttura richiedente. b) garantire di: operare nel pieno rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti della FMSI; rispettare gli standard minimi di convenzionamento specificati dalla FMSI; fornire supporto tecnico-logistico adeguato al Comitato e/o Delegato Regionale della FMSI e/o Delegato Provinciale e alla AMS locale per l aggiornamento permanente degli iscritti e per l espletamento di attività istituzionali e di prevenzione; fornire supporto tecnico, logistico, professionale per l eventuale svolgimento di attività di ricerca richiesta e autorizzata dalla FMSI; offrire collaborazione tecnica e sanitaria alla FMSI, al CONI ed alle Federazioni Sportive Nazionali per quanto alle stesse Istituzioni si rendesse necessario e nel rispetto delle finalità statutarie; svolgere le attività professionali in piena autonomia organizzativa e gestionale; partecipare a studi policentrici autorizzati, epidemiologici o clinici, di interesse regionale o nazionale della FMSI, fornendo, nel rispetto della legge sulla privacy, anche dati clinici finalizzati a valutazioni statistiche; 2

operare in rete con la FMSI; collaborare, in funzione delle specifiche potenzialità, con Istituzioni Pubbliche o Private, Università, Istituti di Ricerca ed Enti Locali, sulla base di convenzioni stipulate dalla FMSI; c) garantire l espletamento di tutte le prestazioni necessarie all atleta, direttamente o attraverso una rete organizzativa di strutture esterne, nel rispetto dei livelli qualitativi adeguati. In caso di prestazioni diagnostiche e/o professionali esterne dovrà essere presentata relativa autocertificazione. Art. 5 bis) Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della Convenzione ciascuna Struttura dovrà stipulare una polizza assicurativa, per un importo di almeno 3.000.000,00 Euro, che tenga indenne la FMSI da tutti i rischi derivanti dall esercizio delle proprie attività. Nel medesimo termine, inoltre, la Struttura provvederà ad inviare una copia del predetto contratto alla FMSI. La SMS deve garantire la copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù della Convenzione, si trovi a svolgere una delle attività oggetto della stessa. La durata del rapporto assicurativo dovrà coincidere, quantomeno, con quella della Convenzione. La SMS si impegna ad integrare la copertura assicurativa, di cui ai precedenti commi, con quelle, ulteriori, che si rendano eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno realizzate. Art. 6 La normativa vigente in materia prescrive che la FMSI può sottoscrivere una sola convenzione per ogni singola Provincia. Il Consiglio Direttivo della FMSI può autorizzare il convenzionamento di una seconda SMS nel medesimo ambito territoriale: a) al fine di soddisfare specifiche esigenze operative delle AMS Provinciali; b) per la numerosità della popolazione sportiva della Provincia ed alla sua distribuzione sul territorio; c) in ragione delle caratteristiche geografiche del luogo; d) su indicazione del Comitato Italiano Paralimpico. In caso di pluralità di domande di convenzionamento nella stessa Provincia, tanto in sede di prima autorizzazione quanto in fase di eventuale rinnovo, sarà attribuito valore prevalente alle caratteristiche professionali, tecnico-scientifiche e strutturali delle Strutture richiedenti. 3

Art. 7 Una volta sottoscritta la Convenzione la SMS è autorizzata ad integrare la propria denominazione con la dicitura: Convenzionato/a con la FMSI - Aut. n e può utilizzare il logo ufficiale della FMSI solo dopo avere ottenuto la specifica concessione. Art. 8 Allo scadere del primo trimestre di ogni anno solare, il Direttore Sanitario trasmetterà al Consiglio Direttivo della FMSI una relazione dettagliata che illustri: - le attività svolte nell anno precedente, evidenziandone gli aspetti scientifici e sanitari; - il numero di prestazioni, oggetto della Convenzione, rese dal personale medico; - le eventuali modificazioni intervenute nella struttura e nelle risorse umane impegnate. Art. 9 La FMSI può disporre verifiche sull attività, sull organizzazione, sulla logistica e sulla dotazione della SMS, sia prima (in caso di richiesta) che dopo il convenzionamento. L ingiustificato rifiuto di consentire tali controlli oppure l eventuale riscontro della violazione degli standard di riferimento o delle norme di legge comportano il non convenzionamento o l annullamento di una convenzione in atto. Art. 10 Eventuali controversie circa l interpretazione e l esecuzione della presente Convenzione saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, i primi due dei quali saranno designati uno da ciascuna Parte, il terzo, con funzioni di Presidente, sarà scelto dai membri indicati dalle Parti. In caso di mancato accordo provvederà alla nomina il Presidente del CONI su istanza della Parte più diligente. Il Collegio avrà sede in Roma e deciderà inappellabilmente secondo diritto. Il lodo arbitrale dovrà essere emesso entro 90 (novanta) giorni dalla nomina del Presidente e depositato entro 10 (dieci) giorni dalla sua sottoscrizione presso la Segreteria della FMSI, la quale ne darà tempestiva comunicazione alle Parti. 4

Art. 11 La SMS con la sottoscrizione della convenzione con la FMSI, anche attraverso il Direttore Sanitario e Scientifico, si impegna a: operare sul territorio nel rispetto delle leggi Nazionali e dei Regolamenti Regionali; informare tempestivamente il Consiglio Direttivo della FMSI circa la pendenza di procedimenti legali inerenti all attività della SMS ovvero a quella del personale ivi operante; operare affinché i medici, destinatari di provvedimenti disciplinari di sospensione emessi dall Ordine Professionale, dal CONI o dalla FMSI, non operino presso la Struttura per l intero indicato nei predetti atti; diffondere e pubblicizzare le iniziative promosse dalla FMSI quali, a titolo esemplificativo, corsi di formazione e congressi; garantire la formazione permanente dei medici che operano nella SMS favorendone la partecipazione a corsi di aggiornamento, alle altre iniziative finalizzate all'acquisizione e allo sviluppo di conoscenze scientifiche organizzate dalla FMSI; utilizzare una dotazione patrimoniale e tecnica che consenta lo svolgimento, in autonomia e con gestione a proprio rischio, delle attività professionali di carattere medico sanitario. Art. 12 Le clausole della Convenzione hanno carattere essenziale in ragione della delicatezza delle funzioni demandate, della complessità delle materie coinvolte nonché dell operatività di numerose disposizioni, legislative e regolamentari, che integrano il contenuto della medesima scrittura. Nell ipotesi di violazione di quanto previsto nella Convenzione o della normativa vigente in materia darà luogo, previa contestazione, a risoluzione di diritto del rapporto, con diritto al risarcimento dei danni, anche di immagine, subiti dalla FMSI. 5

Principi Informatori - Allegato B Allegato B) PARTE ESSENZIALE ED INTEGRANTE DEI PRINCIPI INFORMATORI DELLA CONVENZIONE TRA FMSI E STRUTTURE DI MEDICINA DELLO SPORT - Requisiti minimi per presentare la richiesta di Convenzione tra la FMSI ed una Struttura di Medicina dello Sport (SMS) 1) OPERATORI SANITARI Una SMS può essere convenzionata con la FMSI se: a) almeno tre dei medici operanti nella stessa sono specialisti in Medicina dello Sport e Soci Ordinari regolarmente tesserati della FMSI; b) tutti i medici che opereranno nella SMS convenzionata, gli specialisti in medicina dello sport e i consulenti interni, sono regolarmente iscritti alla FMSI in qualità di Soci Ordinari o Aggregati (ex Art. 2 dei Principi Informatori, allegato A); c) tutti i medici operanti nella SMS convenzionata hanno presentato alla SMS la documentazione che attesti il possesso dei seguenti requisiti: Laurea in Medicina e Chirurgia; Abilitazione all Esercizio della Professione; Iscrizione all Ordine dei Medici; Specializzazione Sanitaria specifica in funzione della attività svolta; Altri titoli specifici di legge; d) il Direttore Sanitario e Scientifico della SMS convenzionata ha la Specializzazione in Medicina dello Sport ed è iscritto alla FMSI da almeno otto anni; e) abbia predisposto una adeguata copertura assicurativa per tutelare gli utenti e gli operatori; f) dispone di un proprio indirizzo di posta elettronica del quale autorizzi la pubblicazione sul sito internet della FMSI dopo la sottoscrizione della Convenzione. g) autorizza la pubblicazione della Carta dei Servizi sul sito internet della FMSI dopo la sottoscrizione della Convenzione. 2) CONSULENZE SPECIALISTICHE EROGATE NELLE SMS CONVENZIONATE a. Cardiologia b. Neurologia c. Oculistica d. ORL e. Endocrinologia f. Medicina Legale g. Ortopedia 6

Principi Informatori - Allegato B h. Pediatria i. Pneumologia j. Psicologia dello Sport (facoltativa) Tutti i medici specialisti e quelli responsabili delle consulenze devono essere Soci Aggregati della FMSI secondo quanto previsto dall art. 2 dei Principi Informatori. 3) REQUISITI MINIMI LOGISTICI DELLA SMS Una SMS può essere convenzionata con la FMSI se dispone di: a) un numero minimo di due studi medici attrezzati per le visite di idoneità medico-sportiva (ipotesi nella quale tutto il materiale dello studio stesso rappresenta la dotazione globale minima); b) almeno uno studio medico ed un locale idoneo allo svolgimento delle attività di consulenza, per quella diagnostica strumentale e per la valutazione funzionale; c) un locale da destinarsi allo svolgimento delle attività amministrative e di reception (comprendente l archivio sia informatico che cartaceo); d) una sala d attesa idonea e ad uso esclusivo della SMS; e) locali adibiti a spogliatoio per il personale e per gli utenti; f) servizi igienici per il personale distinti da quelli per gli utenti; g) accesso, percorsi, servizi igienici, locali ed attrezzature privi di barriere architettoniche per la fruizione da parte di soggetti diversamente abili; h) una sala riunioni per le attività di aggiornamento ed utilizzabile dalla FMSI, se richiesto, per ospitare la sede del Comitato o della Delegazione Regionale, dell Associazione Provinciale o del Delegato Provinciale; i) una disponibilità di apertura al pubblico di almeno 25 (venticinque) ore settimanali. 4) DOTAZIONE E STRUMENTAZIONE MINIMA DELLA SMS La strumentazione presente nella Struttura di medicina dello sport deve essere a norma C.E. provvista di documentazione aggiornata in ordine alle calibrazioni ed alle tarature nel rispetto delle normative vigenti. Tutto il materiale che costituisce parte essenziale di uno studio medico è da intendersi come dotazione globale minima che si compone dei seguenti strumenti: - Attrezzatura completa per la rianimazione cardio-respiratoria, sia farmacologica che strumentale, ivi compreso un defibrillatore semiautomatico; - Attrezzatura e materiale per test urine; 7

Principi Informatori - Allegato B - Bilancia professionale pesa persone sino ad almeno Kg 150; - Cardiofrequenzimetri; - Cassetta di primo soccorso; - Cicloergometo (minimo 400 Watt); - Computer e stampante/i (con caratteristiche aggiornabili secondo richiesta FMSI - ed in rete interna ed esterna); - Diafanoscopio; - Ecocardiografo con Color Doppler; - Ecografo con sonda muscolo tendinea; - Elettrocardiografo a dodici derivazioni, con monitor; - Ergometro a manovella; - Filo a piombo; - Fonendoscopio; - Holter ECG 24h; - Holter PA 24h; - Lattacidometro; - Martelletto; - Metabolimetro; - Metronomo; - Nastro metrico flessibile; - Nastro Trasportatore (facoltativo); - Oftalmoscopio; - Otoscopio; - Ottotipo luminoso; - Plicometro (possibilmente di Harpenden); - Podoscopio; - Programmi di gestione amministrativa e delle cartelle cliniche computerizzate (facoltativo); - Scalino graduabile (30, 40 e 50 cm); - Sfigmomanometro; - Spirometro con indicatore dei flussi; - Statimetro da parete (possibilmente di Harpenden); - Tavole di Ishiara; - Telefono, fax, linea ADSL per connessione Internet. 8