Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Documenti analoghi
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 118/13/CSP

DELIBERA N. 321/13/CONS

DELIBERA N. 115/13/CSP

DELIBERA N. 134/13/CSP

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 96/13/CSP

L'AUTORITA' NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 dicembre 2012;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 99/13/CSP

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 1/14/CSP

DELIBERA N. 496/13/CONS

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N.LGS. 177/05 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

DELIBERA n. 460/13/CONS

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 135/12/CONS

DELIBERA N. 552/13/CONS

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DETERMINAZIONE N. DEL IL DIRIGENTE

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 175/13/CONS

DELIBERA n. 620/12/CONS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Delibera n. 338/11/CONS

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 173/10/CSP

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 113/13/CSP

Bollettino. Settimanale. Anno XXIII - n. 45

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 640/12/CONS APPROVAZIONE DELLA MANOVRA TARIFFARIA DI POSTE ITALIANE DI CUI AL PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERA 286/12/CONS

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Delibera n. 96/2016. la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;

DELIBERA N. 147/13/CSP

DELIBERA N. 432/16/CONS

DELIBERA n. 320/13/CONS

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RISOLUZIONE N. 366/E. Sia l istanza che il relativo atto di concessione sono soggetti all imposta di bollo nella misura di euro 14,62.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 236/14/CONS ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI RUSSI PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DETERMINAZIONE n. IL DIRIGENTE

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

DELIBERA N. 140/16/CONS

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Delibera n.27/2017. la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 50/13/CSP

IL DIRETTORE. VISTO l articolo 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ;

L'AUTORITA' NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 ottobre 2013;

DELIBERA N. 181/16/CONS

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 119/16/CONS

DELIBERA N. 77/13/CSP

DELIBERA N. 286/12/CONS AVVIO DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO CONCERNENTE "VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA MANOVRA TARIFFARIA DI POSTE ITALIANE"

DELIBERA N. 388/17/CONS

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Transcript:

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. 631/14/CONS ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ITALIANA POSTE & SERVIZI DI D AGATA FABRIZIO & C. S.A.S. PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 5 DEL D. LGS. 22 LUGLIO 1999, N. 261 E S.M.I. (CONTESTAZIONE N. 2/14/DISP) L AUTORITÀ VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249; VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, come da ultimo modificato con il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58; VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici convertito con modifiche dalla legge 214 del 22 dicembre 2011; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante Modifiche al sistema penale; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante Adozione del nuovo regolamento concernente l organizzazione e il funzionamento dell Autorità, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS; VISTO il Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni, riportato nell allegato A alla delibera dell Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, pubblicata sul sito dell Autorità www.agcom.it in data 31 luglio 2014, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS; VISTA la segnalazione dell Avv. Francesco Zocco, qui pervenuta con prot. 28013/2014, e tutti i documenti ad essa allegati; VISTI l atto di contestazione n. 2/14/DISP e il verbale di accertamento alla medesima allegato; VISTA la comunicazione difensiva del Sig. Fabrizio D Agata, titolare della società Italiana Poste & Servizi del 16 settembre 2014 (prot. 47765); VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue: 1. Il fatto e la contestazione Con la segnalazione richiamata tra gli atti presupposti, l Avv. Francesco Zocco, in nome e per conto del Sig. Cordova Rosario Bruno, amministratore unico dell operatore postale Poste & Servizi di D Agata Fabrizio & Cordova Rosario Bruno, ha denunciato che la società Italiana Poste & Servizi di D Agata Fabrizio e C. s.a.s., offre servizi postali in assenza di idonea licenza, perciò chiedendo l irrogazione della sanzione prevista dall articolo 21 del d.lgs. 261/99, norma che attribuisce a questa Autorità poteri sanzionatori nel settore postale. Più in dettaglio, l Avv. Zocco ha riferito che la società Italiana Poste & Servizi di D Agata Fabrizio ha utilizzato abusivamente la licenza rilasciata alla diversa società Poste e Servizi di D Agata Fabrizio e Cordova Rosario Bruno s.n.c., dalla quale proprio il Sig. D Agata era stato revocato come socio, per effetto dell ordinanza del 23 settembre 2013, emessa dal Tribunale di Catania nell ambito del procedimento iscritto al ruolo n. 12711/2013. A comprova di ciò, il segnalante ha inviato all attenzione di questa Direzione copia della ricevuta di un invio raccomandato del 6 maggio 2014 raccomandata n. 15116391639-3 - con il logo della società Italiana Poste & Servizi, ma con l indicazione di un numero di licenza corrispondente a quella della diversa società Poste & Servizi di D Agata Fabrizio & Cordova Rosario Bruno. In sede di approfondimento pre-istruttorio, la Scrivente ha richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica (MISE-DGSCERP), Divisione II, Licenze e autorizzazioni, di fornire informazioni sul titolo abilitativo della società Italiana Poste e Servizi di D Agata Fabrizio e C. s.a.s.. Con nota pervenuta in data 18 maggio 2014 (prot. 32222), la Divisione II del MISE-DGSCERP ha comunicato che la predetta società non risultava intestataria di alcun titolo abilitativo per l esercizio dell attività postale. Successivamente, con nota pervenuta il 16 giugno 2014 (prot. 31393), la Divisione II del MISE-DGSCERP ha informato la Scrivente Direzione che il Sig. Fabrizio D Agata, in qualità di rappresentante legale e socio della società Italiana Poste e Servizi di D Agata Fabrizio e C. s.a.s, aveva presentato domanda per il rilascio di una licenza individuale per l operatività della società medesima. Sempre nell ambito delle attività pre-istruttorie, la Scrivente, dopo aver rilevato che l attività della società Italiana Poste e Servizi veniva regolarmente pubblicizzata online (cfr. per dettagli il verbale di accertamento richiamato tra gli atti presupposti), in data 24 giugno 2014 (prot. 33353), inviava una richiesta d informazioni alla società Italiana Poste & Servizi nella quale chiedeva, tra l altro, di fornire dettagli sul logo e la modulistica utilizzati per l offerta di servizi al pubblico. Tale richiesta è rimasta inevasa, nonostante l esito di avvenuta consegna della trasmissione via pec. Conclusi gli approfondimenti pre-istruttori, con l atto n. 2/14/DISP del 4 agosto 2014, si contestava a Italiana Poste & Servizi la violazione dell art. 5 del d.lgs. 261/99, sia per aver 2

pubblicizzato on-line la propria attività (cfr. il verbale di accertamento, p. 1, 6 cpv) sia per aver operato in assenza di idonea licenza nel periodo intercorrente dalla data di costituzione, 31 marzo 2014, alla data di richiesta della licenza individuale, presentata alla Divisione II del MISE DGSCERP il 12 giugno 2014. Più in dettaglio, è risultato che, nel suddetto arco di tempo, la società Italiana Poste & Servizi di D Agata Fabrizio ha utilizzato modulistica nella quale figurano, tra gli elementi identificativi, il numero e l anno della licenza rilasciata alla diversa società Poste e Servizi di D Agata Fabrizio e Cordova Rosario Bruno s.n.c. dalla quale il Sig. Fabrizio D Agata era stato revocato come socio. 2. Deduzioni difensive Nel materiale difensivo inviato dal Sig. Fabrizio D Agata, - acquisito con prot. 47765 del 16 settembre 2014 -, si afferma che la ricevuta della raccomandata N. 15116391639 3 del 6 maggio 2014, recante il logo della società Italiana Poste & Servizi e il numero di licenza corrispondente a quella della diversa società Poste e Servizi di D Agata Fabrizio e Cordova Rosario Bruno s.n.c., sarebbe frutto di falsificazione operata dal Sig. Cordova Rosario Bruno. Sempre secondo il Sig. D Agata, l indizio di tale falsificazione andrebbe rinvenuto nella mancata indicazione del cd. numero o seriale di velina, nella parte sottostante della ricevuta della raccomandata n. 15116391639 3 medesima, così come inviata dal segnalante. 3. Valutazioni dell Autorità L eccezione che il Sig. Fabrizio D Agata, in qualità di titolare e rappresentante della società Italiana Poste & Servizi, ha sollevato relativamente all autenticità della ricevuta dell invio raccomandato prodotto dal legale rappresentante della società Poste e Servizi di D Agata Fabrizio e Cordova Rosario Bruno s.n.c, non si ritiene accoglibile per i motivi che seguono. Preliminarmente, va osservato che il cd. numero di velina è diverso dal numero della raccomandata e che, a differenza di quest ultimo, non è affatto parte integrante, necessaria e imprescindibile, della ricevuta di una raccomandata, tant è che esso non figura nei format di ricevuta per invio raccomandato in uso nella corrente prassi commerciale dei soggetti offerenti servizi postali, per esempio Poste Italiane. Pertanto, di per sé, la mera assenza del numero seriale della velina nella parte inferiore della ricevuta non configura elemento idoneo a contestare l autenticità della ricevuta in questione. In secondo luogo, è emerso dalle risultanze istruttorie che la ricevuta della raccomandata in considerazione, anche nella versione autenticata da pubblico ufficiale del Comune di Catania in data 24 novembre 2014 come conforme all originale, mostra chiaramente il logo aziendale dell operatore postale Italiana Poste & Servizi, della quale il Sig. d Agata è titolare, con numero di licenza in titolarità a società diversa. A fronte di ciò, quest ultimo non ha prodotto, in sede difensiva, alcuna denuncia di uso abusivo del proprio logo aziendale e, più in generale, alcuna denuncia di falso avverso il Sig. 3

Cordova Rosario Bruno. A ciò si aggiunga che la società Italiana Poste & Servizi non ha fornito alcuna risposta alla richiesta d informazioni ad essa inviata in sede preistruttoria che, inter alia, chiedeva proprio di fornire una descrizione del logo e della modulistica utilizzata per l offerta al pubblico di servizi postali. In terzo luogo, la società Italiana Poste & Servizi ha pubblicizzato on-line la propria attività anche antecedentemente alla data di rilascio della licenza comunicata dal MISE-DGSCERP successivamente alla contestazione, ovvero il 4 luglio 2014. Tanto premesso, si rileva che la società Italiana Poste & Servizi non ha fornito motivi idonei ad escludere la propria responsabilità in relazione alla condotta ad essa contestata, pertanto si ritiene di dover confermare la sussistenza della violazione contestata in sede di avvio del procedimento sanzionatorio. La predetta società non si è avvalsa della facoltà di pagare in misura ridotta ai sensi dell art. 16 della l. n. 689/81, pertanto si ritiene di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000, a seguito delle seguenti valutazioni sulla quantificazione della sanzione, effettuate in base ai criteri dettati dall art. 11 della l. n. 689/81. A. Gravità della violazione La condotta tenuta dalla società in epigrafe è rilevante sia per gli utenti sia per i concorrenti: in rapporto ai primi perché è apparsa operare in regime di illegalità fornendo un dato, il numero di licenza, non veritiero; in relazione ai concorrenti che hanno regolarmente richiesto e pagato il corrispettivo per la licenza ha operato in condizioni di vantaggio competitivo. Tuttavia, tale elemento è considerevolmente mitigato dalla breve durata della condotta: la società in epigrafe ha chiesto la licenza in pendenza della fase pre-istruttoria del procedimento sanzionatorio de quo. Tale licenza, come comunicato dal MISE-DGSCERP successivamente alla contestazione, è stata rilasciata il 4 luglio 2014, pertanto il periodo di operatività in regime di abusività è riconducibile a circa un trimestre, ove si consideri che la società in epigrafe risulta costituita in data 31 marzo 2014 e iscritta alla Camera di Commercio di Catania in data 3 aprile 2014. B. Opera svolta dall agente La società in epigrafe, pur non ammettendo la natura illecita della propria operatività sine titulo, ha, come sopra riportato, chiesto il rilascio di licenza a proprio nome, regolarizzando la propria posizione. 4

C. Personalità dell agente La società, di ridotte dimensioni e in fase di consolidamento iniziale della propria attività, non è stata finora destinataria di provvedimenti sanzionatori irrogati da questa Autorità. D. Condizioni economiche dell agente La società è una piccola impresa, della quale il Sig. Fabrizio D Agata, socio accomandatario, detiene una quota di partecipazione di euro 1.600,00, mentre il socio accomandante, Sig. Somma Carmelo Daniele detiene una quota di euro 400,00, per un ammontare totale dei conferimenti societari pari ad euro 2.000,00. ACCERTA che la società Italiana Poste & Servizi con sede legale a Catania, Via Padova, 44, ha violato l art. 5 del d.lgs. 22 luglio n. 261 del 1999 e s.m.i., condotta sanzionabile ai sensi dell art. 21 co. 4 del medesimo decreto; ORDINA alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000 (cinquemila/00), pari al minimo edittale, per la violazione dell art. 5 del d.lgs. 22 luglio n. 261 del 1999 e s.m.i.; INGIUNGE alla predetta società di versare, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica del presente provvedimento sanzionatorio, a pena degli atti esecutivi previsti dall art. 27 della l. n. 681/1981, la predetta somma di euro 5.000 (cinquemila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, indicando quale causale la seguente dicitura: Sanzione amministrativa irrogata dall Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell articolo 21 co. 4 del d.lgs. 261/99 con delibera 631/14/CONS. Il versamento deve essere effettuato attraverso una delle due modalità di seguito indicate: i) mediante bollettino sul c/c n. 871012, con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato; ii) mediante bonifico sul conto corrente identificato dal seguente IBAN: IT54O0100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379, capo X. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi degli art. 29 e 135 co. 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo (d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.), entro sessanta giorni dalla data di notificazione 5

del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell articolo 8 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest Autorità quietanza dell avvenuto versamento, indicando come riferimento Delibera n. 631/14/CONS. La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell Autorità. Napoli, 18 dicembre 2014 Il PRESIDENTE Angelo Marcello Cardani IL COMMISSARIO RELATORE Antonio Nicita Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Francesco Sclafani 6