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BOZZA SENATO DELLA REPUBBLICA XIII LEGISLATURA N. 4931 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (AMATO) dal Ministro della sanitaá (VERONESI) e dal Ministro delle politiche agricole e forestali (PECORARO SCANIO) di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (VISCO) (V. Stampato Camera n. 7463) approvato dalla Camera dei deputati il 20 dicembre 2000 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 dicembre 2000 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

Atti parlamentari ± 2 ± Senato della Repubblica ± N. 4931 INDICE Disegno di legge............................. Pag. 3 Testo del decreto-legge e testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati...» 6

Atti parlamentari ± 3 ± Senato della Repubblica ± N. 4931 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, eá convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Atti parlamentari ± 4 ± Senato della Repubblica ± N. 4931 Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N. 335 All'articolo 1: al comma 1, alinea, dopo le parole: «correlate a malattie infettive e diffusive degli animali,» sono inserite le seguenti: «nelle more della riconversione del sistema zootecnico a parametri etologicamente compatibili,»; al comma 1, lettera a), le parole: «a regime» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»; al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il potenziamento della sorveglianza epidemiologica» sono inserite le seguenti: «e la piena applicazione delle norme per il benessere degli animali»; al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «c-bis) l'aggiornamento dell'elenco del materiale specifico a rischio da rimuovere nei bovini e negli ovocaprini macellati, in particolare per quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini di etaá superiore ai dodici mesi, tenendo conto dei pareri espressi dai comitati scientifici comunitari, in base al principio della maggior cautela; c-ter) un'adeguata campagna di informazione»; dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Per i grassi ottenuti da organi specifici a rischio e destinati ad uso non alimentare eá disposta l'aggiunta di coloranti idonei affincheá sia impedito il loro uso ai fini zootecnici e alimentari. 1-ter. Il Ministro della sanitaá e il Ministro delle politiche agricole e forestali riferiscono tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari sulle modalitaá di predisposizione e di applicazione delle misure di cui al comma 1». All'articolo 2, al comma 1, le parole da: «con propri decreti» fino alla fine del comma sono sostituite delle seguenti: «con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le rappresentanze del personale interessato e le competenti

Atti parlamentari ± 5 ± Senato della Repubblica ± N. 4931 Commissioni parlamentari, alla razionalizzazione di tale struttura operativa, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una piuá funzionale presenza del personale a livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997, e una piuá razionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Ispettorato opera alle dirette dipendenze del Ministero delle politiche agricole e forestali. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) eá autorizzato ad effettuare a richiesta dell'ispettorato le analisi di revisione».

Atti parlamentari ± 6 ± Senato della Repubblica ± N. 4931 Decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2000. Testo del decreto-legge ÐÐÐÐÐÐ Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196; Considerata la grave situazione sanitaria determinatasi a seguito dell'evidenza in alcuni Stati europei di ulteriori casi di encefalopatia spongiforme bovina; Ritenuta la straordinaria necessitaá ed urgenza di adottare un programma di prevenzione totale a tutela della salute pubblica contro l'agente patogeno responsabile della encefalopatia spongiforme bovina, sia mediante il potenziamento delle attivitaá di sorveglianza e di tracciabilitaá dei bovini vivi sia attraverso l'utilizzo di un test rapido atto a evidenziare l'eventuale presenza di detto agente negli animali destinati alla macellazione; Ritenuta inoltre la straordinaria necessitaá ed urgenza, nel quadro degli obiettivi predetti, di potenziare l'attivitaá di controllo svolta dall'ispettorato centrale repressione frodi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanitaá e delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; emana il seguente decreto-legge: Articolo 1. 1. Al fine di elevare la sicurezza dei consumatori ed intervenire nelle situazioni di emergenza correlate a malattie infettive e diffusive degli

Atti parlamentari ± 7 ± Senato della Repubblica ± N. 4931 Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ÐÐÐÐÐÐ Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina Articolo 1. 1. Al fine di elevare la sicurezza dei consumatori ed intervenire nelle situazioni di emergenza correlate a malattie infettive e diffusive degli

Atti parlamentari ± 8 ± Senato della Repubblica ± N. 4931 (Segue: Testo del decreto-legge) animali, il Ministero della sanitaá intensifica la sorveglianza epidemiologica, in particolare il sistema di controlli per la encefalopatia spongiforme bovina, attraverso: a) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, a regime, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in etaá superiore ai ventiquattro mesi; b) il potenziamento della sorveglianza epidemiologica, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attivitaá e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera; c) il rafforzamento dei controlli nella movimentazione degli animali attraverso il potenziamento del sistema di identificazione e registrazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e ai regolamenti comunitari in materia. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, sull'upb 7.1.3.3 ± Fondo speciale di parte corrente ± dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della sanitaá. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica eá autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Atti parlamentari ± 9 ± Senato della Repubblica ± N. 4931 (Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati) animali, nelle more della riconversione del sistema zootecnico a parametri etologicamente compatibili, il Ministero della sanitaá intensifica la sorveglianza epidemiologica, in particolare il sistema di controlli per la encefalopatia spongiforme bovina, attraverso: a) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in etaá superiore ai trenta mesi; b) il potenziamento della sorveglianza epidemiologica e la piena applicazione delle norme per il benessere degli animali, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attivitaá e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera; c) identica; c-bis) l'aggiornamento dell'elenco del materiale specifico a rischio da rimuovere nei bovini e negli ovocaprini macellati, in particolare per quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini di etaá superiore ai dodici mesi, tenendo conto dei pareri espressi dai comitati scientifici comunitari, in base al principio della maggior cautela; c-ter) un'adeguata campagna di informazione. 1-bis. Per i grassi ottenuti da organi specifici a rischio e destinati ad uso non alimentare eá disposta l'aggiunta di coloranti idonei affincheá sia impedito il loro uso ai fini zootecnici e alimentari. 1-ter. Il Ministro della sanitaá e il Ministro delle politiche agricole e forestali riferiscono tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari sulle modalitaá di predisposizione e di applicazione delle misure di cui al comma 1. 2. Identico. 3. Identico.

Atti parlamentari ±10± Senato della Repubblica ± N. 4931 (Segue: Testo del decreto-legge) Articolo 2. 1. Allo scopo di garantire una maggiore efficienza operativa e funzionale dell'ispettorato centrale repressione frodi, di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, il Ministro delle politiche agricole e forestali eá autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla razionalizzazione di tale struttura operativa, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una maggiore presenza su tutto il territorio nazionale ed una piuá funzionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Articolo 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e saraá presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, saraá inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EÁ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addõá 21 novembre 2000. Visto, il Guardasigilli: Fassino CIAMPI Amato ± Veronesi ± Pecoraro Scanio ± Visco

Atti parlamentari ±11± Senato della Repubblica ± N. 4931 (Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati) Articolo 2. 1. Allo scopo di garantire una maggiore efficienza operativa e funzionale dell'ispettorato centrale repressione frodi, di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, il Ministro delle politiche agricole e forestali eá autorizzato a provvedere, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le rappresentanze del personale interessato e le competenti Commissioni parlamentari, alla razionalizzazione di tale struttura operativa, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una piuá funzionale presenza del personale a livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997, e una piuá razionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Ispettorato opera alle dirette dipendenze del Ministero delle politiche agricole e forestali. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) eá autorizzato ad effettuare a richiesta dell'ispettorato le analisi di revisione.