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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO PROVINCIA DI PESARO E URBINO Comunicata ai Capigruppo Consiliari C O P I A il Nr. Prot. DISPOSIZIONI CIRCA LE MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME SUI GIOCHI, DELLE NORME IN MATERIA DI ORARI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALCOLICHE ALL'INTERNO DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO E/O TRATTENIMETO E DELLE NORME IN MATERIA DI UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICITARI E DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO. Nr. Progr. Data Nr. Prot. Seduta Nr. 30 10/02/2011 6 Cod. Materia: Cod. Ente : 041057 L'anno DUEMILAUNDICI questo giorno DIECI del mese di FEBBRAIO alle ore 18:15 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: Cognome e Nome Carica Presente Bravi Settimio SINDACO Presente Gostoli Fabio ASSESSORE Presente Bruscaglia Silvio ASSESSORE Presente Giannessi Adamo ASSESSORE Presente Lazzarini Severino ASSESSORE Presente Longhi Raffaella ASSESSORE Presente Pompei Ubaldo ASSESSORE Presente Totale Presenti 7 Totale Assenti 0 Assenti giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente giustificato Assenti NON giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente ingiustificato Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott. Paolini Eugenio Il Sig. BRAVI SETTIMIO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DISPOSIZIONI CIRCA LE MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME SUI GIOCHI, DELLE NORME IN MATERIA DI ORARI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALCOLICHE ALL'INTERNO DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO E/O TRATTENIMETO E DELLE NORME IN MATERIA DI UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICITARI E DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (art. 48 TUEL 18 agosto 2000, n. 267) SU INIZIATIVA DEL SINDACO RICHIAMATO l art. 110, comma 10, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) il quale dispone che, nel caso in cui il titolare degli illeciti di cui al comma 9 dello stesso articolo risulti titolare di un attività di somministrazione di alimenti e bevande (SAB) oppure una licenza per una delle attività previste dall art. 86 dello stesso TULPS, deve essere disposta la sospensione dell efficacia del titolo abilitante all esercizio dell attività SAB e la sospensione della licenza di cui all art. 86 del TULPS (es. Sala Giochi) per un periodo variabile da un minimo di uno ad un massimo di trenta giorni; RICHIAMATO, inoltre, l art. 6, commi 2 e 3, del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 170, il quale dispone che, nel caso in cui i titolari e i gestori delle attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento, che si svolgono congiuntamente alle attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, non osservino l obbligo di interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 02,00, deve essere disposta la chiusura dell attività per un periodo variabile da un minimo di sette ad un massimo di trenta giorni; RICHIAMATO, infine, l art. 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77, il quale dispone che, in caso di recidiva nella violazione di norme di legge o di regolamento comunale in ordine all utilizzazione di mezzi pubblicitari o di occupazione di suolo pubblico da parte degli esercenti l attività di commercio al dettaglio, sia a posto fisso che su aree pubbliche, e di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere disposta la sospensione dell attività per non più di tre giorni; DATO atto che le norme in questione non dettano criteri ed indirizzi per la determinazione della misura della sanzione concretamente applicabile; RITENUTO, pertanto, necessario procedere a graduare la misura concreta della sanzione in rapporto alla gravità della violazione ed a stabilirne le modalità di applicazione in modo uniforme e conseguente; P R O P O N E 1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai sensi dell art. 3 della L. 241/90 e smi; 2) di disciplinare nel modo seguente le sanzioni accessorie delle norme sopra meglio richiamate: - SANZIONE PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME SUI GIOCHI: La sanzione della sospensione dell efficacia del titolo abilitante all esercizio dell attività SAB e della sospensione della licenza di cui all art. 86 del TULPS, prevista dall art. 110, comma 10,

dello stesso TULPS, a carico dei relativi titolari, in caso di violazione delle disposizioni del comma 9 del medesimo articolo in materia di giochi leciti, si applica nel seguente modo: a) Per la prima violazione: all art. 86 del TULPS e conseguente chiusura dell attività per giorni due (2), non coincidenti con un fine settimana; b) Per la seconda violazione: all art. 86 del TULPS e conseguente chiusura dell attività per giorni cinque (5), coincidenti con un fine settimana; c) Per la terza violazione: all art. 86 del TULPS e conseguente chiusura dell attività per giorni dieci (10), coincidenti con due fine settimana; d) Per le ulteriori violazioni: all art. 86 del TULPS e conseguente chiusura dell attività per giorni trenta (30), coincidenti con quattro fine settimana; Ai fini dell applicazione della sanzione prevista dall art. 110, comma 10 del TULPS, deve essere tenuto conto delle violazioni commesse negli ultimi tre anni. Il mancato rispetto dei provvedimenti adottati ai sensi dell art. 110, comma 10 del TULPS da parte del titolare di attività SAB configura la fattispecie di cui all art. 69, comma 1, della LR Marche n. 27 del 10/11/2009 Testo Unico in materia di Commercio. - SANZIONE PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI ORARI DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE: La sanzione della chiusura dell attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento prevista dall art. 6, comma 3, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 170, a carico dei relativi titolari e gestori, in caso di violazione delle disposizioni del comma 2 dello stesso articolo in materia di orari per la somministrazione di bevande alcoliche, si applica nel modo seguente: a) Per la prima violazione: chiusura dell attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento per giorni sette (7) comprendenti un fine settimana; b) Per la seconda violazione: chiusura dell attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento per giorni dieci (10) comprendenti un fine settimana; c) Per la terza violazione: chiusura dell attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento per giorni quindici (15) comprendenti due fine settimana; d) Per le ulteriori violazioni: chiusura dell attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento per giorni trenta (30) comprendenti quattro fine settimana. Ai fini dell applicazione della sanzione prevista dall art. 6, comma 3, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 170, deve essere tenuto conto delle violazioni commesse negli ultimi tre anni.

- SANZIONE PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI MEZZI PUBBLICITARI E DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO: La sanzione della sospensione dell attività di commercio al dettaglio a posto fisso e su aree pubbliche e di attività SAB, prevista dall art. 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77, in caso di violazione delle norme in materia di utilizzo di mezzi pubblicitari e di occupazione di suolo pubblico, si applica nel modo seguente: a) Per la seconda violazione: sospensione dell attività per un (1) giorno individuato nel mercoledì. Nel caso coincidente con il giorno di chiusura settimanale dell attività si applica al giorno successivo; b) Per la terza violazione: sospensione dell attività per due (2) giorni individuati nel giovedì e venerdì. c) Per le ulteriori violazioni: sospensione dell attività per tre (3) giorni individuati nel giovedì, venerdì e sabato. Ai fini dell applicazione della sanzione prevista dall art. 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77, deve essere tenuto conto delle violazioni commesse negli ultimi tre anni. 3) la presente deliberazione sarà resa nota mediante pubblicazione, per sessanta giorni, nel sito web del Comune sezione Bandi, concorsi, avvisi. La stessa sarà trasmessa al Servizio associato della Polizia Locale; al locale Comando Stazione Carabinieri; all Ufficio Unico per il Commercio; alle associazioni di categoria e agli studi professionali presenti nel territorio comunale. LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell art.49 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; - Il Responsabile del Settore Amministrativo per quanto concerne la regolarità tecnica; CHE il presente atto non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo articolo del TUEL A voti unanimi, espressi secondo legge; D E L I B E R A Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata. Successivamente; La Giunta Comunale; In relazione all urgenza ed ai sensi dell art. 134, co. 4, del TUEL 267/00 A voti unanimi DELIBERA Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO F.to Sig. Bravi Settimio IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Paolini Eugenio CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE. Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio dal 12/02/2011 al 27/02/2011 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Sant'Angelo in Vado, li 12/02/2011 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Paolini Eugenio È copia conforme all'originale. Sant'Angelo in Vado, li 12/02/2011 IL Segretario Comunale Dott. Paolini Eugenio Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA che la presente deliberazione: è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. Nr. 267/2000; Diviene esecutiva il 22/02/2011, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3 Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000 Addì, 12/02/2011 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Paolini Eugenio

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO PROVINCIA DI PESARO E URBINO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Delibera nr. 30 Data Delibera 10/02/2011 Ufficio: Servizio Attivita' Produttive OGGETTO DISPOSIZIONI CIRCA LE MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME SUI GIOCHI, DELLE NORME IN MATERIA DI ORARI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALCOLICHE ALL'INTERNO DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO E/O TRATTENIMETO E DELLE NORME IN MATERIA DI UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICITARI E DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO. PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 09/02/2011 IL Responsabile del Settore F.to Sacchi Augusto Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Data Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro. Competenza Residui Registrato Preno.: PREN/ Impegno Liquidazione Cap./Art. Storni/Variaz. Data,