Valle Umbra Servizi S.p.A. Via Antonio Busetti, 38/ Spoleto (PG)

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Valle Umbra Servizi S.p.A. Via Antonio Busetti, 38/40 06049 Spoleto (PG) Capitolato di Polizza di Assicurazione Fidejussoria a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione successiva alla chiusura delle discariche (postchiusura) Regione dell Umbria Sede Legale: Via Archimede, 161-00197 Roma - pec: gbsapri@legalmail.it

Definizioni comuni ASSICURATO/BENEFICIARIO Il soggetto il cui interesse è protetto/beneficia dall assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. BROKER La GBSAPRI S.p.A. (in seguito detta Broker). CONTRAENTE CONVENZIONE/ATTO UNILATERALE D OBBLIGO La persona giuridica che stipula l assicurazione, nel caso di specie la Valle Umbra Servizi S.p.A. Atti dai quali risultano gli obblighi e gli oneri del contraente verso l ente garantito. ENTE GARANTITO L Ente beneficiario della garanzia. ESCUSSIONE La chiamata in garanzia della Società da parte del Beneficiario. FIDEJUSSORE che è obbligata ad assolvere l'impegno del Contraente in caso di inadempienza di quest'ultimo. FIDEJUSSIONE La Polizza fideiussoria o Polizza GARANZIE Le prestazioni della Società oggetto dell Assicurazione. INDENNIZZO/ RISARCIMENTO POLIZZA/ CAPITOLATO PREMIO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Il documento contrattuale che prova l assicurazione. La somma dovuta alla Società a corrispettivo dell assicurazione. RISCHIO SINISTRO La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. SOCIETA L Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici. SURROGAZIONE Il subentro del fideiussore che ha pagato la prestazione garantita con la polizza, nei diritti del creditore nei confronti del debitore (il Contraente).. Polizza Fidejussoria/Valle Umbra Servizi SpA Pag. 2

Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale Art. 1.1 - Prova del contratto Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa. Art. 1.2 Clausola di Recesso Il presente contratto, considerata la particolare natura fideiussoria, non prevede la facoltà di recesso delle parti. Art. 1.3 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 1.4 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 1.5 Coassicurazioni e delega Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime. La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti. Art. 1.6 Clausola broker Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: che il Broker, nell ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker; che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell art. 1901 C.C. delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker,all incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All uopo Polizza Fidejussoria/Valle Umbra Servizi SpA Pag. 3

il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell art. 1.6 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia ; che l opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 10% (dieci per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l ISVAP con provvedimento n 5 del 16/10/2006. Art. 1. 7 Elementi per il calcolo del premio Il premio annuo lordo è quello offerto dalla Società, ed è determinato moltiplicando la somma garantita per il tasso di premio lordo. Art. 1.8 - Efficacia temporale della garanzia Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti e denunciati durante la vigenza del presente contratto. Art. 1.9 Tracciabilità Flussi Finanziari Le parti: - ai sensi e per gli effetti dell art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita clausola broker, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. Art. 1.10 Disciplina delle responsabilità Polizza Fidejussoria/Valle Umbra Servizi SpA Pag. 4

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.. Polizza Fidejussoria/Valle Umbra Servizi SpA Pag. 5

POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA GESTIONE SUCCESSIVA ALLA CHIUSURA DELLE DISCARICHE (POST CHIUSURA) (Regione Umbria) Premesso a) che con determinazione dirigenziale n. 5036 del 30.06.2014 la Provincia di Perugia ha autorizzato la Società Valle Umbra Servizi S.p.A, domiciliata in Spoleto (PG), Via Antonio Busetti n 38/40, Codice Fiscale n 02569060540 (in seguito denominata Contraente), all esercizio della discarica S. Orsola, ubicata nel Comune di Spoleto (PG); b) che a garanzia dell adempimento degli obblighi, verso la Regione Umbria di seguito denominata Ente garantito, per la gestione successiva alla chiusura della discarica (post - chiusura), derivanti dalle leggi, dai regolamenti e direttive applicabili in base alla determinazione dirigenziale di cui al punto a), la Valle Umbra Servizi è tenuta a prestare una garanzia di 5.180.240,99 (cinquemilionicentoottantamiladuecentoquaranta/99); c) che la suddetta garanzia può essere prestata con polizza fideiussoria. tutto ciò premesso la sottoscritta (in seguito denominata Società ), con sede legale in., autorizzata all esercizio delle Assicurazioni e iscritta alla Sez...dell Albo Imprese presso l IVASS al n..,, autorizzata all esercizio del ramo cauzione..., in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 e s.m.i., con la presente polizza si costituisce fidejussore del Contraente - il quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell Ente garantito fino a concorrenza dell importo massimo di. 5.180.240,99_ (Euro cinquemilionicentottantamiladuecentoquaranta\99) a garanzia di quanto precisato al punto b) della premessa. Polizza Fidejussoria/Valle Umbra Servizi SpA Pag. 6

Art. 2 - CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA ED IL BENEFICIARIO Art. 2.1 - Oggetto dell assicurazione si costituisce fidejussore del Contraente e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge per le somme che questi fossero tenuti a corrispondere all Ente garantito per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse agli adempimenti di post-chiusura della discarica, in conseguenza di un non corretto espletamento delle attività previste dall autorizzazione di cui al punto a) della premessa. Art. 2.2 - Durata della garanzia La durata della presente garanzia è fissata in anni 5 (cinque) a decorrere dalla sua emissione 10 Marzo 2017 - e quindi fino al 10 Marzo 2022. Trascorso tale termine la garanzia perderà ogni efficacia e la Società non sarà più tenuta ad alcuna prestazione. L eventuale mancato rinnovo della stessa o la mancata presentazione di ulteriori garanzie per i periodi successivi, non costituirà motivo di escussione della presente polizza. L eventuale rinnovo, su richiesta del Contraente, potrà avvenire previo accordo tra le parti. Art. 2.3 Pagamento del risarcimento Il pagamento, nei limiti dell importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla notifica della delibera dell Ente garantito che dispone, motivandola, l escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell art. 1944 del Codice Civile, la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute. Art. 2.4 Rivalsa - Surrogazione si impegna a versare alla Società tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall art. 1952 c.c.. è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all Ente garantito in tutti i diritti, ragioni o azioni verso il Contraente ed obbligati solidali ed aventi causa ai sensi di legge. Essa è pure surrogata all Ente garantito negli eventuali diritti al risarcimento in base alle polizze stipulate dal Contraente per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all esercizio dell attività di cui al punto a) della premessa, per quella relativa alla circolazione di veicoli eventualmente impiegati nell esercizio medesimo e per la responsabilità civile per i danni da inquinamento. Qualora tali polizze siano state emesse dalla Società questa potrà trattenere le somme liquidate fino a concorrenza di quanto pagato ai sensi del precedente art. 2.3. Rimane inteso che, in ogni caso, su detti risarcimenti a favore dell Ente garantito, questo avrà diritto di prelazione nei confronti della Società per la parte di costi sostenuti che non fosse coperta dalla presente polizza. La surrogazione e la compensazione di cui al terzo e quarto comma non pregiudicano i diritti della Società verso il Contraente, di cui al primo comma. L Ente garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso. Polizza Fidejussoria/Valle Umbra Servizi SpA Pag. 7

Art. 2.5- Pagamento del premio ed altri oneri L eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all Ente garantito e non possono essere posti a carico dell Ente stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell Ente garantito. Art. 2.6 Forma della comunicazioni alla Società e Foro Competente Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante in premessa. In caso di controversie fra la Società e l Ente Garantito il foro competente sarà quello ove ha sede l Ente Garantito. Ente garantito/benficiario. Polizza Fidejussoria/Valle Umbra Servizi SpA Pag. 8

ART. 3 - CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA ED IL CONTRAENTE Art. 3.1 - Premio Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione per l intera durata della garanzia; in caso di minor durata, esso rimane integralmente acquisito alla Società. E facoltà della Società consentire al Contraente il pagamento del premio mediante frazionamento annuale o semestrale. Art. 3.2 Rivalsa Spese di recupero si impegna a rimborsare alla Società tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese. Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente. Art. 3.3 Controgaranzia, su richiesta della Società, è tenuto a costituire idonea controgaranzia fino all importo garantito oltre che nelle ipotesi previste dall art. 1953 c.c., nei casi di: a) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica; b) liquidazione, trasformazione, cessione di ramo d azienda, scissione, fusione o modifiche nella compagine sociale del Contraente. Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza sono assunti dal Contraente per sé, per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile. Art. 3.4 Imposte e tasse Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art. 3.5 Forma delle comunicazioni alla Società Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa. Per eventuali controversie il Foro competente è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società.. Polizza Fidejussoria/Valle Umbra Servizi SpA Pag. 9

Disposizione finale Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui al successivo comma 9 e fatto salvo quanto ivi previsto. Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta. La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali. Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara. aggiudicataria inserirà l eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.. Polizza Fidejussoria/Valle Umbra Servizi SpA Pag. 10

Dichiarazione Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione: Art. 1.2 Clausola di recesso; Art. 1.5 Coassicurazione e delega; Art. 1.6 - Clausola Broker; Art. 2.2 - Durata della garanzia; Art. 2.3 Pagamento del risarcimento rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all eseguito pagamento; Art. 3.2 Rivalsa Spese di recupero; Art. 3.3 Controgaranzia.. ACCETTAZIONE, autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n... del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare di gara, il presente capitolato e quant altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.. Polizza Fidejussoria/Valle Umbra Servizi SpA Pag. 11