DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL D. M. N. 17/2011 PER LA FORMAZIONE DI INSEGNANTI ED ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA

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Progr.Num. 1037/2011 GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA Questo giorno Lunedì 18 del mese di Luglio dell' anno 2011 si è riunita nella residenza di la Giunta regionale con l'intervento dei Signori: via Aldo Moro, 52 BOLOGNA 1) Errani Vasco Presidente 2) Saliera Simonetta Vicepresidente 3) Bianchi Patrizio Assessore 4) Bortolazzi Donatella Assessore 5) Freda Sabrina Assessore 6) Gazzolo Paola Assessore 7) Lusenti Carlo Assessore 8) Marzocchi Teresa Assessore 9) Melucci Maurizio Assessore 10) Muzzarelli Gian Carlo Assessore 11) Peri Alfredo Assessore 12) Rabboni Tiberio Assessore Funge da Segretario l'assessore Muzzarelli Gian Carlo Oggetto: DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL D. M. N. 17/2011 PER LA FORMAZIONE DI INSEGNANTI ED ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA Cod.documento GPG/2011/1067 pagina 1 di 19

Testo dell'atto Num. Reg. Proposta: GPG/2011/1067 ----------------------------------------------------- LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visto il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285/1992. Nuovo codice della strada e ss.mm., in particolare l art. 123, che demanda a successivi decreti ministeriali l adozione delle disposizioni per la formazione propedeutica agli esami di abilitazione per gli insegnanti e istruttori delle autoscuole per conducenti; Visto il D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola ; Viste le leggi regionali: - n. 12, del 30 giugno 2003, Norme per l uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l arco della vita, attraverso il rafforzamento dell istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro e s.m.; - n. 9, del 13 maggio 2003, Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile e s.m.; Considerato che il citato D.M. 17/2011 stabilisce: - che i corsi di formazione per insegnanti e istruttori delle autoscuole sono erogati da soggetti accreditati o autorizzati dalla Regione territorialmente competente, oltre che dalle autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica; - che anche l attività formativa svolta dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica è sottoposta alla vigilanza delle Regioni; Valutata la necessità di recepire i contenuti dettati dal D.M. 17/2011, per consentire l attivazione dei corsi di formazione; Ritenuto pertanto di dettare le disposizioni attuative del D.M. 17/2011 per la formazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola; pagina 2 di 19

Richiamate le proprie deliberazioni: - n. 105/2010 Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della giunta regionale 14/02/2005, n. 265. - n. 177/2003 recante Direttive regionali in ordine alle tipologie d azione ed alle regole per l accreditamento degli organismi di formazione professionale e successive modifiche e integrazioni; - n. 265/2005 Approvazione degli standard dell offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 177/2003, e successive modifiche e integrazioni ; - n. 1057/2006, recante "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali."; - n. 1663/2006 recante "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente."; - n. 1173/2009 recante Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2009) ; - n. 2060/2010 recante Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta Regionale in scadenza al 31-12-2010 ; - n. 2416/2008 recante Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008 e aggiornamento della Delibera 450/2007 e s.m. ; Acquisito il parere positivo espresso, per quanto di competenza, dal Direttore generale Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità; Sentite le parti sociali; Sentite le Amministrazioni provinciali; Dato atto del parere allegato; Su proposta dell Assessore regionale Scuola. Formazione professionale. Università e ricerca. Lavoro; pagina 3 di 19

A voti unanimi e palesi D e l i b e r a 1) di approvare, per quanto esposto in premessa, le Disposizioni attuative del DM n. 17/2011 per la formazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione. pagina 4 di 19

Allegato parte integrante - 1 Allegato 1 DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL D.M. N. 17/2011 PER LA FORMAZIONE DI INSEGNANTI ED ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA Requisiti di accesso Corso di formazione iniziale per insegnante di autoscuola: a) età non inferiore a diciotto anni; b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni; c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; d) patente di guida della categoria B normale o speciale. Corso di formazione iniziale per istruttore di guida: a) età non inferiore a ventuno anni; b) diploma di istruzione di secondo grado, anche triennale (Certificato di qualifica triennale di istruzione professionale o Qualifica professionale regionale di Istruzione e Formazione Professionale); c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni; d) patente di guida comprendente: 1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del DM 17/2011; 2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del DM 17/2011; 3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2 del DM 17/2011 (abilitazione valida solo ai fini della pagina 5 di 19

dichiarazione di inizio attività di autoscuola di cui all art. 123, comma 5, del D.lgs. n. 285/1992). Per entrambe le tipologie di corsi di formazione iniziale gli stranieri devono dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo: tale conoscenza può essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dei soggetti attuatori; Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all estero devono presentare una dichiarazione di valore o, in alternativa, una traduzione giurata del titolo posseduto, che attestino il livello di scolarizzazione. Corsi di formazione PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER INSEGNANTI Si riportano i contenuti dell allegato 1 del D.M. 17/2011; Parte teorica (145 ore) Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario) Docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione) Docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo Docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale Docente: ingegnere o insegnante di autoscuole Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento Docente: ingegnere o insegnante di autoscuole 8 ORE 7 ORE 5 ORE 10 ORE 25 ORE Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed 5 ORE uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione) Docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) ovvero insegnante di autoscuole Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità * Docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) Trasporto delle merci pericolose Docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) Conducenti e titoli abilitativi alla guida 6 ORE 2 ORE 7 ORE pagina 6 di 19

Docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) ovvero insegnante di autoscuole Norme di comportamento sulle strade Docente: insegnante di autoscuole Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni Docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni Docente: psicologo Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc. Docente: medico Elementi di primo soccorso Docente: medico 20 ORE 5 ORE 15 ORE 10 ORE 5 ORE Elementi di fisica 10 ORE Docente: ingegnere o soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera g) Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante Docente: insegnante di autoscuole 5 ORE * La parte di lezione afferente all uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità può essere svolta anche tramite l uso di sistemi multimediali. Per quanto attiene i requisiti dei docenti si rimanda a quanto disposto dall art. 12 del D.M. 17/2011; I soggetti attuatori in sede di progettazione dichiarano di utilizzare docenti in possesso dei requisiti previsti dall art. 12 del D.M. 17/2011. L'Ente autorizzatore, in caso di irregolarità riscontrate in sede di verifica, si riserva di procedere alla sospensione o alla revoca dell autorizzazione dell attività. PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER ISTRUTTORI Si riportano i contenuti dell allegato 2 del D.M. 17/2011; A) Parte teorica (80 ore) Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento Docenti: ingegnere o insegnante di autoscuole 20 ORE Elementi di fisica 10 ORE Docente: ingegnere o soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera g) Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi Docente: ingegnere o istruttore di autoscuole 10 ORE pagina 7 di 19

Norme di comportamento sulle strade Docente: insegnante di autoscuole Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni Docente: psicologo Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc. Docente: medico Elementi di primo soccorso Docente: medico 20 ORE 10 ORE 5 ORE 5 ORE B) Parte pratica (lezioni individuali): 1. Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), capoverso d1) (40 ore): a) 8 ore di lezione simulata di guida su un motociclo b) 8 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura c) 8 ore di lezione simulata di guida su un autocarro d) 8 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato e) 8 ore di lezione simulata di guida su un autobus 2. Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), capoverso d2) (32 ore): a) 8 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura b) 8 ore di lezione simulata di guida su un autocarro c) 8 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato d) 8 ore di lezione simulata di guida su un autobus Per quanto attiene i requisiti dei docenti si rimanda a quanto disposto dall art. 12 del D.M. n. 17/2011; I soggetti attuatori in sede di progettazione dichiarano di utilizzare docenti in possesso dei requisiti previsti dall art. 12 del D.M. 17/2011. L'Ente autorizzatore, in caso di irregolarità riscontrate in sede di verifica, si riserva di procedere alla sospensione o alla revoca dell autorizzazione dell attività. Per i veicoli sui quali si svolge la parte pratica si rimanda ai requisiti di cui all art. 7, comma 4, del D.M. 17/2011, fatta pagina 8 di 19

salva la deroga prevista dalla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49984 del 18/05/2009. I soggetti gestori in sede di progettazione dichiarano di utilizzare, per lo svolgimento della parte pratica, veicoli nel rispetto dei requisiti di cui sopra. L'Ente autorizzatore, in caso di irregolarità riscontrate in sede di verifica, si riserva di procedere alla sospensione o alla revoca dell autorizzazione dell attività. Ai fini della verifica di conformità dei veicoli di pertinenza di Autoscuole e Centri di istruzione automobilistica, i Servizi Trasporti delle Amministrazioni provinciali forniscono i dati necessari; FORMAZIONE PERIODICA Gli insegnanti e gli istruttori abilitati ai sensi del DM 17/2011 e ai sensi della previgente normativa hanno l obbligo di frequentare corsi di formazione periodica biennale della durata di otto ore, a decorrere dalla data di conseguimento dell abilitazione ovvero dalla data di entrata in vigore del DM 17/2011 per gli abilitati in base alla previgente normativa. I soggetti attuatori non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnanti e istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi. Il soggetto attuatore rilascia l attestato di frequenza a chi ha frequentato il 100% delle ore. L'utente conserverà tale attestato assieme agli attestati di abilitazione di insegnante o istruttore precedentemente conseguiti. Per i contenuti dei corsi di formazione periodica si rimanda a quanto previsto dagli artt. 4 e 9 del DM 17/2011. La Regione prevede un modello di attestato per la formazione periodica (vedi allegato). Riconoscimento di crediti formativi La partecipazione al corso di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi. Costituiscono valore di credito formativo le conoscenze acquisite attraverso la partecipazione a corsi di formazione e documentati da specifici attestati. Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (DGR 105/2010). Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di frequenza da attuare. pagina 9 di 19

Costituiscono in particolare credito formativo - nei casi di estensione dell abilitazione di cui all art. 10 del DM 17/2011 i moduli di programma teorico del corso di formazione iniziale già frequentati per il conseguimento dell abilitazione posseduta. Inoltre, come da DM 17/2011: 1.gli utenti in possesso di almeno una patente di guida categorie B speciale, C speciale e D speciale (art.6 co.1 lettera d) punto d3) DM 17/2011) sono esonerati per il conseguimento dell abilitazione ai soli fini della dichiarazione di inizio attività di autoscuola di cui all art. 123, comma 5, del D.lgs. n. 285/1992 - dalla frequenza della parte pratica del percorso di formazione iniziale per istruttore. 2.l'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) DM 17/2011, che intende integrare la propria abilitazione per svolgere le esercitazioni finalizzate al conseguimento delle patenti di categoria A, frequenta esclusivamente la parte di programma pratico di formazione iniziale di 8 ore di cui all'allegato 2, lettera B) DM 17/2011 relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo. Attestati rilasciati al termine dei percorsi di formazione iniziale Viene rilasciato un Attestato di frequenza a coloro che hanno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste. Non sono consentite assenze nella parte pratica di programma per gli istruttori, dove prevista. Per coloro cui sono stati riconosciuti crediti formativi, il 90% è da intendersi relativo alle ore effettivamente da frequentare. La Regione prevede un modello di attestato, in conformità ai requisiti minimi di cui all allegato 3 del D.M. 17/2011 (vedi allegato). Comunicazioni: il Soggetto attuatore trasmette l elenco degli attestati rilasciati per ciascun corso alla Provincia territorialmente competente a svolgere gli esami di abilitazione di cui agli artt. 3 e 8 del D.M. 17/2011. Soggetti attuatori I progetti formativi devono essere candidati all autorizzazione all interno dei Piani di Formazione Regionali o Provinciali da parte di Soggetti attuatori accreditati, in base alle disposizioni previste dalla DGR 105/2010 ( Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della giunta regionale 14/02/2005, n. 265. ). pagina 10 di 19

Le Autoscuole ed i Centri di istruzione automobilistica di cui all'articolo 123, comma 10-bis, lettera a), del D.lgs. 1992, n. 285/1992 e ss.mm., possono essere autorizzati ad organizzare e gestire i corsi in analogia con i Soggetti attuatori accreditati; pertanto per tali soggetti l autorizzazione riguarderà il progetto formativo e non i requisiti soggettivi. Ai fini della verifica di ammissibilità di tali soggetti, i Servizi Trasporti delle Amministrazioni provinciali forniscono i dati necessari. Altri Soggetti attuatori non accreditati, sulla base del regime autorizzativo previsto dalla LR 12/03, art. 34, possono essere autorizzati ad organizzare e gestire i corsi in analogia con i Soggetti attuatori accreditati. L autorizzazione, esclusivamente finalizzata alla formazione in questione, sarà rilasciata dall Amministrazione competente, secondo quanto previsto al punto 11.2 dalla citata DGR 105/2010. Attività di controllo e sanzioni La Regione e le Province esercitano i controlli sulle attività autorizzate ai sensi della DGR n. 105/2010. Inoltre, ai sensi dell art. 123, commi 11-ter e 11-quater, del D.lgs. n. 285/1992, in caso di irregolarità sono previste le seguenti sanzioni: a) sospensione dei corsi per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente; b) sospensione dei corsi per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico; c) sospensione dei corsi per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b); d) inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c), è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma. pagina 11 di 19

MODELLO DI ATTESTAZIONE PER INSEGNANTE ATTESTATO DI FREQUENZA Rilasciato al termine del corso per INSEGNANTE DI AUTOSCUOLA (DM 26 GENNAIO 2011, n. 17) CONFERITO AL CANDIDATO. Nat il Residenza: ATTUATORE DELL INIZIATIVA Indirizzo Il Coordinatore dell iniziativa Il Rappresentante del Soggetto attuatore Corso n.. autorizzato con atto della. n. del. Registrato in data.. al n pagina 12 di 19

PERCORSO COMPLESSIVO ORE PROGRAMMA PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO dal al ORE EFFETTIVE FREQUENTATE DAL CANDIDATO E PERCENTUALE DI FREQUENZA ANNOTAZIONI INTEGRATIVE pagina 13 di 19

MODELLO DI ATTESTAZIONE PER ISTRUTTORE ATTESTATO DI FREQUENZA Rilasciato al termine del corso per ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA* (DM 26 GENNAIO 2011, n. 17) CONFERITO AL CANDIDATO. Nat il Residenza: ATTUATORE DELL INIZIATIVA Indirizzo Il Coordinatore dell iniziativa Il Rappresentante del Soggetto attuatore Corso n.. autorizzato con atto della. n. del. Registrato in data.. al n pagina 14 di 19

PERCORSO COMPLESSIVO ORE PROGRAMMA PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO dal al ORE EFFETTIVE FREQUENTATE DAL CANDIDATO E PERCENTUALE DI FREQUENZA ANNOTAZIONI INTEGRATIVE (*)Indicare per quale tipologia di abilitazione di cui all art. 5 del DM 17/2011è valido il corso svolto: Percorso rivolto a istruttori che devono essere abilitati a svolgere esercitazioni per tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione. Percorso rivolto a istruttori che devono essere abilitati a svolgere esercitazioni per tutti i veicoli a motore e rimorchi ad eccezione dei ciclomotori e motocicli, nonché delle loro revisioni. Percorso rivolto a istruttori che devono essere abilitati ai soli fini della dichiarazione di inizio attività di autoscuola di cui all art. 123, comma 5, del D.lgs. n. 285/1992 pagina 15 di 19

MODELLO DI ATTESTAZIONE PER FORMAZIONE PERIODICA ATTESTATO DI FREQUENZA Rilasciato al termine del corso di FORMAZIONE PERIODICA PER INSEGNANTE/ISTRUTTORE * DI AUTOSCUOLA (DM 26 GENNAIO 2011, n. 17) CONFERITO AL CANDIDATO. Nat il Residenza: ATTUATORE DELL INIZIATIVA Indirizzo Il Coordinatore dell iniziativa Il Rappresentante del Soggetto attuatore Corso n.. autorizzato con atto della. n. del. Registrato in data.. al n pagina 16 di 19

PERCORSO COMPLESSIVO ORE PROGRAMMA PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO dal al ANNOTAZIONI INTEGRATIVE (*)Indicare se il corso è per insegnante o per istruttore pagina 17 di 19

Allegato parere di regolarità amministrativa REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2011/1067 data 13/07/2011 IN FEDE Cristina Balboni pagina 18 di 19

Progr.Num. 1037/2011 N.Ordine 15 omissis --------------------------------------------------------------------------------------------------- L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo --------------------------------------------------------------------------------------------------- Il Responsabile del Servizio Segreteria e AA.GG. della Giunta Affari Generali della Presidenza Pari Opportunita' pagina 19 di 19