-Settore Attività Produttive/Risorse Finanziarie e Patrimoniali- -Sezione Commercio/Polizia Amministrativa-

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M U N I C I P I O D I A V E L L I N O -Settore Attività Produttive/Risorse Finanziarie e Patrimoniali- -Sezione Commercio/Polizia Amministrativa- PIANO DI LOCALIZZAZIONE dei PUNTI di VENDITA di STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA. CAPO I Principi generali ART. 1 Generalità Il presente Piano fissa le norme per la localizzazione dei punti di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica, in applicazione degli artt. 2 e 6 del D. Lgs. 24 aprile 2001 n. 170 e regolamenta quelli non esclusivi mediante individuazione delle sedi e luoghi dove poter attivare nuovi punti vendita. I punti di vendita esclusivi sono quelli che, previsti nel Piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale e prevalente di quotidiani e periodici. I punti di vendita non esclusivi sono gli esercizi di vendita espressamente individuati dal D.Lgs. 170/2001 (art. 2, comma3) nei quali, in aggiunta ad altre merci, si vendono quotidiani e/o periodici. Il Piano è stato preceduto dalla rilevazione della consistenza dei punti di vendita già esistenti nel Comune e dei quantitativi delle vendite, rispettivamente di quotidiani e periodici, negli ultimi tre anni ed ha tenuto conto della densità della popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona e degli altri elementi indicati dalla vigente normativa. Nella determinazione dei punti vendita il Piano tiene conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante. ART. 2 Obiettivi ed indirizzi del Piano A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dalle norme, il presente Piano si propone di realizzare i seguenti obiettivi: a) articolazione razionale della rete di vendita nel territorio del Comune, tenendo presente gli usi e le consuetudini locali, agevolando l accesso del consumatore al punto di vendita; b) incremento della diffusione di giornali e riviste. ART. 3 Ambito di applicazione del Piano Il Piano disciplina in tutto il territorio comunale l attività di vendita esclusiva della stampa quotidiana e periodica esercitata all interno di immobili o di chioschi già collocati ed operanti su suolo pubblico o privato e regolamenta quelli di vendita non esclusiva. Tale attività comprende la vendita al pubblico delle pubblicazioni aventi la cadenza temporale dei quotidiani e dei periodici, di tutti quei prodotti di tipo editoriale che hanno una regolare autorizzazione, come edizione periodica, dal competente Tribunale, nonché dalle competenti cancellerie commerciali.

ART. 4 Suddivisione del territorio comunale in zone Al fine di favorire una razionale localizzazione dei punti vendita nella rete prevista, per assicurare la migliore produttività del servizio in funzione della domanda, derivante sia dalla popolazione residente che da quella fluttuante, il Comune di Avellino è stato suddiviso in 4 zone (Rossa, Blu, Verde e Bianca) che sono le stesse zone di riferimento di cui alla planimetria allegata al vigente P.A.C. (Piano Adeguamento Commerciale), adottato dal Comune di Avellino con delibera di C.C. n. 117 del 31.07.2000, come modificata dalla delibera di C.C. n. 176 del 21/12/2000 e munito di visto di conformità emesso dalla G. R. della Campania con propria delibera n. 976 del 02/03/2001. ART. 5 Distanze di rispetto tra punti vendita Al fine di evitare concentrazioni di punti vendita in determinate aree del territorio, l apertura di nuovi punti vendita, sia esclusivi che non esclusivi, e il trasferimento di quelli già esistenti sul territorio comunale devono garantire il rispetto di una distanza minima da quelli già esistenti ed operanti, sia esclusivi che non esclusivi. Tale distanza deve essere calcolata attraverso il percorso pedonale più breve, senza tener conto della presenza di strisce pedonali, intercorrente tra i punti di accesso al pubblico del locale rispetto al quale si richiede l autorizzazione all apertura o trasferimento di sede e quello del punto vendita, sia esso esclusivo che non esclusivo, più vicino già esistente. CAPO II Autorizzazioni ART. 6 Rilascio autorizzazioni amministrative per PUNTI ESCLUSIVI DI VENDITA Il rilascio delle autorizzazioni amministrative per l apertura, ampliamento, subingresso e trasferimento di nuovo punto esclusivo di vendita di stampa quotidiana e periodica è subordinato all osservanza dei criteri e norme stabilite nel presente Piano ed al rispetto, oltre che delle leggi vigenti in materia, dei regolamenti e disposizioni comunali di Polizia Urbana, Annonaria, igienicosanitari e quelli relativi alla destinazione d uso ed agibilità dei locali. L autorizzazione amministrativa per l apertura di un nuovo punto esclusivo di vendita di stampa quotidiana e periodica può essere rilasciata a condizione che tra il locale rispetto al quale si richiede l autorizzazione per l apertura ed il punto vendita, sia esclusivo che non esclusivo, più vicino e già esistente ed operante venga rispettata la seguente distanza minima riferita a ciascuna specifica zona: Zona BLU distanza minima ml. 300,00 Zona ROSSA distanza minima ml. 420,00 Zona VERDE e Zona BIANCA distanza minima ml. 525,00. Tali distanze minime per l apertura di nuovo punto vendita esclusivo devono essere osservate anche rispetto agli altri punti vendita più vicini, sia esclusivi che non esclusivi, già esistenti ed operanti nelle zone limitrofe a quella interessata da tale nuova apertura, tenendo presente che i parametri di distanza da applicare devono essere riferiti a quelli della zona nella quale insiste il locale del punto vendita per cui si richiede l autorizzazione.

Ai fini del rilascio dell autorizzazione di cui sopra, deve essere inoltrata apposita domanda con marca da bollo di 11,00 indirizzata al Sindaco del Comune di Avellino e contenente, oltre all indicazione delle generalità (ragione sociale se trattasi di Società) e dell indirizzo del soggetto richiedente, l esatta ubicazione del locale all interno del quale si intende esercitare l attività di vendita, la superficie di vendita e complessiva dello stesso e la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali di cui all art. 5, comma 2, del D. Lgs. N. 114 del 31 marzo 1998. ART. 7 Rilascio autorizzazioni amministrative per PUNTI NON ESCLUSIVI DI VENDITA Possono essere autorizzati, ai sensi dell art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 170/01, all esercizio di un punto vendita non esclusivo: a) le rivendite di generi di monopolio; b) le rivendite di carburanti e di olii minerali con il limite minimo di superficie pari a mq. 1.500; c) i Bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie; d) le strutture di vendite come definite dall art. 4, comma 1, lett. e), f) e g) del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq. 700; e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120; f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione. L autorizzazione amministrativa per l apertura di un nuovo punto non esclusivo di vendita di stampa quotidiana e periodica può essere rilasciata a condizione che tra il locale rispetto al quale si richiede l autorizzazione per l apertura ed il punto vendita, sia esclusivo che non esclusivo, più vicino e già esistente ed operante venga rispettata la seguente distanza minima riferita a ciascuna specifica zona: Zona BLU distanza minima ml. 300,00 Zona ROSSA distanza minima ml. 420,00 Zona VERDE e Zona BIANCA distanza minima ml. 525,00. Tali distanze minime per l apertura di nuovo punto vendita non esclusivo devono essere osservate anche rispetto agli altri punti vendita più vicini, sia esclusivi non esclusivi, già esistenti ed operanti nelle zone limitrofe a quella interessata da tale nuova apertura, tenendo presente che i parametri di distanza da applicare devono essere riferiti a quelli della zona nella quale insiste il locale del punto vendita per cui si richiede l autorizzazione. Negli esercizi non esclusivi la vendita di quotidiani e/o periodici è strettamente correlata ad attività già esistenti. Conseguentemente, il soggetto titolare di una di dette attività, qualora ottenga l autorizzazione per l attivazione di un punto vendita non esclusivo di vendita di giornali quotidiani e/o periodici, ne può cedere la gestione a terzi, come ramo d azienda; La stessa attività di vendita di giornali quotidiani e/o periodici non può essere trasferita di sede, in modo indipendente da quella alla quale inerisce, in quanto ciò farebbe venir meno quel legame funzionale che permette di rilasciare autorizzazioni per dar vita a punti di vendita qualificati come non esclusivi.

ART. 8 Rilascio dell autorizzazione agli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione Rientrano nella dizione di punti di vendita non esclusivi anche gli esercizi che, avendo effettuato la sperimentazione ai sensi dell art. 1 della Legge 13 aprile 1999 n. 108, abbiano richiesto ed ottenuto l autorizzazione prevista dall art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 170/01 per ambedue le tipologie di prodotto editoriale ossìa per la vendita sia dei quotidiani che dei periodici. Tale specifica autorizzazione non può essere trasferita in altra sede diversa da quella per la quale essa è stata rilasciata per cui, ove ciò avvenisse, la stessa decadrà automaticamente dal momento che verrebbero meno le condizioni e lo stretto legame funzionale con i criteri della sperimentazione per cui la stessa veniva rilasciata. I titolari degli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell art. 1 della Legge 13 aprile 1999 n. 108 hanno diritto a richiedere ed ottenere, in conformità del disposto normativo di cui all art.2, comma 4, del D.Lgs. 170/01, l autorizzazione permanente per continuare a vendere i prodotti editoriali prescelti, quotidiani e/o periodici. L inoltro di tale richiesta al Comune da parte dei soggetti interessati deve avvenire entro e non oltre gg. 30 (trenta) dall entrata in vigore del presente Piano. Decorso tale termine, eventuali richieste in tal senso non potranno più essere accolte e pertanto saranno respinte. Ai fini del regolare rilascio di detta autorizzazione, la partecipazione alla sperimentazione deve essere stata effettiva e concreta e, come tale, attestabile mediante fatture, documentazione idonea ad attestare il concreto svolgimento del rapporto contrattuale, dichiarazione del distributore oppure utilizzando lo strumento dell autocertificazione. ART. 9 Trasferimento di sede del punto vendita Il trasferimento di sede di un punto vendita sia esclusivo che non esclusivo è soggetto alla preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune e potrà essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dello stesso Ente fatta salva la sussistenza di eventuali condizioni ostative che il competente Ufficio Comunale provvederà a comunicare al soggetto richiedente entro i prescritti termini ai sensi della Legge n. 241/90. Tale trasferimento potrà essere compiuto a condizione che venga garantito, tra il locale ove si intende trasferire il punto vendita e quello del punto vendita più vicino, sia esclusivo che non esclusivo, già esistente ed operante, il rispetto della stessa distanza minima stabilita per l apertura di nuovi punti vendita, sia esclusivi che non esclusivi, e di cui ai precedenti art. 5 e 6, rapportata e riferita sia alla specifica tipologia di vendita sia alla zona all interno della quale s intende trasferire l attività. Tali distanze minime per il trasferimento di sede di un punto vendita sia esclusivo che non esclusivo devono essere osservate anche rispetto agli altri punti vendita più vicini, sia esclusivi non esclusivi, già esistenti ed operanti nelle zone limitrofe a quella interessata da tale trasferimento di sede, tenendo presente che i parametri di distanza da applicare devono essere riferiti a quelli della zona nella quale insiste il locale del punto vendita per cui si richiede l autorizzazione al trasferimento.

ART. 10 Esenzione dall autorizzazione Non è necessaria alcuna autorizzazione: a) per la vendita nella sede dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi; d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole; e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti; f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti; g) per la vendita effettuata all interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture e, quindi, con gli stessi orari e turni di apertura e chiusura e, previo possesso da parte del soggetto interessato di preventivo formale assenso dell Ente proprietario dello spazio destinato a tale vendita. CAP. III Presentazione delle domande ART. 11 Criteri per l esame delle richieste di autorizzazione Le domande relative all apertura e/o trasferimento di sede sia di un punto esclusivo che non esclusivo di vendita dovranno essere spedite al Comune a partire dalla data indicata nell apposito Avviso Pubblico che sarà emanato dal Settore Attività Produttive del Comune dopo l avvenuta esecuzione della delibera di approvazione del presente Piano da parte del Consiglio Comunale. Le domande dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Avellino e spedite esclusivamente a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Farà fede la data del timbro dell Ufficio Postale accettante. Le domande dovranno contenere, oltre all indicazione delle generalità (ragione sociale se trattasi di Società) e dell indirizzo del soggetto richiedente, l esatta ubicazione del locale all interno del quale si intende esercitare o trasferire l attività di vendita, la superficie di vendita e complessiva dello stesso e la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali di cui all art. 5, comma 2, del D. Lgs. N. 114 del 31 marzo 1998. Le stesse domande saranno esaminate secondo l ordine cronologico di spedizione al Comune. In caso di domande concomitanti, vale a dire spedite al Comune lo stesso giorno, intese ad ottenere l autorizzazione amministrativa per l apertura e/o trasferimento di sede sia di un punto esclusivo che non esclusivo di vendita per la stessa zona, l assegnazione avverrà tramite sorteggio pubblico a cura del Settore Attività Produttive, alla presenza dei soggetti richiedenti e del Segretario Generale del Comune.

ART. 12 Documentazione da produrre per il rilascio di autorizzazione per l apertura di nuovo punto vendita e/o trasferimento di sede Ai fini del rilascio di autorizzazione amministrativa per l apertura di nuovo punto vendita, sia esclusivo che non esclusivo, trasferimento di sede e/o subingresso nell attività di vendita, il richiedente dovrà produrre, entro i prescritti termini di legge (gg. 30 a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell interessato della relativa comunicazione di avvìo di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90), la seguente documentazione: 1) fotocopia documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante se trattasi di societa ; 2) fotocopia contratto di fitto del locale o titolo di proprieta, debitamente registrato; 3) certificato di agibilita del locale; 4) fotocopia atto costitutivo della Societa se trattasi di Societa debitamente registrato; 5) fotocopia atto di acquisto o fitto azienda, debitamente registrato, se trattasi di apertura per subingresso; 6) restituzione licenza in possesso del cedente- se trattasi di subingresso; 7) planimetria del locale in scala 1/100 con relazione tecnico descrittiva riportante la superficie totale e quella di vendita, timbrata e firmata da un tecnico abilitato; 8) certificato igienico sanitario, in mancanza presentare fotocopia della richiesta di rilascio; dello stesso, con timbro di presentazione al Comune di Avellino Ufficio Sanitario-. 9) certificato di destinazione d uso commerciale del locale. ART. 13 Cessazione e subingresso nell attività La cessazione dell attività, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte di un punto vendita, sia esclusivo che non esclusivo, sono soggetti a presentazione al Comune della relativa comunicazione sull apposita modulistica Mod. Com. 1, approvata ai sensi dell art. 10 del D.Lgs. n. 114/98 a disposizione presso la Sezione Commercio del Settore Attività Produttive del Comune. La comunicazione di subingresso nell attività deve essere presentata, pena la decadenza della relativa autorizzazione amministrativa, entro e non oltre mesi 6 (sei) dall atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell esercizio. CAPO IV Requisiti ed altre disposizioni inerenti lo svolgimento dell attività ART. 14 Requisiti necessari per l esercizio dell attività L esercizio di vendita di giornali quotidiani e periodici è subordinato al possesso da parte dell interessato dei requisiti morali per l esercizio delle attività commerciali previste dall art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998.

ART. 15 Per effetto dell art. 9, comma 1, del D.Lgs. 170/2001 che ha espressamente abrogato l art. 14 della Legge 416/81, come sostituito dall art. 7 della Legge 67/87, è consentito: a) alle persone diverse dal titolare, suoi familiari, parenti ed affini fino al terzo grado, di svolgere l esercizio di vendita fissa; b) l affidamento in gestione a terzi; c) il rilascio dell autorizzazione alle persone giuridiche; d) il rilascio alle persone fisiche di più di un autorizzazione. ART. 16 Superficie minima per i punti vendita esclusivi La superficie minima dei punti di vendita esclusivi non dovrà essere inferiore a mq. 10 (dieci), compreso lo spazio occupato dalle attrezzature ed escluse le superfici di servizio. ART. 17 Orari di vendita Alle rivendite di giornali ed agli esercizi specializzati nella vendita di libri e prodotti equiparati di cui all art. 2, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 170/2001, non si applicano le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura previste dal D.Lgs. 114/98. I punti vendita non esclusi sono soggetti alla disciplina degli orari che regola l attività prevalente, che viene determinata al superamento dell indice corrispondente al 50% del volume d affari totale. ART. 18 Parità di trattamento Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate mentre i punti vendita non esclusivi devono assicurare parità di trattamento nell ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelti per la vendita. ART. 19 Occupazione suolo pubblico per esposizione prodotti editoriali E consentito, ai sensi della delibera di G.M. n. 572 del 28.07.2000, a tutti i titolari di punti vendita, esclusivi e non esclusivi, all interno di boxes e chioschi sul territorio comunale di esporre davanti a detti manufatti articoli e prodotti editoriali mediante occupazione di suolo pubblico per una superficie in misura massima di mq. 2,00 (due) ed a condizione che tale occupazione non costituisca intralcio al normale transito pedonale e previo pagamento della relativa tassa comunale (TOSAP).

ART. 20 Revoca dell autorizzazione seguenti casi: L autorizzazione alla vendita di stampa quotidiana e periodica viene revocata nei a) non venga attivato il punto vendita nel termine di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di avvenuto rilascio della relativa autorizzazione amministrativa, salvo proroga concessa per dimostrate cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del soggetto interessato; b) venga sospesa l attività di vendita per un periodo superiore a mesi 12 (dodici), in assenza di autorizzazione alla sospensione concessa su motivata richiesta dell interessato; c) il titolare non risulti più provvisto dei requisiti previsti dall articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 114/98; d) venga trasferito il punto vendita in altra sede senza la preventiva autorizzazione amministrativa; e) venga affidato in gestione il punto vendita senza il rilascio della relativa autorizzazione amministrativa; f) non venga ripetutamente assicurata la parità di trattamento tra le diverse testate come prescritto dall art. 4 del D. Lgs. 24 aprile 2001 n. 170. ART. 21 Modalità di vendita La vendita della stampa quotidiana e periodica deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti modalità: a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita; b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita; c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita; d) è comunque vietata l esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico. CAPO V Norme transitorie e sanzioni ART. 22 Norme transitorie La validità del presente Piano decorrerà a partire dal giorno successivo alla data di esecuzione della relativa delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

La presentazione delle domande relative all apertura e/o trasferimento di sede sia di un punto esclusivo che non esclusivo di vendita che dovrà avvenire a partire dalla data e secondo le modalità indicate nell apposito Avviso Pubblico che sarà emanato dal Settore Attività Produttive del Comune ai sensi del precedente art. 11. Lo stesso dovrà essere aggiornato e riformulato in linea con le direttive regionali che andranno ad essere emanate ai sensi dell art. 6, comma 1, del D.Lgs. 24 aprile 2001 n. 170. ART. 23 Sanzioni Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente Piano è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all art. 22, ad eccezione del comma 5, del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.