Convenzione quadro tra Università degli Studi di Genova (di seguito anche UNIGE ) con sede in Via Balbi, n 5, 16126 Genova (GE), C.F. e P.IVA 00754150100, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Prof. Giacomo Deferrari, nato a Genova il 12/08/1940, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del. e Unione Industriali della Provincia di Savona (di seguito chiamata anche UISV ), con sede legale in Via Gramsci n 10, 17100 Savona (SV), C.F. e P.IVA, rappresentata dal Presidente Ing. Fabio Atzori, nato a.il (qui di seguito denominate singolarmente anche Parte e congiuntamente anche Parti ) Premesso che la collaborazione tra Università e mondo dell Impresa, favorendo l incontro fra domanda e offerta di competenze professionali e tecnologiche, si colloca tra gli strumenti più efficaci per favorire l occupazione e l occupabilità dei laureati e, contemporaneamente, incentivare un efficace trasferimento dell innovazione; che il potenziamento dei canali di comunicazione e di reciproca integrazione tra Università e imprese si presenta come la strategia di elezione per giungere alla formazione di figure professionali capaci di gestire e migliorare i processi produttivi delle imprese sul territorio, arricchire il sistema di orientamento in ingresso e in uscita dell Ateneo genovese fornendo una migliore conoscenza del funzionamento del mercato del lavoro e rendendo gli studenti più consapevoli delle proprie scelte professionali; che appare necessario integrare e potenziare l attività formativa accademica anche attraverso l attivazione di tirocini formativi e di orientamento in favore dei laureandi e laureati dell Ateneo genovese, con particolare riguardo a quelli provenienti dal Campus di Savona, nonché lo svolgimento di tesi di laurea e tesi di dottorato di ricerca in azienda; che per converso grazie alla ricca e, in ambito italiano, assolutamente peculiare disponibilità di infrastrutture di laboratorio, di strumentazioni avanzate nonché di impianti sperimentali a taglia industriale, operativi presso il Campus di Savona, appare sempre più importante avvicinare, compatibilmente con la normativa vigente, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo, le imprese del territorio alle infrastrutture di ricerca applicata ivi disponibili ai fini della implementazione di più mirate relazioni fra imprese e ricerca, dell integrazione tra formazione in aula ed addestramento su infrastrutture sperimentali degli studenti e del trasferimento della conoscenza di avanguardia nelle attività produttive e più in generale nella società; che i recenti insediamenti, a Ferrania, del Parco Tecnologico della Valbormida e, direttamente 1
nel Campus di Savona, del Polo Regionale di Ricerca e di Innovazione sull Energia Sostenibile, rappresentano una opportunità preziosa, anche essa unica in ambito italiano per integrazione di competenze, investimenti e presenze di importanti aziende del settore impiantistico, energetico tradizionale e rinnovabile, ai fini di favorire un processo di richiamo di studenti, non solamente liguri, che vogliano acquisire peculiari, ed estremamente attuali, profili professionali e di ricerca applicata, di ampia valenza nel settore integrato industriale, energetico ed ambientale. Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 - Premesse 1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Art. 2 Oggetto 1. UNIGE e UISV si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra realtà accademica e quella delle aziende del territorio attuando forme di collaborazione che potranno le attività di ricerca, didattica, formazione e orientamento. 2. UNIGE e UISV indicano, fin d ora, quali ambiti di comune interesse (fatta salva l individuazione di altre tematiche): - il rafforzamento delle attività di informazione e orientamento finalizzate a favorire una maggiore conoscenza dei corsi di studio, con particolare riguardo a quelli del Campus di Savona, delle rispettive offerte formative e dotazioni infrastrutturali di addestramento e ricerca nonché degli sbocchi professionali - la promozione dei tirocini formativi e di orientamento per studenti e neolaureati di UNIGE - l implementazione delle attività finalizzate a facilitare l incontro tra domanda e offerta di tirocini e lavoro - l implementazione delle iniziative finalizzate a promuovere lo svolgimento di tesi in azienda e a favorire una migliore comunicazione circa le disponibilità aziendali e le tematiche rilevanti per le aziende stesse Art. 3 Comitato di coordinamento 1. Per l attuazione delle attività di cui all art.2, le Parti costituiscono un comitato di coordinamento, composto da n. 3 componenti designati dall Università e da n. 3 componenti designati da UISV. 2. Al Comitato è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di interesse comune che dovranno essere comunque realizzate in sinergia con le altre iniziative già attuate da UNIGE e, se del caso, in accordo con la Commissione orientamento di Ateneo. 2
3. Il Comitato, che si riunirà di norma almeno una volta ogni quadrimestre, potrà essere convocato da una delle due Parti in qualsiasi momento, in relazione alle circostanze ed alle esigenze che potranno verificarsi e si considererà validamente costituito in presenza di almeno due rappresentanti per ciascuna delle Parti coinvolte. 4. UISV metterà a disposizione del Comitato i servizi di segreteria, senza onere alcuno per UNIGE. Art. 4 Accordi attuativi 1. La collaborazione tra UNIGE e UISV verrà attuata tramite la stipula di appositi accordi attuativi nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente e sarà comunque oggetto di preventiva intesa tra le Parti. 2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza. Art. 5 Oneri finanziari 1. La presente convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all art. 4 che individueranno la/le strutture organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi. Art. 6 Durata della Convenzione 2. La presente convenzione ha durata di 36 mesi a partire dalla relativa sottoscrizione e potrà essere rinnovata con apposito atto scritto tra le Parti e previa delibera dei rispettivi organi competenti, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza. 3. E fatta salva la garanzia dell ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente convenzione. 4. Al termine della presente convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di proroga o rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire. Art. 7 Recesso o scioglimento 1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R.. 3
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. 3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita. 4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi. Art. 8 Diritti di proprietà intellettuale 1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti di UNIGE e di UISV coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. 2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori. 3. In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi,essa sarà oggetto di specifica pattuizione all interno di eventuali accordi attuativi. Art. 9 Riservatezza 1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione. Art. 10 Sicurezza 1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D. lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che le Parti assumono tutti gli oneri relativi all applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione. 2. Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. 4
Art. 11 Coperture assicurative 1. UNIGE dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della presente convenzione presso i locali dell Unione Industriali della Provincia di Savona e delle imprese associate, sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. 2. UISV garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell Università. 3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria. Art. 12 Trattamento dei dati personali 1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii. Art. 13 Controversie 1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova. Art. 14 Registrazione 1. Il presente Atto si compone di n. fogli e viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato in caso d uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. Letto, approvato e sottoscritto Luogo data Luogo data p. Università degli Studi di Genova p. Unione Industriali della Provincia di Savona Il Rettore Prof. Giacomo Deferrari Il Presidente Ing. Fabio Atzori 5