Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale.

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Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale - Filiale di Romadi Roma GAZZETTA UFFICIALE PARTE PRIMA DELLA REPUBBLICA ITALIANA Roma - Martedì, 10 luglio 2012 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70-00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027-00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1-00198 ROMA AVVISO AL PUBBLICO Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1-00198 Roma N. 144 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 giugno 2012. Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale.

SOMMARIO MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 giugno 2012. Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale. (12A07356)...................... Pag. 1 ALLEGATO 1.............................................................» 4 III

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 giugno 2012. Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale. IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l art. 117, comma 2, lettera r) della Costituzione che, tra l altro, attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell amministrazione statale, regionale e locale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1984, con il quale si fa obbligo alle unità sanitarie locali di inviare alle regioni e alle province autonome nonché al Ministero della sanità le informazioni relative alle proprie attività gestionali ed economiche; Rilevato che, con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, il Ministro della sanità, con proprio decreto, è autorizzato ad adeguare l acquisizione dei dati sulle attività gestionali ed economiche delle unità sanitarie locali; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», il quale, all art. 118, individua le funzioni e i compiti amministrativi che restano allo Stato in ordine alle attività di informazione ed in particolare alla lettera e) del comma 1 il coordinamento informativo e statistico; Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001, riguardante la rilevazione trimestrale dei costi e dei ricavi delle aziende sanitarie locali; Visto il decreto del Ministro della salute del 29 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2003, riguardante l estensione agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico dell obbligo della redazione dei modelli per l acquisizione dei dati economici per finalità di programmazione e di governo della spesa sanitaria; Visto il decreto del Ministro della salute del 23 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2006, riguardante l estensione alle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale (già policlinici universitari a gestione diretta di diritto pubblico) dell obbligo della redazione dei modelli per l acquisizione dei dati economici per finalità di programmazione e di governo della spesa sanitaria; Visto il decreto del Ministro della salute del 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2007, n. 289, supplemento ordinario, recante i nuovi modelli di rilevazione del Conto economico (CE) e dello Stato patrimoniale (SP), alla cui compilazione sono tenute le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni e le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale (già policlinici universitari a gestione diretta di diritto pubblico), nonché anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per le attività sanitarie gestite direttamente (cosiddetta «gestione sanitaria accentrata»); Visto il decreto del Ministro della salute del 31 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2008, n. 14, supplemento ordinario, recante la codifica e le linee guida dei nuovi modelli di rilevazione del Conto economico (CE) e dello Stato patrimoniale (SP) di cui al richiamato decreto del 13 novembre 2007; Vista l intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 3 dicembre 2009, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (rep. atti 243/CSR) ed in particolare l art. 11 che prevede, tra l altro, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano «in funzione della necessità di garantire nel settore sanitario il coordinamento della funzione di governo della spesa e il miglioramento della qualità dei relativi dati contabili e gestionali e delle procedure sottostanti alla loro produzione e rappresentazione, anche in relazione all attuazione del federalismo fiscale, a garantire l accertamento della qualità delle procedure amministrativo-contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la qualità dei dati contabili» e che, a tal fine, si impegnano, tra gli altri, «ad avviare le procedure per perseguire la certificabilità dei bilanci»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» e in particolare l art. 2 che reca una delega legislativa al Governo per l adeguamento dei sistemi contabili alle procedure e ai criteri stabiliti dall Unione europea; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», ed in particolare il titolo II, recante «Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario» che detta disposizioni volte a garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci; Visti in particolare gli articoli 26, comma 3 e 32, comma 6 del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011 che stabiliscono, al fine di conferire struttura uniforme alle voci del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d esercizio, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci, che i bilanci di esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale debbano essere predisposti secondo gli appositi schemi di cui all allegato n. 2 del richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011; 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Ritenuto necessario, per adeguare i modelli di rilevazione economica vigenti ai debiti informativi previsti dall intervenuta normativa attuativa della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, adottare un nuovo modello CE per le rilevazioni del conto economico a preventivo, trimestrali e a consuntivo da parte delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni e delle aziende ospedaliere universitarie, integrate con il Servizio sanitario nazionale (già policlinici universitari a gestione diretta di diritto pubblico), nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sia nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma medesima, sia nel caso di gestione integrale del finanziamento del Servizio sanitario regionale presso gli enti del Servizio sanitario regionale; Ritenuto, per le medesime motivazioni sopraesposte, di dover, altresì, adottare un nuovo modello SP per le rilevazioni dello stato patrimoniale a consuntivo da parte delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni e delle aziende ospedaliere universitarie, integrate con il Servizio sanitario nazionale (già policlinici universitari a gestione diretta di diritto pubblico), nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sia nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma medesima, sia nel caso di gestione integrale del finanziamento del Servizio sanitario regionale presso gli stessi enti; Ritenuto di procedere comunque alla revisione dei modelli di rilevazione economica CE e SP nelle more dell adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di certificabilità dei bilanci sanitari, ai sensi dell art. 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con il quale si provvederà ad integrare le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di garantire uniformità di trattamento contabile degli eventi aziendali, in funzione dell applicazione dei principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci; Visto l art. 11, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che prevede che il mancato rispetto dei termini di trasmissione e delle norme di compilazione del modello di rilevazione comporta l adozione delle misure sostitutive ivi previste; Tenuto conto che il conferimento dei dati al Sistema informativo sanitario, nei contenuti e secondo le modalità stabilite dal richiamato decreto ministeriale del 13 novembre 2007 e successive integrazioni di adozione dei modelli di rilevazione economica, costituisce adempimento cui sono tenute le regioni per l accesso al maggior finanziamento delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come previsto dall art. 3, comma 6 dell intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti n. 2271), in attuazione dell art. 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Considerato, altresì, che il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche per la trasmissione dei modelli di cui ai precedenti articoli costituisce grave inadempienza ai fini della confermabilità dell incarico di direttore generale in applicazione dell art. 3, comma 8 della richiamata intesa del 23 marzo 2005; Acquisito il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 19 aprile 2012, ai sensi dell art. 2, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281(rep. atti n. 93/CSR); Decreta: Art. 1. Modello di rilevazione del Conto economico (CE) e dello Stato patrimoniale (SP) 1. A partire dall anno 2012, per l acquisizione al Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute (denominato NSIS) dei dati economici relativi alla gestione del Servizio sanitario nazionale, gli enti di cui all art. 19, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ovvero le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma medesima, sia nel caso di gestione integrale del finanziamento del Servizio sanitario regionale presso gli enti del servizio sanitario regionale inviano i modelli del Conto economico (CE) preventivo, trimestrali e consuntivo alle regioni e alle province autonome di appartenenza e al Ministero della salute utilizzando allo scopo l apposito modello riportato nell allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce quello allegato al decreto del Ministro della salute del 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2008, e successive modificazioni. 2. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti, con riferimento all anno 2012, a trasmettere il modello dello Stato patrimoniale (SP) consuntivo alle regioni e alle province autonome di appartenenza e al Ministero della salute utilizzando allo scopo l apposito modello riportato nell allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce quello allegato al decreto del Ministro della salute del 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2008, e successive modificazioni. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano impartiscono disposizioni alle proprie aziende sanitarie per gli adempimenti connessi alla compilazione dei modelli sopraindicati. Art. 2. Modalità di compilazione e sottoscrizione dei modelli 1. Le modalità di compilazione dei modelli sono specificate nelle note esplicative e nelle linee guida che accompagnano ciascuno di essi. 2. I modelli di rilevazione devono essere sottoscritti dal responsabile dell area economico-finanziaria dell azien- 2

da e, per quanto riguarda i modelli alla cui compilazione sono tenute le regioni e le province autonome, sia nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma medesima sia nel caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario regionale presso gli enti del servizio sanitario regionale, dal responsabile individuato ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Art. 3. Modalità di trasmissione dei modelli economici 1. I modelli CE rilevazione a preventivo contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende devono essere trasmessi entro il 15 febbraio dell anno di riferimento; i modelli CE rilevazione a preventivo consolidati regionali, contraddistinti dal codice «999», devono essere trasmessi entro il 15 marzo dell anno di riferimento. 2. I modelli CE rilevazione trimestrale contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende devono essere trasmessi per ciascun trimestre con le seguenti scadenze: i) per il primo trimestre, entro il 30 aprile dell anno di riferimento; ii) per il secondo trimestre, entro il 31 luglio dell anno di riferimento; iii) per il terzo trimestre, entro il 31 ottobre dell armo di riferimento; iv) per il quarto trimestre, entro il 31 gennaio dell armo successivo a quello di riferimento. 3. I modelli CE rilevazione trimestrale contraddistinti dal codice «999» riepilogativo regionale devono essere trasmessi per ciascun trimestre con le seguenti scadenze: i) per il primo trimestre, entro il 15 maggio dell anno di riferimento; ii) per il secondo trimestre, entro il 31 agosto dell anno di riferimento; iii) per il terzo trimestre, entro il 15 novembre dell anno di riferimento; iv) per il quarto trimestre, entro il 15 febbraio dell anno successivo a quello di riferimento. 4. I modelli CE rilevazione a consuntivo contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende, devono essere trasmessi entro il 31 maggio dell anno successivo a quello di riferimento; i modelli CE rilevazione a consuntivo consolidati regionali, contraddistinti dal codice «999», devono essere trasmessi entro il 30 giugno dell anno successivo a quello di riferimento. 5. I modelli SP rilevazione a consuntivo contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende, devono essere trasmessi entro il 31 maggio dell anno successivo a quello di riferimento; i modelli SP rilevazione a consuntivo consolidati regionali, contraddistinti dal codice «999», devono essere trasmessi entro il 30 giugno dell anno successivo a quello di riferimento. 6. Restano fermi gli adempimenti relativi alla trasmissione dei modelli di rilevazione dei costi dei presidi ospedalieri a gestione diretta (CP) e dei livelli di assistenza (LA) alle relative scadenze contenuti nel decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 2001 ( Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 18 aprile 2001) e successive modificazioni. 7. Limitatamente all anno 2012, i modelli CE rilevazione a preventivo e primo trimestre, contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende, devono essere trasmessi entro il 15 giugno 2012, mentre i modelli CE consolidato regionale, contraddistinti dal codice «999», devono essere trasmessi entro il 30 giugno 2012. 8. Nel rispetto dei termini menzionati nei commi precedenti, i predetti enti inviano i dati utilizzando la rete telematica del Nuovo sistema informativo sanitario. Art. 4. Validazione dei dati 1. Il periodo che intercorre tra il termine per la trasmissione dei modelli contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende e quello per la trasmissione dei modelli contraddistinti dal codice «999», riepilogativo regionale, è utilizzato dalle regioni per validare i dati dei modelli economici trasmessi dalle aziende e per comunicare alle stesse aziende le eventuali rettifiche da operare. Alle scadenze per la trasmissione dei modelli riepilogativi regionali CE e SP previste dall art. 3, il Ministero della salute provvede ad utilizzare i dati. Art. 5. Ritardi e inadempienze 1. Il mancato rispetto dei termini di trasmissione e delle norme di compilazione dei modelli di rilevazione, comporta l adozione delle misure sostitutive stabilite dall art. 11, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e, per i dati inclusi nel Programma statistico nazionale, delle sanzioni amministrative previste dall art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 2. Il conferimento dei dati al Nuovo sistema informativo sanitario, nei contenuti e secondo le modalità di cui agli articoli precedenti, è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l accesso al maggior finanziamento ai sensi dell art. 3, comma 6 dell intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti n. 2271), in attuazione dell art. 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3. Il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche per la trasmissione dei modelli di cui ai precedenti articoli costituisce grave inadempienza, ai fini della confermabilità dell incarico di direttore generale in applicazione dell art. 3, comma 8 della richiamata intesa del 23 marzo 2005. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 giugno 2012 p. I l Mi ni st ro d e ll e c o n o mi a e delle finanze il vice Ministro delegato GRILLI Il Ministro della salute B ALDUZZI 3

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(WI-GU-2012-SON-124) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S. ALFONSO ANDRIANI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

*45-410302120710* 6,00