201 La regolamentazione dell obbligo di istruzione/diritto-dovere

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Allegato 2 19 INDICE DELLE FIGURE professionali dei percorsi triennali 1. OPERATORE DELL ABBIGLIAMENTO 2. OPERATORE DELLE CALZATURE 3. OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE 4. OPERATORE EDILE 5. OPERATORE ELETTRICO 6. OPERATORE ELETTRONICO 7. OPERATORE GRAFICO (*) Indirizzo 1: Stampa e allestimento Indirizzo 2: Multimedia 8. OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULCI 9. OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE 10. OPERATORE DEL LEGNO 11. OPERATORE DEL MONTAGGIO E DELLA MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO 12. OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (*) Indirizzo 1: Riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo Indirizzo 2: Riparazioni di carrozzeria 13. OPERATORE MECCANICO 14. OPERATORE DEL BENESSERE (*) Indirizzo 1: Acconciatura Indirizzo 2: Estetica 15. OPERATORE DELLA RISTORAZIONE (*) Indirizzo 1: Preparazione pasti Indirizzo 2: Servizi di sala e bar 16. OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA (*) Indirizzo 1: Strutture ricettive Indirizzo 2: Servizi del turismo 17. OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE 18. OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA 19. OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI 20. OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE 21. OPERATORE AGRICOLO (*) Indirizzo 1: Allevamenti animali Indirizzo 2: Coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole Indirizzo 3: Silvicoltura e salvaguardia dell ambiente (*) Ai fini della determinazione dello standard minimo formativo nazionale, nel caso in cui la figura si declini in due o più indirizzi le competenze tecnico professionali dell'indirizzo completano le competenze caratterizzanti la figura e comuni a tutti gli indirizzi della medesima. 19 Per la declinazione degli standard formativi tecnico professionali relativamente alle figure professionali triennali si veda il sito del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali: http://www.lavoro.gov.it/lavoro/europalavoro/sezioneoperatori/formazione/obbligoistruzione/paginalinkataaccordo.htm. 212

Allegato 3 20 INDICE DELLE FIGURE professionali dei percorsi quadriennali 1. TECNICO EDILE 2. TECNICO ELETTRICO 3. TECNICO ELETTRONICO 4. TECNICO GRAFICO 5. TECNICO DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE 6. TECNICO DEL LEGNO 7. TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE 8. TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI 9. TECNICO PER L AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 10. TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI 11. TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR 12. TECNICO DEI SERVIZI DI IMPRESA 13. TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE 14. TECNICO AGRICOLO 15. TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO-SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO 16. TECNICO DELL ABBIGLIAMENTO 17. TECNICO DELL ACCONCIATURA 18. TECNICO DI CUCINA 19. TECNICO DI IMPIANTI TERMICI 20. TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA 21. TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE 20 Per la declinazione degli standard formativi tecnico professionali relativamente alle figure professionali quadriennali si veda il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: http://www.lavoro.gov.it/lavoro/europalavoro/sezioneoperatori/formazione/obbligoistruzione/paginalinkataaccordo.htm 213

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Accordo 27 luglio 2011 sulla definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di IFP 230

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ART. 3 del Decreto legislativo 25 ottobre 2011, n. 167 Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Art. 3 Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attivita', anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di eta'. La durata del contratto e' determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non puo' in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. 2. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalita' di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni. 234

Decreto 11 novembre 2011 Recepimento dell'accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il 27 luglio 2011. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 11 novembre 2011. Recepimento dell'accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il 27 luglio 2011. IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento al Capo III; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010, repertorio atti n. 36/CSR, riguardante il primo anno di attuazione 2010-20 11 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata 16 dicembre 2010, repertorio atti n. 129/CU, riguardante l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1- quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; 235

Visto l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 27 luglio 2011, repertorio atti n. 137/CSR. riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Decretano: Articolo unico Con il presente decreto è recepito l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio atti n. 137 /CSR, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente ai relativi allegati che ne fanno parte integrante. Roma, 11 novembre 2011 Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Gelmini Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 236

Accordo 19 gennaio 2011 237

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Per gli allegati 1 e 2 del presente Accordo si veda il sito del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali: http://www.lavoro.gov.it/lavoro/europalavoro/sezioneoperatori/formazione/documentaz ioneformazione/obbligoaltriatti.htm 243