SAFETY CONTACT SRL. Consulenza e servizi Divisione Antinfortunistica Antincendio

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SAFETY CONTACT SRL IGIENE SICUREZZA AMBIENTE CERTIFICAZIONI ANTINCENDIO MEDICINA del LAVORO PRIVACY Divisione Consulenza e servizi Divisione Antinfortunistica Antincendio www.safetygroupitalia.com 0331.782524

Programma Presentazione del corso Riferimenti legislativi Valutazione dei Rischi: Obiettivi della valutazione dei rischi Analisi dei pericoli e dei rischi: sequenza logica (fase preliminare, identificazione dei fattori di rischio e dei lavoratori esposti, stima dell entità di esposizione ai pericoli, stima della gravità e della probabilità degli effetti, programmazione o messa in atto delle misure di prevenzione) Ruolo del Datore di lavoro, dirigenti i e preposti Elementi per la costruzione di una matrice L autocertificazione e le procedure standardizzate Sentente t mancata o errata valutazione dei rischi responsabilità MC- RSPP - DdL Test Finale di Apprendimento e gradimento

Documento Valutazione del rischio: Definizione cos è? Art. 2 D.lgs 81/08 comma q : valutazione globale e documentata di tuttiirischiper la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; DVR PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

DVR PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO L importanza del programma degli interventi scadenziario Il programma degli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro è parte integrante t del Documento Valutazione Rischi (DVR) e rappresenta lo strumento del datore di lavoro, e i propri collaboratori, per verificare e gestire le misure di prevenzione e protezione aziendale. Uno strumento dinamico i che deve permettere di gestire le scadenze e di evidenziare i le necessità.

Documento Valutazione del rischio: Cos è? Insieme di tutte le operazioni svolte per avere una Stima del Rischio di esposizione ai pericoli per la sicurezza e la salute del personale La valutazione del rischio prevede: L identificazione delle sorgenti di rischio L individuazione dei conseguenti potenziali rischi d esposizione La stima dell entità dei rischi

Documento Valutazione del rischio: a cosa serve? Tale processo di valutazione può portare, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, ai seguenti risultati: Assenza di rischio di esposizione; Presenza di esposizione controllata entro i limiti di accettabilità previsti dalla normativa; Presenza di un rischio di esposizione

Documento Valutazione del rischio: art. 15 D.lgs 81/08 CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO SEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI Articolo 15 - Misure generali di tutela 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell azienda nonché l influenza dei fattori dell ambiente e dell organizzazione del lavoro; c) l eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori;

Documento Valutazione del rischio: art. 15 D.lgs 81/08 CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO SEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI Articolo 15 - Misure generali di tutela m) l allontanamento del lavoratore dall esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n) L informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) l istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) luso l uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 2. Le misure relative alla sicurezza, all igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Documento Valutazione del rischio: Art. 29 D.Lgs. 81/08 SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI : Art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all art. 17, com. 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all art art. 41. 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai com. 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il DVR deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai com.1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. 4. Il documento di cui all art. 17, com. 1, lettera a), e quello di cui all art. 26, comma 3, devono essere custoditi presso l unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all art. 6, com.8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale di cui all art. allart. 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30.06.12, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all art. 31, com. 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

Documento Valutazione del rischio: Art. 29 D.Lgs. 81/08 SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all art art. 6, com. 8, lettera f). Nelle more dell elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. 6-bis. Le procedure standardizzate di cui al com. 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all art art.28. 7. Le disposizioni di cui al com. 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: a) aziende di cui all art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all esposizione ad amianto; c) soppressa dall art. 29 D.Lgs. 106/09

Documento Valutazione del rischio: chi deve farla? Art. 17 D.Lgs. n. 81/08 Obbligo non delegabile Il Datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il Documento della Valutazione dei Rischi in collaborazione con il R.S.P.P. ed il Medico competente. La valutazione si deve fare in tutti gli ambienti di lavoro: pubblici e privati, anche in cui opera un solo lavoratore. L'elaborazione del documento di valutazione dei rischi sono realizzate "previa i consultazione del R.L.S.". "

Documento Valutazione del rischio: Soggetti coinvolti IL DATORE DI LAVORO DEVE VALUTARE TUTTI I RISCHI PRESENTI NEL LUOGO DI LAVORO con la collaborazione di: RSPP MEDICO COMPETENTE nei casi in cui c è obbligo di sorveglianza sanitaria previa consultazione RLS All esito della valutazione dei rischi elabora il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Documento Valutazione del rischio: Soggetti coinvolti SERIVZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Art. 2 definizioni : l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione 1. Salvo quanto previsto dall articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo. Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all articolo 36. 2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell esercizio delle funzioni di cui al presente Decreto Legislativo. 3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Documento Valutazione del rischio: Soggetti coinvolti SERIVZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l organizzazione del lavoro, la programmazione e l attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Documento Valutazione del rischio: Soggetti coinvolti MEDICO COMPETENTE Art. 2 definizioni h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all art. 29, com. 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare ettua e la sorveglianza a sanitaria a e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto; Articolo 25 - Obblighi del medico competente 1. Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi. l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

Documento Valutazione del rischio: Soggetti coinvolti MEDICO COMPETENTE

Documento Valutazione del rischio: Responsabilità RSPP RSPP: nuove responsabilità secondo la Cassazione, obbligo di aggiornamento continuo in materia di sicurezza, insufficente valutazione dei rischi Si riporta dunque questa sentenza dalla Corte di Cassazione (Sezione IV Sentenza n. 104 del 4 gennaio 2011 (u. p. 21 ottobre 2010) Pres. Morgigni Est. D Isa Isa P.M. Geraci Ric. C.E.) che rappresenta un punto di svolta nell ambito della codifica del ruolo e delle responsabilità dell RSPP medesimo) La Corte di Cassazione ha confermato l obbligo di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i soggetti responsabili delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Ciò vale in riferimento sia alle disposizioni di legge vigenti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), sia in riferimento all articolo 2087 del Codice Civile che oggi inizia ad essere applicato a figure diverse dall imprenditore imprenditore, a cui pure codesto articolo è direttamente indirizzato, tra cui anche l RSPP IL FATTO: a seguito di esplosione di polverino di lana (materiale di scarto della lavorazione della lana) in una azienda di Biella, si era generato il crollo del capannone con la morte di tre lavoratori e lesioni personali gravi ad altri cinque. A seguito di ciò l Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il RSPP dell Azienda erano stati ritenuti colpevoli dei delitti di omicidio e di lesioni colpose, aggravate dal crollo colposo. L imputazione nei primi gradi di giudizio riguardava il non aver valutato il rischio di incendio/esplosione legato alla presenza sul luogo di lavoro di polverino di lana, il quale non era classificato come materiale combustibile o esplodente: tuttavia, benché fosse un rischio poco conosciuto, il Giudice aveva valutato che si sarebbe comunque potuto individuare il rischio se fosse stato fatto riferimento a studi scientifici pubblicati diversi anni prima (nel 1985 e nel 1997) negli USA, portati alla conoscenza della Corte dal perito del Tribunale (un noto Professore universitario)

Documento Valutazione del rischio: Responsabilità RSPP RSPP: nuove responsabilità secondo la Cassazione, obbligo di aggiornamento continuo in materia di sicurezza, insufficente valutazione dei rischi In questa logica, nei primi gradi di giudizio era stata ravvisata colpa generica a carico del RSPP riferita ad una sua carenza di competenza specifica, ragione per cui anch egli era stato t coinvolto nelle responsabilità. La Cassazione, nel confermare la condanna a due anni di reclusione ciascuno per l Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il RSPP dell Azienda, ha ribadito l obbligo di continuo e completo aggiornamento tecnico oltre che del più spinto aggiornamento per coloro che in Azienda sono Responsabili di posizioni di garanzia verso i lavoratori (a tutela della loro salute e sicurezza). Al di là di questa indicazione, i suggerimenti interessanti che emergono da questa innovativa Sentenza a proposito del ruolo e delle responsabilità del RSPP sono che: - nella valutazione dei rischi si devono considerare non solo gli strumenti conosciuti ed assodati, ma anche gli studi tecnici di settore; - talvolta il RSPP viene coinvolto nel campo di attività dell art. 2087 cc Tutela delle condizioni di lavoro, un articolo che pure identifica obblighi specifici solo a carico del Datore di Lavoro, dal momento che si sta affermando una lettura estensiva di tale articolo (che tende in qualche modo a leggere come Datore di lavoro tutti coloro che collaborano al progetto imprenditoriale, pur essendo dipendenti ed in posizione subordinata in azienda); - la sussistenza del rischio e la prevedibilità sono i criteri i principali i per l attribuzione i di una colpa. Nell ambito della valutazione del rischio, per le Aziende a RIR (Rischio di Incidente Rilevante, dotate di un RSPP obbligatoriamente interno all Azienda medesima) diventa quindi importante potersi avvalere -se necessario- di professionisti e consulenti esterni che sappiano supportare le conoscenze del proprio RSPP aziendale, realizzando idonee valutazioni sui rischi specifici presenti in azienda: in caso contrario, un RSPP non competente su rischi specifici che voglia comunque improvvisarsi valutatore (pur non capace, magari sotto la pressione del contesto aziendale o comunque in una mal letta logica di personale efficienza ), si assume la responsabilità di quanto valuta. E delle relative carenze nella valutazione. Insomma, se è pur vero che il RSPP è qualificato dal TU per la sicurezza come consulente del Datore di Lavoro, il suo ruolo oggi è in significativa evoluzione: apsettiamoci ulteriori novità. Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL Milano

Documento Valutazione del rischio: Soggetti coinvolti RLS art. 50 Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) è consultato in merito all organizzazione della formazione di cui all articolo 37; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi ele misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni i i provenienti dai servizi i di vigilanza; il g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall articolo 37; h) promuove l elaborazione, l individuazione e l attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni i in occasione di visite it everifiche effettuate t dalle autorità competenti, ti dalle quali è, di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica di cui all articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati id nel corso della suaattività; ità o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Documento Valutazione del rischio: Soggetti coinvolti RLS art. 50 Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) è consultato in merito all organizzazione della formazione di cui all articolo 37; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi ele misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni i i provenienti dai servizi i di vigilanza; il g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall articolo 37; h) promuove l elaborazione, l individuazione e l attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni i in occasione di visite it everifiche effettuate t dalle autorità competenti, ti dalle quali è, di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica di cui all articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati id nel corso della suaattività; ità o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Documento Valutazione del rischio: Artt. 28 D.Lgs. 81/08 SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI : Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all art.17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell Accordo Europeo dell 8.10.04, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.lgs 151/01, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. 1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all art.6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1 agosto 2010.19 2. Il documento di cui all art. 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all art. 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all art. 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di Prevenzione; b) l indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, ti aseguito della valutazione di cui all art. 17, comma 1, lettera a);

Documento Valutazione del rischio: Artt. 28 D.Lgs. 81/08 SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI: Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l individuazione delle procedure per l attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 3. Il contenuto del documento di cui al com. 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente Decreto. 3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare 3 bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

Documento Valutazione del rischio: Nuova organizzazione IN CASO DI COSTITUZIONE DI UNA NUOVA IMPRESA IL DATORE DI LAVORO È TENUTO AD EFFETTUARE IMMEDIATAMENTE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ELABORANDO IL RELATIVO DOCUMENTO ENTRO 90 GIORNI DALLA DATA DI INIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ. (novità del D.Lgs. 106/09)

Documento Valutazione del rischio: CONSULTAZIONE Articolo 35 - Riunione periodica 1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all anno anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente, ove nominato; d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all esame dei partecipanti: a) il documento di valutazione dei rischi; b) l andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. 3. Nel corso della riunione possono essere individuati: a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un apposita riunione. 5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

ANALISI PROCEDURE STADARDIZZATE ANALISI DVR con metodologia SAFETY

Documento Valutazione del rischio: Procedure standardizzate Articolo 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all articolo articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con Decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e dell interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano; l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione p delle misure di prevenzione;

A carico di ogni Datore di Lavoro (soggette tutte le attività con almeno un lavoratore) e al Dirigente (limitatamente all art. 18) Eliminare e/o ridurre i rischi per i lavoratori e valutare i rischi residui. Strumenti minimi che la Legge ci impone: strutture e impianti a norma (certificato di agibilità destinazione d uso locali conformità impianto elettrico conformità impianto termo-idraulico certificato Prevenzione Incendi, etc.) Organizzazione staff sicurezza (SPP, MC, Addetti Emergenza, etc.) + diritto lavoratori RLS Documento di Valutazione dei Rischi e, laddove applicabile, Valutazioni Specifiche (Valutazione agenti chimici, valutazione rischio vibrazioni, valutazione rischio stress lavoro-correlato, valutazione radiazioni ionizzanti. etc.) Valutazione Rischio Incendio/procedure e/o Piano di Emergenza ed Evacuazione attrezzature a norma (certificati di conformità e libretti d uso delle attrezzature) verifiche e manutenzioni periodiche (verifica impianti elettrici manutenzione attrezzature manutenzione impianti antincendio/registro antincendio ecc. controllo DPI) in-formazione e la formazione del personale (RSPP RLS addetti emergenza formazione rischio mansione preposti, dirigenti, etc.)

A carico di ogni Datore di Lavoro (soggette tutte le attività con almeno un lavoratore).. Attivazione Servizio di Sorveglianza Sanitaria (Nomina MC Piano Sanitario Aziendale relazione annuale - certificati di idoneità alla mansione del personale certificato avvenuto sopralluogo da parte del MC - cartelle sanitarie di rischio, etc.) gestione rischi relativamente a lavori in appalto o contratti d opera DUVRI (documentazione informativa appaltatori, DUVRI, etc,) definire le misure di prevenzione e protezione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (prendere le misure appropriate., adottare le misure di controllo delle situazioni di rischio, dare istruzioni.., prendere appropriati provvedimenti..,..???????????? ATTENZIONE CULPA IN ERIGENDO E CULPA IN VIGILANDO

Una materia sempre in divenire.. ultime novità Prevenzione incendi: modifica legislativa certificati prevenzione incendi DPR n 151 del 01/08/2011 DPR 177/11 spazi confinati: obbligo valutazione e definizione procedure di lavoro Valutazione campi elettromagnetici : prorogata scadenza (30.04.2012) 04 al 31 ottobre 2013. Valutazione stress lavoro correlato check (scadenza 31 dicembre 2010) monitoraggio biennale Aggiornamento periodico (4 anni) valutazioni agenti fisici (es. rumore, vibrazioni, microclima, etc.) modifiche alla normativa sulla interdizione anticipata dal lavoro per maternità modifiche alla normativa sulla interdizione anticipata dal lavoro per maternità decreto verifiche periodiche attrezzature di lavoro

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