Relatore: Michelangelo mirabello

Documenti analoghi
Relatore: Michelangelo Mirabello

Modifiche alla denominazione e alle competenze della Commissione contro la ndrangheta di cui alla l.r. 50/2002

PROPOSTA DI LEGGE. 2 4,f,/X. N.ro. Proposta di legge. Proponente: Ono Giuseppe Aieta. Recante:

Relatore: Michelangelo mirabello

Relatore: Michelangelo mirabello

PROPOSTA DI LEGGE. N.ra 2-D S 1-10" 3 A COMM. CONSILIARE

~/zd(17/i~,çjf~àzad; dr~ C(f~di7~'ta

Relatore: Michelangelo mirabello

Relatore: Michelangelo mirabello

Relatore: Michelangelo mirabello

X LEGISLATURA 48 A Seduta Giovedì 1 febbraio 2018

X LEGISLATURA 42 A Seduta Lunedì 30 ottobre 2017

TESTO LICENZIATO DALLA SECONDA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 25 MAGGIO 2017 E SOTTOPOSTA ALL ATTIVITA DI DRAFTING

X LEGISLATURA 321\ Seduta Venerdì 27 gennaio 2017

Relatore: Michelangelo mirabello

F.TO DOMENICO BEVACQUA

Relatore: Michelangelo mirabello

F.TO DOMENICO BEVACQUA

Relatore: Michelangelo mirabello

RELATORE: FRANCO SERGIO

DOSSIER NUMERO ARTICOLI

Relatore: Michelangelo mirabello

Le vaccinazioni tra diritti e doveri individuali e responsabilità pubbliche

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

N.ro h3sj..!/o/i l. Consiglio regionale della Calabria. Proposta di Legge recante:

X LEGISLATURA 71/\ Seduta Martedì 28 maggio 2019

R E G I O N E C A L A B R I A G I U N T A R E G I O N A L E

Relatore: Michelangelo mirabello

X LEGISLATURA 35/\ Seduta Giovedì 4 maggio 2017

R E G I O N E C A L A B R I A G I U N T A R E G I O N A L E

INTERVENTI SULLE LEGGI REGIONALI 24/2013, 37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018, 12/2018, 15/2018, 28/2018 E 31/2018

X LEGISLATURA 57/\ Seduta Martedì 31 luglio 2018

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 15 DICEMBRE 2015, N. 27 E 30 DICEMBRE 2015, N. 32. Approvata dal Consiglio regionale

Relatore: Michelangelo mirabello

75~91~4;o~~ 75a/~ia. X LEGISLATURA 68/\ Seduta Lunedì 11 marzo 2019

X LEGISLATURA 141\ Seduta Martedì 22 dicembre 2015

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISORE DEI CONTI DEI CONSORZI DI BONIFICA. MODIFICHE ALLA L.R. 11/2003.

Al Signor Presidente della Giunta NAPOLI. Ai Presidenti della V e VI Commissione. Consiliare Permanente. Ai Consiglieri Regionali

Relatore: Michelangelo mirabello

X LEGISLATURA 34 A Seduta Martedì 28 marzo 2017

X LEGISLATURA 41/\ Seduta Giovedì 26 ottobre 2017

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

o. P. / #'#' Q/ p? #'.

PROPOSTA DI LEGGE. :1.1 S/d OA. -':: -: ";:;!ìo Regionale della Calabria. Prut. n.3.j~.r!:... del...?llt.l ~ I ~

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2002, N. 19 (NORME PER LA TUTELA, GOVERNO ED USO

Proposta di legge n. 25/10^

X LEGISLATURA 41" Seduta Giovedì 26 ottobre 2017

Relatore: Michelangelo mirabello

REGIONE TOSCANA. (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 14 settembre 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE.

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO- FINANZIARIA

X LEGISLATURA 57/\ Seduta Martedì 31 luglio 2018

Relatore: Michelangelo mirabello

Settore Terza Commissione

Supplemento ordinario N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 04/12/2018 REGIONE BASILICATA

REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

Relatore: Michelangelo mirabello

~/l~do ~9à:IfU:td'J d~ C{?add/U:b

Consiglio regionale della Toscana

Prot. n.(prc/08/30289)

Articolato ALLEGATO 1

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2019, n. 20. Bilancio di previsione finanziario Prima variazione.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRASSI, BIONDELLI, CIMBRO. Disposizioni in materia di vaccinazione contro tutte le forme di meningite

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2010 IN MATERIA DI SPORT NELLA REGIONE CALABRIA. Approvata dal Consiglio regionale

PROPOSTA 01 LEGGE. Proposta di legge recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 21/2010" RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Franco Sergio recante: "Modifica dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2014,

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni in materia di vaccinazioni contro tutte le forme di meningite

Proposta di Legge n. 240/X di iniziativa dei Consiglieri M. Mirabello e C. Guccione recante:

Segreteria Regionale Calabria 27/07/2017. Ai Segretari del S.A.P.Pe. della regione Calabria LORO SEDI

La Quarta Commissione Consiliare Permanente Assetto del territorio e Protezione dell ambiente

X LEGISLATURA 10" Seduta Lunedì 31 agosto 2015

Art. 1 Istituzione di nuovo Comune mediante fusione

PROPOSTA DI LEGGE STATUTARIA N. 2/10^ DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA REGIONE CALABRIA. RELATORE: SINIBALDO ESPOSITO

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 56 Art. 31 Contributo straordinario in favore della Provincia di Lucca 2018.

PROGETTO DI LEGGE N. 317

X LEGISLATURA 35" Seduta Giovedì 4 maggio 2017

~C:W4~!ltefP:CVudJ ~ ~~icb

proposta di legge n. 158

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 5 luglio 2016, n. 20 e 22 febbraio 2017, n. 6) CAPO I PRINCIPI GENERALI

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. allegati.

Disposizioni per la reintroduzione dell obbligatorietà delle vaccinazioni per l ammissione alle scuole di ogni ordine e grado

Relatore: Michelangelo mirabello

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

X LEGISLATURA 35" Seduta Giovedì 4 maggio 2017

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

Meningite Cosa c è da sapere.

Attuazione della disciplina per la concessione di aiuti a finalità regionale relativo al bando Ristrutturazione Finanziaria.

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE NORME DI SALVAGUARDIA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME.

Relatore: Michelangelo mirabello

Proposta di legge n. 25/10^ di iniziativa del consigliere Nucera recante: Disposizioni in materia di personale della Regione Calabria

c;gon~ 9t1/t:O/vJd ~ c;gah-~ta

REGIONE TOSCANA UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

Proposta di Legge regionale Bilancio di previsione finanziario SOMMARIO

Transcript:

PROPOSTA Di legge n. 192/10^ Di Iniziativa dei consiglieri regionali A. scalzo, s. esposito, m. 2013, n. 15 (norme sui servizi educativi per la prima infanzia Relatore: Michelangelo mirabello Il dirigente F.to avv. Giovanni fedele Il presidente f.to On. Michelangelo mirabello 1

Relazione Gli ultimi dati segnalati dal Ministero della Salute evidenziano il ritorno di malattie infettive, tra cui la meningite, che, pur essendo conosciuta da tempo, periodicamente preoccupa in quanto potenzialmente mortale. Negli ultimi periodi i dati più allarmanti provengono dalla Toscana nella, quale si assiste a una espansione della patologia in fasce di età anomale - peraltro in una stagione ancora tiepida -, presentandosi, di regola, la patologia durante periodi particolarmente freddi. Si evidenzia pure che la malattia invasiva da meningococco viene rilevata maggiormente nella fascia dì età 0-4 anni e in particolare nel primo anno di vita, potendo, peraltro, accadere che i casi di meningite si presentino in piccoli focolai epidemici in una determinata zona. A quanto detto si aggiunga anche che altre malattie che erano state ormai debellate da anni colpiscono nuovamente la popolazione, in special modo quella di più giovane età. Ritenendo essenziale tutelare la salute delle giovani generazioni, appare utile adottare l'obbligo di vaccinazione per i bambini che intendono fruire dei servizi per l'infanzia sia pubblici che privati, sensibilizzando, in tal modo, anche gli adulti, per come già fatto dalla regione Emilia Romagna. Tanto consentirà di tutelare le nuove generazioni, le quali assai spesso vivono in ambienti ristretti, che, per come detto, possono rappresentare focolai di contagio. La presente proposta con la modifica della legge 15/2013 mira a stabilire le condizioni di accesso ai servizi educativi pubblici e a finanziamento pubblico, non potendosi operare discriminazioni. Al comma 2 viene rafforzato l'obbligo vaccinale, imponendone il rispetto ai fini dell'accesso ai servizi educativi e ricreativi, fatta eccezione per ipotesi motivate dal punto di vista sanitario. Apposito provvedimento della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, si occuperà dell'attuazione del nuovo disposto. La proposta di legge si compone di tre articoli. Il primo è finalizzato ad attuare la modifica della legge regionale 15/2013 con l'inserimento dell'articolo 3 bis, come sopra rappresentata. 2

L'articolo 2 prevede l'invarianza finanziaria della proposta di modifica della citata legge regionale. Infine i'articolo 3 prevede esplicitamente l'urgenza della pubblicazione della legge regionale. RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene modifiche alla legge regionale 15/2013 di natura ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva della proposta di legge. Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria. Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria) Titolo: Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Scalzo, Esposito, Mirabello recante: "Requisito di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia. Modifiche alla l.r. 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia).". La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnicofinanziaria allegata e dal complesso delle disposizioni, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario. 3

Tab. 1 - Oneri finanziari: Articolo Descrizione spese Tipologia Carattere Temporale Importo I o C // // // // // // // // // // In merito ai criteri dì quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa. Copertura finanziaria: La proposta non necessita di copertura finanziaria. Tab. 2 Copertura finanziaria: Programma/Capitolo Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 // // // // Totale // // // 1La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall attuazione del provvedimento. Nella colonna 1 è indicato l articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa. Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa. Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C spesa corrente, I spesa d investimento. Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A annuale, P Pluriennale. Nella colonna 5 si indica l ammontare previsto della spesa corrispondente. 2Indicare nella tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture: ~ l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; nuovi o maggiori entrate; - imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista - altre forme di copertura. 4

Art. 1 (Inserimento articolo 3 bis nella l.r. 15/2013) 1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia), è inserito il seguente: Art. 3 bis (Accesso ai servizi) 1. Nei servizi educativi pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine, senza distinzione di religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi. 2. Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati l'avere assolto, da parte del minore, gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente. Ai fini dell'accesso, la vaccinazione è omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche. 2. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, specifica le forme concrete di attuazione del presente articolo. Art. 2 (Clausola di neutralità finanziaria) 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 5

Art. 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC). 6