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DECRETO 16 novembre 1995, n. 577 Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie. Vigente al: 8-10-2014 IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 20, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalita' per disciplinare l'impiego degli oli minerali negli usi agevolati; Visto il punto 3 della tabella A allegata al predetto decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, che prevede l'esenzione dall'accisa per gli oli minerali impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, e nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti; Visto l'art. 30, comma 4, del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, che prevede per gli oli lubrificanti destinati a provvista di bordo di aerei o navi lo stesso trattamento stabilito per i carburanti; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 luglio 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma del citato art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 290/2/UDC del 18 settembre 1995; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Campo di applicazione 1. L'esenzione dall'accisa prevista dal punto 3 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, d'ora in avanti denominato "decreto-legge", si applica agli oli da gas ed agli oli combustibili previa denaturazione con l'aggiunta, per ogni 100 kg di prodotto, delle seguenti sostanze: a) grammi 2 di "marcante A" di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 2 giugno 1992; b) grammi 3 di "tracciante RS" di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1985; c) grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri; d) grammi 5 di "verde alizarina G base", di cui al decreto del http://www.normattiva.it/do/atto/export 1/6

Ministro delle finanze 7 agosto 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 1961. 2. In luogo delle predette sostanze e' consentito l'impiego di altre sostanze, aventi differenti denominazioni commerciali, ma proprieta' fisiche e chimiche, tonalita' e potere colorante, riconosciuti dall'amministrazione finanziaria, identici a quelli delle sostanze indicate nel comma 1. 3. Le operazioni di denaturazione di cui al comma 1 sono eseguite, con l'osservanza delle modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria, presso i depositi fiscali mittenti. 4. L'esenzione di cui al comma 1 compete ai prodotti petroliferi impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci e per il dragaggio di vie navigabili e porti. Le acque marine comunitarie sono costituite, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, dalle acque territoriali e dalle acque marittime interne degli Stati membri, escluse quelle appartenenti a territori che non sono parte del territorio doganale della Comunita'. Lo stesso trattamento si applica agli oli lubrificanti destinati a provvista di bordo delle imbarcazioni ammesse alla predetta esenzione, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge. 5. Sono esclusi dall'esenzione i prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo delle imbarcazioni private da diporto, fermo restando il trattamento fiscale previsto dalle vigenti disposizioni doganali per le provviste di bordo destinate alle imbarcazioni con diretta destinazione ad un porto posto fuori dal territorio doganale della Comunita'. Per "imbarcazioni private da diporto" si intendono le imbarcazioni che vengono utilizzate dal proprietario, dalla persona fisica o giuridica che puo' utilizzarli in virtu' di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci e dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorita' pubbliche. Art. 2. Impianti per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati 1. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni che disciplinano l'installazione e l'esercizio degli impianti di deposito di oli minerali, la ditta che intende gestire un impianto per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1 deve essere preventivamente autorizzata dall'ufficio tecnico di finanza, d'ora in avanti identificato con la sigla "UTF", competente per territorio. 2. La ditta interessata deve presentare istanza in duplice esemplare contenente le seguenti indicazioni: a) denominazione della ditta, codice fiscale e numero della partita IVA, generalita' di chi la rappresenta legalmente, sede (comune, via e numero civico e numero del telefono e del fax); b) ubicazione dell'impianto, capacita' di stoccaggio dei serbatoi installati e relative attrezzature per la movimentazione e la misurazione dei prodotti; c) depositi fiscali dai quali viene effettuato il prelevamento dei prodotti petroliferi agevolati; http://www.normattiva.it/do/atto/export 2/6

d) estremi delle autorizzazioni o concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni. 3. L'istanza, alla quale deve essere allegato il nulla osta del capo del compartimento marittimo competente per territorio, deve contenere una dichiarazione del titolare dell'impianto attestante, sotto la propria responsabilita', il possesso di tutte le eventuali altre autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio della propria attivita', nonche' la richiesta di riconoscimento della qualita' di operatore professionale registrato di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge. 4. L'UTF, ricevuta l'istanza, esegue la verifica tecnica dell'impianto e, dopo averne constatata la regolare costituzione, provvede alla registrazione dell'operatore ed al rilascio della licenza prevista dall'art. 3, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, previa prestazione, da parte della ditta titolare dell'impianto, della cauzione prevista dall'art. 7, primo comma, del predetto decreto-legge n. 271 del 1957. Delle operazioni di verifica eseguite viene redatto processo verbale in duplice originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta. Uno degli originali e' consegnato alla ditta, unitamente ad un esemplare dell'istanza debitamente protocollato, mentre il secondo originale viene conservato agli atti insieme all'altro esemplare dell'istanza. Art. 3. Movimentazione dei prodotti petroliferi agevolati 1. I prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1 sono trasferiti, dai depositi fiscali di provenienza, agli impianti di distribuzione autorizzati con la scorta del documento comunitario di accompagnamento in regime sospensivo di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, e successive modifiche, recante la stampigliatura: "circolazione interna". I prodotti petroliferi di provenienza comunitaria devono pervenire gia' denaturati con le sostanze indicate nell'art. 1 con la scorta del documento di accompagnamento comunitario. 2. L'esercente l'impianto di distribuzione deve presentare all'utf, entro dieci giorni dalla data di arrivo dei prodotti petroliferi agevolati, e, comunque, non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di arrivo, gli esemplari n. 3 e n. 4 del documento comunitario di accompagnamento per l'apposizione del "visto" sull'esemplare n. 3 che viene, poi, restituito, a cura dell'esercente, al deposito fiscale mittente. L'esemplare n. 4 viene trattenuto dall'utf ai fini del controllo della regolare assunzione in carico delle partite spedite all'impianto. 3. In sostituzione del documento comunitario di accompagnamento di cui al comma 1 puo' essere utilizzata, per i trasferimenti nazionali, la bolletta di cauzione, modello H ter 18, fino ad esaurimento delle scorte ed in ogni caso fino a non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; in tal caso il prodotto viaggia con scorta della bolletta "figlia", alla quale sono allegati il "certificato di scarico" ed il "riscontrino", che sono, poi, presentati all'utf per gli adempimenti previsti dal comma 2, rispettivamente per l'esemplare n. 3 e per quello n. 4. http://www.normattiva.it/do/atto/export 3/6

Art. 4. Adempimenti amministrativi e contabili 1. L'esercente l'impianto di distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1 deve tenere un apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'utf, nel quale sono annotate, giornalmente e per ciascun prodotto, nella parte del carico, le quantita' introdotte con gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento e, nella parte dello scarico, i singoli rifornimenti effettuati alle imbarcazioni che ne hanno titolo con gli estremi dei "memorandum" di cui al comma 2. Il registro e' chiuso alla fine di ogni semestre e le rimanenze finali contabili sono riportate all'inizio del successivo semestre. Il registro puo' essere costituito da schede e fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposto in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, previamente approvati dall'utf. Il registro, con allegata la documentazione relativa alle operazioni di carico e scarico, e' custodito per i cinque anni successivi a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce l'ultima registrazione. Il registro e' scritturato secondo le modalita' di cui all'art. 2219 del codice civile. Giornalmente, l'inizio delle iscrizioni, a carico e scarico, e' preceduto dall'indicazione della data. 2. L'imbarco dei prodotti petroliferi e' effettuato dietro presentazione del libretto di controllo previsto dal comma 3 e mediante compilazione di un apposito "memorandum", debitamente numerato, datato e firmato dall'esercente l'impianto o da un suo delegato e dal marittimo o comandante dell'imbarcazione rifornita. Dal "memorandum" devono risultare le seguenti indicazioni: a) generalita' della ditta esercente l'impianto di distribuzione; b) estremi dell'imbarcazione rifornita; c) quantitativo di prodotto rifornito (litri, densita' reale, temperatura reale, valore, numerazione del contalitri, iniziale e finale); d) dichiarazione di aver effettuato le prescritte annotazioni sul libretto di controllo dell'imbarcazione. Per le imbarcazioni di nazionalita' dei Paesi comunitari, il rifornimento deve essere effettuato dietro presentazione della documentazione di bordo dell'imbarcazione, i cui estremi sono riportati nel "memorandum". 3. Le imbarcazioni aventi titolo all'impiego dei prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1 devono essere munite di un libretto di controllo nel quale sono annotati gli imbarchi ed i consumi dei prodotti petroliferi agevolati. Il libretto e' composto di tre parti: a) nella prima parte sono annotate le caratteristiche dell'imbarcazione con riferimento alle relative carte di bordo ed i dati tecnici del rispettivo motore con indicazione del consumo medio orario in rapporto alla potenzialita' del motore; b) nella seconda parte sono annotati gli imbarchi di prodotti petroliferi effettuati con indicazione degli estremi del "memorandum"; c) nella parte terza sono annotate le ore di moto ed i conseguenti consumi. Le annotazioni indicate nella prima parte devono essere autenticate dall'autorita' marittima in base ai dati controllati dal Registro http://www.normattiva.it/do/atto/export 4/6

italiano navale (R.I.N.A.); gli imbarchi dei prodotti petroliferi, indicati nella parte seconda, sono annotati dall'esercente l'impianto di distribuzione; le annotazioni sulla parte terza sono apposte dal marittimo o dal comandante dell'imbarcazione. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i rifornimenti effettuati direttamente dai depositi fiscali. Art. 5. Verifiche e controlli 1. Ogni sei mesi si esegue l'inventario dei prodotti petroliferi movimentati negli impianti di distribuzione. Si applicano le disposizioni dell'art. 16 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474. 2. I militari della Guardia di finanza ed i funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, hanno facolta', ai sensi dell'art. 8, comma 2, del predetto decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, di accedere liberamente negli impianti di distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1 per eseguire riscontri ed inventari, per esaminare registri e documenti e per prelevare campioni dei prodotti petroliferi ivi custoditi. 3. L'attivita' di verifica e di controllo sugli impianti di distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1, compresi gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 2, e l'esecuzione degli inventari di cui al comma 1, rientrante nelle attribuzioni degli UTF, puo' essere affidata dal direttore compartimentale delle dogane e delle imposte indirette anche alle dogane. 4. E' in facolta' della Guardia di finanza chiedere l'esibizione, in qualunque momento, del libretto di controllo di cui all'art. 4, comma 3, ed assicurarsi dell'esattezza dei dati in esso esposti. Ad attestazione dei riscontri eseguiti e' apposto un "visto" dopo l'ultima registrazione. 5. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, l'inosservanza delle disposizioni del presente decreto e' punita con la pena pecuniaria prevista dall'art. 32, comma 3, del decretolegge. La stessa sanzione si applica per la irregolare tenuta del registro di carico e scarico previsto dall'art. 4, comma 1. 6. I compiti demandati dal presente regolamento all'amministrazione finanziaria sono espletati dagli organi centrali e periferici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, secondo le rispettive competenze. Art. 6. Oli lubrificanti 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo sulle imbarcazioni aventi titolo all'esenzione indicata nell'art. 1. Gli oli lubrificanti destinati a tale impiego non sono soggetti a denaturazione. 2. Le partite di oli lubrificanti sono assunte in carico in base ai documenti di cui all'art. 3, sui quali e' apposta la seguente stampigliatura: "Valido per la circolazione nazionale degli oli lubrificanti destinati in esenzione fiscale a provvista di bordo", emessi direttamente dal mittente per la scorta del prodotto nazionale e con riferimento alla documentazione commerciale emessa per il http://www.normattiva.it/do/atto/export 5/6

trasporto del prodotto di provenienza comunitaria. Gli oli lubrificanti importati senza il pagamento dell'imposta sono scortati con i predetti documenti di circolazione per il trasferimento dalla dogana all'impianto di destinazione. Art. 7. Disposizioni transitorie 1. Le ditte esercenti impianti di distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1, in attivita' alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si adeguano alle disposizioni ivi previste entro novanta giorni dalla predetta data, integrando eventualmente la documentazione gia' presentata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 novembre 1995 Il Ministro: FANTOZZI Visto, il Guardasigilli: DINI Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1995 Registro n. 4 Finanze, foglio n. 275 http://www.normattiva.it/do/atto/export 6/6