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Direzione generale Direzione centrale prestazioni economiche Circolare n. 46 Roma, 30 settembre 2014 Al Direttore generale vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali e p.c. a: Organi istituzionali Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo Organismo indipendente di valutazione della performance Comitati consultivi provinciali Oggetto Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1 luglio 2014. Quadro normativo D.p.r. 1124 del 30 giugno 1965: Testo unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche e integrazioni. Artt. 76-80-85-116-124-218-223-235. D.p.r. 448 del 27 aprile 1968: Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, recante i criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura. Legge 780 del 27 dicembre 1975: Norme concernenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale. Legge 251 del 10 maggio 1982: Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

2 Circolare Inail n. 24 del 12 maggio 1982: Legge 26 febbraio 1982 n 54. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale. Circolare Inail n. 41 dell 11 luglio 1985: Speciale assegno continuativo mensile ex legge 5 maggio 1976, n. 248 modificata con legge 10 maggio 1982, n. 251. Nuove norme procedurali. Modifica dei moduli 67bis - Protocollo delle domande e delle concessioni dello speciale assegno continuativo mensile. Circolare Inail n. 56 del 6 novembre 1991: Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1 luglio 1991. Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie causate dall azione dei raggi X e da sostanze radioattive con decorrenza 1 luglio 1991. Legge 243 del 19 luglio 1993: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica. Legge 81 dell 11 marzo 2006: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell agricoltura, dell agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d impresa. Legge 296 del 27 dicembre 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 778. Determina del Presidente 102 del 14 aprile 2014: Rivalutazione dal 1 luglio 2014 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, marittimi, per i medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2014: Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2014 nel settore industria. Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2014: Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2014 nel settore agricoltura. Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2014: Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2014 in favore dei medici radiologi. Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2014: Determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, decorrenza 1 luglio 2014.

3 Premessa Sulla base dei decreti ministeriali citati nel quadro normativo, è stata approvata la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, compreso il settore marittimo, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi a decorrere dal 1 luglio 2014. Di conseguenza, con la presente circolare vengono illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle unità territoriali ai fini della riliquidazione. 1. Liquidazione delle prestazioni 1.1. RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le misure retributive di seguito indicate. Nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 76,97 1. Retribuzione annua minima euro 16.163,70 Retribuzione annua massima euro 30.018,30 Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, ad eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 76,97) e della retribuzione annua minima (euro 16.163,70), la retribuzione annua massima è così fissata 2 : Comandanti e capi macchinisti euro 43.226,35 Primi ufficiali di coperta e di macchina euro 36.622,33 Altri ufficiali euro 33.320,31 1 D.m. 10 giugno 2014. 2 D.m. 10 giugno 2014, art. 1, comma 2.

4 Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 24.394,60 3. In particolare: Lavoratori subordinati a tempo determinato Su retribuzione annua convenzionale euro 24.394,60 Lavoratori subordinati a tempo indeterminato Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: minimo massimo euro 16.163,70 euro 30.018,30 Lavoratori autonomi Su retribuzione annua convenzionale euro 16.163,70 4 Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi operano le seguenti misure retributive annue: Eventi anni 2005 e precedenti euro 26.081,69 x 1,0113 = euro 26.376,41 Eventi anno 2006 euro 25.888,86 x 1,0113 = euro 26.181,40 Eventi anno 2007 euro 26.571,92 x 1,0113 = euro 26.872,18 Eventi anno 2008 euro 26.345,75 x 1,0113 = euro 26.643,46 Eventi anni 2009,2010,2011, 2012 e 2013 euro 26.338,99 x 1,0113 = euro 26.636,62 Per i medici radiologi colpiti dall azione dei raggi X e delle sostanze radioattive opera la seguente misura retributiva annua: Retribuzione convenzionale euro 59.943,38 1.2. ASSEGNO UNA TANTUM IN CASO DI MORTE Nei settori industriale e agricolo l importo dell assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di euro 2.132,45. Per i medici radiologi colpiti dall azione dei raggi X e delle sostanze radioattive l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di euro 59.943,38 secondo le seguenti percentuali: 3 D.m. 10 giugno 2014. 4 Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

5 un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti; un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti; un sesto negli altri casi. 1.3 INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA IN AGRICOLTURA I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati: Lavoratori subordinati a tempo determinato 5 Lavoratori subordinati a tempo indeterminato Lavoratori autonomi Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale: euro 42,33 6 euro 47,58 7 2. Riliquidazione delle prestazioni in corso Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso di seguito indicate ha provveduto direttamente la Direzione centrale per l organizzazione digitale 8, secondo i seguenti criteri: 2.1 RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE: settore industriale I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono 9 : Per l'anno 2012 e precedenti 1,0113 Per l anno 2013 e I semestre 2014 1,0000 settore agricolo La riliquidazione delle prestazioni avviene come di seguito indicato: 5 6 7 8 9 Decreto legge 2 del 10 gennaio 2006 convertito, con modificazioni, nella legge 81 dell'11 marzo 2006. Legge 54/1982 e circolare Inail 24/1982. Legge 243/1993, art. 14, lettera d). Allegato 5. Testo unico, art. 116, e d. m. 15 ottobre 2004.

6 Lavoratori subordinati a tempo determinato Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza dal 1 gennaio 1982 Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1982 Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al 1 giugno 1993 Su retribuzione annua convenzionale euro 24.394,60 10 Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: minimo massimo euro 16.163,70 euro 30.018,30 Su retribuzione annua convenzionale euro 24.394,60 Su retribuzione annua convenzionale euro 24.394,60 Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1 giugno 1993 Su retribuzione minimale del settore industriale euro 16.163,70 11 2.2. Integrazione rendita Per i casi di integrazione rendita relativi all anno 2014 e non definiti entro la data in cui si è proceduto a effettuare la rivalutazione (15 settembre 2014), il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato. 2.3. Assegno per assistenza personale continuativa L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale e agricolo e ammonta a euro 532,21 12. 2.4. Assegni continuativi mensili Gli importi degli assegni continuativi 13 vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato: INABILITÀ (%) SETTORE INDUSTRIALE SETTORE AGRICOLO Da 50 a 59 euro 298,64 euro 374,06 Da 60 a 79 euro 418,99 euro 521,98 10 D.p.r. 448 del 27 aprile 1968. 11 Legge 243/1993, art. 14, lettera d). 12 Testo unico, artt. 76 e 218, e legge 251/1982. 13 Testo unico, artt. 124 e 235, e legge 780/1975.

7 Da 80 a 89 euro 777,93 euro 896,13 Da 90 a 100 euro 1.198,49 euro 1.270,26 100 + a.p.c. euro 1.731,41 euro 1.802,47 2.5. Prestazioni del settore marittimo Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni provvederà la Direzione centrale per l organizzazione digitale con l elaborazione relativa al mese di novembre 2014, secondo i citati limiti minimali e massimali ed in applicazione dei suddetti coefficienti di rivalutazione (1,0113 per l'anno 2012 e precedenti; 1,0000 per l anno 2013 e primo semestre 2014). 3. Indirizzi operativi alle unità territoriali ai fini della riliquidazione (escluso settore marittimo) Le unità territoriali dovranno occuparsi delle seguenti riliquidazioni: a) rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata 14 ; b) speciali "assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all'infortunio e alla malattia professionale" 15, che al 1 luglio 2014 dovranno essere adeguati 16 alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi 17 ; c) prestazioni segnalate con gli appositi elenchi inviati annualmente dalla Direzione centrale prestazioni economiche, riguardanti le: 1. liquidazioni particolari (cod. 2-3); 2. rendite cessate successivamente al 1 luglio 2014 per i settori industria, agricoltura e medici radiologi; 3. rendite unificate. Relativamente al punto 3), per tutte le rendite unificate di competenza fino all'anno 2013 va nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole 18. In occasione della rivalutazione decorrente dal 1 luglio 2014 per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, la Direzione centrale per l organizzazione digitale ha provveduto alla riliquidazione delle rendite sulla base delle retribuzioni già acquisite. 14 Allegato 5: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso. 15 Legge 248/1976. 16 Legge 251/1982, art. 11. 17 Circolare Inail 41/1985. 18 Testo unico, art. 80.

8 3.1 Rivalutazione prestazioni particolari a seguito di rettifica per errore Con effetto dall'anno 2006 19 è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari 20 (cod. 7-8-9), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore 21. Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di novembre 2014, a condizione che siano state effettuate le verifiche reddituali, in caso contrario verranno azzerate. 3.2 Comunicazione del provvedimento di riliquidazione e indagine anagrafica La Direzione centrale per l organizzazione digitale invia agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/I e 171/I. Tali modelli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi informatici. In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli sopra citati, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro. Al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, le sedi provvederanno alla scansione e all aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso. 3.3 Azione di surroga e regresso - aggiornamento valori capitali delle rendite. Per consentire la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali - in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso - sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi vanno riferiti al 1 luglio 2014. Le unità operative procederanno quindi al conteggio dei ratei di rendita fino al 30 giugno 2014. 19 Legge 296 del 27 dicembre 2006, art.1, comma 778. 20 Decreto legislativo 38 del 23 febbraio 2000, art. 11. 21 Decreto legge 115 del 30 giugno 2005, art.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 168 del 17 agosto 2005.

9 Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali, per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese, dovranno chiedere il rinvio delle cause tanto in primo grado quanto in sede di appello. 4. Indirizzi operativi alle sedi compartimentali del settore navigazione ai fini delle riliquidazioni Le sedi compartimentali dovranno procedere autonomamente per le seguenti riliquidazioni: rendite dei beneficiari residenti all estero, per le quali avranno cura di verificare la correttezza dei dati registrati a sistema; rendite cessate successivamente al 1 luglio 2014; assegni una tantum in caso di morte, per gli eventi avvenuti successivamente al 1 luglio 2014; assegni per l assistenza personale continuativa per i mesi da luglio a ottobre 2014; casi di integrazione rendita relativi all anno 2014 e non definiti entro la data in cui si è provveduto ad effettuare la rivalutazione. Il pagamento della prestazione integrativa in caso di riapertura dell assistenza per la temporanea inabilità da parte di un beneficiario di rendita deve essere effettuato tenendo conto dell importo del rateo di rendita rivalutato. La Direzione centrale per l organizzazione digitale invierà gli appositi file per il controllo della rivalutazione del rateo del mese di novembre e degli arretrati da rivalutazione da luglio 2014. Con separata lettera di istruzioni sarà inviata la nuova tempistica delle elaborazioni dei pagamenti del mese di novembre 2014, contenente le date delle operazioni ed elaborazioni finalizzate alla rivalutazione monetaria delle rendite. Per le azioni di surroga e regresso valgono le indicazioni di cui al paragrafo 3.3. della presente circolare. Il Direttore generale Allegati: 5

Allegato 5 alla circ. /2014 Rendite per inabilità permanente in corso di godimento alla data del 1 luglio 2014 Criteri di riliquidazione 1. Gestione industriale 1.1 RENDITE LIQUIDATE SU RETRIBUZIONI EFFETTIVE Le rendite per infortuni e per malattie professionali manifestatesi dal 1 aprile 1937 al 30 giugno 2013 - calcolate su retribuzioni annue effettive eventualmente già rivalutate 1 - sono riliquidate, a decorrere dal 1 luglio 2014, sulle retribuzioni rivalutate secondo i coefficienti stabiliti 2, entro i nuovi limiti minimo e massimo di euro 16.163,70 ed euro 30.018,30. Artigiani Le retribuzioni assunte a base per la liquidazione delle rendite degli artigiani, scelte tra le classi retributive superiori al minimo, sono da considerare "convenzionate" o "convenute" e, quindi, da assimilare alle effettive. Tali retribuzioni sono state rivalutate secondo il corrispondente coefficiente ai fini della riliquidazione delle rendite. Si ricorda, inoltre, che per tutti gli eventi occorsi ad artigiani a partire dal 1 gennaio 1996, le relative retribuzioni vanno sempre contraddistinte con il codice "E" ("effettiva") 3. 1.2 RENDITE LIQUIDATE SU RETRIBUZIONI CONVENZIONALI Le rendite per infortuni e malattie professionali manifestatesi dal 1 aprile 1937 al 30 giugno 2014, liquidate su retribuzioni annue convenzionali, devono essere ricalcolate sulla retribuzione minima di euro 16.163,70 qualora il salario convenzionale in essere al 30 giugno 2014 risulti inferiore a tale minimo o, se superiore, sullo stesso salario convenzionale entro il massimale di euro 30.018,30. Studenti e alunni In conseguenza della variazione della retribuzione minima e massima stabilite per l'industria, le rendite relative ad alunni e studenti di scuole o istituti statali e non statali devono essere liquidate dal 1 luglio 2014 - conformemente a quanto disposto 4 - sulle seguenti retribuzioni convenzionali che sostituiscono quelle di cui alla circolare Inail 50/2013: 1 Art. 116 del Testo unico e successive modifiche. 2 D.m. 10 giugno 2014. 3 Circolare Inail 70/1996. 4 D.m. 12 dicembre 1968, art. 2.

2 a) per gli alunni e studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado e, comunque, fino ai 15 anni compiuti: euro 16.164,13; b) per gli alunni e studenti di scuole secondarie di secondo grado e, comunque, dal 16 anno di età fino ai 21 anni compiuti: euro 17.014,67; c) per gli studenti delle università e degli istituti di istruzione superiore, e, comunque, dal 22 anno di età in poi: euro 18.433,67. Lavoratori portuali Per le rendite dei lavoratori portuali va operata la seguente distinzione: a) rendite per eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995, costituite sulla base di retribuzioni convenzionali distinte per lavoratori delle ex "Compagnie portuali" e per lavoratori degli ex "gruppi portuali" per le quali è prevista la rivalutazione automatica 5. Tali rendite vengono riliquidate dal 1 luglio 2014, applicando il coefficiente di rivalutazione alle retribuzioni in essere al 30 giugno 2014; quindi, rispettivamente per le due categorie, sul massimale di euro 30.018,30 (euro 29.682,90 x 1,0113) e sulla retribuzione di euro 16.163,70 (euro 15.983,10 x 1,0113). b) Rendite per eventi verificatisi dal 1 gennaio 1996, costituite sulla base di una retribuzione convenzionale unica: vengono riliquidate sul massimale di euro 30.018,30 6. c) Rendite relative a: lavoratori portuali del ramo industriale carenanti ed ormeggiatori del porto di Genova lavoratori del Porto di Genova confluiti nella Compagnia Unica lavoratori merci varie vengono riliquidate sul massimale di euro 30.018,30. Allievi di corsi aziendali Le rendite relative ad allievi di corsi anche aziendali di istruzione professionale, comunque finanziati o gestiti, sono riliquidate sul minimale di euro 16.163,70 7. Lavorazioni meccanico-agricole Le rendite relative agli addetti a lavorazioni meccanico-agricole tutelate 8 riliquidate sul minimale di euro 16.163,70. sono Lavori domestici e familiari Le rendite relative agli addetti ai lavori domestici e familiari sono riliquidate sul minimale di euro 16.163,70, essendo le relative retribuzioni convenzionali, moltiplicate per 300, inferiori - per la quasi totalità - alla misura anzidetta. Qualora le unità operative evidenzino casi per i quali sono state denunciate classi retributive superiori al citato limite, dovranno procedere alle necessarie variazioni. 5 6 7 8 D.m. 13.11.1987. Vedi circolare Inail 52/1988. Cfr. lettera ai Dirigenti delle Unità periferiche del 12.12.1996 con oggetto "Aggiornamento circolari 27/1996 e 70/1996". D.m. 26 ottobre 1970. Titolo I del Testo unico.

3 Familiari partecipanti all'impresa familiare Le rendite relative ai familiari partecipanti all'impresa familiare 9, per le quali è prevista la rivalutazione automatica della retribuzione convenzionale, sono riliquidate applicando il coefficiente di rivalutazione (1,0302) alla retribuzione convenzionale giornaliera di euro 53,51 in essere al 1 luglio 2013, ovvero, se più favorevole, sul minimale di euro 15.983,10. Lavoratori italiani in Paesi non convenzionati Le rendite erogate ai lavoratori italiani che prestano la propria attività lavorativa in paesi esteri non convenzionati sono liquidate su specifiche retribuzioni convenzionali previste per i singoli settori produttivi e vanno riliquidate sulle retribuzioni convenzionali 10, ovviamente entro il massimale e il minimale di legge dell'industria. Lavori occasionali di tipo accessorio in agricoltura, commercio, turismo e servizi Le rendite relative ai lavoratori che svolgono attività occasionali di tipo accessorio in agricoltura, commercio, turismo e servizi sono riliquidate sul minimale di euro 16.163,70. 2. Gestione agricola Tutte le rendite in corso di godimento sono riliquidate secondo i criteri indicati, per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricolo, alla pagina 4 della presente circolare. Le rendite erogate ai lavoratori italiani operanti nel settore agricolo nei paesi non convenzionati sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua di euro 24.394,60. 3. Gestione per conto dello stato I criteri di riliquidazione innanzi descritti sono applicati 11 alle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, costituite per eventi lesivi occorsi ai dipendenti delle amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo 12, nonché ai detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato e a cittadini italiani in forza di legge. In particolare si precisa che: 1) le rendite a cittadini italiani costituite a seguito di eventi lesivi verificatisi in territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania 13 sono riliquidate sul minimale di euro 16.163,70; 9 Circolari Inail nn. 42/1989 e 24/1990. 10 Circolare Inail n. 9/2014. 11 Testo unico, art. 190. 12 Testo unico, art. 127. 13 Legge 251/1982, art. 10.

4 2) le rendite a infortunati addetti alla bonifica dei campi minati sono riliquidate sulla base delle retribuzioni effettive con i coefficienti indicati nella presente circolare, entro i nuovi limiti minimo e massimo e il loro importo è raddoppiato 14 ; 3) le rendite agli studenti di scuole o istituti di istruzione statale 15 sono riliquidate sulla base delle retribuzioni convenzionali precedentemente indicate; 4) le rendite ai detenuti, internati per misure di sicurezza e ai minori sottoposti a misure rieducative, occupati in lavori condotti direttamente dallo Stato 16 sono riliquidate sulla retribuzione effettiva, fermi restando i limiti del minimale (euro 16.163,70) e del massimale (euro 30.018,30) rivalutati; le rendite ai detenuti occupati nelle colonie penali agricole infortunatisi prima dell'entrata in vigore della sotto citata convenzione 16 sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua fissata per i lavoratori agricoli (euro 24.394,60); 5) le rendite ai cittadini italiani infortunatisi nel periodo 1 maggio 1945-18 dicembre 1954, nei territori ex italiani ceduti alla ex Jugoslavia in forza del trattato di pace, nonché le rendite relative ad infortuni occorsi a cittadini italiani nella zona "B" del territorio libero di Trieste anteriormente al 5 ottobre 1956, sono riliquidate sul minimale di euro 16.163,70; per i casi nei quali siano state, a suo tempo, accertate retribuzioni effettive, la riliquidazione è effettuata su tali retribuzioni, rivalutate in base ai coefficienti, entro i nuovi limiti minimo e massimo; 6) le rendite a persone colpite dalla catastrofe del Vajont 17 sono riliquidate come segue: coloro i quali siano rimasti invalidi per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963 e ai superstiti di coloro i quali siano deceduti o risultino dispersi per la medesima causa viene concessa una rendita di invalidità o una rendita di reversibilità, secondo le norme in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro 18, per coloro la cui retribuzione non è stata determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni 19, secondo i seguenti criteri: a) per i lavoratori autonomi e i prestatori d'opera a terzi, dediti normalmente ad attività considerate agricole agli effetti della legislazione previdenziale relativa agli infortuni sul lavoro, sul minimale di euro 16.163,70; b) per gli esercenti libere professioni e i lavoratori autonomi e subordinati, dediti ad attività non soggette all'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria, sul minimale di euro 16.163,70 o sul maggior reddito eventualmente accertato a suo 14 D.lgs. luogotenenziale 320 del 12 aprile 1946 e successive modifiche. 15 D.m. 12 dicembre 1968. 16 Convenzione stipulata il 1 giugno 1979 con il Ministero di grazia e giustizia. Vedi circolare Inail n. 10/1980. 17 Legge 357 del 31 maggio 1964, art. 22. 18 Regio decreto 1765 del 17 agosto 1935 e successive modifiche e integrazioni 19 D.m. 5 febbraio 1966.

5 tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di euro 30.018,30; c) per le casalinghe e per coloro che abitualmente non svolgevano attività lavorativa a fine di guadagno, nonché per i minori di anni 15, sul minimale di euro 16.163,70; 7) le rendite attribuite: ai cittadini colpiti dai terremoti in Sicilia dell ottobre-novembre 1967 e del gennaio 1968 20 ; ai cittadini colpiti dalle calamità naturali verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 1968 21 ; ai cittadini colpiti da calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970 22 ; ai cittadini colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo 23 ; ai cittadini colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 della Sicilia e della Calabria 24 ; sono riliquidate come segue: per le persone la cui retribuzione, ai fini delle liquidazione delle rendite, è stata a suo tempo determinata ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione infortuni, su quest'ultima retribuzione rivalutata con i previsti coefficienti entro i nuovi limiti minimo e massimo di euro 16.163,70 e di euro 30.018,30; per i lavoratori agricoli, autonomi o dipendenti, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura di euro 24.394,60; per le persone la cui retribuzione non è stata invece determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni, secondo i seguenti criteri: a) per gli esercenti libere professioni e per i lavoratori autonomi e subordinati dediti ad attività non soggette alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sul minimale di euro 16.163,70, ovvero sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di euro 30.018,30; b) per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa non viventi nell'ambiente economico agricolo, sul minimale di euro 16.163,70; c) per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa viventi nell'ambiente economico agricolo, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura di euro 24.394,60. 20 Decreto legge 79 del 27 febbraio 1968, convertito, con modificazioni, nella legge 247 del 18 marzo 1968. 21 Legge 6 del 12 febbraio 1969. 22 Legge 979 del 12 dicembre 1970. 23 Legge 288 del 26 maggio 1971. 24 Legge 36 del 23 marzo 1973.

6 8) le rendite a favore dei cittadini colpiti dal terremoto del Friuli Venezia Giulia del maggio 1976 25 sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 16.163,70 26 ; 9) le rendite a favore dei cittadini colpiti dal terremoto in Basilicata e Campania del novembre 1980 27 sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 16.163,70; 10) le rendite a favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme 28 sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 16.163,70; 11) le rendite a favore dei cittadini dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987 29 sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 16.163,70; 12) le rendite costituite in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di novembre 1994 30 sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 16.163,70; 13) le rendite a favore del personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, già liquidate sulla retribuzione effettiva 31 sono riliquidate in base ai previsti coefficienti di variazione, entro i limiti di legge; 14) le rendite a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia o in Romania e dei loro familiari 32 sono riliquidate sul minimale di euro 16.163,70 o sulla retribuzione di euro 24.394,60 prevista per il settore agricolo, a seconda che l'evento lesivo sia tutelabile a norma del Titolo I o del Titolo II del Testo unico. Per le persone - ivi compresi i marittimi - già titolari di rendita a carico dell'ente assicuratore libico o rumeno, sono confermati i criteri di cui alla Circolari Inail 113/1970 e 1/1975. Pertanto, ove l'importo delle rendite già liquidate dall'ente assicuratore libico o rumeno risulti inferiore a quello che sarebbe spettato se le rendite fossero state liquidate in base al nuovo minimale dell'industria di euro 16.163,70 o alla retribuzione convenzionale di euro 24.394,60 per il settore agricolo, le medesime rendite devono essere integrate dalle unità operative, che provvedono al relativo pagamento fino alla misura corrispondente ai richiamati limiti retributivi; 25 Legge 336 del 29 maggio 1976 e legge 730 del 30 ottobre 1976. 26 Legge 336 del 29 maggio 1976, art. 39. 27 Legge 872 del 22 dicembre 1980. 28 Legge 662 del 21 novembre 1985. 29 Legge 470 del 19 novembre 1987. 30 Legge 22 del 21 gennaio 1995. 31 Circolare Inail 42/1981. 32 Legge 744 del 19 ottobre 1970 e d.m. 6 novembre 1973.

7 15) le rendite liquidate ai lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi nelle miniere di carbone del Belgio 33 sono soggette all operatività dell'art. 116 del Testo unico, su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per cui la relativa riliquidazione è effettuata sulla base del nuovo massimale di euro 30.018,30. La riliquidazione deve essere operata dalle competenti Unità operative per: le rendite per le quali, al 1 luglio 2014, era in corso di pagamento la sola differenza fra la misura già percepita 32 e quella erogata dal Fonds des maladies professionnelles di Bruxelles; le rendite unificate 34 attualmente segnalate come "prestazioni particolari" 35. Le stesse unità operative devono ovviamente riliquidare, a partire dal 1 luglio 2014, le rendite inferiori alla prestazione belga, ai fini del pagamento della eventuale differenza in aumento. 33 Legge 27 luglio 1962 n. 1115. 34 Art. 80 del Testo unico. 35 Lettere alle Direzioni regionali del 23/7/1998 e 1/12/1998.