Statuto dell associazione sportiva dilettantistica UNIONE SPORTIVA COSTIGLIOLE d ASTI

Documenti analoghi
S T A T U T O S O C I E T A R I O

Statuto di associazione sportiva dilettantistica

Articolo 7 - Organi Gli organi sociali sono: a) l'assemblea generale dei soci; b) il presidente; c) il consiglio direttivo.

Statuto di associazione sportiva riconosciuta / non riconosciuta

STATUTO ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO, AFFILIATA ALLA FIDAL-ACLI-CONI

Statuto Canoa Club Città di Castello associazione sportiva dilettantistica

Atto costitutivo di una associazione sportiva onlus

Statuto dell'associazione Micro Class Italia

Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA MONTEBELLUNA VENETO BANCA STATUTO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA. Atto costitutivo. L anno il giorno del mese di, si conviene e stipula quanto segue:

JOLLY SCI CLUB ARQUATA SCRIVIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA STATUTO SOCIETARIO

(conforme alle modifiche del D. L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n.128)

Statuto. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Atto costitutivo. L anno 2006 il giorno.. del mese di.., si conviene e stipula quanto segue: Tra i Signori:

Costituzione della associazione sportiva dilettantistica. Repubblica italiana

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA. Costituzione della associazione sportiva dilettantistica. Repubblica italiana

Statuto tipo di circolo velico affiliato alla FIV

Articolo 1 DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

A.S.D. CFPC è un Associazione Sportiva Dilettantistica, senza fini di lucro. Eccone lo Statuto.

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB TERRANOVA

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE. Art. 2 SCOPO.

QUADRIENNIO OLIMPICO C I R C O L O V E L I C O A R D I Z I O ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PALLACANESTRO AURORA 1966

Statuto di una associazione sportiva non riconosciuta

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

1 STATUTO ( di Associazione non riconosciuta) Articolo -1 Denominazione e sede sociale 1 - E costituita con sede in Lecco (LC) Via Cavour,59 un

Statuto di associazione sportiva non riconosciuta

Articolo 1 DENOMINAZIONE SEDE LEGALE E costituita in Robbiate Via Villa 10 una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata Team ALBA OROBIA BIKE

STATUTO DEL RUGBY SAN DONATO A.S.D. Articolo 1 Denominazione, sede e colori sociali. Articolo 2 Scopo

CENTRO VELICO ALTO ADRIATICO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA STATUTO

Shooting Club Polizia di Stato Bergamo - Associazione Dilettantistica. Articolo 1 - Denominazione e sede. Articolo 2 - Scopo

CIRCOLO NAUTICO L APPRODO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

(Fac-Simile) Articolo 2 Colori Sociali I colori sociali sono.. L emblema dell Associazione è rappresentato da

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA. La Grande Abbuffata. Art. 2 L'Associazione Giovani Mangiatori" persegue i seguenti scopi:

Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO SCI CLUB LIVIGNO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO COMPAGNIA DELLA VELA GROSSETO

Verbale della assemblea straordinaria dei soci 29 aprile 2004

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL MOTO CLUB GARGAROS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE BACHMANN CULTURA E SPORT ASD (ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA) - TARVISIO

Statuto di associazione sportiva non riconosciuta

ATTO COSTITUTIVO Dell Associazione Nordic Fitness Italiana

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FITNESS & BENESSERE

LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA

STATUTO. Art. 1 - Denominazione e sede -

STATUTO CIRCOLO VELA ERIDIO ASD. Articolo 1 - Denominazione e sede 3. Articolo 2 - Scopi 3. Articolo 3 - Durata 4

Statuto di associazione sportiva non riconosciuta

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONVIVIUM LABORATORIO DI CUCINA. (Modificato con Verbale Assemblea Straordinaria n. 1/2015)

BOZZA DI STATUTO 2007 SEMPLIFICATO per ASSOCIAZIONI SPORTIVE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CICLISTICA BUJESE

7. Gandini Antonella Mariateresa nata a Voghera (PV) il residente in via Ciovasso n 8

CENTRO VELICO BALESTRATE A.S.D. STATUTO. Con le aggiunte e modificazioni apportate dall Assemblea Straordinaria dei Soci del

STATUTO SCI CLUB 5 CIME ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - PORDENONE

S T A T U T O. Articolo 1. E costituita ai sensi dell art. 36 Codice Civile. l Associazione denominata Orchestra Italiana del Cinema, Articolo 2

STATUTO SOCIALE DI FEDERAZIONE ITALIANA OCR

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

ASSOCIAZIONE VELICA TRENTINA STATUTO Approvato dall Assemblea straordinaria di data 26 marzo 2010 Verbale Notaio F: Calliari N.ro di Repertorio

STATUTO. associazione sportiva dilettantistica POLISPORTIVA SAN DONATO C.F Via Le Chiuse 20/A TORINO

COSTITUZIONE DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

STATUTO DEL MOTO CLUB

Statuto Associazione Culturale POuL Politecnico Open unix Labs

ADEGUAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE AI SENSI DELLA LE...

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUS BOLOGNA GOLF

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GLADIATORI 4X4. Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. Art. 2 Sede legale L Associazione ha sede legale in Arenzano (GE), Via del Quadrifoglio 18/B1.

Estratto dello Statuto Asd Rugby Bassa Bresciana Leno x SOCI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE RINASCERE NEL SUONO

STATUTO. L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Statuto dell A.N.I.S. Associazione Nazionale Istruttori Subacquei

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO GIOVANILE CARDINAL SCHUSTER

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Statuto Associazione Italiana 9er. Associazione Sportiva Dilettantistica

Statuto dell associazione sportiva dilettantistica Ancòra Sport a.s.d.. "

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Allegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

STATUTO SOCIALE ASSOCIAZIONE VELE D EPOCA VERBANO

Associazione sportiva dilettantistica "Gruppo sportivo Gatto Nero" E' costituita in Torino, Via Bagetti, 11, una associazione sportiva denominata

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

Fonte di Speranza ONLUS - Via Sebenico, Milano (MI) Tel: 02/ Fax: 02/

Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri

dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.

Il presente Statuto si intende parte integrante dell Atto costitutivo registrato a Ag. Entrate Ufficio Brescia 1, il 04/02/2005 al numero 1076 Serie 3

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

6 ATTO COSTITUTIVO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ISOLA DEI CAVALLI

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO

ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI. Art. 2 Scopi e attività

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro. Durante la

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS CASATORRE

Transcript:

Statuto dell associazione sportiva dilettantistica UNIONE SPORTIVA COSTIGLIOLE d ASTI Articolo 1 Denominazione e sede E' costituita in Costigliole d Asti, regione Salerio una Associazione polisportiva dilettantistica ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata Unione Sportiva Costigliole d Asti Articolo 2 - Scopo a. La polisportiva è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. Nasce come unione spontanea di persone che si propongono di svolgere e promuovere attività sportive dilettantistiche, culturali e ricreative intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dell uomo e strumento necessario per intrattenere i giovani, gli anziani ed interi nuclei familiari durante il loro tempo libero, favorendone lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, conoscenze ed esperienze. Essa non ha scopo di lucro. Durante la vita della polisportiva non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. b. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la polisportiva potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nonché lo svolgimento di attività didattica per l avvio, l aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse. Potrà altresì favorire l estensione di cui sopra attraverso forme consortili tra associazioni sportive e altre organizzazioni democratiche con analoghe finalità. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni. Nella propria sede la polisportiva potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Si impegna, a tal fine, a tesserare all ente di appartenenza tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi. c. La polisportiva è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. d. La polisportiva accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Cio, del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti dell ente di promozione sportiva o della federazione di appartenenza, sia nazionale che internazionale, e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell ente e/o della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. e. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell ente di promozione sportiva o della federazione di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. f. La polisportiva si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. Articolo 3 - Sezioni a. La polisportiva potrà essere suddivisa in sezioni sportive autonome, a capo delle quali vi è un comitato di coordinamento, che dovrà periodicamente riferire al consiglio direttivo della polisportiva stessa circa i problemi ed i programmi delle sezioni stesse. b. Per costituire una nuova sezione occorre avere almeno 10 (dieci) tesserati alla/e Federazioni o all Ente di promozione sportiva. c. Ogni sezione potrà gestire autonomamente proprie risorse finanziarie, tenere il rendiconto delle entrate e delle uscite. I rendiconti delle sezioni sono autonomi ma costituiscono parte integrante di quello dell'associazione. 1

d. Ogni sezione potrà essere disciplinata da un proprio regolamento interno approvato dalla maggioranza degli iscritti ai settori sportivi oggetto dell attività delle sezioni stesse e dovrà essere rappresentata nel consiglio direttivo da un proprio rappresentante e da uno o più supplenti. Il regolamento interno delle sezioni non potrà essere in contrasto con lo statuto della polisportiva, degli enti e delle federazioni. e. La polisportiva assume il logo dell Unione Sportiva Costigliolese fondata nel 1924 che si allega allo statuto (allegato A) e potrà essere integrato da marchi di eventuali sponsor secondo le vigenti disposizioni CONI. Ciascuna sezione ha facoltà di integrare il logo con una propria scritta identificativa. Articolo 4 - Durata La durata della polisportiva è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. Articolo 5 Soci Il numero dei soci è illimitato; a. sono previste le seguenti forme associative: Soci onorari: sono i soci che si sono particolarmente distinti per la loro carriera agonistica in campo sportivo e tutti coloro che, con deliberazione del Consiglio Direttivo, abbiano validamente contribuito in modo significativo, con la loro munificenza all affermazione ed all incremento della società; Soci sostenitori: sono i soci che, a vario titolo, intendono sostenere economicamente la polisportiva, aderendo ai principi dell associazione indipendentemente dalla pratica sportiva. Soci atleti: tutti coloro che praticano a vario titolo l attività sportiva aderendo all ente di promozione sportiva e/o alle federazioni. b. Possono far parte della polisportiva, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all attività sportiva, con l obbligo di astenersi da ogni forma d illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della polisportiva, dell ente di promozione sportiva o della federazione di appartenenza e dei suoi organi. Possono altresì essere soci dell Associazione le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. c. Tutti coloro i quali intendono far parte della polisportiva dovranno redigere una domanda su apposito modulo. d. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui diniego deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all assemblea generale. e. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell associato minorenne. f. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Articolo 6 - Diritti dei soci a. Tutti i soci maggiorenni hanno uguali diritti ed obblighi verso l associazione, godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. b. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all interno della polisportiva nel rispetto tassativo dei requisiti di cui alla lettera 2 del successivo art. 14. 2

c. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. d. I soci possono aderire a più sezioni a seconda dell attività sportiva che vogliono praticare e. I soci sono tenuti a versare la quota associativa annua stabilita dal consiglio direttivo per ciascuna sezione di appartenenza. Articolo 7 - Decadenza dei soci a. I soci cessano di appartenere alla polisportiva nei seguenti casi: dimissione volontaria; morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa; radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della polisportiva, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. scioglimento della polisportiva ai sensi dell art. 26 del presente statuto. b. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente comma assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell assemblea. c. L'associato radiato non può essere più ammesso. d. I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell associazione. Articolo 8 - Organi Gli organi sociali sono: a) l'assemblea generale dei soci; b) il presidente; c) il consiglio direttivo; d) il collegio dei revisori dei conti (facoltativo). Articolo 9 - Funzionamento dell assemblea a. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della polisportiva ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. b. La convocazione dell assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all atto della richiesta che ne propongono l ordine del giorno o dai responsabili di una sezione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo. c. L assemblea dovrà essere convocata presso la sede della polisportiva o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. d. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. e. L assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. f. L assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell assemblea sia redatto da un notaio. g. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l ordine delle votazioni. 3

h. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione. Articolo 10 - Diritti di partecipazione a. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della polisportiva i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. b. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Articolo 11 - Assemblea ordinaria a. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo cinque giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della polisportiva o tramite comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l ora dell adunanza e l elenco delle materie da trattare. b. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. c. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della polisportiva nonché in merito all approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi della polisportiva e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della polisportiva che non rientrino nella competenza dell assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 9, lettera b. Articolo 12 - Validità assembleare a. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto. b. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. c. Trascorsa un ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell articolo 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Articolo 13 - Assemblea straordinaria a. L assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell adunanza mediante affissione d avviso nella sede della polisportiva o tramite comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l ora dell adunanza e l elenco delle materie da trattare. b. L assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione della polisportiva, scioglimento della polisportiva e modalità di liquidazione. Articolo 14 - Consiglio direttivo a. Il consiglio direttivo è composto da: un componente scelto fra gli associati di ciascuna sezione ogni 10 tesserati ( da 11 a 20 due componenti e così via) 4

un componente ogni 20 tesserati tra i soci sostenitori (da 1 a 20 un componente, da 21 a 40 due componenti e così via); dal Presidente eletto dall assemblea stessa. Dal Vicepresidente e dal Segretario scelti tra i componenti tra i soci eletti nel direttivo. Nel Consiglio Direttivo è membro di diritto l Assessore allo Sport del Comune di Costigliole d Asti, senza diritto di voto. b. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. c. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. d. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. e. In caso di parità il voto del presidente è determinante; f. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Articolo 15 - Dimissioni a. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del candidato supplente individuato dalla sezione. b. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. c. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. d. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell amministrazione ordinaria della polisportiva, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto. Articolo 16 - Convocazione direttivo Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Alle riunioni dovranno essere convocati i coordinatori delle varie sezioni autonome ogni qualvolta all ordine del giorno vi siano argomenti che riguardano l attività sportiva da queste gestita. Articolo 17 - Compiti del consiglio direttivo Sono compiti del consiglio direttivo: a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea; c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all art. 9, lettera b; 5

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; f) attuare le finalità previste dallo statuto e l attuazione delle decisioni dell assemblea dei soci. Articolo 18 - Il presidente Il presidente dirige la polisportiva e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Articolo 19 - Il vicepresidente Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Articolo 20 - Il segretario Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione della polisportiva e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Il segretario può avvalersi di collaboratori scelti, previa autorizzazione del Presidente, tra i soci dell Associazione. Articolo - 21 - Il rendiconto a. Il consiglio direttivo redige il bilancio della polisportiva da sottoporre all approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria della polisportiva. b. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della polisportiva, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. c. Insieme alla convocazione dell assemblea ordinaria che riporta all ordine del giorno l approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso. Articolo 22 - Anno sociale L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31/12/2005. Articolo 23 - Patrimonio I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla polisportiva e dai rimborsi derivanti da convenzioni. Il patrimonio è costituito inoltre dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell Associazione e dal fondo di riserva Articolo 24 Sezioni territoriali L assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni territoriali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. Articolo 25 - Clausola compromissoria Tutte le controversie insorgenti tra la polisportiva e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale che giudicherà secondo equità. Le modalità di costituzione saranno quelle previste dalla federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza. Articolo 26 - Scioglimento a. Lo scioglimento della polisportiva è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda 6

convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento della polisportiva deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. b. L'assemblea, all'atto di scioglimento della polisportiva, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio della polisportiva. c. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. Articolo 27 - Norma transitoria Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell ente di promozione sportiva o della federazione a cui la polisportiva è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile. Costigliole, 18 ottobre 2004 7