Art. 1 E costituita la: ASSOCIAZIONE BATTITORI REGIONE LOMBARDIA

Documenti analoghi
ATTO COSTITUTIVO. Articolo 1

S T A T U T O DELL'ENTE PER IL RESTAURO E LA UTILIZZAZIONE DI PALAZZO FARNESE E PER IL RESTAURO DELLE MURA FARNESIANE DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

STATUTO DENOMINAZIONE E SEDE

ALLEGATO A) al N = di rep. STATUTO APS BRIVIO COMUNICAZIONE SEDE SCOPO " ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI DI BRIVIO "

STATUTO della Società Italiana Veterinari Animali da Laboratorio (SIVAL)

STATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO

ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. ARCHITETTI ARCO ALPINO" (in sigla "AAA")

ASSOCIAZIONE CITTÀ NORMANNE S T A T U T O

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

Art. 1 È costituita l Associazione sportiva dilettantistica <...>. L associazione ha sede in <...> via <...>.

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA

Statuto associativo dell Associazione degli Ingegneri Matematici

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

ATTO COSTITUTIVO. Il 21 febbraio 2011, in Napoli Piazza Vanvitelli 5 SONO PRESENTI

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

Art. 3 ORGANI Sono organi del Centro: l Assemblea il Consiglio Direttivo il Presidente il Direttore il Revisore dei conti.

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

STATUTO DENOMINAZIONE SCOPO SEDE DURATA

S T A T U T O. Articolo 1: DENOMINAZIONE, SEDE e DURATA

ATTO COSTITUTIVO TITOLO I - SEDE-SCOPO

Regolamento Gruppo Giovani. Imprenditori Edili

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

N. 359 Repertorio N. 220 Raccolta COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilaquattordici il giorno 15 - quindici - del

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari

È costituita senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d Organo (SITO).

dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise

STATUTO AISTP (ottobre 1999) Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

GRUPPO ROMANO LAZIALE DI OTORINOLARINGOIATRIA E CHIRURGIA CERVICO-FACCIALE

STATUTO ATTO COSTITUTIVO

STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE SCOPO SEDE DURATA

STATUTO PreviGen Assistenza CASSA DI ASSISTENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA FRA NEGOZIANTI ITALIANI DI EDIZIONI MUSICALI

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

CASSA DI ASSISTENZA DEGLI AGENTI SAI STATUTO

S T A T U T O APPROVATO il

ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO

STATUTO ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

SCRITTURA PRIVATA DI COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TRA. 5) EREDI MICHELOTTI di Michelotti Andrea e C. sas

Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

Previmmobili. STATUTO (atto costitutivo)

S T A T U T O S O C I E T A R I O

ARTICOLO 1 Costituzione, denominazione e durata

L iscrizione ha la durata di un anno e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non viene data disdetta con lettera raccomandata almeno

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto

STATUTO. della spettabile. Associazione Aurofonie

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

Circolo Culturale GIOVANNI RUFFINI - Lovere BG - STATUTO I COSTITUZIONE E SEDE

1) E costituita ai sensi della delibera e dell autorizzazione del Consiglio direttivo

Bozza di Statuto Tipo per le Pro-loco (in riferimento al D. LGS. 460/97 e alla Legge 383/2000)

ASSOCIAZIONE LECCHESE PER L AIUTO AI GIOVANI CON DIABETE

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

ASSOCIAZIONE DOTTOR CLOWN RIMINI

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni

ART. 1 - DENOMINAZIONE

Associazione Italiana dei Comuni dei Parchi. Statuto

STATUTO LEGA BASKET FEMMINILE

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO

FEDERFARMA LAZIO - STATUTO

STATUTO ANTEAS. Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ART. 1 COSTITUZIONE

a) - promuovere ed elevare nella società e negli ambienti di lavoro il valore morale dell apporto collaborativo dei Maestri del Lavoro;

STATUTO. Associazione Nazionale Consiglieri e Assessori Comunali A.N.C.A.C.

STATUTO FORZA SOCIALE CONFEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI DANNEGGIATI (C.A.NA.DA.) ARTICOLO 1

Associazione GLABMEDIA Codice Fiscale via ragazzi del 99 nr BRESCIA

Amici del Cammino di Santiago

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ACCOMPAGNATORI GUIDE INTERPRETI TURISTICI - SIGLABILE A.G.I.L.O.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1

FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE BRESCIA S T A T U T O

A.G.AMM. A.G.AMM. ** ** ** **

L'Associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.

Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ECONOMIA AGRARIA E APPLICATA STATUTO

POLITECNICO DI MILANO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ADEGUAMENTO STATUTO DI ASSOCIAZIONE. rappresentanti membri su nove degli Associati di diritto dell'associazione

Statuto. STATUTO (Assemblea del 22/11/2005)

STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1

STATUTO. Art.1 Nome, Sede e Durata

ASSOCIAZIONE DI GESTIONE

INDICE. Art.20: Esercizio annuale Art.21: Rendiconto annuo Art.22: Codice Civile

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia

STATUTO PROLOCO GRESSAN. (in riferimento al D. LGS. 460/97 e alla Legge 383/2000)

STATUTO DELLA PRO LOCO di SESTO FIORENTINO

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

STATUTO ASSOCIAZIONE Gruppo Sportivo della Polizia Municipale di Brescia TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1. Costituzione È costituita l

Transcript:

STATUTO Art. 1 E costituita la: ASSOCIAZIONE BATTITORI REGIONE LOMBARDIA Art. 2 Essa ha sede legale in Milano, Via Marina n. 10. Il Consiglio Direttivo potrà fissare una o più sedi operative alle quali potranno essere attribuite le competenze relative alle singole zone provinciali. Art. 3 L Associazione ha per scopi: a) tutelare gli interessi morali, economici, sociali e culturali degli associati; b) assistere e tutelare collettivamente e singolarmente gli associati, coordinandone l attività; c) esaminare e porre allo studio i problemi concernenti il commercio ambulante ed attività accessorie e assimilate, promuovendone la soluzione presso le autorità e nelle sedi competenti; d) rimuovere gli ostacoli di ordine materiale e legale che dovessero insorgere per l libero e corretto esercizio dell attività commerciale nelle zone, e prospettare le soluzioni ritenute atte e sufficienti a soddisfare e raggiungere lo scopo desiderato; e) promuovere tutte quelle iniziative necessarie o utili all incremento e qualificazione del commercio e dei servizi dell ASSOCIAZIONE BATTITORI REGIONE LOMBARDIA nell interesse degli associati; f) esaminare, studiare e portare a soluzione tutte le questioni ad essa sottoposte dagli associati ed inerenti ai loro rapporti commerciali ed economici con i terzi, ivi compresi gli Enti Amministrativi;g) seguire i singoli soci nei loro atti, reclami e ricorsi, vertenze con le autorità e con gli enti pubblici, avvalendosi dei servizi del Movimento; h) designare o nominare propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi o commissioni per i quali la rappresentanza degli interessi del settore sia richiesta od ammessa. Art. 4 L ASSOCIAZIONE BATTITORI REGIONE LOMBARDIA non ha scopi di lucro ed è apartitica.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI Art. 5 Il patrimonio è costituito: a) dalla quota associativa annua; b) dall utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse; c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l attivo sociale. Art. 6 L esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Art. 7 Possono essere soci le persone o enti titolari di aziende che operano nel commercio ambulante muniti di autorizzazione speciale di Battitore. E altresì consentita l ammissione di soci onorari e di soci sostenitori. La qualità di socio si acquisisce a seguito di accettazione della domanda di ammissione, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. Le quote di associazione verranno annualmente stabilite dall Assemblea, così come quelle di socio sostenitore. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 Ottobre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di associazione. Art. 8 La qualità di socio si perde per decesso, se tratta si di persona fisica, o di scioglimento se trattasi di società, trasferimento, dimissioni e per morosità o indegnità. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita da tre probiviri nominati a tal fine dall Assemblea.

AMMINISTRAZIONE Art. 9 L ASSOCIAZIONE BATTITORI REGIONE LOMBARDIA è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 a 7 membri scelti fra i soci, anche soci onorari e sostenitori, eletti dall Assemblea dei soci per la durata di 3 anni. Art. 10 Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente ed un Tesoriere. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione chiedendo convalida alla prima Assemblea annuale. I Consiglieri possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio oltre che per i motivi dell art. 8 anche per reiterato assenteismo. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per la loro attività di gestione. Qualora il Consiglio affidasse ad uno dei suoi membri incarichi speciali per lo studio e la ricerca di soluzione dei problemi del commercio ambulante presso le autorità competenti, o altri incarichi particolari, lo stesso potrà stabilire i relativi compensi. Art. 11 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo ed all ammontare della quota sociale annuale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede che, nel caso di assenza del Presidente, è il Consigliere più anziano di età. Art. 12 Il consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell Associazione e cura, in particolare, l esecuzione dei deliberati dell Assemblea. Esso procede pure alla nomina di eventuali dipendenti determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 13 Il Presidente rappresenta legalmente l ASSOCIAZIONE BATTITORI REGIONE LOMBARDIA nei confronti dei terzi ed in giudizio; nei casi di urgenza, lo stesso può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Art. 14 Le decisioni sulle iniziative riguardanti l Associazione possono avvenire per referendum., con la maggioranza prevista al successivo art. 20. Il Consiglio, cioè trasmette ai singoli soci il testo delle iniziative da prendere o le azioni ed operazioni da eseguire, chiedendo il loro parere scritto e la precisa formulazione di approvazione o di dissenso da parte di loro. Ogni socio ritornerà al Consiglio il formulario con le osservazioni eventuali e la sottoscrizione di esplicita approvazione o rigetto di esecuzione della proposta. Art. 15 Il Consiglio Direttivo costituirà un servizio legale a favore degli associati. Lo stesso stipulerà delle convenzioni con dei legali sia per una consulenza generale che verrà prestata gratuitamente a favore di tutti gli associati che per l assistenza giudiziaria. ASSEMBLEE Art. 16 I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all anno mediante comunicazione scritta con lettera semplice diretta a ciascun socio almeno 10 giorni prima con l indicazione degli argomenti all ordine del giorno. L Assemblea deve essere pure convocata su domanda motivata da almeno un decimo dei soci a norma dell art. 20 c.c. Art. 17 L Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e su quello preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell Associazione, sulla nomina e sulla revoca per giusta causa dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello Statuto e su tutto quanto alla stessa demandato per Legge o per Statuto.

Art. 18 Hanno diritto di intervenire all Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare con semplice delega scritta da altro socio anche se membro del Consiglio, salvo nei casi di approvazione di bilanci e deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri. Nessun socio può essere portatore di più di cinque deleghe. Art. 19 L assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza l Assemblea nomina il proprio Presidente.Il Presidente dell Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.spetta al Presidente dell Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all AssembleaDelle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Art. 20 Le Assemblee sono validamente costituite con l intervento di almeno il 30% degli associati e le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. SCIOGLIMENTO Art. 21 Per deliberare lo scioglimento dell Associazione occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci.l Assemblea stessa provvederà alla nomina di una commissione di tre liquidatori che delibererà in ordine alla devoluzione del fondo comune.

CONTROVERSIE Art. 22 Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall Assemblea anche fra non associati; essi giudicheranno pro bono et aequo senza formalità di procedura.il loro lodo sarà inappellabile. TENUTA CONTABILE Art. 23 I registri assemblee, soci, consiglio, nonchè la tenuta contabile dell Associazione stessa sono a disposizione degli associati nei giorni che saranno stabiliti.