N. di Repertorio N. di Raccolta Contratto per l affidamento dei servizi di sopralluogo in azienda e verifiche tecnico-amministrative finalizzati alla esecuzione dei controlli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria per l erogazione di premi comunitari nell ambito dell OCM Vigneti Anno 2013 REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilatredici, il giorno del mese di in Firenze, Via san Donato 42/1, in una sala dell Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura, SONO COMPARSI: - AGENZIA REGIONALE TOSCANA EROGAZIONI AGRICOLTURA (ARTEA), codice fiscale e partita IVA n. 05096020481, di seguito denominata Agenzia, con sede legale in Firenze, Via San Donato 42/1, rappresentata da, nato a il, il quale interviene, ai sensi della L.R. 19.11.1999 n. 60, nella sua qualità di Direttore dell Agenzia, nominato con decreto del D.P.G.R. n., autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l Agenzia, per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n. del ; - Soc. con sede legale in ( ), via,n. CAP codice fiscale n., rappresentata da, nato a il interviene al presente atto in qualità di Presidente, Legale Rappresentante ed Amministratore Delegato della Società. 1
PREMESSO - che con del è stata indetta una trattativa privata per l affidamento del servizio di sopralluogo in azienda e verifiche tecnicoamministrative finalizzati alla esecuzione dei controlli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria per l erogazione di premi comunitari nell ambito dell OCM Vigneti Anno 2013 da aggiudicarsi ai sensi del Decreto Lgs. N. 163 del 12/04/2006; - che con decreto, è stato approvato il verbale di gara e aggiudicato il servizio ad, C.F. n. ed approvato lo schema di contratto; - che ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto; - che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblico-amministrativa. TUTTO CIO' PREMESSO I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue: ART.1 OGGETTO L Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura, nella persona del Direttore, affida ad con sede legale in ( ), via, n. CAP, codice fiscale n. che, nella persona del sig. accetta e si obbliga ad eseguire il servizio di sopralluogo in azienda e verifiche tecnicoamministrative finalizzati alla esecuzione dei controlli previsti dalla 2
normativa nazionale e comunitaria per l erogazione di premi comunitari nell ambito dell OCM Vigneti Anno 2013. si obbliga ad eseguire il servizio nel rispetto di quanto previsto: - nel Capitolato Speciale di Appalto che, sottoscritto per accettazione, così come presentato in sede di gara, si allega al presente contratto; - nell offerta tecnica presentata dalla stessa che si trova depositata presso l Agenzia. ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO Il presente contratto ha decorrenza dal fino al. ART. 3 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE L importo del presente contratto è fissato in un importo massimo presunto di. oltre IVA. L importo effettivo da corrispondere deriverà dall effettivo numero di Controlli in loco effettuati nel corso del contratto sulla base delle indicazioni e degli elenchi forniti dall Agenzia, moltiplicato per il prezzo unitario offerto pari ad euro, oltre IVA, così come indicato nell offerta economica presentata dalla Società in sede di gara che, in originale, si allega al presente contratto sotto la lettera A. I prezzi offerti sono comprensivi di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste. L'agenzia non garantisce il raggiungimento di tale importo. L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere l'eventuale aumento del servizio nei termini fissati dalla normativa vigente. ART. 4 FATTURAZIONE E PAGAMENTO Le fatture dovranno essere intestate ad ARTEA Agenzia Regionale Toscana 3
Erogazioni in Agricoltura - Via San Donato 42/1 50127 Firenze. La fatturazione delle prestazioni è contemplata in relazione ai singoli pacchetti di controlli / verifiche attribuiti e regolarmente effettuati. L emissione della fattura è subordinata alla restituzione del materiale concesso per lo svolgimento del servizio. I pagamenti delle fatture sono disposti, dopo la verifica di regolare esecuzione, entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore di mediante accredito sul conto corrente n.. presso FILIALE DI VIA (IBAN. ) Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale della Società. Il Sig. dichiara espressamente di esonerare l'agenzia da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti. ART. 5 CAUZIONE A garanzia dell esatta osservanza degli obblighi contrattuali la Società ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell art.113 del Decreto Lgs. N. 163 del 12/04/2006 e ss.ss.mm.ii. mediante polizza fideiussoria n. del con la quale si costituisce fideiussore a favore dell Agenzia nell interesse del contraente fino alla concorrenza della somma di euro ( / ) conforme a quanto stabilito dal comma 1 del citato art.113 del decreto legislativo n. 163 del 2006. 4
L atto suddetto viene allegato in originale al presente contratto sotto la lettera B ART. 6 SUBAPPALTO In considerazione della particolarità dello svolgimento dei controlli e delle verifiche per le quali ARTEA svolge la continua azione di monitoraggio attraverso controlli/verifiche di II livello, le prestazioni non sono subappaltabili. E vietata la cessione totale o parziale del contratto. ART. 7 CONTROLLO E VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE Tutte le prestazioni richieste potranno essere soggette a verifica, sia dalle strutture dell Agenzia, in particolare il servizio Controlli Oggettivi e il Servizio Controllo Interno, sia da strutture esterne con competenza in materia di Sviluppo Rurale (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Regione Toscana, Commissione Europea, e altri). Le verifiche dell Agenzia (verifiche interne) avranno lo scopo di accertare che i servizi forniti corrispondano alle specifiche e agli obiettivi del progetto, alle condizioni e caratteristiche accettate dall aggiudicatario, e il rispetto dei tempi e delle modalità previste. Per ogni fase di verifica potrà essere redatto processo verbale sottoscritto dalle parti. Le verifiche da parte di soggetti e/o strutture esterne (verifiche esterne), che potranno verificarsi nei successivi 24 mesi dallo svolgimento dei controlli, avranno lo scopo di accertare la corretta esecuzione dei controlli/verifiche. Durante tali verifiche il soggetto aggiudicatario dovrà garantire tutta l assistenza necessaria. 5
ART. 8 ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE La Società è tenuta all osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistiche in vigore (D. Lgs. 626/94). Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose in dipendenza di omissioni o negligenze nell esecuzione della prestazione, ricadrà sul contraente, restandone sollevata l Agenzia. ART. 9 PENALITA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO In caso di ritardo rispetto ai tempi di consegna previsti per i controlli in loco, (60 giorni per lo svolgimento e 15 giorni per le check list) e per le verifiche amministrative, (30 giorni), verrà applicata in relazione ai ritardi sulla singola scadenza una penale giornaliera pari al 5% al netto di IVA dell importo derivante dal prodotto del numero dei soggetti ancora da controllare e l importo unitario indicato dall aggiudicatario. In caso di verifica interna con esito negativo, l aggiudicatario è obbligata a rimuovere le anomalie riscontrate nel termine massimo di 5 giorni. Tale termine può, in circostanze eccezionali ed esplicitamente motivate, essere prolungato fino a 15 giorni. Decorso tale termine, in assenza di rimozione delle anomalie riscontrate, ART A applicherà una penale pari al costo del singolo controllo maggiorato del 50%. 6
In caso di verifica esterna con esito negativo, si applica una penale pari al costo del singolo controllo maggiorato del 50%. Tale importo verrà introitato mediante escussione della garanzia fidejussoria. Ogni contestazione verrà trasmessa all aggiudicatario che avrà facoltà di comunicare all Agenzia una nota di controdeduzione. In caso di impiego di tecnici non autorizzati da ARTEA, è prevista l applicazione una penale pari al costo del singolo controllo svolto dagli stessi maggiorato del 50%. In caso di applicazione di penali, l Agenzia ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti in relazione al presente contratto ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzione definitiva. L agenzia procederà, previa diffida ad adempiere assegnando un termine di 15 gg., alla risoluzione del contratto ove ci sia: - mancato adeguamento alle indicazioni formulate successivamente alle verifiche; - utilizzazione di personale non autorizzato da ARTEA; - ove si verifichi una non corretta esecuzione delle attività previste. In caso di risoluzione del contratto l Agenzia procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo l eventuale ulteriore risarcimento del danno. ART. 10 RECESSO L Agenzia si riserva la facoltà, in ogni momento, di recedere dal presente contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. In caso di recesso la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni effettuate, purché correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le 7
condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall art. 1671 del Codice Civile. È fatto divieto alla Società di recedere dal contratto. ART. 11 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste nel presente contratto, l Agenzia, in qualità di Titolare, nomina la Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell art. 29 e secondo quanto previsto dalla Direttiva adottata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1484 del 28/12/1999. Tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate e si considererà revocata a completamento dell incarico. La Società, in quanto responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all applicazione del D.Lgs. 196/2003. In particolare si impegna a : - utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione; - nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni; 8
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell articolo 31 del D.Lgs. 196/03; - adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/03, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all art. 31, analiticamente specificato nell allegato B al decreto stesso, denominato Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza ; - predisporre e trasmettere una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti, nei riguardi delle misure di sicurezza adottate ai fini della Legge, alla titolare Agenzia, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario. ART. 12 FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l Agenzia fosse attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con rinuncia di qualsiasi altro Foro. ART. 13 OSSERVANZA LEGGI E DISPOSIZIONI Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D. Lvo n. 163/2006. ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto riguarda l I.V.A., al D.P.R. 131/1986 per quanto riguarda 9
l imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto riguarda l imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modificazioni ed integrazioni. L I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell Agenzia, mentre l imposta di bollo e di registro del presente atto, nonché ogni altro onere contrattuale sono a carico della Società. ART. 15 ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL ARTICOLO 1341 DEL CODICE CIVILE Ai sensi e per gli effetti dell art. 1341 del Codice Civile, il Sig. dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli 3 (Corrispettivo contrattuale), 4 (Fatturazione e pagamento), 8 (Assicurazioni obbligatorie), 10 (Recesso) e 12 (Foro competente) del presente contratto. Il presente contratto composto da n. pagine è approvato e sottoscritto. AGENZIA REGIONALE TOSCANA EROGAZIONI AGRICOLTURA (ARTEA) 10