FOGLIO INFORMATIVO ai sensi della delibera CICR 4.3.2003 e istruzioni di vigilanza di Banca d Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari Global Transaction services Citibank London Informazioni sulla Banca Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A Piazza S. Giusto, 10-55100 Lucca (LU) Telefono: 800 024 024 fax 0321 39 39 73 Sito internet: www.crluccapisaliv.it E-mail : contattaci@bancopopolare.it Iscrizione all'albo delle banche presso Banca d Italia: n 5170 Caratteristiche e rischi tipici del Prodotto/Servizio Struttura e funzione economica Il servizio consente di incassare i propri crediti da esportazione attraverso trasferimenti bancari internazionali espressi in euro o in altre valute, originati da banche estere, accentrandoli su conti nostri dedicati che la Banca intrattiene presso la sede londinese di Citibank. I trasferimenti transitati su tali conti presso Citibank sono aggregati quotidianamente e negoziati dalla Banca ai rispettivi beneficiari tramite bonifici estero. I bonifici estero si possono distinguere in tre categorie: bonifici transfrontalieri soggetti alla Direttiva 97/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 relativo ai bonifici transfrontalieri (decreto legislativo n. 253 del 28/07/2000). La Direttiva si applica ai bonifici effettuati in Euro, nelle valute degli Stati membri dell Unione Europea e nelle valute degli stati EFTA, di ammontare non superiore all equivalente di 50.000 euro. Il bonifico transfrontaliero è un operazione effettuata, su iniziativa di un ordinante, tramite un ente situato in uno Stato membro per mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente situato in un altro Stato membro. L Ente del beneficiario mette a disposizione di quest ultimo l importo del bonifico transfrontaliero nel termine convenuto con il beneficiario o, in assenza di tale termine, entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui l importo stesso è accreditato sul conto del medesimo ente. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini, l ente del beneficiario è tenuto a riconoscere allo stesso un indennizzo nella misura prevista dall art. 4 comma 6 del D.Lgs. 253/2000, consistente nel pagamento di una somma corrispondente all interesse legale calcolato sull importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini e la data nella quale l importo del bonifico transfrontaliero è messo a disposizione del beneficiario; bonifici transfrontalieri in euro soggetti al Regolamento (CE) 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro. Il Regolamento si applica ai bonifici effettuati in Euro oppure in Corone Svedesi d ammontare non superiore all equivalente di 50.000 euro. Il bonifico transfrontaliero è un operazione effettuata su iniziativa di un ordinante tramite un ente o una sua succursale insediati in uno Stato membro, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente o una sua succursale insediati in un altro stato membro; l ordinante e il beneficiario possono essere la stessa persona. Per completezza di informazione, si precisa che un bonifico può essere sia bonifico transfrontaliero, sia bonifico transfrontaliero in Euro, se rispecchia le caratteristiche di entrambi. In tale caso si applicano le condizioni più favorevoli; altri bonifici, se non rientrano nelle caratteristiche descritte ai punti precedenti. Pagina 1 di 5
Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi vanno tenuti presenti: variazione in senso sfavorevole delle condizione economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in caso di negoziazione di bonifici espressi in altra valuta, il rischio di oscillazione dei cambi, il rischio paese, cioè l impossibilità di concludere l intermediazione in valuta estera a causa di situazioni politiche, calamità naturali ecc. che interessano il Paese di riferimento, il rischio della controparte estera deputata alla tramitazione dei bonifici. Legenda Negoziazione Valuta Forex Valuta/divisa estera Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro paese Valuta internazionale di regolamento corrispondente a 2 giorni lavorativi internazionali. Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio dollari USA). Condizioni economiche del Prodotto/Servizio SPESE E COMMISSIONI GLOBAL TRANSACTION SERVICES Attivazione 50,00 Gestione mensile 60,00 Trasmissione giornaliera riepiloghi trasferimenti via Remote Banking nessuna commissione IBB/Vantaggio Trasmissione giornaliera riepiloghi trasferimenti via fax 30,00/mese Trasferimenti registrati sui conti della Banca presso Citibank London 2,50/cad Ricerche Global Transaction Services 15,00/cad Negoziazione in conto dei bonifici estero (soggetti a Regolamento CE 2560/2001) derivanti dall aggregazione dei trasferimenti registrati sui conti della Banca presso Citibank London Commissione di intervento su negoziazione in conto dei bonifici estero (altri bonifici) derivanti dall aggregazione dei trasferimenti registrati sui conti della Banca presso Citibank London Spese per operazione su negoziazione in conto dei bonifici estero (altri bonifici) derivanti dall aggregazione dei trasferimenti registrati sui conti della Banca presso Citibank London ALTRE CONDIZIONI APPLICABILI A TUTTI I BONIFICI Richieste di interventi successivi alla negoziazione dei bonifici derivanti dall aggregazione dei trasferimenti registrati sui conti della Banca presso Citibank London nessuna commissione o spesa 2 per mille con importo minimo applicabile di 3,50 10,50 spese quantificate di volta in volta, in base alla richiesta stessa CONDIZIONI DI VALUTA L importo del bonifico estero, derivante dall aggregazione dei trasferimenti registrati sui conti della Banca presso Citibank London, che rientra nella categoria dei bonifici transfrontalieri, in applicazione al D.L. nr.253 del 28.07.2000 e del Regolamento EU 2560/2001, è messo a disposizione del cliente beneficiario nei termini con lo stesso convenuti o, in assenza di tali termini, entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui l importo stesso è disponibile (valuta di accredito) per il nostro Istituto. Gli importi di tutti gli Altri bonifici estero, derivanti dall aggregazione dei trasferimenti registrati sui conti della Banca presso Citibank London, sono messi a disposizione del cliente beneficiario con valuta 2 giorni forex più un giorno lavorativo dalla data di negoziazione. Pagina 2 di 5
NB. La negoziazione contro euro e/o altra divisa di bonifici estero, espressi in una divisa diversa dall euro, è considerata operazione diversa e successiva alla messa a disposizione di cui alle disposizioni di legge ONERE RELATIVO ALLE VALUTE Calcolato convezionalmente, sulla base di un tasso pari all 1% riferito ad un capitale con controvalore pari ad Euro 1.000,00 e ad un anno di 360 giorni. Rateo giornaliero 0,0278 Per definire l onere con riferimento alla specificità della singola operazione, occorre tenere conto dei giorni di valuta di volta in volta indicati, moltiplicarli per il rateo giornaliero e per il tasso effettivamente applicato sul conto. Nel caso di condizione espressa in giorni lavorativi bancari, occorrerà sommare i giorni di valuta ai giorni di eventuale festività; per le operazioni in divisa occorrerà sommare anche le festività proprie del paese della divisa. NOTE Si richiama l'attenzione della clientela sul fatto che permane il rischio di cambio per i bonifici che sono espressi in divise estere diverse dall euro. Clausole contrattuali che regolano il Prodotto/Servizio Si richiama l attenzione del cliente sulle clausole, contenute nel modulo relativo alle Condizioni generali relative al rapporto banca cliente, di cui: - all Art.2, dove si precisa che per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente ha facoltà di rivolgersi all'ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'ombudsman bancario; - all Art.3, dove si stabilisce il principio secondo cui la banca, nella esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela è tenuta in via generale ad eseguire l incarico e può rifiutarsi di assumere tali incarichi solo qualora ricorra un giustificato motivo, dando comunque tempestiva comunicazione del rifiuto al cliente stesso. Si stabilisce poi che: in assenza di particolari istruzioni del cliente, la banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi, nel rispetto del principio di diligenza professionale e tenendo conto degli interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi; la banca, è comunque autorizzata, a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario; il cliente ha facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione; - all Art.4, e all Art.5, in tema di comunicazioni tra cliente e banca e viceversa, in cui si specificano, tra l altro, i comportamenti che il cliente è tenuto ad osservare nell inoltro di comunicazioni e ordini in forma scritta e documenti in genere e si puntualizza che quando un rapporto è intestato a più persone, salvo diverso accordo scritto, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto fatti dalla banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri; - all Art.6, dove, a specifica tutela della posizione del cliente che ha compiuto atti di disposizione a favore di terzi (ad esempio, portatori di assegni emessi dal cliente stesso), si prevede che nello svolgimento delle operazioni connesse a detti atti la banca verifica l idoneità dei documenti eventualmente esibiti dai soggetti che entrano in rapporto con la banca stessa; - all Art.7, dove, nell ambito delle previsioni sul deposito delle firme autorizzate, si stabilisce che il cliente e i soggetti autorizzati ad operare sui rapporti sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata; - all Art.8, dove in tema di poteri di rappresentanza, si prevede che le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate a rappresentare il cliente nei suoi rapporti con la banca e/o le rinunce da parte delle medesime, saranno opponibili alla banca soltanto quando questa abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e, in ogni caso, sarà opponibile alla banca decorsi 5 giorni lavorativi; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge; che, quando il rapporto è intestato a più persone, la revoca delle facoltà di Pagina 3 di 5
rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, salvo però l obbligo per il cointestatario che ha disposto la revoca di informarne gli altri cointestatari; - all Art.9, dove si prevede che quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari, e che l'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, cui spetta però obbligo di avvertirne tempestivamente gli altri; - all Art.10, dove in tema di c.d. pegno omnibus e diritto di ritenzione, si stabilisce che i titoli e i valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, restano costituiti a garanzia per l adempimento delle obbligazioni del cliente a fronte di affidamenti e/o impegni comunque contratti nei confronti della banca; - all Art.11, dove si prevede che quando esistono tra la banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto; ma al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art.1186 cod.civ, la banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili; - all Art.12, dove in tema di imputazione dei pagamenti, si prevede che il cliente può dichiarare nel momento del pagamento quale dei debiti esistenti intende soddisfare, e che ove il cliente non si avvalga di tale facoltà la banca possa imputare il pagamento ad estinzione o riduzione di una delle obbligazioni del cliente, dandone comunicazione al cliente stesso; - all Art.13, dove si stabilisce che la banca ha diritto di variare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, posti in essere con il cliente, peraltro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari ; - Art.17 - Foro competente. [(clausola non operante nel caso in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art.3, comma 1, del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n.206 ( Codice del consumo )]: si prevede al primo comma che Foro competente per eventuali controversie fra la banca ed il cliente, relative ai rapporti di conto corrente e ad ogni altro rapporto di qualsiasi natura, è quello della Sede legale della banca o, in alternativa, quello della dipendenza della banca presso la quale sono costituiti i rapporti; al secondo comma, che sia il cliente che la banca potranno altresì instaurare qualsiasi procedimento anche davanti al giudice competente nel luogo in cui è la residenza o la sede del cliente, come anche, in alternativa, davanti al giudice nel cui ambito territoriale di competenza è ubicata una qualsiasi delle dipendenze della banca, sempreché nell'ambito della regione in cui è la residenza o la sede del cliente stesso, ovvero uno stabilimento con rappresentante del cliente autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. Si richiama l attenzione del cliente sulle clausole, contenute nel modulo relativo al Mandato senza rappresentanza ai sensi dell'art. 1705 c.c. e seguenti, di seguito riportato: Premesso che: A) per ottimizzare le modalità di incasso bonifici dalla nostra clientela estera nel/i..(indicare paese/i di riferimento) necessitiamo di un appoggio bancario nel/i suddetto/i Paese/i presso una banca locale; B) il servizio che meglio risponde alle nostre esigenze risulta essere quello offerto dalla BANCA per il tramite di CITIBANK, (intermediario di diritto statunitense operante con un network di centinaia di filiali nel mondo, la quale si è resa disponibile ad aprire un conto corrente per la gestione dei bonifici sopra citati ( Global Transaction Services ), a condizione che suddetto conto risulti esclusivamente intestato ad un Istituto di Credito italiano; C) la BANCA si è resa disponibile ad accendere tali rapporti nel nostro interesse presso CITIBANK filiale di Londra (di seguito anche CITIBANK ), D) siamo consapevoli di tutte le conseguenze giuridiche, amministrative e fiscali, che tale intestazione comporta e disponibili pertanto a mantenervi indenni da qualsivoglia onere o conseguenza dipendenti dal perfezionamento e dall esecuzione di codesto mandato. Tutto Ciò premesso 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente mandato; 2) per l'esecuzione dell operatività relativa al servizio di incasso bonifici di nostri clienti Vi conferiamo ai sensi dell'art. 1705 c.c. e seguenti il mandato a sottoscrivere i contratti di Global Transaction Services presso CITIBANK il cui testo in lingua inglese si allega, contratti che dichiariamo di ben conoscere e di trovare perfettamente conformi alla nostra volontà, nonchè Vi conferiamo tutti i poteri necessari per espletare tramite CITIBANK la gestione amministrativa e contabile del relativo servizio; 2) al fine di consentirvi la migliore esecuzione dell'incarico ci obblighiamo fin da ora a mettere immediatamente a disposizione del Banco a prima richiesta, inoltrata anche a mezzo fax, ogni eccezione rimossa, tutti i mezzi economici necessari per far fronte ad ogni ed eventuale onere o spesa in qualunque modo dipendente dai contratti sottoscritti nell interesse della nostra società con CITIBANK, autorizzandovi, Pagina 4 di 5
in caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al presente punto 2), a procedere direttamente all'addebito dell'importo sul nostro conto corrente N... acceso presso la filiale di... 3) in caso di ritardato o mancato pagamento di quanto richiesto ai sensi del punto 2) sono convenuti interessi di mora nella misura del...; 4) con la presente ci obblighiamo altresì a risarcire ogni maggior danno da Voi subito in conseguenza dell'adempimento del presente mandato; 5) nella Vostra qualità di mandatario, il Banco si impegna a fornire rendicontazione dettagliata dei bonifici pervenuti presso CITIBANK nonché, al ricevimento dei flussi contabili da parte di CITIBANK, ad accreditare con la valuta concordata le somme di nostra spettanza sul conto corrente a noi intestato di cui al precedente articolo 2; 6) autorizziamo con la presente la BANCA a trattare le informazioni che ci riguardano in forma confidenziale nonché a trasmettere tali informazioni anche a CITIBANK per le finalità inerenti lo svolgimento del servizio di Global Transaction Services. Autorizziamo altresì i medesimi soggetti a comunicare i nostri dati alle proprie Filiali, società partecipate agenti o società esterne delle quali riterranno opportuno avvalersi per lo svolgimento del medesimo servizio; 7) il presente mandato è a titolo oneroso e per l esecuzione dello stesso sono concordate commissioni di servizio e spese nella misura che ci comunicherete con apposita scheda condizioni allegata alla Vostra lettera di accettazione; oltre a tali condizioni il servizio espletato in forza del presente mandato è disciplinato dalle condizioni generali relative al rapporto Banca-cliente e dalle condizioni economiche applicabili alla liquidazione dei bonifici estero con voi concordate e da noi già conosciute ed accettate; 8) viene pattuita a nostro favore la facoltà di revoca del presente mandato e la corrispondente facoltà di rinuncia a Vostro favore che dovrà essere esercitata da entrambi con preavviso di giorni trenta a mezzo raccomandata A.R; resta inteso che qualora pervenissero bonifici a nostro favore successivi alla revoca del presente mandato, la BANCA e CITIBANK saranno autorizzati a respingere tali bonifici al mittente; 9) il mandato è regolato dalla legge italiana ed eleggiamo il Tribunale della città in cui ha sede legale la Banca, quale foro esclusivo per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente mandato; 10) riconosciamo piena efficacia probatoria alle registrazioni contabili eseguite da CITIBANK e dalla BANCA; 11) tutte le spese, oneri anche di natura fiscale conseguenti al presente contratto, anche se dovute per modifica della legislazione vigente, saranno a carico nostro; 12) ad ogni effetto di legge le comunicazioni, ivi compresa la rendicontazione dettagliata dei bonifici pervenuti presso CITIBANK, da effettuarsi ai fini del presente mandato dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:. fax. Per la BANCA filiale di..fax. 13) eventuali modifiche al presente mandato dovranno essere concordate per iscritto tra le parti; 14) il presente mandato non può essere oggetto di cessione a terzi. Pagina 5 di 5