Aperture di credito in conto corrente ordinario NON CONSUMATORI

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1 04/08/2009 FOGLIO INFORMATIVO ai sensi della delibera CICR e istruzioni di vigilanza di Banca d Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari Aperture di credito in conto corrente ordinario NON CONSUMATORI Informazioni sulla Banca Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero Spa. Sede legale e amministrativa: Piazza Nogara Verona. Indirizzo telematico: Codice ABI 5188 Iscritta all'albo delle banche presso Banca d Italia. Banca controllata da socio unico Banco Popolare Soc. Coop. Iscrizione al registro delle imprese di Verona: n Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. - Fondo Nazionale di Garanzia. Capitale sociale Euro interamente versato. Riserve al 31/12/2008 Euro Caratteristiche e rischi tipici del Prodotto/Servizio Struttura e funzione economica Contratto con il quale la Banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro, oltre l ammontare delle somme depositate, per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. Tale facilitazione, nei limiti dell importo massimo accordato e per tutta la sua durata, potrà essere utilizzata in una o più volte anche mediante l emissione di assegni bancari e ne potrà essere ripristinata la disponibilità con versamenti successivi, anche con bonifici o altri accrediti. Tale affidamento è ottenibile mediante: - una richiesta di facilitazione, su apposito modulo, completata con i propri dati nonché di eventuali garanti e comprendente una situazione patrimoniale, con indicazione delle attività e passività, aggiornata - in caso di società dovrà essere fornito inoltre l atto costitutivo, lo statuto, l attribuzione di poteri agli amministratori in carica, nonché gli ultimi bilanci depositati qualora previsto per la specifica forma societaria. In relazione all importo ed ai giorni di utilizzo il cliente è tenuto a pagare all istituto un corrispettivo calcolato in base alle condizioni economiche applicate. Principali rischi - variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche come tassi di interesse o altre commissioni e spese del servizio, a fronte delle quali al cliente viene riservata la facoltà di recesso nei termini previsti dal contratto - revoca della facilitazione per volontà della Banca a fronte di un uso non corretto del fido concesso, ad es. utilizzi al di fuori del fido, e/o a seguito di atti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale od economica del richiedente o dell eventuale garante. Pagina 1 di 5

2 Legenda delle principali nozioni dell operazione Affidamento a revoca Affidamento a tempo determinato Cliente non Consumatore Corrispettivo di Disponibilità Creditizia Indennità per Sconfinamento Saldo contabile Saldo disponibile Spese liquidazione interessi debitori Tasso debitore affidamento a tempo indeterminato affidamento con scadenza prefissata Si definisce Cliente non consumatore la ditta individuale o società di persone o società di capitali che svolge attività imprenditoriale o professionale. Rappresenta la remunerazione accordata dalla Banca per la messa a disposizione dei fondi indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. La percentuale del Corrispettivo Disponibilità Creditizia è calcolata secondo criteri di proporzionalità, espressi con valori percentuali decrescenti rispetto all'importo degli affidamenti concessi ed alla loro durata. I valori del Corrispettivo Disponibilità Creditizia sono espressi su base annua e troveranno applicazione pro quota ad ogni liquidazione delle competenze. Costituisce una penalità per l'utilizzo di fondi effettuato dal cliente oltre il limite dell'affidamento concesso, ovvero per l'utilizzo effettuato in relazione a rapporti non affidati oltre il limite della provvista esistente sul conto. saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione, ossia non ancora disponibili per valuta, o indisponibili, ossia con esito non ancora acquisito giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata sono le spese collegate al conteggio degli interessi debitori (non cumulano con eventuali spese per il conteggio di interessi creditori) Tasso annuo con capitalizzazione. Il tasso effettivo è quello che tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni trimestrali su base annua. Condizioni economiche del Prodotto/Servizio NOTE GENERALI - Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all anno civile di 365 giorni ( 366 giorni se l anno è bisestile). - Le spese vengono addebitate fino a concorrenza dell importo massimo previsto dalle condizioni in vigorenei limiti d importo tempo per tempo consentiti dalla legge 7/3/1996 n.108 (disposizioni in materia di usura) e sue eventuali modificazioni ed integrazioni, e ciò senza bisogno di comunicazione da parte della banca. TASSI Tassi debitori su affidamenti Tasso debitore per utilizzi entro fido 11,8500% Tasso debitore effettivo annuo per utilizzi entro fido 12,3871% Maggiorazione di tasso debitore per utilizzi oltre fido 3,0000% Pagina 2 di 5

3 N.B. La maggiorazione di tasso debitore per utilizzi oltre fido, sommata alla misura prevista per il tasso debitore per utilizzi entro fido viene applicata solo sulle somme utilizzate oltre il limite del fido concesso. Il tasso risultante dall applicazione della maggiorazione per utilizzi irregolari è determinato fino alla concorrenza dei limiti tempo per tempo consentiti dalla legge 07/03/1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura) sue eventuali modificazioni ed integrazioni, e ciò senza bisogno di comunicazione da parte della Banca. Tasso di mora 11,8500% SPESE FISSE E VARIABILI DI GESTIONE INDENNITA PER SCONFINAMENTO Per cliente non consumatore Per sconfinamento fino a ,00 al giorno Per sconfinamento fino a ,00 al giorno Per sconfinamento fino a ,00 al giorno Per sconfinamento fino a ,00 al giorno Per sconfinamento fino a ,00 al giorno Per sconfinamento fino a ,00 al giorno Per sconfinamento oltre ,00 al giorno N.B.: l'indennità per Sconfinamento costituisce la penalità applicata per l utilizzo di fondi oltre il limite dell affidamento concesso o per un utilizzo effettuato allo scoperto. CORRISPETTIVO DI DISPONIBILITA CREDITIZIA Valori annui liquidati trimestralmente per cliente non consumatore Per fidi di importo fino a ,50% Per fidi di importo compreso tra e ,00% Per fidi di importo oltre ,50% N.B.: il Corrispettivo di Disponibilità Creditizia è determinato nella misura percentuale onnicomprensiva di cui sopra, espressamente convenuta in relazione all importo e alla durata dell affidamento quale corrispettivo per la messa a disposizione dei fondi e viene applicato sull intero importo di affidamento concesso, indipendentemente dall effettivo prelevamento delle somme e dalla durata dell utilizzo. Spese recuperate per richiesta di visure ipocatastali a corredo di istruttoria fidi 25,82 PARTICOLARITA RAPPORTO Periodicità di liquidazione delle competenze a debito Periodicità di liquidazione delle competenze a credito Periodicità di liquidazione delle spese Clausole contrattuali che regolano il Prodotto/Servizio Si richiama l attenzione del cliente sulle clausole, contenute nel modulo relativo alle Condizioni generali relative al rapporto banca cliente, di cui: - all Art.2, dove si precisa che per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente ha facoltà di rivolgersi all'ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'ombudsman bancario; - all Art.3, dove si stabilisce il principio secondo cui la banca, nella esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela è tenuta in via generale ad eseguire l incarico e può rifiutarsi di assumere tali incarichi solo qualora ricorra un giustificato motivo, dando comunque tempestiva comunicazione del rifiuto al cliente stesso. Si stabilisce poi che: in assenza di particolari istruzioni del cliente, la banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi, nel rispetto del principio di diligenza professionale e tenendo conto degli interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi; la banca, è comunque autorizzata, a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario; il cliente ha facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione; - all Art.4, e all Art.5, in tema di comunicazioni tra cliente e banca e viceversa, in cui si specificano, tra l altro, i comportamenti che il cliente è tenuto ad osservare nell inoltro di comunicazioni e ordini in forma scritta e documenti in genere e si puntualizza che quando un rapporto è intestato a più persone, salvo diverso Pagina 3 di 5

4 accordo scritto, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto fatti dalla banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri; - all Art.6, dove, a specifica tutela della posizione del cliente che ha compiuto atti di disposizione a favore di terzi (ad esempio, portatori di assegni emessi dal cliente stesso), si prevede che nello svolgimento delle operazioni connesse a detti atti la banca verifica l idoneità dei documenti eventualmente esibiti dai soggetti che entrano in rapporto con la banca stessa; - all Art.7, dove, nell ambito delle previsioni sul deposito delle firme autorizzate, si stabilisce che il cliente e i soggetti autorizzati ad operare sui rapporti sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata; - all Art.8, dove in tema di poteri di rappresentanza, si prevede che le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate a rappresentare il cliente nei suoi rapporti con la banca e/o le rinunce da parte delle medesime, saranno opponibili alla banca soltanto quando questa abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e, in ogni caso, sarà opponibile alla banca decorsi 5 giorni lavorativi; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge; che, quando il rapporto è intestato a più persone, la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, salvo però l obbligo per il cointestatario che ha disposto la revoca di informarne gli altri cointestatari; - all Art.9, dove si prevede che quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari, e che l'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, cui spetta però obbligo di avvertirne tempestivamente gli altri; - all Art.10, dove in tema di c.d. pegno omnibus e diritto di ritenzione, si stabilisce che i titoli e i valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, restano costituiti a garanzia per l adempimento delle obbligazioni del cliente a fronte di affidamenti e/o impegni comunque contratti nei confronti della banca; - all Art.11, dove si prevede che quando esistono tra la banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto; ma al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art.1186 cod.civ, la banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili; - all Art.12, dove in tema di imputazione dei pagamenti, si prevede che il cliente può dichiarare nel momento del pagamento quale dei debiti esistenti intende soddisfare, e che ove il cliente non si avvalga di tale facoltà la banca possa imputare il pagamento ad estinzione o riduzione di una delle obbligazioni del cliente, dandone comunicazione al cliente stesso; - all Art.13, dove si stabilisce che la banca ha diritto di variare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, posti in essere con il cliente, peraltro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari ; - Art.17 - Foro competente. [(clausola non operante nel caso in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art.3, comma 1, del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n.206 ( Codice del consumo )]: si prevede al primo comma che Foro competente per eventuali controversie fra la banca ed il cliente, relative ai rapporti di conto corrente e ad ogni altro rapporto di qualsiasi natura, è quello della Sede legale della banca o, in alternativa, quello della dipendenza della banca presso la quale sono costituiti i rapporti; al secondo comma, che sia il cliente che la banca potranno altresì instaurare qualsiasi procedimento anche davanti al giudice competente nel luogo in cui è la residenza o la sede del cliente, come anche, in alternativa, davanti al giudice nel cui ambito territoriale di competenza è ubicata una qualsiasi delle dipendenze della banca, sempreché nell'ambito della regione in cui è la residenza o la sede del cliente stesso, ovvero uno stabilimento con rappresentante del cliente autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. Nel modulo relativo alla concessione e/o variazione di affidamenti per soggetti non consumatori vengono in particolare considerazione le norme contenute nelle seguenti clausole: Condizioni particolari: punto 2) nel quale si prevede che l utilizzo degli affidamenti resta subordinato al perfezionamento delle garanzie eventualmente convenute Pagina 4 di 5

5 punto 3) nel quale è previsto che, se è stabilito un piano di riduzione dell ammontare dell affidamento, le riduzioni di fido vengono effettuate dalla banca automaticamente senza che sia tenuta ad inoltrare preavviso di pagamento, obbligandosi il cliente ad effettuare i versamenti sul conto corrente alle date previste; punto 4) nel quale si prevede che, qualora l affidamento sia reso utilizzabile a valere su più conti e/o rapporti, il limite disponibile su ciascun conto e/o rapporto si determina automaticamente, senza necessità di comunicazione da parte della banca, imputando all ammontare accordato gli importi utilizzati o altrimenti non disponibili sui diversi conti e/o rapporti; Norme che disciplinano gli affidamenti: Aperture di credito utilizzabili nella forma tecnica del Conto Unico Art.1 dove si prevede che la banca è esonerata dall'inviare ai correntista qualsivoglia comunicazione in ordine all importo disponibile ed alle relative variazioni; Art.2 dove si prevede che gli effetti, documenti o altri appunti cartacei od elettronici sono trasmessi dal correntista alla banca con contestuale cessione pro-solvendo dei relativi crediti; Art.3 nel quale la banca si riserva inoltre il diritto di richiedere in qualsiasi momento il rimborso delle somme anticipate, anche prima della scadenza o dell incasso dei crediti; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al correntista un preavviso non inferiore a un giorno; Affidamenti diversi da quelli accordati in forma di apertura di credito in conto corrente : punto b) nel quale si prevede l obbligo del cliente di pagare gli interessi e le commissioni alla scadenza del relativo periodo di liquidazione e la facoltà della banca di addebitare il relativo importo sul conto corrente ordinario del cliente, anche allo scoperto; punto d), in tema di recesso, dove si prevede: la facoltà per la banca di recesso, riduzione o sospensione dell apertura di credito a tempo indeterminato, con effetto immediato qualora ricorra un giustificato motivo, o in caso contrario con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi; nell apertura di credito a tempo determinato, la facoltà per la banca di recesso dall affidamento, riduzione o sospensione dello stesso, con effetto immediato, subordinatamente all esistenza di una giusta causa; punto f) nel quale si prevede che, in caso di utilizzo in valuta estera, il cliente deve effettuare i pagamenti degli importi dovuti alla banca in divisa effettiva; in mancanza, la banca è legittimata ad acquistare sul mercato la divisa necessaria ai pagamenti, restando il cliente debitore per il corrispondente importo in euro ed escluso ogni effetto novativo. E pure previsto che, in caso di superamento del limite dell affidamento per effetto di variazioni del rapporto euro/valuta estera, la banca potrà richiedere il versamento del corrispondente importo con preavviso scritto di almeno 15 gg.; punto g) nel quale si prevede, in caso di mancato pagamento delle somme comunque dovute, l obbligo del cliente di pagare gli interessi di mora; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Operazioni a fronte di crediti verso terzi (per sconto, anticipazione S.B.F., in conto anticipi, aperture di credito in Conto unico etc.); si prevede che: - i crediti del cliente verso terzi sono da intendersi contestualmente ceduti pro-solvendo alla Banca all'atto delle operazioni, a garanzia di quanto ad essa dovuto per capitale, interessi spese ed ogni altro accessorio; - è in facoltà della Banca di stabilire che l'utilizzo dell'affidamento resti subordinato all'avvenuta accettazione della cessione da parte del debitore o all avvenuta notifica della cessione stessa; - la Banca ha facoltà di accreditare le somme incassate in uno speciale conto vincolato a garanzia, per essere in qualunque momento utilizzate per l'estinzione o decurtazione di ogni suo credito nei confronti del cliente, presente o futuro ed ancorchè non liquido ed esigibile; - resta fermo, considerato lo scopo di garanzia della cessione, l'obbligo del cliente di rimborsare alla Banca tutto quanto dovuto in dipendenza delle obbligazioni garantite; la cessione pro-solvendo non pregiudica pertanto il diritto della Banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti nei confronti del cliente e degli eventuali coobbligati; - il cliente resta obbligato a dare immediata comunicazione alla Banca dei versamenti eventualmente effettuati dai propri debitori presso banche o enti - ai quali egli dovrà dare istruzioni di mettere subito a disposizione della Banca le somme ricevute - ed a consegnare immediatamente alla Banca tutti gli atti e i documenti che gli pervenissero direttamente. Pagina 5 di 5

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