Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 febbraio 2017 (OR. en)

Documenti analoghi
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 gennaio 2017 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 28 luglio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 15 novembre 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 28 luglio 2017 (OR. en)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 31 ottobre 2007 (OR. en) 14044/07 FISC 138

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 22 settembre 2017 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 23 febbraio 2016 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 4 novembre 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 giugno 2017 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 3 giugno 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 settembre 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 11 agosto 2017 (OR. en)

15383/17 LA-RM/gma DGC 1A

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 marzo 2015 (OR. en)

15781/17 DT/ff DGC 2B. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 26 febbraio 2018 (OR. en) 15781/17. Fascicolo interistituzionale: 2017/0032 (NLE)

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 ottobre 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 ottobre 2016 (OR. en)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 11 marzo 2008 (OR. en) 6850/08 UD 28 FISC 22 TDC 3

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 8 agosto 2016 (OR. en)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 7 aprile 2011 (OR. en) 8202/11 Fascicolo interistituzionale: 2010/0392 (NLE) PECHE 84

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 30 ottobre 2018 (OR. en)

5305/10 DT/ff DG H 2 B

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 23 maggio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 4 dicembre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 4 aprile 2017 (OR. en)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 8 ottobre 2008 (OR. en) 13198/08 Fascicolo interistituzionale: 2008/0179 (ACC)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 aprile 2015 (OR. en)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 26 ottobre 2011 (10.11) (OR. en) 16064/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 novembre 2017 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

15436/17 RM/gma DGB 1A. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 gennaio 2018 (OR. en) 15436/17. Fascicolo interistituzionale: 2017/0310 (NLE)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 24 agosto 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 marzo 2016 (OR. en)

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 settembre 2016 (OR. en)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 18 novembre 2011 (29.11) (OR. en) 16965/11. Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D035899/03.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 30 luglio 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 aprile 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 24 ottobre 2017 (OR. en)

15083/16 hio/pdn/s 1 DRI

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 16 settembre 2014 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio europeo Bruxelles, 19 giugno 2018 (OR. en)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 16 aprile 2009 (OR. en) 8238/09 Fascicolo interistituzionale: 2008/0143 (CNS) LIMITE FISC 39

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 luglio 2016 (OR. en)

10974/16 LA/gma-lmm DGC 1A

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 29 luglio 2009 (30.07) (OR. en) 12464/1/09 REV 1. Fascicolo interistituzionale: 2009/0109 (ACC)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 434 final ANNEX 1.

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

REGOLAMENTO (CEE) N. 2151/84 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1984 relativo al territorio doganale della Comunità

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2017 (OR. en)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 11 gennaio 2011 (OR. en) 17877/10 FISC 157

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 15 maggio 2017 (OR. en)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 30 luglio 2014 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 marzo 2017 (OR. en)

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

DECISIONI (2014/737/UE)

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 18 novembre 2011 (24.11) (OR. en) 17214/11. Fascicolo interistituzionale: 2011/0248 (CNS)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 28 ottobre 2014 (OR. en)

6358/17 ele/ms/s 1 DG D 1 A

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 aprile 2016 (OR. en)

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 27 febbraio 2008 (OR. en) 2006/0289 (COD) PE-CONS 3679/1/07 REV 1 ECOFIN 470 SURE 38 CODEC 1275

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D014310/03.

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 19 ottobre 2007 (OR. en) 13444/07 Fascicolo interistituzionale: 2007/0155 (ACC)

10157/13 MC/ff DGG 3 A

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 24 febbraio 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 dicembre 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 27 settembre 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 febbraio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 maggio 2015 (OR. en)

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 settembre 2016 (OR. en)

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Transcript:

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 febbraio 2017 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2017/0006 (NLE) 5472/17 FISC 22 ECOFIN 29 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Francia a concludere un accordo con la Confederazione svizzera per quanto riguarda l'aeroporto di Basilea-Mulhouse contenente disposizioni che derogano all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE 5472/17 KPE/ff

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/... DEL CONSIGLIO del che autorizza la Francia a concludere un accordo con la Confederazione svizzera per quanto riguarda l'aeroporto di Basilea-Mulhouse contenente disposizioni che derogano all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d imposta sul valore aggiunto 1 in particolare l'articolo 396, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, 1 GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. 5472/17 KPE/ff 1

considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, in merito al suo ambito di applicazione territoriale, il sistema dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è, in linea di principio, applicabile nel territorio di uno Stato membro. (2) Con lettera protocollata presso la Commissione il 24 settembre 2015, la Francia ha chiesto l'autorizzazione a concludere un accordo con la Confederazione svizzera ("Svizzera") relativo all'aeroporto di Basilea-Mulhouse ("Aeroporto") che include disposizioni che derogano alla direttiva 2006/112/CE. (3) A norma dell'articolo 396, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 24 ottobre 2016, della domanda presentata dalla Francia. Con lettera del 25 ottobre 2016, la Commissione ha comunicato alla Francia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta. (4) L'aeroporto è interamente situato all'interno dell'unione. Tuttavia, la convenzione francosvizzera del 1949 relativa alla costruzione e all'esercizio dell'aeroporto di Basilea- Mulhouse, a Blotzheim ("convezione") istituisce un particolare settore doganale svizzero in una zona delimitata dell'aeroporto in cui le autorità svizzere sono autorizzate a esercitare controlli su merci e passeggeri in partenza da, o a destinazione della, Svizzera. È stato altresì previsto nella convenzione che sarebbe stato concluso un accordo separato tra i rispettivi paesi riguardante, tra l'altro, le norme fiscali per tale settore. 5472/17 KPE/ff 2

(5) Sono sorti problemi relativamente al settore doganale svizzero, in particolare per quanto riguarda il controllo dell'applicazione delle norme dell'unione in materia di IVA da parte delle imprese stabilite in tale settore. (6) Nel 2015 la Francia e la Svizzera hanno convenuto di concludere un accordo internazionale a norma del quale il settore doganale svizzero sarebbe considerato come territorio svizzero ai fini dell'iva. Poiché ciò derogherebbe alla direttiva 2006/112/CE, è richiesta un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 396 di tale direttiva. (7) La Francia garantisce che la deroga non avrà incidenza sulle risorse proprie dell'unione provenienti dall'iva, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 5472/17 KPE/ff 3

Articolo 1 La Francia è autorizzata a concludere un accordo con la Svizzera per quanto riguarda l'aeroporto di Basilea-Mulhouse che prevede,in deroga alla direttiva 2006/112/CE, che il settore doganale svizzero dell'aeroporto, definito ai sensi dell'articolo 8 della convenzione franco-svizzera del 4 luglio 1949 relativa alla costruzione e all'esercizio dell'aeroporto di Basilea-Mulhouse, a Blotzheim, non debba essere trattato come parte del territorio di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 5 di tale direttiva. Articolo 2 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione. Fatto a, il Per il Consiglio Il presidente 5472/17 KPE/ff 4