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9.12.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49 DELIBERAZIONE 30 novembre 2009, n. 1095 Disposizioni attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel Programma nazionale di sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 così come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio per le campagne viticole dal 2009/2010 al 2012/2013. LA GIUNTA REGIONALE Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i Regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999; Visto regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); 137 Visti altresì l articolo 128, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 479/2008, che continua ad applicarsi per le misure ivi contemplate e alle condizioni ivi stabilite ai sensi dell articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, l articolo 10 e l articolo 103, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 555/2008, che consentono di accedere alla misura di ristrutturazione e riconversione vigneti a coloro che hanno operazioni di ristrutturazione e riconversione in corso già pianificate in attuazione dell articolo 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999; Visto il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 che detta le norme relativamente alla dichiarazione di vendemmia e di produzione ed in particolare gli articoli 8 e 9; Visto il Programma nazionale di sostegno, con riferimento alla campagna 2009/2010, di cui all articolo 103 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 inviato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione della Unione Europea in data 30 giugno 2009; Considerato che, a partire dal 1 agosto 2009, in appli ca zione del citato regolamento (CE) n. 491/2009 l organizzazione comune del mercato vitivinicolo disciplinata dal citato regolamento (CE) 479/2008 conflui sce nell organizzazione comune di mercato unica; Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; Visto in particolare il titolo II, capo I, articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008, che istituisce la misura di sostegno relativa alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti confluito nell articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007; Visto in particolare il titolo II, capo II, Sezione II del regolamento (CE) n. 555/2008, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti; Visto l articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 555/2008, introdotto con regolamento (CE) n. 42/2009 della Commissione del 20 gennaio 2009, che stabilisce che gli Stati membri indichino le operazioni rientranti nei rispettivi programmi di sostegno per le misure della ristrutturazione e riconversione dei vigneti così da permettere di verificare che la stessa operazione non benefici di un sostegno nell ambito dei propri programmi di sviluppo rurale; Visto il Decreto ministeriale 8 agosto 2008, concer nente Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008, per quanto riguarda la ristrutturazione e riconversione dei vigneti ; Visto il Decreto ministeriale 29 luglio 2009 Modifica al Decreto ministeriale 8 agosto 2008 per quanto riguarda l applicazione della misura della riconversione e ristrut tu razione dei vigneti, ed in particolare l articolo 2 che eleva l importo medio del sostegno ammissibile per ettaro in ciascuna Regione o Provincia autonoma a 9.500,00 euro; Vista la Circolare AGEA Coordinamento n. 1497 del 17 ottobre 2008, avente per oggetto: Attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto attiene la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti ; Vista la Circolare del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 17 settembre 2009, n. 6619, avente per oggetto Demarcazione misure di sostegno O.C.M. vino nella quale, in applicazione dell articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 555/2008, si precisa che le operazioni finanziate con i fondi dell O.C.M. vino per la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti sono esclusivamente quelle riportate nell allegato II del Decreto ministeriale dell 8 agosto 2008, n. 2553; Vista la legge regionale del 26 giugno 2008, n. 37, Riordino delle Comunità montane, ed in particolare il Capo III ed il Capo IV nei quali si dispone che, qualora

138 9.12.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49 sussistono le condizioni, una Comunità montana può trasformarsi in una Unione di Comuni cui spettano le risorse derivanti da programmi ed iniziative cofinanziate dall Unione europea in conformità delle rispettive discipline specifiche; Richiamata la deliberazione di Giunta regionale del 17 novembre 2008, n. 927, Disposizioni attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel programma nazionale di sostegno di cui al Reg. (CE) n. 479/2008 per le campagne viticole dal 2008/2009 al 2012/2013 e approvazione del prezzario regionale del settore viticolo ; Richiamate le successive deliberazioni di Giunta regionale del 1 dicembre 2008, n. 991, del 23 marzo 2009, n. 193, del 25 maggio 2009, n. 413, con cui sono state apportate modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 927/2008 sopra citata; Vista la legge regionale del 16 marzo 2009, n. 9, Disci plina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo con la quale si dettano le disposizioni in materia di potenziale viticolo; Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 settembre 2009, n. 52/R, Regolamento di attuazione della legge regionale del 16 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), con cui si dettano le norme attuative della legge regionale n. 9/2009 citata; Considerato che, con l applicazione della legge regionale n. 9/2009 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 52/R/2009, di seguito indicato Regolamento n. 52/R/2009, le modalità di realizzazione delle superfici vitate hanno subito una profonda modifica e di conseguenza sono variate le possibili condizioni di intervento in cui può trovarsi una azienda per accedere al regime di aiuto previsto dalle misure per la ristrutturazione e riconversione vigneti e che, pertanto, le suddette condizioni di intervento devono essere adeguate alle nuove disposizioni di gestione del potenziale viticolo; Visto in particolare l articolo 1, paragrafo 2, lettera p) del Regolamento n. 52/R/2009 in cui è data la definizione di viticoltura di montagna o fortemente terrazzata; Visto il Decreto dipartimentale del 19 maggio 2009 con cui il Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali ha assegnato alla Regione Toscana per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti 9.663.143, 65 euro per la campagna 2008/2009; Considerato che, sulla base del citato Decreto ministeriale 19 maggio 2009, l Organismo pagatore regionale ARTEA ha dato inizio alle procedure per la liquidazione dei beneficiari relativi alla campagna 2008/2009 che sono risultati essere potenzialmente finanziabili seguendo l ordine della graduatoria approvata con Decreto di ARTEA del 25 marzo 2009, n. 112, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 1 aprile 2009, n. 13; Considerato che, successivamente, lo stesso Ministero ha comunicato di aver trasmesso alla Commissione europea il Piano nazionale di sostegno nel quale l assegnazione alla Regione Toscana per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti era ridotta a 6.591.000,00 euro per la campagna 2008/2009; Ritenuto che l erronea minore assegnazione di risorse destinate alla ristrutturazione dei vigneti in Toscana non deve penalizzare i viticoltori toscani, in particolare i beneficiari risultati potenzialmente finanziabili ma non liquidati a seguito delle minori risorse assegnate, nonostante le integrazioni susseguenti a specifiche disposizioni del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che davano al piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti della Regione Toscana la priorità ad accedere agli ulteriori fondi resisi disponibili nell attuazione del Piano nazionale di sostegno; Ritenuto pertanto opportuno che ai beneficiari risultati finanziabili nei limiti dell assegnazione effettuata con Decreto dipartimentale del 19 maggio 2009 dal Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali, ma non liquidati per la minore disponibilità di fondi, sia data la priorità nella percezione delle ulteriori risorse assegnate sulle campagne successive; Ritenuto opportuno procedere all approvazione delle disposizioni attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti ed in particolare: - adeguare la premessa ed il quadro normativo di riferimento; - adeguare i riferimenti normativi ove necessario; - individuare i soggetti autorizzati alla presentazione delle domande di aiuto tenendo conto della recente norma tiva sulla gestione e controllo del potenziale viti colo; - modificare in analogia al precedente punto le modalità di presentazione delle domande e le condizioni di intervento per poter accedere agli aiuti previsti; - elevare l importo medio del sostegno ammissibile per ettaro fino all importo di 9.500,00 euro, tenendo in considerazione che possono essere ammesse a finanziamento esclusivamente le operazioni comprese nell elenco di cui all allegato II del Decreto ministeriale dell 8 agosto 2008, n. 2553, e rimodulando altresì gli importi massimi ammissibili in caso di disponibilità dei fondi assegnati una volta soddisfatti gli importi minimi di contributo;

9.12.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49 139 - modificare la modalità di predisposizione della graduatoria dei beneficiari ammissibili a contributo e la norma transitoria al fine di dare la priorità ai beneficiari risultati finanziabili sulla base dell assegnazione effettuata con Decreto dipartimentale del 19 maggio 2009 del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali ma non liquidati per la successiva minore disponibilità di risorse; A voti unanimi DELIBERA 1) di approvare l allegato A, parte integrante del presente atto, avente per oggetto: Disposizioni attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel Programma nazionale di sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 così come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio per le campagne viticole dal 2009/2010 al 2012/2013. 2) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale per l attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II, ad AGEA Coordinamento e ad ARTEA. Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, compreso l allegato, ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell articolo 18, comma 2 della medesima legge regionale n. 23/2007. Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Valerio Pelini SEGUE ALLEGATO

140 9.12.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49 ALLEGATO A Oggetto: Disposizioni attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel Programma nazionale di sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 così come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio per le campagne viticole dal 2009/2010 al 2012/2013 Indice 1. Premessa e quadro normativo 2. Soggetti autorizzati alla presentazione delle domande 3. Presentazione delle domande 4. Azioni ammissibili 5. Condizioni di intervento 6. Area dell intervento 7. Modalità tecniche 8. Superficie minima 9. Definizione del sostegno 10. Priorità 11. Predisposizione della graduatoria dei beneficiari ammissibili al contributo 12. Periodo di realizzazione delle operazioni di ristrutturazione e riconversione 13. Vincoli 14. Varianti 15. Norma transitoria 1. Premessa e quadro normativo 1.1. Con il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 è entrata in vigore la nuova Organizzazione Comune del Mercato (OCM) del settore vitivinicolo, mentre con regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 sono state emanate le disposizioni attuative. Fra le misure previste dall OCM vitivinicola è stata attivata quella relativa alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in continuità alla precedente analoga misura disposta dal regolamento (CE) n. 1493/1999. Successivamente l OCM del settore vitivinicolo, con regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, è confluita nell Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (regolamento unico OCM). All interno della normativa comunitaria così adeguata, la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti permane mantenendo l impostazione e le caratteristiche contenute nel regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio. Permangono inoltre le disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 555/2008 con particolare riferimento all articolo 10 che consente di porre in liquidazione anche gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti in corso, realizzati in applicazione dell articolo 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999. La misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti appare importante per una regione come la Toscana dove la necessità di rinnovare i vigneti al fine di migliorare ulteriormente il già elevato livello di qualità dei vini è molto sentita. Infatti nelle precedenti campagne di attuazione di questa misura ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 e del regolamento (CE) n. 479/2008 si è manifestato un forte interesse da parte dei viticoltori toscani. In proposito nel periodo compreso tra la campagna 2000/2001 e la campagna 2008/2009 sono stati finanziati complessivamente oltre 6.000 beneficiari, per un importo complessivo di 90 milioni di euro di contributo, equivalenti a poco meno di 13.300 ettari di vigneto ristrutturati.

9.12.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49 141 Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi: - regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999; - regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; - regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); - regolamento (CE) n. 42/2009 della Commissione del 20 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; - Programma nazionale di sostegno di cui all articolo 103 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 con riferimento alla campagna 2009/2010; - Decreto ministeriale 8 agosto 2008 concernente le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la riconversione e ristrutturazione dei vigneti; - Circolare AGEA Coordinamento n. 1497 del 17 ottobre 2008, avente per oggetto: Attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto attiene la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti ; - Decreto ministeriale 29 luglio 2009 recante modifica al Decreto ministeriale 8 agosto 2008 per quanto riguarda l applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti; - Circolare del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 17 settembre 2009, n. 6619, avente per oggetto Demarcazione misure di sostegno O.C.M. vino. 2. Soggetti autorizzati alla presentazione delle domande 2.1 Possono beneficiare della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 gli imprenditori agricoli singoli e associati titolari di una Unità Tecnica Economica (UTE) conduttori di superfici vitate o detentori di diritti di reimpianto iscritti nel Registro dei diritti di cui alla legge regionale n. 9/2009, articolo 2. Per la nozione di imprenditore agricolo vale il riferimento all'articolo 2135 del Codice Civile. 2.2 Possono altresì beneficiare della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti gli imprenditori agricoli singoli e associati titolari di una Unità Tecnica Economica (UTE) che a fronte di una estirpazione già effettuata e comunicata, anche contestualmente alla domanda di contributo, tramite una Dichiarazione Unica Aziendale presentata ai sensi dell articolo 6, comma 5 della legge regionale n. 9/2009 non hanno ancora il diritto iscritto nel Registro dei diritti. 2.3 In attuazione dell articolo 128, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 479/2008, che ai sensi dell articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 continua ad applicarsi per le misure ivi contemplate e alle condizioni ivi stabilite, e dell articolo 10 e dell articolo 103, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 555/2008, possono altresì accedere alla misura coloro che hanno operazioni di ristrutturazione e riconversione in corso già pianificate in attuazione dell articolo 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Tale casistica è riferita

142 9.12.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49 alle domande di contributo a saldo. I beneficiari di cui sopra sono tenuti a presentare una domanda di accertamento finale che è da intendersi come domanda di conferma della domanda a suo tempo presentata e ritenuta ammissibile ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1493/1999 qualora le operazioni di ristrutturazione e riconversione in corso già pianificate siano state avviate o intraprese prima del 1 agosto 2008, e come domanda trasformata nell ambito della nuova OCM vitivinicola qualora le operazioni di ristrutturazione e riconversione in corso già pianificate non siano state avviate nè intraprese prima del 1 agosto 2008. Ai beneficiari che hanno avviato o intrapreso la misura prima del 1 agosto 2008, l ammontare del contributo viene calcolato sulla base dell importo del contributo stabilito per la campagna in cui è stata presentata la domanda iniziale. Ai beneficiari che non hanno né avviato né intrapreso la misura prima del 1 agosto 2008, ma l hanno solo pianificata, l ammontare del contributo viene calcolato sulla base dell importo del contributo stabilito nel presente provvedimento. 2.4 Ai beneficiari di cui al punto 2.3 viene attribuito il punteggio sulla base delle norme di cui al presente provvedimento e si applicano le rimanenti disposizioni regionali attuative del regolamento (CE) n. 1234/2007. 3. Presentazione delle domande 3.1.La domanda per beneficiare dell aiuto viene presentata all Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), in qualità di responsabile del procedimento. 3.2 Il richiedente nella domanda di aiuto indica: a) la superficie vitata che intende ristrutturare, il diritto di reimpianto che intende utilizzare o la comunicazione di avvenuta estirpazione nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al punto 2.2; b) la tipologia o le tipologie di ristrutturazione e riconversione dei vigneti che si impegna ad attuare; c) la superficie per la quale richiede l aiuto con riferimento alle rispettive tipologie di intervento; d) l ubicazione catastale del nuovo impianto al termine delle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. 3.3 Nella domanda di accertamento finale il beneficiario dichiara gli interventi effettuati e i procedimenti amministrativi sulla base dei quali sono stati realizzati. 3.4 Le modalità applicative della misura nonché le modalità per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso di informazioni sono definite da ARTEA. 3.5 Il contributo viene erogato da ARTEA direttamente al singolo beneficiario in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo. 4. Azioni ammissibili 4.1 Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle seguenti tipologie di intervento: A) Riconversione varietale: A1) reimpianto di una diversa varietà di vite sullo stesso appezzamento o su appezzamento diverso, con o senza la modifica del sistema di allevamento; A2) sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo. B) Ristrutturazione:

9.12.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49 143 B1) reimpianto del vigneto con diversa collocazione in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l esposizione che per ragioni climatiche nonché economiche; B2) reimpianto senza diversa collocazione ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite; B3) miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto, che consiste nella modifica delle forme di allevamento e/o delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente, senza interventi di reimpianto e con l esclusione della ordinaria manutenzione. 4.2 Il regime non si applica: a) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, ovvero non sono finanziabili reimpianti eseguiti sulla stessa particella, con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento della vite secondo quanto sancito all articolo 6 del regolamento CE n. 555/2008; b) alle superfici vitate per le quali è stata attivata ma non conclusa la procedura di regolarizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché della precedente OCM vino di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999 e al regolamento (CE) n. 479/2008. 4.3 Ai soli fini del pagamento del contributo, la superficie vitata oggetto del contributo è definita in conformità all articolo 75, paragrafo 1) del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione. In particolare, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto della larghezza pari a metà della distanza tra i filari. Tale definizione si applica anche agli interventi di ristrutturazione e riconversione in corso già pianificati in attuazione dell articolo 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999 di cui al precedente punto 2.3. 4.4 Gli interventi realizzati con diritti di reimpianto provenienti da trasferimento ai fini dell attribuzione del punteggio non comportano né una diversa collocazione né una ristrutturazione di vigneti aziendali. 5. Condizioni di intervento 5.1 Per accedere alla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti il richiedente deve aver presentato la dichiarazione di vendemmia e di produzione di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, riferita all UTE oggetto dell intervento, nelle tre campagne antecedenti quella in cui viene presentata la domanda di aiuto, ove fosse tenuto a presentarla. Qualora il richiedente fosse conduttore dell UTE da un periodo inferiore, la dichiarazione di vendemmia e di produzione deve essere relativa al periodo di effettiva titolarità. 5.2 I soggetti che presentano la domanda di accertamento finale devono avere presentato la dichiarazione di avvenuto reimpianto. 5.3 Il regime di aiuto per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti deve essere attuato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo. 6. Area dell intervento 6.1 La misura di riconversione e ristrutturazione dei vigneti si applica sull'intero territorio regionale. 6.2 Ai fini dell applicazione del presente provvedimento, per viticoltura di montagna o fortemente terrazzata si applica la definizione di cui all articolo 1, paragrafo 2, lettera p) del Regolamento n. 52/R/2009.

144 9.12.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49 7. Modalità tecniche 7.1 Gli interventi di reimpianto di vigneti sono finanziabili se realizzati con densità pari almeno a 3.000 ceppi/ettaro. A tale condizione si può derogare in presenza di viticoltura di montagna o fortemente terrazzata. 7.2 Gli interventi di sovrainnesto sono finanziabili se realizzati su vigneti con densità superiore a 2.600 ceppi/ettaro, di età pari o inferiore a 15 anni e purché l'intervento riguardi almeno il 70 per cento dei ceppi esistenti. 7.3 Sono ammessi a contributo gli interventi che comportano la realizzazione di vigneti con le forme di allevamento cordone speronato, guyot e alberello, ritenute le più adatte alla produzione di vini di qualità in considerazione delle caratteristiche pedo-climatiche della Regione Toscana, come testimoniato dalla loro diffusione sul territorio. 7.4 I vigneti oggetto di ristrutturazione e riconversione al termine dell'intervento, devono essere iscrivibili al relativo albo dei vini a Denominazione di Origine o al relativo elenco delle vigne per la produzione di vini ad Indicazione Geografica. 7.5 I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali, idonei alla meccanizzazione parziale o totale. A quest ultima condizione si può derogare in presenza di viticoltura di montagna o fortemente terrazzata. 7.6 Le varietà di uve da vino utilizzate nelle operazioni sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalla Regione in conformità all Accordo tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome del 25 luglio 2002. 7.7 Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni deve essere certificato o di categoria standard. In caso di sovrainnesto è ammesso anche l utilizzo di materiale ottenuto in ambito aziendale. 8. Superficie minima 8.1 La superficie minima oggetto della operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti ammessa è fissata in 0,5 ettari. Per le aziende che, al momento della presentazione della domanda, hanno una SAU vitata pari o inferiore ad 1 ettaro o in presenza di viticoltura di montagna o fortemente terrazzata la superficie minima di intervento è fissata in 0,3 ettari. 9. Definizione del sostegno 9.1 Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle seguenti forme: a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione della misura; b) contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. 9.2 La compensazione della perdita di reddito di cui al punto 9.1, lettera a) ammonta al 3,9 per cento della perdita e può assumere una delle seguenti forme: a) coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo non superiore a tre anni fino alla fine del regime transitorio relativo ai diritti di reimpianto; in tal caso l estirpazione della superficie

9.12.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49 145 vitata deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato fatto l impianto; b) una compensazione finanziaria. 9.3 Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora vengano utilizzati diritti di reimpianto non provenienti dalla operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o l azione viene realizzata con l impegno ad estirpare un vigneto. 9.4 Il contributo viene erogato in modo forfetario secondo i livelli di sostegno di seguito specificati: a) a fronte della realizzazione di una superficie vitata in applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti il contributo erogato è pari a 7.900,00 euro ad ettaro per i vigneti realizzati con la forma di allevamento a cordone speronato e a guyot e a 7.400,00 euro ad ettaro per i vigneti realizzati con la forma di allevamento ad alberello; b) il contributo ad ettaro è aumentato di 1.000,00 euro in presenza di estirpazione effettuata ai fini dell attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione purchè non sia già stata effettuata alla data di presentazione della domanda; c) il contributo ad ettaro è aumentato di 600,00 euro nel caso in cui sussistano le condizioni di cui al punto 9.2 lettera b); d) per gli interventi di miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto (modifica delle forme di allevamento o delle strutture di sostegno) realizzati senza reimpianto il contributo è pari a 1.500,00 euro ad ettaro; e) per i vigneti riconvertiti mediante sovrainnesto il contributo è pari a 3.000,00 euro ad ettaro. 9.5 Qualora a livello regionale, a fronte delle risorse finanziarie assegnate, il fabbisogno finanziario calcolato sulla base delle domande presentate e dell importo degli aiuti forfetari di cui al precedente punto 9.4 determini una disponibilità di fondi, l importo minimo pari a 7.900,00 euro ad ettaro di cui al precedente punto 9.4, lettera a) viene rimodulato in maniera forfetaria fino a un massimo di 13.000,00 euro ad ettaro per i vigneti realizzati con la forma di allevamento a cordone speronato e a guyot. Tale rimodulazione dell aiuto rispetta la condizione che l aiuto non può in nessun caso superare il 50 per cento dei costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione in quanto il costo di impianto di un vigneto in Toscana, come riportato nel prezzario regionale di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 17 novembre 2008, n. 927, è in ogni caso superiore al doppio dell importo del contributo forfetario sopra indicato. Deve essere in ogni caso garantito che il contributo per le spese di ristrutturazione e riconversione dei vigneti a livello regionale mediamente non superi 9.500,00 euro ad ettaro. 9.6 In considerazione delle modifiche apportate al Piano nazionale di sostegno comunicato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali alla Commissione UE in data 30 giugno 2009, le operazioni finanziabili sul piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono esclusivamente quelle ricomprese nell allegato II del Decreto ministeriale dell 8 agosto 2008, n. 2553, con esclusione di ogni altra tipologia di intervento che potrà essere finanziato con i fondi previsti per lo sviluppo rurale. Tale condizione si applica anche alle domande presentate nella campagna 2008/2009 e ammissibili ma non liquidate per mancanza di fondi. 9.7 Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di approvazione anche provvisoria delle domande ammissibili a finanziamento. Fanno eccezione le spese sostenute per l acquisto di materiali (come paloneria, barbatelle, fili, ancore, tiranti ecc.), la cui eleggibilità decorre dalla data di presentazione della domanda.

146 9.12.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49 10. Priorità 10.1 Alle domande di aiuto presentate viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri di priorità di seguito riportati, riferiti alla figura dell imprenditore agricolo richiedente e alle caratteristiche dell Unità Tecnico Economica (UTE) in cui viene effettuato l intervento: A) valutazione degli interventi di ristrutturazione e riconversione: A1) valutazione del grado di rinnovamento della viticoltura: TIPO DI INTERVENTO / CONDIZIONE PUNTEGGIO A1.1 Riconversione varietale mediante reimpianto su appezzamento diverso e 25 con modifica del sistema di allevamento A1.2 Riconversione varietale mediante reimpianto su appezzamento diverso e 20 senza modifica del sistema di allevamento A1.3 Riconversione varietale mediante reimpianto sullo stesso appezzamento e 20 con modifica del sistema di allevamento A1.4 Riconversione varietale mediante reimpianto sullo stesso appezzamento e 15 senza modifica del sistema di allevamento (in tale casistica sono compresi gli interventi realizzati con diritti di reimpianto provenienti da trasferimento di cui al punto 4.4) A1.5 Riconversione varietale mediante sovrainnesto 10 A1.6 Reimpianto con diversa collocazione 15 A1.7 Reimpianto senza diversa collocazione con modifiche al sistema di 10 coltivazione della vite A1.8 Miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto senza reimpianto 5 A2) valutazione del grado di introduzione di tecniche innovative tese al miglioramento della qualità: TIPO DI INTERVENTO / CONDIZIONE PUNTEGGIO A2.1 Realizzazione di vigneti con densità di ceppi per ettaro superiore a 4.000 Tale punteggio viene attribuito anche nel caso tale densità di impianto non 10 venga raggiunta purché in presenza di viticoltura di montagna o fortemente terrazzata A2.2 Presenza di viticoltura di montagna o fortemente terrazzata 5 A2.3 Ricostituzione e/o conservazione di elementi naturali, paesaggistici e per la difesa idrogeologica 3 A2.4 Utilizzazione di paloneria di sostegno in legno non trattato o trattato con prodotti ammessi dal regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al Metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari 10 A2.5 Utilizzazione di paloneria di sostegno in metallo 3 A3) valutazione della provenienza del diritto di reimpianto: TIPO DI INTERVENTO / CONDIZIONE PUNTEGGIO Realizzazione di superfici vitate con diritti di reimpianto provenienti da estirpazione di un vigneto in ambito regionale 25

9.12.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49 147 A ciascun progetto aziendale sarà assegnato un punteggio dato dalla media ponderata dei punteggi relativi a ciascun appezzamento. B) Criteri riferiti al richiedente: TIPO DI INTERVENTO / CONDIZIONE B1 Richiedente in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi della legge regionale n. 45/2007 e del decreto legislativo n. 99/2004 B2 Richiedente imprenditore agricolo professionale con età compresa tra diciotto e quaranta anni; se il richiedente è una società di persone o di capitali si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 99/2004 B3 Nel caso in cui non ricorra la condizione di cui al punto B2, ma sia presente in azienda un giovane coadiuvante familiare di età compresa tra diciotto e quaranta anni, oppure un componente del nucleo familiare dell'imprenditore agricolo professionale stabilmente occupato in azienda di età compresa tra diciotto e quaranta anni, oppure, nel caso di società, un socio stabilmente occupato in azienda di età compresa tra diciotto e quaranta anni. Questo punteggio è cumulabile con il punteggio di cui al punto B1) C) Modalità di presentazione della domanda TIPO DI INTERVENTO / CONDIZIONE C1 qualora il richiedente non risulti inserito in elenchi di beneficiari ammissibili o di beneficiari liquidabili nelle tre campagne precedenti quella in cui viene presentata la domanda di contributo C2 qualora il richiedente presenti domanda per una superficie ammissibile a contributo nell intero periodo di validità del regime di aiuto previsto dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio non superiore a 40 ettari per ogni Unità Tecnico Economica e comunque non superiore al 40 per cento della superficie vitata complessiva o a 4 ettari nel caso di aziende la cui superficie vitata complessiva è inferiore a 10 ettari PUNTEGGIO 2 ulteriori 1,5 punti 1 PUNTEGGIO 10 25 10.2 A parità di punteggio verrà data la precedenza al richiedente più giovane alla data di scadenza della presentazione della domanda con riferimento a ciascun ente competente. Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, l età è quella del legale rappresentante. 10.3 I requisiti di priorità devono essere posseduti fin dalla data di presentazione della domanda 11. Predisposizione della graduatoria dei beneficiari ammissibili al contributo 11.1 Il contributo viene erogato in forma di pagamento anticipato del sostegno, con l eccezione dei soggetti di cui al punto 2.3 per i quali il contributo viene erogato a saldo. Possono altresì essere pagati a saldo i richiedenti che hanno presentato domanda di contributo ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 1234/2007, ritenuti ammissibili ma non finanziati nella campagna di presentazione della domanda per mancanza di fondi, divenuti successivamente finanziabili con i fondi delle campagne successive che hanno già concluso i lavori. 11.2 ARTEA predispone una graduatoria regionale dei beneficiari ammissibili, a cui viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri di priorità di cui al punto 10, con il seguente ordine di precedenza:

148 9.12.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49 a) beneficiari i cui interventi sono stati realizzati in attuazione dell articolo 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999, disposti prioritariamente a partire dalla campagna 2000/2001 e a seguire sulle annate successive; b) beneficiari che hanno presentato domanda di contributo ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 1234/2007, ritenuti ammissibili ma non finanziati per mancanza di fondi disposti in ordine di priorità a decorrere dalla campagna 2008/2009 e a seguire nelle annate successive. Per tali beneficiari sia l attribuzione del punteggio che l eleggibilità delle spese fanno riferimento alla campagna in cui sono stati inseriti per la prima volta nella graduatoria dei beneficiari ammissibili. L importo del contributo è calcolato relativamente alla campagna in cui sono dichiarati finanziabili; c) beneficiari che hanno presentato domanda di contributo nella campagna in corso. 11.3 La graduatoria dei beneficiari ammissibili è redatta garantendo il contributo minimo di cui al precedente punto 9.4 fino alla completa utilizzazione della disponibilità finanziaria regionale. Qualora la disponibilità finanziaria regionale sia sufficiente a garantire il contributo minimo a tutti i beneficiari ammissibili, eventuali fondi eccedenti vengono rimodulati da ARTEA ai beneficiari i cui interventi ricadono nella casistica di cui al punto 9.4 lettera a), nei limiti di contributo di cui al punto 9.5. 11.4 Qualora il fabbisogno finanziario sia eccedente rispetto ai fondi assegnati alla Regione Toscana, ARTEA provvede a rimodulare la disponibilità finanziaria regionale sulla base degli ambiti territoriali amministrativi delle province, delle comunità montane e delle unioni di comuni istituite ai sensi della legge regionale del 26 giugno 2008, n. 37, proporzionalmente alla superficie vitata di ciascun ente, desunta dallo schedario viticolo, tenendo come riferimento per ciascuna campagna l ultima comunicazione inviata alla Commissione Europea. Sulla base di tale rimodulazione, ARTEA provvede a redigere per ciascun ente la graduatoria dei beneficiari ammissibili seguendo l ordine di precedenza di cui al punto 11.2 e garantendo comunque una superficie minima di intervento di 10 ettari per ente. Qualora, nell ambito di alcuni enti le risorse finanziarie spettanti sulla base del calcolo sopra descritto eccedano il fabbisogno finanziario, ARTEA provvede ad una ulteriore rimodulazione delle risorse resesi disponibili tra i rimanenti enti, proporzionalmente al fabbisogno finanziario di ciascuno. 11.5 Sulla base delle disposizioni di cui al precedente punto 11.3, ARTEA individua nella suddetta graduatoria i beneficiari finanziabili, indicando per ciascun di essi il contributo spettante. 11.6 Successivamente all approvazione della graduatoria, i beneficiari ammissibili e finanziabili sono tenuti a presentare ad ARTEA la richiesta di pagamento anticipato del contributo secondo le modalità stabilite dalla medesima ARTEA e a condizione che l esecuzione delle operazioni sia iniziata. Qualora tali beneficiari avessero completato i lavori, gli stessi, anziché presentare la documentazione relativa alla erogazione dell anticipo, potranno inoltrare la richiesta di accertamento finale con le modalità stabilite da ARTEA. 11.7 Alla richiesta di pagamento anticipato del sostegno deve essere allegata la polizza fidejussoria il cui ammontare tiene conto dell entità del contributo effettivamente spettante a ciascun beneficiario, così come definito al punto 11.5. 11.8 In assenza della richiesta di pagamento anticipato del sostegno o di saldo, qualora il beneficiario, se potenzialmente finanziabile, avesse completato i lavori, presentata nei termini e con le modalità stabiliti da ARTEA, la domanda di contributo inserita nella graduatoria dei beneficiari ammissibili e finanziabili decade. 11.9 Qualora per insufficienza della disponibilità finanziaria ripartita a ciascun ente il beneficiario posizionato all ultimo posto della graduatoria dei beneficiari ammissibili a contributo non possa

9.12.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49 149 essere liquidato totalmente, ARTEA procede alla liquidazione parziale del contributo spettante solo nel caso in cui tale contributo consenta di intervenire su una superficie vitata di estensione pari almeno alla superficie vitata minima di intervento. I beneficiari per i quali viene disposta la liquidazione parziale del contributo spettante, nonché i beneficiari esclusi dal contributo parziale perché l ammontare del contributo disponibile non copre la superficie minima di intervento, sono prioritariamente liquidati con i fondi della annualità successiva prima di procedere alla predisposizione della graduatoria di cui al presente punto 11. 12. Periodo di realizzazione delle operazioni di ristrutturazione e riconversione 12.1 E obbligatoria l esecuzione delle operazioni entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento dell anticipo. 12.2 La richiesta di accertamento finale ai fini della verifica dell esecuzione delle operazioni è subordinata all iscrizione della superficie vitata realizzata allo schedario viticolo di cui all articolo 3 della legge regionale n. 9/2009. 12.3 Il contributo relativo ai beneficiari di cui al punto 2.3 e ai beneficiari che hanno presentato domanda di contributo ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 1234/2007, ritenuti ammissibili ma non finanziati nella campagna di presentazione della domanda per mancanza di fondi, divenuti successivamente finanziabili con i fondi delle campagne successive e che hanno già concluso i lavori, è versato previa verifica dell esecuzione delle operazioni e dell avvenuto controllo in loco. 12.4 Lo svincolo delle garanzie costituite ai sensi dell articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 555/2008 è effettuato previa verifica dell esecuzione delle operazioni e dell avvenuto controllo in loco. 13. Vincoli 13.1 Le superfici vitate impiantate con il contributo di cui al presente provvedimento non possono essere estirpate per almeno 5 anni a partire dalla data di accertamento finale dei lavori. A tal fine le superfici in questione sono opportunamente segnalate nello schedario viticolo. 13.2 In attuazione dell articolo 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007, nei tre anni successivi alla riscossione del contribuito per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, gli agricoltori sono tenuti a rispettare nella loro azienda i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (condizionalità), così come definiti dalla normativa regionale. 13.3 I vincoli di cui al punto 13.1 e al punto 13.2 si intendono trasferiti anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata. 14. Varianti 14.1 Fermo restando il rispetto delle condizioni di accesso, che devono essere possedute al momento della presentazione della domanda, sono ammesse richieste di varianti esclusivamente per comprovati motivi di ordine tecnico, non individuabili all atto della richiesta di contributo, o per sopravvenute cause di forza maggiore. 14.2 Le richieste di varianti devono essere presentate ad ARTEA prima della realizzazione dell intervento o al momento della richiesta di accertamento finale e devono essere opportunamente

150 9.12.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49 motivate. Se la variante determina l attribuzione di un minor punteggio che avrebbe comportato l esclusione del beneficiario dalla liquidazione del contributo, ARTEA provvede a recuperare gli importi già liquidati. Analogamente ARTEA provvede a recuperare gli importi già liquidati se la variante determina il mancato rispetto delle finalità generali dell intervento. 15. Norma transitoria 15.1 I beneficiari che hanno presentato domanda sull annualità 2008/2009, risultati finanziabili e liquidabili nei limiti dell importo assegnato alla Regione Toscana con Decreto dipartimentale 19 maggio 2009 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali per i quali non è stato possibile procedere alla successiva liquidazione entro il 15 ottobre 2009, vengono liquidati prioritariamente con i fondi dell annualità 2009/2010 non appena dette risorse si rendono disponibili prima di procedere alla predisposizione della graduatoria di cui al punto 11. Per detti beneficiari l importo del contributo è calcolato in base all annualità in cui sono risultati ammissibili e finanziabili. 15.2 Sono fatte salve le domande presentate sulla campagna 2009/2010 precedentemente all approvazione del presente atto. I beneficiari che hanno presentato domanda di contributo sulla campagna 2009/2010 precedentemente all approvazione del presente atto, ad esclusione di quelli ricadenti nel caso di cui al punto 2.3, dovranno trovarsi nelle condizioni di cui al punto 2.1 o 2.2 alla data di scadenza della presentazione delle domande.