Allegato A COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA Città Metropolitana di Bari DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO IN VIA GENOVA Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Obiettivi generali Art. 3 - Finalità del disciplinare di mercato Art. 4 - Gestione del mercato Art. 5 - Ubicazione del mercato Art. 6 - Svolgimento ed orario del mercato Art. 7 - Ammissione al mercato Art. 8 - Assegnazione degli spazi di vendita Art. 9 - Prodotti agricoli in vendita Art. 10 Modalità di vendita Art. 11 - Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato Art. 12 - Compiti del soggetto gestore autorizzato Art. 13 - Disciplina amministrativa e controlli Art. 14 - Sanzioni, cause di estromissione dell imprenditore agricolo dal mercato e revoca dell autorizzazione al soggetto gestore Art. 15 - Privacy Art. 16 Disposizioni finali
Art. 1 OGGETTO Il presente disciplinare regola la vendita di prodotti ortofrutticoli nella struttura denominata "Struttura civica polifunzionale di Via Genova" (anche indicata di seguito come "mercato") nell'abitato del Comune di Gravina in Puglia. All'interno della struttura sarà consentito, dal lunedì al sabato a partire dalle ore 15,00 e nelle domeniche per l'intera giornata, lo svolgimento di qualsiasi manifestazione culturale, mostra, spettacolo, convegno, concerto, sagra e comunque ogni altra attività di interesse culturale. Art. 2. OBIETTIVI GENERALI Le attività che saranno consentite all'interno dell'immobile denominato "Struttura civica polifunzionale di Via Genova" sono volte a dare piena valorizzazione alla struttura, a conservarla e gestirla in perfetto stato ed innescare i potenziali processi economici che dalla gestione dello stessa possono derivare. La concessione del servizio di gestione del mercato non è soggetta a canone a carico del soggetto Gestore. Nessun compenso è dovuto dal Comune al soggetto Gestore. Per far fronte alle spese di gestione del mercato il gestore utilizzerà la quota di partecipazione che gli operatori ammessi al mercato sono tenuti a pagare nell importo fissato dalla Giunta comunale. Art. 3. FINALITÀ DEL DISCIPLINARE DI MERCATO Il presente disciplinare regola le modalità di vendita e di partecipazione al mercato di Gravina in Puglia da parte di operatori ortofrutticoli, garantendo agli stessi di operare in un contesto idoneo nel rispetto di regole comportamentali certe. Art. 4. GESTIONE DEL MERCATO La gestione del mercato avverrà a mezzo di un soggetto terzo denominato soggetto gestore individuato attraverso apposita gara ad evidenza pubblica. Art. 5. UBICAZIONE DEL MERCATO Il mercato è ubicato nell'area di proprietà comunale sita in Via Genova tra la Via Padova e la Via Venezia, all'interno del centro abitato del Comune, identificata in catasto fabbricati al Fg.103 N.37134 Sub1- Via Padova, senza n.c. Nella struttura potranno essere allocate massimo 13 operatori su postazioni di mq.10 ciascuna. Art. 6. SVOLGIMENTO ED ORARIO DEL MERCATO Il mercato dovrà essere tenuto, dalle ore 07,00 alle ore14,00, tutte le settimane dell'anno almeno nelle giornate dal lunedì al sabato. Art. 7. AMMISSIONE AL MERCATO Sono ammessi al mercato gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, le società di cui
all'art. 1, comma 1094, della legge 27.12.2006, n 296, nonchè i commercianti di ortofrutta. I soggetti ammessi devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1 del D. Lgs.18.05.2001 n.228 e non essere nelle condizioni ostative di cui al comma 6 del medesimo articolo 4. La richiesta di assegnazione di posteggio deve essere presentata presso la sede legale del soggetto gestore. I prodotti agricoli posti in vendita devono: essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti; essere eventualmente etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l indicazione del luogo di origine. Art. 8 ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI VENDITA Gli spazi disponibili verranno assegnati secondo l ordine di presentazione delle domande. Lo spazio occupato dal banco e dalla merce non potrà eccedere i limiti dell area assegnata. E comunque vietato danneggiare in ogni caso la pavimentazione all'interno dell'immobile con apposizione di chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi tipo. Gli assegnatari del posteggio sono tenuti al pagamento di quanto dovuto per l'utilizzazione degli spazi nella misura di Euro 0,40+IVA / mq al giorno. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente in favore del soggetto gestore. Art. 9. PRODOTTI AGRICOLI IN VENDITA Possono essere posti in vendita solo prodotti freschi. Tutti i prodotti posti in vendita devono essere conformi alla disciplina vigente in materia di igiene degli alimenti, eventualmente etichettati nel rispetto della normativa vigente per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell impresa produttrice. Art. 10. MODALITÀ DI VENDITA Nell area del mercato la vendita si svolge all interno dello spazio assegnato a ciascun operatore. E' vietata la circolazione dei veicoli al interno dell area. In ogni caso gli operatori devono: a. assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento; b. effettuare le operazioni di carico e scarico secondo disciplina che verrà adottata dal soggetto gestore all'interno dell'area scoperta retrostante la struttura. Sotto l aspetto igienico sanitario, le attività di vendita devono essere svolte in conformità alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Capitolo 3 dell allegato 2 del Regolamento CE 852/2004 nei limiti di applicabilità delle stesse alla produzione primaria. Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5.08.1981 n 441 e successive modificazioni. I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura, secondo le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D. Lgs. 6.09.2005, n 206 Norme a tutela del consumatore, mediante l uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Art. 11. OBBLIGHI DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI AL MERCATO
Gli assegnatari partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto stabilito dalle norme del presente disciplinare nonché delle seguenti disposizioni: a. dotarsi, con spese a totale e loro esclusivo carico, di idonee strutture per l esposizione dei prodotti a vendersi, nonché a montarle non prima delle ore 6,00 e smontarle entro le ore 15,00; b. a ripulire gli spazi assegnati e utilizzati entro le ore 15,00; c. esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l identificazione del produttore; d. osservare eventuali disposizioni dell Amministrazione Comunale riguardanti l accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci; e. utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti autonome, comunque, non inquinanti; f. osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'amministrazione comunale; g. distribuire ai clienti sacchetti della spesa biodegradabili; h. lasciare pulito e sgombro da rifiuti l'area di carico e scarico retrostante e gli spazi circostanti al termine del mercato; i. aderire ad iniziative di promozione del mercato riguardanti momenti di accoglienza integrativi ed aggregativi con il cliente consumatore, che consentano di far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola; j. rispondere per danni causati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi, nell ambito dell utilizzo del area assegnata e degli spazi retrostanti la struttura destinati a carico e scarico merci. Art. 12. OBBLIGHI E PREROGATIVE DEL SOGGETTO GESTORE AUTORIZZATO Il soggetto gestore avrà facoltà di installare una recinzione intorno all area retrostante la struttura polifunzionale da adibirsi a carico e scarico merci e a parcheggio di un mezzo per ciascun assegnatario. Costituiscono obblighi del soggetto gestore autorizzato: a. l ammissione alla partecipazione al mercato unicamente dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dall art. 7 del presente disciplinare e la loro estromissione; b. la vigilanza affinché i partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal presente disciplinare; c. l adesione ad iniziative di promozione del mercato organizzate dal Comune di Gravina in Puglia; d) l organizzazione ed il funzionamento del mercato; e) la gestione della fase di individuazione degli operatori ortofrutticoli partecipanti sulla base dei criteri fissati dall Ente; f) la predisposizione di apposita graduatoria degli assegnatari secondo ordine di ricezione delle domande nonché la cura dei connessi adempimenti burocratici; g) l assegnazione degli spazi di vendita ai singoli operatori collocati in graduatoria; h) la rilevazione delle presenze dei partecipanti; i) farsi carico di tutti gli adempimenti relativi all applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di sicurezza e igiene dei prodotti alimentari; l) l organizzazione in proprio di tutte le iniziative ammesse all interno della struttura; m) Comunicare al Servizio comunale Attività Produttive ogni informazione o documentazione che sarà ritenuta necessaria per il buon funzionamento del mercato. Il gestore è obbligato inoltre a : - curare l esecuzione di tutte le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria; -
- rispettare e far rispettare le normative vigenti e le direttive a tutela dei consumatori per la trasparenza dei prezzi nonché a garantire un effettivo controllo sanitario sui prodotti in vendita; - svolgere tutte le attività secondo principi di efficienza, efficacia e di tutela del consumatore; - vigilare affinché gli operatori partecipanti rispettino quanto previsto dal disciplinare e provveda alla loro estromissione dal mercato in presenza di comportamenti non rispettosi dello stesso; - promuovere incontri con gli operatori al fine di concordare eventuali modifiche migliorative al mercato, da sottoporre poi all Amministrazione, in accordo con le organizzazioni professionali. - fornire al Comune l elenco dei partecipanti. Art. 13. RESPONSABILITÀ CIVILE Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni subiti dal proprio personale o per danni eventualmente arrecati a persone e/o a beni, di proprietà propria, del Comune o di terzi, nell espletamento delle prestazioni contrattuali. Art. 14. DISCIPLINA AMMINISTRATIVA E CONTROLLI L'esercizio dell'attività di vendita nell ambito del mercato, non è soggetto alla disciplina sul commercio su area pubblica. Il mercato è soggetto all'attività di controllo del Comune che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto e del presente disciplinare. Art. 15. SANZIONI, CAUSE DI ESTROMISSIONE DEGLI OPERATORI MERCATO E REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE AL SOGGETTO GESTORE DAL La violazione di una o più delle disposizioni del presente disciplinare, potrà comportare l estromissione dell operatore dal mercato stesso. Gravi e persistenti violazioni agli obblighi specificamente imposti dal presente disciplinare commesse dal soggetto autorizzato allo svolgimento del mercato possono comportare la revoca dell autorizzazione. Art. 16. INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il comune ha facoltà di revocare in ogni momento la concessione per inadempienza del gestore, rispetto agli impegni assunti, tali da compromettere la gestione e l organizzazione del mercato ed in particolare: - Ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per l esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli; - Svolgimento dell attività di vendita non conforme al disciplinare del mercato; - Interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi accertati; - Frode o grave negligenza nell esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; - Inosservanza delle leggi vigenti in materia. - Esercizio dell attività di somministrazione all interno del mercato qualora non autorizzata; Tutte le clausole di risoluzione del contratto sono comunque essenziali e, al verificarsi delle ipotesi previste, è facoltà del Comune di risolvere anticipatamente il
contratto. ART.17. GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI EX D.LG N.196/2003 E SS.MM.II E fatto obbligo al concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell espletamento dell incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. L affidatario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d ufficio. In caso di acclarata responsabilità personale del dipendente per violazione degli obblighi imposti dal contratto sottoscritto, il Concessionario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, con possibilità del Comune di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie. Il Concessionario del servizio assume l incarico di responsabile del trattamento dei D.M. 20.11.2007. Il Comune conserva il potere di effettuare controlli di competenza mediante propri organi di vigilanza e di adottare in caso di accertata violazioni, i conseguenti atti previsti dalla normativa vigente. Il Concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà di eseguire o far eseguire, e a fornire al Comune tutte le notizie e i dati che gli saranno richiesti nei termini stabili dal Comune stesso.