Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D019484/07.

Documenti analoghi
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 21 maggio 2013 (22.05) (OR. en) 9600/13 DENLEG 42 AGRI 312

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D021995/02.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 luglio 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 30 luglio 2014 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 marzo 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 maggio 2017 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D027417/02.

Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 luglio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 27 marzo 2017 (OR. en)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 6 agosto 2012 (07.08) (OR. en) 13082/12 DENLEG 76 AGRI 531 NOTA DI TRASMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 298/2014 DELLA COMMISSIONE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D014310/03.

REGOLAMENTO (UE) N. 471/2012 DELLA COMMISSIONE

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 agosto 2016 (OR. en)

REGOLAMENTO (UE) N. 438/2013 DELLA COMMISSIONE

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 13 gennaio 2016 (OR. en)

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 25 novembre 2013 (OR. en) 16792/13 DENLEG 136

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 1º aprile 2015 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D013132/03.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D014311/03.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D38040/01.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D008677/02.

Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 marzo 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 novembre 2015 (OR. en)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 ottobre 2016 (OR. en)

DIRETTIVA 2008/5/CE DELLA COMMISSIONE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D048570/03.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 1º dicembre 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 novembre 2015 (OR. en)

REGOLAMENTO (UE) N. 724/2013 DELLA COMMISSIONE

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 9 luglio 2010 (14.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 gennaio 2017 (OR. en)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 marzo 2015 (OR. en)

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 300/2013 DELLA COMMISSIONE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D035899/03.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 149/2014 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Data: 18 ottobre 2013

SSICA. - Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativo ai "Nuovi alimenti"

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D027808/03.

COMMISSIONE Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 248/1. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 957/2010 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1097/2012 DELLA COMMISSIONE

Jens NYMAND-CHRISTENSEN, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Data: 20 novembre 2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 marzo 2017 (OR. en)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 dicembre 2014 (OR. en)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 28 marzo 2017 (OR. en)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D043371/02.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 18 gennaio 2011 (19.01) (OR. it) 5421/11 DENLEG 4

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 597/2012 DELLA COMMISSIONE

DECISIONI. (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/445/UE) (4) È quindi opportuno modificare i modelli di certificati

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 8 febbraio 2017 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D048142/02.

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 600/2005 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 1443/2006 DELLA COMMISSIONE

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 18 marzo 2015 (OR. en)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 140/2014 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 4165 final (Ghana).

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 30 luglio 2015 (OR. en)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

(GU L 16 del , pag. 3)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D048143/03.

REGOLAMENTO (UE) N. 1274/2013 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 novembre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 3 ottobre 2017 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D048144/02.

89/398/CEE , (1), 2, 3 4, (1) (2) L

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 dicembre 2016 (OR. en)

REGOLAMENTO (UE) N. 618/2012 DELLA COMMISSIONE

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1183/2012 DELLA COMMISSIONE

Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE

Transcript:

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 23 luglio 2013 (24.07) (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 19 luglio 2013 Destinatario: Segretariato generale del Consiglio n. doc. Comm.: D019484/07 Oggetto: REGOLAMENTO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di difosfati (E 450), trifosfati (E 451) e polifosfati (E 452) nel pesce salato Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D019484/07. All.: D019484/07 12673/13 ms DG B 4B IT

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, XXX SANCO/10145/2012 (POOL/E3/2012/10145/10145-EN.doc) D019484/07 [ ](2012) XXX draft REGOLAMENTO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di difosfati (E 450), trifosfati (E 451) e polifosfati (E 452) nel pesce salato (Testo rilevante ai fini del SEE) IT IT

REGOLAMENTO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di difosfati (E 450), trifosfati (E 451) e polifosfati (E 452) nel pesce salato (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari 1, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 30, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'impiego. (2) Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari 2. (3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, l'elenco UE degli additivi alimentari può essere aggiornato o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. (4) Una domanda di autorizzazione per l'impiego di difosfati (E 450), trifosfati (E 451) e polifosfati (E 452) nel pesce salato è stata presentata il 19 giugno 2009 ed è stata resa accessibile agli Stati membri. (5) Il pesce può essere essiccato e conservato aggiungendo un tasso elevato di sale alla materia prima. La salagione si è evoluta da una singola fase a un processo di varie fasi, comprendente una fase di presalatura che consente di ridurre i tempi della salagione e di ottenere una concentrazione di sale relativamente omogenea nel muscolo di pesce. A tal fine, il pesce viene dapprima presalato mediante iniezione e/o in salamoia, 1 2 GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16. GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1. IT 2 IT

preparata con una concentrazione controllata di sale. Poi il pesce è sottoposto a una salatura a secco (essicazione) per ottenere la giusta concentrazione di sale nel prodotto finito. (6) Durante il lungo processo di conservazione può ancora verificarsi un'ossidazione, in particolare dei lipidi presenti nel muscolo di pesce, che causa un'alterazione del colore e del sapore. L'ossidazione è accelerata da ioni metallici presenti nel muscolo di pesce e nel sale utilizzato. Dato che i difosfati (E 450), i trifosfati (E 451) e i polifosfati (E 452) formano complessi chimici con gli ioni metallici, si sono dimostrati più efficaci per proteggere il pesce salato dall'ossidazione. La maggior parte dei fosfati aggiunti e del sale vengono rimossi immergendo il pesce in acqua prima del consumo. Il tenore di acqua nel prodotto finito salato non aumenta con l'utilizzo dei fosfati. Il pesce salato il cui colore e sapore originali sono stati conservati è particolarmente richiesto sui mercati della Spagna, dell'italia e della Grecia. (7) A norma dell'articolo 3, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità 3 l'impiego dei fosfati nel pesce salato deve essere indicato nell'elenco degli ingredienti. Gli operatori del settore alimentare possono anche indicare sui loro prodotti che non sono stati utilizzati polifosfati. (8) Dato che la maggior parte dei fosfati viene rimossa con l'immersione in acqua, l'esposizione del consumatore ai fosfati è minima e per questo motivo non può avere un effetto sulla salute umana. È quindi opportuno consentire l'utilizzo di difosfati (E 450), trifosfati (E 451) e polifosfati (E 452) per la conservazione del pesce salato. (9) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'autorità europea per la sicurezza alimentare se l'aggiornamento in questione non può avere un effetto sulla salute umana. Dato che l'autorizzazione all'impiego di difosfati (E 450), trifosfati (E 451) e polifosfati (E 452) per la conservazione del perse salato costituisce un aggiornamento di tale elenco che non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'autorità europea per la sicurezza alimentare. (10) Il baccalà o merluzzo portoghese viene prodotto essiccando ulteriormente il pesce salato. L'impiego di polifosfati potrebbe influenzare questo processo di essiccazione e potrebbe anche ostacolare lo sviluppo del tipico colore e sapore del baccalà. I produttori del baccalà tradizionale non accetterebbero perciò il pesce salato trattato con fosfati. Occorre quindi prevedere un periodo transitorio per consentire ai produttori del baccalà tradizionale di adattarsi alla possibilità di un'immissione sul mercato di pesce trattato con fosfati. Durante tale periodo i produttori del baccalà tradizionale possono concludere accordi con i rifornitori e familiarizzarsi con i metodi analitici che possono essere utilizzati per controllare la presenza di fosfati aggiunti nel pesce. 3 GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. IT 3 IT

(11) Per valutare ulteriormente l'impatto sulla disponibilità di pesce salato per la produzione del baccalà, la Commissione provvederà a monitorare per tre anni l'impiego di polifosfati nei principali paesi produttori di merluzzo salato. (12) In considerazione di quanto precede, occorre modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO IT 4 IT

ALLEGATO Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 sono inserite le seguenti voci nella categoria alimentare 09.2 "Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei" dopo la voce E 392. " E 450 Difosfati 5000 (4), (79) Solo pesci salati della famiglia Gadidae presalati mediante iniezione e/o in salamoia in una soluzione con un tenore di sale di almeno il 18%, spesso seguita da una salatura a secco E 451 Trifosfati 5000 (4), (79) Solo pesci salati della famiglia Gadidae presalati mediante iniezione e/o in salamoia in una soluzione con un tenore di sale di almeno il 18%, spesso seguita da una salatura a secco E 452 Polifosfati 5000 (4), (79) Solo pesci salati della famiglia Gadidae presalati mediante iniezione e/o in salamoia in una soluzione con un tenore di sale di almeno il 18%, spesso seguita da una salatura a secco Periodo di applicazione: dal 31 dicembre 2013 Periodo di applicazione: dal 31 dicembre 2013 Periodo di applicazione: dal 31 dicembre 2013 (4): Il livello massimo è espresso in P 2 O 5 (79): Il livello massimo si applica alla somma di E450, E451 ed E452 utilizzati singolarmente o in combinazione " IT 5 IT