CONVEGNO DI MILANO - 1 DICEMBRE 2014



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CONVEGNO DI MILANO - 1 DICEMBRE 2014 LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ISTTITUZIONI SCOLASTICHE: RUOLI E RESPONSABILITÀ APPROFONDIMENTO - Studio di casi FORMAZIONE DOCENTI sulla SICUREZZA FUORI ORARIO di LAVORO Raffaele Ciuffreda

00. PREMESSA L ANALISI DEI DATI DEL MONITORAGGIO USR LO SUI CONTRATTI DI ISTITUTO La ricorrenza delle materie contrattuali nei contratti coglie i maggiori punti di debolezza, cioè i contenuti che necessitano di maggiore sviluppo di attenzione nelle vicende contrattuali, ai livelli provinciali.

00. PREMESSA L ANALISI DEI DATI DEL MONITORAGGIO USR LO SUI CONTRATTI DI ISTITUTO Sez. A.1 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - Qualora la formazione sulla sicurezza (dlgs.81/08) sia fra le materie oggetto di contrattazione di istituto/informazione, selezionare se tale formazione avviene al di fuori o dentro l'orario di lavoro: 1. Fuori l orario di lavoro 2. Entro l orario di lavoro

00. PREMESSA L ANALISI DEI DATI DEL MONITORAGGIO USR LO SUI CONTRATTI DI ISTITUTO

00. PREMESSA L ANALISI DEI DATI DEL MONITORAGGIO USR LO SUI CONTRATTI DI ISTITUTO I dati rappresentano il dettaglio della Formazione sulla sicurezza. A livello regionale essa è fra le materie oggetto di contrattazione per l 85,37% degli istituti che hanno risposto al monitoraggio; tale quota risulta ripartita in un 37,67% di istituti che attuano la formazione entro l orario di lavoro e in un 62,33% di istituti che attuano la formazione fuori l orario di lavoro.

01. FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E NORME DEL TESTO UNICO La formazione in tema di sicurezza non dovrebbe essere vista né come mero adempimento, né come obbligo svolto per timore di sanzioni, ma come strumento indispensabile per l incremento della cultura della sicurezza raggiungibile attraverso un adeguata cultura della prevenzione. Le norme che presidiano gli adempimenti di cui all oggetto e che si ribadiscono al limite della pedanteria sono le seguenti secondo una sintesi molto approssimativa tratta dal Dlgs n.81/2008: il dirigente è tenuto ad adempiere agli obblighi d informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 (Art. 18, co.1, lettera l); il lavoratore ha l obbligo di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro (Art. 20, co. 2 lettera h); La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (Art. 37, comma 2) L accordo è del 21 dicembre 2011 e disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché l aggiornamento, dei lavoratori;

01. FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E NORME DEL TESTO UNICO la formazione e l addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro (Art. 37, comma 4); la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all evoluzione dei rischi o all insorgenza dei nuovi rischi (Art. 37 comma 6); la formazione deve avvenire durante l orario di lavoro e non può comportare oneri a carico dei lavoratori (Art. 37 comma 12). Se il Dirigente Scolastico viola le precitate disposizioni egli incorre nelle violazioni di cui all art. 55, comma 4, lettera e; parimenti il personale che si rifiuta di partecipare alle previste iniziative di formazione è punito per la violazione del precitato art. 20, comma 2. lettera h (art.59). Sgombrato il campo degli obblighi posti a carico dei Dirigenti, dei docenti e del personale Amministrativo resta da approfondire il tempo e le modalità di somministrazione della formazione SULLA SICUREZZA soprattutto per i docenti.

02. QUALI ALTERNATIVE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI SULLA SICUREZZA ALCUNE INDICAZIONI DELL AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA E DEI DIRIGENTI SULLA FORMAZIONE SICUREZZA DEI DOCENTI LA PARTICOLARITA dell orario di lavoro dei docenti come si concilia con il fatto che i corsi devono essere effettuati durante l orario di lavoro e non può comportare oneri per il lavoratore? A) ALCUNI DIRIGENTI COME SUCCESSO IN SICILIA E TOSCANA ESPLICITANO SEMPLICEMENTE CHE: LE ATTIVITA DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA RIENTRANO NEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PREVISTI DALL ART. 29 COMMA 1 E 63 E SGG DEL CCNL CHE IL CCNL NON PREVEDE OBBLIGHI RETRIBUTIVI PER LE ATTIVITA DI FORMAZIONE PROPRIO PERCHE RIENTRANO TRA GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO B) MOLTI DIRIGENTI CON IL SUPPORTO ANCHE DEGLI AT, COME SUCCESSO VERONA, ESPLICITANO SEMPLICEMENTE CHE: LE ATTIVITA DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA RIENTRANO NEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PREVISTI DALL ART. 29 COMMA 2 DEL CCNL AL PARI DELLA PREPARAZIONE LEZIONI, CORREZIONE COMPITI ECC..

02. QUALI ALTERNATIVE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI SULLA SICUREZZA ALCUNE INDICAZIONI DELL AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA E DEI DIRIGENTI SULLA FORMAZIONE SICUREZZA DEI DOCENTI C) NOTA N. Prot. AOODRFR-2090 USR FVG DEL 7 MARZO 2013 Le SS.LL., dopo aver individuato i momenti all interno del calendario scolastico nei quali gli insegnanti sono in servizio senza obblighi di lezione e dopo aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, dovranno fornire l informazione preventiva obbligatoria alle RSU e alle OO.SS. provinciali. Per quanto riguarda gli spazi temporali nei quali collocare la formazione obbligatoria per la sicurezza, si ricorda che l'art. 74 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, al comma 3, stabilisce che allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni. Al fine di creare un clima relazionale disteso e sereno attorno a questi temi è opportuno ricorrere alla sospensione di uno o più dei giorni di lezione eccedenti i 200 minimi inderogabili non solo per svolgere tutte le attività formative previste dalla norma quali obbligatorie per i lavoratori, ma anche per il recupero delle 4 ore di formazione on-line eventualmente già realizzate fuori dall orario di servizio, purché documentate dall attività sulla piattaforma e dalla relativa certificazione.

02. QUALI ALTERNATIVE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI SULLA SICUREZZA ALCUNE INDICAZIONI DELL AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA E DEI DIRIGENTI SULLA FORMAZIONE SICUREZZA DEI DOCENTI D) Prot. n 1453 AOO/AT/AL FORMAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA AT ALESSANDRIA 8 MARZO 2013 La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza non rientra nell insieme delle attività di formazione funzionali allo sviluppo del patrimonio culturale dell insegnante, ma è diretta invece, come per qualsiasi altro lavoratore, a prevenire i rischi d infortunio o malattia correlati all ambiente di lavoro. In tal caso quindi non ricorre l ipotesi di cui all art. 29 e 63 e sgg. del CCNL 2006/2009 e quindi trova la sua fonte direttamente nell art. 22 comma sesto del Dlgs n.626/94. Ove un corso di formazione inerente la sicurezza sul posto di lavoro avesse luogo al di fuori dell orario di servizio: il personale ATA avrebbe diritto al recupero fermo restando il non obbligo di partecipazione per personale docente non è previsto il recupero ed inoltre tali ore non rientrerebbero neppure tra le attività funzionali all insegnamento previste dall art. 29 del CCNL 29.11.2007. L AT DI ALLESSANDRIA CENTRA LA QUESTIONE MA NON INDICA LA SOLUZIONE AL PROBLEMA FORMAZIONE SICUREZZA DOCENTI

03. QUALI ALTERNATIVE QUINDI PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI SULLA SICUREZZA LA PARTICOLARITA dell orario di lavoro dei docenti come si concilia con il fatto che i corsi devono essere effettuati durante l orario di lavoro e non può comportare oneri per il lavoratore? 3.1 durante le lezioni non è possibile perché ciò porterebbe alla riduzione del monte ore annuale DI LEZIONE ; 3.2 Durante la sospensione delle lezioni - il personale docente non è in servizio tranne che per quelle attività che siano state debitamente programmate ed inserite nel Piano annuale delle attivitàapprovato dal collegio docenti su proposta del dirigente scolastico; 3.3. nelle attività funzionali di cui all art 29 comma 2 come obbligo di servizio ma il CCNL INDIVIDUA CHIARAMENTE TALI ATTIVITA : 2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; b) alla correzione degli elaborati; c) ai rapporti individuali con le famiglie.

03. QUALI ALTERNATIVE QUINDI PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI SULLA SICUREZZA 3.4 NELLE ATTIVITÀ COLLEGIALI RIGUARDANTI TUTTI I DOCENTI PREVISTE DALL ART. 29 A LETTERA A) DEL COMMA 3 (ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL INSEGNAMENTO) DEL CCNL inserire la formazione sicurezza è forzatura : nel citato comma si parla di partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali MA NON di formazione sulla sicurezza 3.5 NELLE ATTIVITÀ COLLEGIALI RIGUARDANTI LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE nel comma 1 dell art. 29 compare la parola aggiornamento e formazione ma ovviamente, come è già stato detto in precedenza, in questo comma ci si riferisce alla formazione e aggiornamento intesa come attività funzionale all insegnamento cioè volta alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità come viene poi chiaramente ribadito negli art. 63 e 64 del Capo VI (La formazione) del CCNL e che deve essere deliberata dal Collegio dei docenti con il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione e deve tener conto anche di esigenze e opzioni individuali e NON ci si riferisce alla formazione sulla sicurezza che invece riguarda la Tutela della salute nell ambiente di lavoro di ogni lavoratore. (vai a pag 15)

03. QUALI ALTERNATIVE QUINDI PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI SULLA SICUREZZA 3.5 NELLE ATTIVITÀ COLLEGIALI RIGUARDANTI LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Bisogna, innanzi tutto, precisare il significato del termine formazione e aggiornamento e, quindi, partire dal Testo Unico (D.lgs. 297/1994) che all articolo 395 Funzione docente- così recita: i docenti curano il proprio aggiornamento culturale e professionale. ART. 29 COMMA 1 - Attività funzionali all insegnamento 1. L attività funzionale all insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. Il CCNL (articoli 63-71 del capo VI - La formazione) stabilisce: ART. 63 comma 2. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti ART. 64 Comma 1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce UN DIRITTO per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

03. QUALI ALTERNATIVE QUINDI PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI SULLA SICUREZZA 3.5 NELLE ATTIVITÀ COLLEGIALI RIGUARDANTI LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Il CCNL (articoli 63-71 del capo VI - La formazione) stabilisce: ART. 64 Comma 2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell orario di insegnamento. ART. 64 Comma 12. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all apprendimento in rete e all autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze. ART. 66 Comma 1. In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del Pof, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. La formazione e l aggiornamento a cui fanno riferimento gli art. 29 e gli art. 63, 64, 65, 66 del CCNL rappresentano l insieme delle attività dirette ad arricchire il patrimonio culturale e professionale del docente cioè si riferiscono a tutte quelle attività funzionali alla piena realizzazione delle proprie professionalità riferite alla docenza: conoscenze e competenze disciplinari, aggiornamento sui contenuti di insegnamento, apprendimento di metodologie di insegnamento e di nuove tecnologie da usare nello svolgimento delle attività didattiche ecc.

03. QUALI ALTERNATIVE QUINDI PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI SULLA SICUREZZA 3.5 NELLE ATTIVITÀ COLLEGIALI RIGUARDANTI LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA, invece, esula dalla nozione di formazione nel senso sopra delineato, poiché rientra nella materia della tutela della salute nell ambiente di lavoro ed infatti è disciplinata dagli articoli 72-76 del CCNL. IL CCNL NON DISCIPLINA le modalità di svolgimento della formazione sulla sicurezza dei lavoratori pertanto si deve applicare quanto previsto nell art. 76 (Tutela della salute nell ambiente di lavoro capo VII del CCNL) secondo il quale per quanto non previsto dal presente capo si fa esplicito riferimento al D.lgs. n. 626/1994, al D. lgs. n. 242/1996, al CCNQ del 7 maggio 1996 ed alla legislazione in materia di salute e sicurezza. Pertanto RESTA IL PROBLEMA e si deve ritenere che il datore di lavoro pubblico è tenuto, secondo espressa disposizione di legge, a svolgere la specifica formazione dei dipendenti in materia di sicurezza durante l orario di lavoro e senza oneri a carico del lavoratore.

04. LA FORMAZIONE DEI DOCENTI SULLA SICUREZZA COME ATTIVITA AGGIUNTIVA Come abbiamo visto in assenza di specifiche norme : si può dissentire sul fatto di inserire la formazione dei docenti sulla sicurezza all interno delle attività funzionali di cui alla lettera a) del comma 3 dell art. 29 ma la cura può essere peggiore della malattia e può accadere di ritrovarsi con l interpretazione che tali ore siano comunque attività aggiuntive che devono essere retribuite a parte. Ne è esempio la sentenza del tribunale di Verona del 20/01/2011 n. 46.11 (confermata dalla Corte d'appello di Venezia il 10 luglio 2014) dove un DS è stato condannato al pagamento delle ore di formazione perché fatte fuori dall orario di lavoro. Il DS in questione è stato condannato a pagare non solo le spese processuali ma anche la retribuzione dei docenti che erano stati obbligati a partecipare a un corso di formazione di Pronto Soccorso della durata totale di 12 ore nel pomeriggio. Nella sentenza si afferma che la formazione della fattispecie (corso di pronto soccorso) esula dalla nozione di formazione come attività funzionale all insegnamento cioè attività diretta ad arricchire il patrimonio culturale e professionale del docente (art. 63-71 del CCNL) ma rientra invece nella materia della tutela della salute nell ambiente di lavoro, disciplinata dagli articoli 72-76 del CCNL.

04. LA FORMAZIONE DEI DOCENTI SULLA SICUREZZA COME ATTIVITA AGGIUNTIVA Ciò vuol dire che la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza NON RIENTRA nell insieme delle attività funzionali allo sviluppo del patrimonio culturale e professionale dell insegnante, ma è diretta INVECE, COME PER UN QUALSIASI ALTRO LAVORATORE, A PREVENIRE I RISCHI DI INFORTUNIO O MALATTIA CORRELATI ALL AMBIENTE DI LAVORO. La sentenza continua però affermando: nel caso di specie, come riconosciuto dalla stessa amministrazione, il corso di formazione è stato tenuto al di fuori dell orario di insegnamento e l amministrazione non ha allegato che le ore dedicate a tale attività siano da imputare (o siano state imputate) a quelle riservate alle attività individuali o collegiali, per le quali è previsto un monte orario in aggiunta a quello strettamente dedicato all insegnamento PERTANTO le ore in cui i ricorrenti sono stati impegnati nelle attività di formazione devono in conclusione qualificarsi COME VERE E PROPRIE ORE DI LAVORO AGGIUNTIVE A QUELLE CONTRATTUALMENTE PREVISTE E COME TALI DEVONO ESSERE RETRIBUITE.

04. LA FORMAZIONE DEI DOCENTI SULLA SICUREZZA COME ATTIVITA AGGIUNTIVA La sentenza continua però affermando: Poiché non vi è una previsione contrattuale e normativa che disciplini espressamente la modalità di retribuzione delle ore in esame, appare condivisibile il criterio proposto dalla parte ricorrente, secondo il quale può essere assunto come parametro l importo del compenso orario tabellare previsto dal CCNL per le ore aggiuntive non di insegnamento. La sentenza nel punto in cui esplicita l amministrazione non ha allegato che le ore dedicate a tale attività siano da imputare (o siano state imputate) a quelle riservate alle attività individuali o collegiali, per le quali è previsto un monte orario in aggiunta a quello strettamente dedicato all insegnamento in qualche modo fa intendere che la decisione è stata presa anche per questo motivo e se le ore fossero state inserite nelle attività funzionali?? Forse non sarebbero state considerate aggiuntive IN VERITA NON VI E PREVISIONE NORMATIVA E CONTRATTUALE UNIVOCA E QUINDI A NS MODO DI VEDERE LA VIA MAESTRA RESTA L UTILIZZO DELLA CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO PER DISCIPLINARE MATERIE ALTRIMENTI NON DISCIPLINATE E PER DIRIMERE CONTENZIOSI.