ESONERI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE



Похожие документы
OGGETTO: Aggiornamento professionale e formazione continua Iniziative dell OAT e problematiche degli Architetti dipendenti.

2. Sono riconosciuti crediti per il corso avanzato CASACLIMA di 16 ore, presso Agenzia CasaClima di Bolzano.

Formazione professionale continua FAQ

AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

A. OBBLIGO FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA: COSA COMPORTA, DA QUANDO SCATTA, PERIODI DI RIFERIMENTO

REGOLAMENTO PER L AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO. In attuazione dell art.7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 Formazione Continua

Regolamento per la formazione professionale continua dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze

UNIONE LOMBARDA DEI CONSIGLI DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista

Regolamento per la formazione continua dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno. Art. 1 Scopo del Regolamento

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DELL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PARMA

COMMENTO ACCORDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DATORE LAVORO-RSPP

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (BOZZA)

LINEE GUIDA PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MANTOVA REGOLAMENTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Vademecum L'aggiornamento e sviluppo professionale continuo

CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO MODALITA` ATTUATIVE AL REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

Incontri territoriali con gli iscrittianno. Relatore Simona Giovagnoni Presidente Formazione Continua

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE

FAQ - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO

Regolamento Carriere degli Studenti - Emanato con D.R. n. 4 del 07/01/2014. a tempo parziale

Regolamento sulla formazione professionale continua degli iscritti all'ordine dei giornalisti

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI

Regolamento della formazione professionale continua del dottore commercialista

Formazione professionale continua degli iscritti all'ordine dei giornalisti

Regolamento per la Formazione e l Aggiornamento professionale permanente

Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria

adotta il seguente Regolamento. Art. 1 Scopo del Regolamento

Regolamento per la formazione professionale continua dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.

REGOLAMENTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

ESONERI VERIFICHE ATTESTATO DI FORMAZIONE

SCHEMA DI REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA IN PSICOLOGIA. Articolo 1 Formazione ed aggiornamento professionale

Attività relative al primo anno

Delibera CROAS Emilia-Romagna n. 454 del 19/12/2014 (aggiornamento con le modifiche apportate in seduta di Consiglio del 16/02/2015)

Regolamento interno per l accreditamento di eventi formativi organizzati da soggetti terzi

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI PRESTAZIONE TEMPORANEA E OCCASIONALE IN CASO DI SPOSTAMENTO DEL PRESTATORE

Premesso. convengono quanto segue

AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

CONVEGNO regionale DIRIGENTI SCOLASTICI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ISTTITUZIONI SCOLASTICHE: 1 Dicembre 2014

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bologna

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

DEFINITE LE REGOLE DEI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA DEDICATI A

FAQ Aggiornamento della competenza professionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI B A R I

REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA PER IL TRIENNIO 2011/2013 (aggiornato nell'adunanza del 14 febbraio 2013)

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

Regolamento per la Formazione Continua del Perito Industriale e del Perito Industriale Laureato

REGOLAMENTO MASTER UNIVERSITARI UNIVERSITAS MERCATORUM. Art. 1 Principi generali e scopo del Regolamento

AUTOCERTIFICAZIONE DELL AGGIORNAMENTO INFORMALE - ATTIVITA PROFESSIONALE DI CUI ALL ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO -

Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria

Allegato a) LINEE GUIDA CTS07/ Indice

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (AB. ALLA PROF. SANITARIA DI TECNICO DELLA PREV. NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO)

CORSO DI FORMAZIONE FORMATORI EX ART. 37 D.LGS. 81/08

LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL AFFITTO DI POLTRONA/CABINA. nelle attività di acconciature ed estetica.

DIRECT LEARNING. DIRECT LEARNING Conto Formazione

Articolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità)

Consulenti del Lavoro Consiglio Nazionale dell Ordine

CREDITO SCOLASTICO credito scolastico punteggio attribuzione punteggio massimo crediti candidati interni candidati esterni

IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE) (L)

Regolamento per la formazione professionale continua dell Ordine territoriale di Milano

ECM : adempimenti, provider e discenti

Nomina a RSPP e ASPP e obblighi di Formazione dopo il 14 febbraio 2008

REGOLAMENTO SUI CULTORI DELLA MATERIA

SCHEMA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER AUDITOR/LEAD AUDITOR QUALITA /AMBIENTE

PUBBLICATI SULLA G.U. N 8 DELL 11 GENNAIO 2012 GLI ACCORDI PER LA FORMAZIONE APPROVATI IL 21 DICEMBRE 2011

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web: info@bdassociati.

ASQ SINERGIE SRL ACCORDO STATO REGIONI PER LA FORMAZIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Regolamento della formazione professionale continua del dottore commercialista

Note illustrative per la compilazione del Modello 1/2015 (Comunicazione ex art. 19 del Regolamento di Attuazione allo Statuto)

CEPAS Viale di Val Fiorita, Roma Tel Fax: scrivi_a@cepas.it Sito internet:

SEMINARIO. Come cambia la formazione in materia di Sicurezza sul lavoro dopo i recenti accordi Stato-Regioni

SEZIONE I PROGETTI DI RICERCA E COLLABORAZIONI FONDI PER LA RICERCA E MODALITÀ DI ACCESSO

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL ALBO FORNITORI DI PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A.

UNIVERSITA DEGLI STUDI G. d ANNUNZIO - FACOLTA DI SCIENZE MANAGERIALI REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 1

CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

NUOVE REGOLE IN MATERIA DI STATO DI DISOCCUPAZIONE DAL 1 GENNAIO 2014

REGOLAMENTO DEL MASTER UNIVERSITARIO BIENNALE DI SECONDO LIVELLO IN CRIMINOLOGIA FORENSE MA.CRI.F.

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

D.Lgs. 195/2003 e circolare Min Lav 39/2003

Транскрипт:

ESONERI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Premesso che la riforma delle professioni e il relativo regolamento introducono per tutti gli iscritti all'albo degli architetti l'obbligatorietà dell'aggiornamento professionale, con il punto 5.6 delle Linee guida attuative del regolamento si conferma l'obbligo anche per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni; Considerato tuttavia che nelle stesse linee guida non vengono meglio definiti i diversi ruoli che il dipendente può svolgere all'interno della Pubblica Amministrazione e che alcuni fra questi possono non essere attinenti la professione dell'architetto, si ritiene di poter dare le seguenti indicazioni in merito all'assoggettamento alla formazione dei dipendenti pubblici secondo il seguente schema: Coloro che per conto dell'ente di appartenenza svolgono un RUOLO TECNICO CON ATTIVITA' CHE HANNO ATTINENZA CON LA PROFESSIONE DELL'ARCHITETTO. (Esempi: progettazione architettonica e urbanistica; D.L. ; R.U.P.; istruttoria, verifiche e validazioni progetti; commissioni tecniche; collaudi; studi di fattibilità; concorsi d'architettura, sicurezza, antincendio, certificazioni e perizie, etc..) Coloro che per conto dell'ente svolgono attività che NON hanno attinenza con la professione dell'architetto. (Esempi: ruoli AMMINISTRATIVI o in altri settori) Coloro che per conto dell'ente svolgono attività che NON hanno attinenza con la professione dell'architetto, ma che, anche occasionalmente, assumono incarichi a carattere professionale per conto dell'ente o per il proprio. Coloro che per conto dell'ente di appartenenza svolgono il RUOLO DI DOCENTE (didattica) Possono chiedere esonero se in possesso dei requisiti previsti dal punto 7 delle Linee Guida *(vedi punto 1 sezione ESONERI) Possono chiedere esonero se in possesso dei requisiti previsti dal punto 7 delle Linee Guida *(vedi punto 1 sezione ESONERI) Coloro che svolgono attività di DOCENZA, ma che, anche occasionalmente, assumono incarichi a carattere professionale per conto dell'ente o per il proprio (esempi: progettazione architettonica e urbanistica; D.L.; commissioni tecniche; collaudi; studi di fattibilità; concorsi d'architettura, etc..) Nota bene: gli esempi sono a titolo indicativo e non esaustivo. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI PER DIPENDENTI PUBBLICI I dipendenti della PP.AA. che svolgono attività formativa per conto del proprio Ente di appartenenza hanno facoltà di richiedere all Ordine il riconoscimento del relativo credito. Resta inteso che gli iscritti dipendenti pubblici hanno comunque titolo a partecipare a qualsivoglia corso accreditato.

In tal senso si consiglia agli iscritti, preventivamente allo svolgimento dell'attività, di assicurarsi che: 1. l'attività formativa predisposta dal datore di lavoro (ente) abbia per oggetto quanto previsto dalle Linee guida ai punti 3, 5.1 e 5.2. 2. l'attività formativa risulti organizzata dall'ente di appartenenza del dipendente (non da altro soggetto esterno che necessiterebbe di preventiva autorizzazione da parte del CNAPPC in qualità di soggetto terzo - vedi punto 6.3 delle Linee Guida). Ciò premesso, l'iscritto per il riconoscimento delle attività svolte dovrà presentare la seguente documentazione che sarà valutata secondo quanto previsto dalla Linee guida al punto 5. domanda di riconoscimento dei crediti formativi secondo l'apposito modulo 1 dichiarazione del datore di lavoro (redatta anche in forma collettiva) che: - l'attività formativa in oggetto è stata predisposta dall'ente dichiarante; - la partecipazione del dipendente è comprovata da un registro delle presenze con registrazione delle firme in ingresso e in uscita a dimostrazione del rispetto di quanto previsto al punto 5 dalle Linee Guida in merito alla frequenza minima al corso per l'ottenimento dei CFP. attestato di frequenza riportante il logo del datore di lavoro (eventualmente in collaborazione con altri soggetti) L'iscritto dovrà presentare istanza di riconoscimento delle attività svolte entro 6 mesi (*) dalla conclusione del percorso. La richiesta potrà contenere più attività formative. (*)NB: escluso l'anno di entrata in vigore dell'obbligo (2014) che potrà essere inoltrata sino al 31/12/2014( anche per le attività svolte da gennaio a giugno 2014. Le attività pregresse al 01/01/2014 non sono riconoscibili). RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ SVOLTA ALL'ESTERO Per il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, l'iscritto dovrà presentare la seguente documentazione: domanda di riconoscimento crediti come da apposito > modulo 2 documentazione comprovante la frequenza del corso e i contenuti dell'attività (esempio attestato, programma, documenti fiscali, etc.) La valutazione del progetto presentato sarà effettuata dal Consiglio dell Ordine secondo quanto previsto dalle Linee guida ai punti 5,1 e 5,2 e sarà inoltrata al CNAPPC per l'autorizzazione al rilascio del credito. L'iscritto dovrà presentare istanza di riconoscimento delle attività svolte entro 6 mesi dalla conclusione delle attività formative. La stessa istanza potrà contenere più attività formative. Non appena ottenuto riscontro da parte del CNAPPC, l Ordine provvederà a darne comunicazione all'iscritto. ESONERI Il Consiglio dell'ordine può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa su sua richiesta. Casistica e modalità della richiesta: 1) CHI NON ESERCITA LA PROFESSSIONE (neppure occasionalmente e per almeno 3 anni) potrà ottenere l'esonero dall'obbligo se in possesso di tutti i seguenti requisiti: non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione; non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;

non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma. Per la richiesta è necessario utilizzare l'apposito > modulo 3 L'esonero avrà decorrenza dalla data della richiesta, escluso l'anno di entrata in vigore dell'obbligo (2014) per il quale potrà essere retroattivo al 01/01/2014 in presenza dei requisiti a quella data. In questo ultimo caso la domanda dovrà comunque pervenire entro il 31/10/2014. NB: Tale esonero, richiesto con dichiarazione resa sotto la propria responsabilità civile e penale, NON consentirà all'iscritto di svolgere la professione in nessuna forma, neanche a titolo personale. PERDITA DEI REQUISITI PER L'ESONERO L'iscritto ha l'obbligo di comunicare all ordine la variazione dei requisiti dichiarati entro 3 mesi e a partire dalla data di variazione dei requisiti l'iscritto dovrà iniziare ad acquisire crediti formativi in modo temporalmente proporzionale alla parte restante dell'anno/ triennio. 2) GLI ISCRITTI CON ALMENO 70 ANNI DI ETÀ ANAGRAFICA E 20 ANNI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO Diritto di esonero totale, automatico, senza la necessità di inoltrare domanda. Riceveranno dall Ordine comunicazione di diritto all'esenzione. 3) MATERNITÀ Diritto di esonero per 1 anno = 20 CFP (triennio 2014-16) a partire dalla data di richiesta di esonero. La richiesta deve essere inoltrata nel periodo ricompreso fra la data della certificazione rilasciata dal medico attestate la gravidanza ed entro 3 mesi dalla data di nascita del figlio/a (*) con apposito > modulo 4 Il modulo di richiesta dovrà essere corredato di certificato medico dichiarante lo stato di gravidanza (se la richiesta è ante parto) o certificato di nascita se post ( o certificato di ingresso in famiglia per le adozioni). L'esonero comporterà quindi lo scomputo dei 20 CFP in modo temporalmente proporzionale alla data della richiesta inoltrata (l'iscritta avrà quindi facoltà di decidere da quando far partire il periodo di esonero). Rimane inteso che sino alla data richiesta l'iscritta sarà soggetta all'obbligo. Esempio di calcolo: data richiesta: 20/09/2014 anno 2014= 20CFP:12mesi=X:3mesi = 5 CFP a dedurre dal debito 2014 anno 2015= 20 CFP : 12mesi = X : 9mesi = 15 CFP a dedurre dal debito 2015 (*) escluso l'anno di entrata in vigore dell'obbligo (2014) che potrà essere retroattiva sino alle nascite di febbraio 2013 (con diritto di scomputo dei crediti formativi per quanto di competenza dell'anno 2014). 4) MALATTIA GRAVE O INFORTUNIO CHE DETERMINI L'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE PER ALMENO 6 MESI Diritto di esonero in modo temporalmente proporzionale alla durata della malattia/infortunio a partire dalla data del certificato medico presentato. La richiesta deve essere inoltrata entro 3 mesi (*) dalla data della certificazione medica con apposito modulo 5 e corredata della certificazione medica attestante il periodo di inabilità (minimo 6 mesi). (*)NB: escluso l'anno di entrata in vigore dell'obbligo (2014) che potrà essere inoltrata sino al 31/10/2014. Esempio di calcolo: 8 mesi inabilità, certificato a far data dal 15/09/2014 anno 2014= 20 CFP annui : 12mesi = X : 4mesi = 7 CFP a dedurre dal debito 2014 anno 2015= 20 CFP annui : 12mesi = X : 8mesi = 13 CFP a dedurre dal debito 2015

5) ASSENZA DALL'ITALIA CHE DETERMINI L'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE PER ALMENO 6 MESI Diritto di esonero in modo temporalmente proporzionale alla durata della permanenza all'estero. La richiesta deve essere inoltrata entro 3(*) mesi dalla trasferta all'estero con l'apposito modulo 6 e corredata della certificazione comprovante la permanenza all'estero di minimo 6 mesi (esempio: contratto di lavoro, di collaborazione, affitto, ect). (*)NB: escluso l'anno di entrata in vigore dell'obbligo (2014) che potrà essere inoltrata sino al 31/10/2014 (in presenza del requisito antecedente alla stessa data). L'esonero comporterà quindi lo scomputo dei CFP temporalmente proporzionali alla data della richiesta per l'anno in corso e negli anni successivi esonero totale sino a comunicazione dell'iscritto di variazione dei requisiti. NB: Tale esonero, richiesto con dichiarazione resa sotto la propria responsabilità civile e penale, NON consentirà all'iscritto di svolgere la professione in nessuna forma, neanche a titolo personale, nel territorio italiano. L'iscritto ha l'obbligo di comunicare all Ordine la variazione dei requisiti dichiarati entro 3 mesi per l'assoggettamento alla formazione obbligatoria. 6) ALTRI CASI DI DOCUMENTATO IMPEDIMENTO DERIVANTE DA FORZA MAGGIORE Il CNAPPC precisa: "In diritto le cause di forza maggiore sono le condizioni alla verificazione delle quali cade l'obbligazione a fornire una prestazione contrattualmente prevista, senza che dalla mancata prestazione possano dipendere penali o altri effetti previsti dall'accordo negoziato". Si ritiene pertanto che possano rientrare in questa tipologia tutti quei casi di particolare gravità non ricompresi nei punti precedenti. La richiesta deve essere inoltrata entro 3 mesi (*) dalla data del verificarsi dell'impedimento, con l'apposito> modulo 7 e corredata della documentazione comprovante l'impedimento. L'esonero comporterà lo scomputo dei CFP temporalmente proporzionale al periodo e alla misura per i quali il Consiglio dell Ordine valuterà l'istanza. (*)NB: escluso l'anno di entrata in vigore dell'obbligo (2014) che potrà essere retroattiva al 01/01/2014 in presenza dei requisiti a quella data. REGISTRAZIONE DEI CREDITI OTTENUTI Secondo quanto annunciato dal CNAPPC, è in fase di realizzazione un sistema informatico che consentirà la registrazione on line dei crediti formativi acquisiti. In attesa di tale sistema e di verificare le modalità di annotazione, invitiamo gli iscritti che hanno svolto attività formativa valevole secondo quanto previsto dalle Linee Guida al punto 5 a conservare la documentazione ricevuta attestante la partecipazione sino a nuovi aggiornamenti che saranno pubblicati sulla newsletter. Lo stesso sistema informatico dovrebbe consentire di consultare il numero complessivo dei crediti formativi maturati. RICONOSCIMENTO CREDITI PER CORSI SVOLTI PRESSO ALTRI SOGGETTI FORMATORI (DIVERSI DAGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI) Tutte le attività rientranti nei punti 5.1 e 5.2 delle linee guida (corsi, seminari, convegni, tavole rotonde, etc) devono essere preventivamente autorizzate dal CNAPPC. Gli enti terzi che intendono promuovere tali attività devono ottenere autorizzazione al rilascio del credito dal CNAPPC con apposita istanza. Pertanto, si suggerisce agli iscritti di accertarsi - preventivamente all'iscrizione - del rilascio dell'autorizzazione da parte del CNAPPC per tutte le attività formative che intendono svolgere. In assenza di tale autorizzazione le attività svolte non POTRANNO ESSERE riconosciute valevoli ai fini della formazione continua.

RICONOSCIMENTO CREDITI CORSI SVOLTI PRESSO ALTRI ORDINI ARCHITETTI I crediti formativi ottenuti frequentando attività formativa presso Ordini degli architetti diversi dal proprio sono valevoli ai fini della formazione obbligatoria (salva l'autorizzazione ottenuta dal CNAPPC). Si invita a conservare la documentazione cartacea a dimostrazione della propria partecipazione all'evento (per un successivo caricamento sul sistema informatico in preparazione). CREDITI FORMATIVI IN ECCESSO I crediti formativi da accumulare nel triennio 2014-2016 sono 60, minimo 15 all'anno (di cui 4 sui temi della deontologia e dei compensi professionali). È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso rispetto ai 60 richiesti, da un triennio al successivo, nel limite massimo di complessivi 10 crediti. RICONOSCIMENTO CREDITI PER ATTIVITÀ ANTE 01/01/2014 NON sono riconoscibili crediti formativi per frequenza di corsi di formazione svolti precedentemente all'entrata in vigore del regolamento (30/06/2013). I corsi svolti a partire da luglio 2013, per essere valevoli, dovranno riportare nell'attesto il valore del credito riconosciuto con autorizzazione del CNAPPC (potranno essere solo corsi svolti presso gli ordini degli architetti). (Riferimento normativo: punto 10 Linee guida.