REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI. Parte VII



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REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI Parte VII Erogazione di contributi in conto interessi a fronte di prestiti stipulati a seguito di crisi finanziaria Testo finale approvato dal C.I.G. Delibera n. 103 del 29.05.2014 e approvato dai MMVV con nota n. 36/0016601/MA004.A007 del 01.12.2014

ARTICOLO 1 Scopo Il presente regolamento si prefigge lo scopo di tutelare i soggetti che in ragione della crisi del mercato finanziario e del lavoro, si siano visti costretti a ricorrere al credito al consumo per far fronte alle quotidiane esigenze di vita. A favore di detti soggetti è prevista l erogazione di un contributo in conto interessi commisurato all importo ed alla durata del prestito stipulato. ARTICOLO 2 Beneficiari Possono essere ammessi alla provvidenza economica di natura assistenziale gli iscritti in attività all Ente che possano vantare un anzianità di iscrizione e di contribuzione di almeno cinque anni e che esercitino la libera professione di perito industriale in via esclusiva. Il possesso dell anzianità contributiva minima è presunto qualora il richiedente non abbia, alla data di presentazione della domanda, trasmesso comunicazione di cessazione dell attività libero professionale od opzione per la contribuzione ad altro Ente previdenziale. ARTICOLO 3 Eventi tutelati Possono essere ammessi all erogazione di contributi in conto interessi gli iscritti che siano stati ammessi al credito al consumo in ragione della crisi del mercato che abbia determinato una contrazione del volume d affari professionale dichiarato ai fini previdenziali nell anno precedente la presentazione della domanda nella misura almeno del 30% rispetto alla media del quadriennio precedente a quello di crisi. ARTICOLO 4 Misura e durata del contributo in conto interessi Il contributo economico in conto interessi è determinato applicando il tasso del 4% annuo all importo minore tra quello del prestito effettivamente stipulato dall iscritto e la contrazione effettiva del volume d affari. La contrazione effettiva del volume d affari è determinata come differenza tra il volume d affari relativo all anno precedente la domanda ed il volume d affari medio relativo al quadriennio precedente il detto anno. Il contributo in conto interessi è erogato per un periodo pari al minore tra la durata del prestito e cinque anni, e ciò anche nell ipotesi in cui il prestito abbia durata superiore.

ARTICOLO 5 Presentazione della domanda e documentazione da allegare La domanda di erogazione del contributo in conto interessi andrà redatta sugli appositi modelli predisposti dall Ente. Alla domanda andranno allegati: 1) copia del contratto di prestito erogato e del piano d ammortamento; 2) copia del modello Unico relativo ai redditi denunciati o prodotti nell anno precedente la presentazione della domanda di beneficio. E facoltà degli uffici richiedere la produzione delle fatture emesse nell anno di presentazione della domanda di beneficio ai fini della valutazione della riduzione del volume d affari professionale prodotto. ARTICOLO 6 Condizione di ammissibilità Il contributo in conto interessi può essere erogato solo nell ipotesi in cui il reddito professionale del richiedente denunciato nell anno precedente la presentazione della domanda, così come attestato dal modello Unico, non sia superiore a 60.000,00 euro. Il limite del reddito di cui al comma precedente è annualmente ed automaticamente rivalutato, senza necessità di revisione del presente regolamento, in base alla variazione annua dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall Istat. Il contributo è dovuto nell ipotesi in cui la posizione documentale dell iscritto sia regolare e la posizione contributiva sia tale da permettere il rilascio del DURC secondo i criteri deliberati dal Consiglio d Amministrazione e tempo per tempo vigenti. In fase di prima ammissione il requisito della riduzione del volume d affari sarà verificato sulla base della sola autocertificazione del volume d affari presunto. ARTICOLO 7 Fondo stanziato Per provvedere all erogazione del contributo di cui al presente Regolamento è stanziato annualmente, in sede di bilancio preventivo, uno specifico importo a valere sul fondo di cui all articolo 19 dello

Statuto. Gli importi ammessi a contributo non possono complessivamente in ogni caso superare il limite dello stanziamento annuo. L importo complessivamente stanziato non può comunque eccedere la misura del 5% del gettito del contributo integrativo stimato per lo stesso anno. ARTICOLO 8 - Erogazione del contributo Le domande pervenute saranno raggruppate, ai fini della delibera di accoglimento/rigetto del Consiglio d Amministrazione, per trimestre d arrivo: 1) le domande pervenute dal 1 gennaio al 31 marzo saranno deliberate entro il 30 aprile; 2) le domande pervenute dal 1 aprile al 30 giugno saranno deliberate entro il 31 luglio; 3) le domande pervenute dal 1 luglio al 30 settemb re saranno deliberate entro il 31 ottobre; 4) le domande pervenute dal 1 ottobre al 31 dicemb re saranno deliberate entro il 31 gennaio dell anno successivo. Qualora il fondo stanziato non fosse capiente per soddisfare tutte le domande pervenute nel trimestre di riferimento, il contributo in conto interessi sarà erogato con priorità ai soggetti che hanno il più basso reddito professionale. In caso di più soggetti con il medesimo reddito professionale la priorità verrà data ai soggetti con il maggior nucleo familiare. In caso di ulteriore parità la preferenza sarà accordata all iscritto con la maggiore anzianità contributiva. Successivamente alla prima liquidazione, il contributo economico in conto interessi verrà corrisposto con cadenza trimestrale. ARTICOLO 9 Obblighi di comunicazione L iscritto ammesso al beneficio del contributo in conto interessi ha l obbligo di comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dall accadimento, eventuali eventi che possano comportare la revoca del diritto.

In particolare dovrà comunicare: 1) la cessazione dell attività libero professionale; 2) l estinzione anticipata del finanziamento in forza del quale è stato determinato il contributo in conto interessi; 3) la risoluzione per inadempimento del finanziamento in forza del quale è stato determinato il contributo in conto interessi. ARTICOLO 10 Controlli periodici. Sospensione e revoca del contributo L erogazione periodica del contributo economico in conto interessi è subordinata a: 1) verifica del mantenimento dei requisiti di iscrivibilità all Ente; 2) verifica della regolarità documentale e contributiva, ivi compresa la verifica del rispetto del piano d ammortamento eventualmente sottoscritto con l Ente; 3) verifica del rispetto del piano d ammortamento del finanziamento sottoscritto con l Istituto di credito erogatore; 4) verifica dell effettiva riduzione del volume d affari professionale autocertificato all atto della presentazione della domanda di beneficio. Nell ipotesi in cui vengano meno i requisiti di iscrivibilità all Ente il beneficio sarà revocato con decorrenza dalla data di cessazione dell esercizio della libera professione. I contributi economici in conto interessi eventualmente corrisposti a valere su rate pagate successivamente a detta data saranno oggetto di ripetizione. Nell ipotesi in cui si dovesse accertare, a seguito della presentazione del modello 03 relativo ai redditi e volumi d affari prodotti nell anno di presentazione della domanda, che la contrazione del volume d affari autocertificata fosse inferiore ai parametri di cui all articolo 3, il beneficio sarà revocato con effetto dalla prima liquidazione utile successiva a quella di presentazione della modulistica reddituale qualora la differenza fosse superiore al 5%. Nell ipotesi in cui, invece, la differenza fosse inferiore al 5% il contributo verrà automaticamente rideterminato. Nell ipotesi in cui il finanziamento in forza del quale è stato concesso il contributo in conto interessi fosse estinto anticipatamente, il beneficio sarà revocato con effetto dalla data di estinzione.

L inadempimento degli obblighi previdenziali successivi alla ammissione al contributo determina la sospensione immediata del beneficio. L Ente, in tale ipotesi, comunicherà al beneficiario limitatamente alla prima inadempienza, tramite posta certificata od altro mezzo idoneo, la necessità di regolarizzare la sua posizione entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione evidenziando che in difetto il beneficio sarà revocato. ARTICOLO 11 Compatibilità con altri benefici assistenziali Il contributo di cui al presente Regolamento è cumulabile con quelli previsti dai Regolamenti parte I, III, IV, V e VI fatto salvo il limite annuo massimo erogabile di 25.000,00 euro. Detto limite è elevato a 50.000,00 euro annui nell ipotesi di concomitanza con eventi calamitosi.