SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA



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Transcript:

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2114 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori LAURO, AGONI, OGNIBENE, SANZARELLO, COSTA, MALAN, PICCIONI, SUDANO, TREMATERRA, CARRARA, CALLEGARO, NOCCO, IZZO, MORRA, D AMBROSIO, CANTONI, CICCANTI, CIRAMI, IERVOLINO, CRINÒ, MELELEO, CICOLANI, MANUNZA, COMINCIOLI, COLLINO, FEDERICI, MONTICONE, PEDRAZZINI, GUBETTI, MAINARDI, ARCHIUTTI, SALZANO, SALERNO, SODANO Calogero, RUVOLO, EUFEMI, SCOTTI, PEDRIZZI, MINARDO, PELLICINI, FABBRI, FASOLINO, PESSINA, VALDITARA, BIANCONI, SCARABOSIO, VIZZINI, PONZO, MORO, TAROLLI, MUGNAI, CHIRILLI, BERGAMO, PASINATO e MAGNALBÒ COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2003 Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 2114 Onorevoli Senatori. L accesso alle informazioni e alle telecomunicazioni continua a rappresentare una sfida per trentasette milioni di cittadini dell Unione europea diversamente abili. È innegabile, infatti, che i cittadini diversamente abili costituiscono una delle categorie più sfavorite dalla nostra società e che per essi gli ostacoli ambientali costituiscono un impedimento alla partecipazione alla vita sociale maggiore dei limiti funzionali. Per consentire l integrazione sociale dei cittadini diversamente abili, dunque, è necessario seguire un approccio basato su una combinazione di politiche di lotta contro la discriminazione e misure di azioni positive. Questa linea, tra l altro, è perfettamente coerente con i riferimenti ai cittadini diversamente abili contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea, che all articolo 21 vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sulla disabilità e all articolo 26 riconosce espressamente i diritti dei cittadini diversamente abili e la necessità di garantire la loro autonomia, la loro integrazione sociale e professionale nonchè la loro partecipazione alla vita della comunità. I cittadini diversamente abili sono titolari degli stessi diritti umani di tutti gli altri cittadini. Purtroppo di fatto le nostre società sono organizzate in maniera tale da impedire loro molto spesso di godere dell intera gamma di tali diritti, da quelli civili e politici a quelli economici, sociali e culturali. La disabilità è, dunque, una questione di diritti dell uomo e questo dovrebbe essere alla base di tutte le politiche a favore dei cittadini diversamente abili, i quali hanno diritto alle pari opportunità e ad avere la possibilità di vivere in modo autonomo e di operare le proprie scelte. Se si fornisce loro un sostegno adeguato, i cittadini diversamente abili possono contribuire allo sviluppo della società come tutti gli altri cittadini. La mancanza di accessibilità alle informazioni e la difficoltà di utilizzazione dei mezzi di comunicazione è una delle caratteristiche principali del cosiddetto digital divide l esclusione digitale derivante dall esistenza delle barriere all accesso della tecnologia dell informazione. L accesso all informazione si configura come un diritto fondamentale nel momento in cui un numero sempre più elevato di dati e contenuti è raggiungibile per via elettronica e il rischio di esclusione per quanti non hanno accesso a tali informazioni diventa molto concreto. A livello europeo, l approccio inteso a garantire l accessibilità delle informazioni su INTERNET è contenuto nel piano d azione della Commissione «eeurope 2002 Una società dell informazione per tutti» elaborato al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19-20 giugno 2000; in particolare, il piano d azione nel quadro dell obiettivo 2c prevede una serie di misure atte a promuovere la partecipazione di tutti all economia della conoscenza e sottolinea che i siti Web delle pubbliche amministrazioni degli Stati membri e delle istituzioni europee e i relativi contenuti devono essere impostati in maniera tale da consentire ai cittadini diversamente abili di accedere alle informazioni e di sfruttare al massimo le opportunità offerte dal sistema di amministrazione on-line. Proprio nell ambito delle politiche a favore dei cittadini diversamente abili, pertanto, si deve tenere conto della necessaria

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 2114 complementarità tra le politiche comunitarie e quelle nazionali, anche se la politica relativa alla disabilità rimane in larga misura una questione di competenza dei singoli Stati membri dell Unione europea. Con questa convinzione, il presente disegno di legge delinea una strategia in favore dell accesso ai servizi e alle risorse telematiche da parte dei cittadini diversamente abili, nei siti INTERNET della pubblica amministrazione e delle aziende ad esse collegate, tenendo conto delle linee guida dell iniziativa WAI (Web accessibility initiative) elaborate dal Consorzio mondiale del Web come raccomandato dal piano d azione eeurope 2002. Punti qualificanti del disegno di legge sono: l affermazione del diritto dei cittadini diversamente abili all accesso ai servizi e alle informazioni Web dei siti della pubblica amministrazione e delle aziende pubbliche e il conseguente obbligo per esse di rendere accessibili i loro siti; la riduzione dell imposta sul valore aggiunto per l acquisto di computer e di periferiche da parte dei cittadini diversamente abili; la defiscalizzazione per le aziende di pubblica utilità di parte degli investimenti operati nell anno 2003 per rendere accessibili i loro siti; la garanzia per i lavoratori diversamente abili delle pubbliche amministrazioni di poter lavorare con tecnologie telematiche a loro adeguate; l individuazione del Ministro per l innovazione e le tecnologie come autorità garante dell effettiva accessibilità dei siti pubblici. Il 2003 è stato indicato come l anno europeo dei disabili e fondamentale per il suo successo sarà l impegno profuso degli Stati membri. È una occasione unica per far avanzare il programma di lavoro sulla disabilità e il presente disegno di legge, con il quale i cittadini diversamente abili possono finalmente considerarsi membri attivi della società ed esserne così partecipi a tutti gli effetti, vuole essere un aiuto concreto in questa direzione.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 2114 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Diritto di accesso ai servizi) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni cittadino ad accedere a tutte le fonti di informazione e a tutti i servizi, in particolare a quelli che si articolano attraverso i moderni strumenti telematici e multimediali. 2. È tutelato e garantito, altresì, il diritto di accesso con qualsiasi tipo di tecnologia ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità, da parte dei cittadini diversamente abili in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell articolo 3 della Costituzione e secondo il principio di universalità di accesso al Web definito nelle «Linee guida per l accessibilità ai contenuti del Web» del Consorzio mondiale del Web (W3C). Art. 2. (Servizi e risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità) 1. Per servizi e risorse telematiche pubbliche si intendono tutte le forme di comunicazione di dati, informazioni, contenuti e servizi nonchè forme di dialogo utilizzate dalle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 2. Per servizi e risorse telematiche di pubblica utilità si intendono tutte le forme di comunicazione di dati, informazioni, contenuti e forme di dialogo tra i soggetti elencati al comma 3.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 2114 3. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano agli enti pubblici economici, alle società pubbliche che si occupano di informazione, alle biblioteche pubbliche, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, agli enti di assistenza pubblici, alle aziende di telecomunicazione pubbliche, alle aziende esercenti servizi in convenzione con enti pubblici, alle aziende municipalizzate regionali e a quelle a partecipazione pubblica, nonchè a tutti gli organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici nazionali o dell Unione europea. 4. Tutti i servizi telematici forniti dai soggetti indicati ai commi 1 e 3 devono essere accessibili anche ai cittadini diversamente abili, con garanzia di accesso ai documenti ed ai servizi tramite la rete INTERNET. Art. 3. (Accessibilità dei siti Web) 1. In conformità a quanto disposto dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 marzo 2001, n. 3/2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2001, i siti Web devono essere accessibili; essi devono, in particolare, essere progettati in modo da assicurare la loro consultazione anche da parte di cittadini diversamente abili, garantendo il livello minimo di conformità alle linee guida come definite a livello internazionale nell ambito dell iniziativa Web accessibile del Consorzio mondiale del Web (W3C). 2. L accessibilità di un sito Web va intesa come la proprietà dei sistemi informatici di essere fruibili senza discriminazioni derivanti da disabilità; in tale senso un sito Web accessibile può essere visitato da qualsiasi utente indipendentemente dal computer, dalla velocità del collegamento, dal browser, dall interfaccia utente, dalle periferiche alternative utilizzati. I contenuti e le loro presentazioni

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 2114 devono, altresì, essere sempre indipendenti l uno dall altra. 3. Lo sviluppo dei siti e dei servizi telematici da parte dei soggetti di cui all articolo 2, commi 1 e 3, deve garantire la possibilità di visualizzazione e di interazione con i contenuti e la partecipazione attiva del cittadino diversamente abile alla creazione e allo sviluppo dei servizi; in particolare deve essere garantita l applicazione delle seguenti raccomandazioni definite dal Consorzio mondiale del Web (W3C): a) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) per la creazione di contenuti di siti INTERNET o di servizi collegati alla realizzazione di documenti, anche multimediali, che utilizzano i sistemi di creazione di contenuti definiti dal Consorzio mondiale del Web (W3C); b) User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) per la creazione di applicazioni atte a visualizzare e a interagire con i contenuti per il Web; c) Authoring Tool Accessibilty Guidelines (ATAG) per lo sviluppo di applicazioni atte a fornire la possibilità anche ad utenti o a dipendenti con disabilità di poter operare nel mondo del lavoro utilizzando le nuove tecnologie senza discriminazione; d) XML Accessibility Guidelines (XAG) per lo sviluppo di applicazioni che utilizzano il linguaggio XML. 4. Nel caso di rilascio di nuove linee guida o di aggiornamenti delle linee guida attuali, i soggetti di cui all articolo 2, commi 1 e 3, sono tenuti ad adeguarsi entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del documento ufficiale nel sito internazionale del Consorzio mondiale del Web (W3C). 5. Qualsiasi gara di fornitura di servizi e di prodotti telematici espletata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve contenere tra i requisiti di sviluppo l osservanza delle raccomandazioni di cui al comma 3.

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 2114 Art. 4. (Integrazione del lavoratore diversamente abile) 1. Il lavoratore diversamente abile deve poter operare con tecnologie telematiche, attraverso l ausilio di tecnologie assistite, compatibilmente con il tipo di patologia e con il grado della disabilità. 2. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell articolo 2 garantiscono la possibilità di integrazione dei propri dipendenti diversamente abili nel processo di sviluppo dei servizi telematici. Art. 5. (Autorità garante) 1. Il Ministro per l innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, procede periodicamente alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni della presente legge, con riferimento, in particolare, ai seguenti aspetti: a) aggiornare in lingua italiana la traduzione delle linee guida elaborate dal Consorzio mondiale del Web (W3C) nell ambito dell iniziativa Web accessibile; b) promuovere lo sviluppo e l utilizzo di sistemi finalizzati alla valutazione del grado di rispetto delle linee guida; c) monitorare lo stato di adeguamento dei servizi telematici con particolare riguardo ai sistemi della pubblica amministrazione nazionale, regionale e locale e certificare i progressi compiuti; d) controllare l accessibilità dei siti IN- TERNET della pubblica amministrazione e identificare le buone pratiche; e) promuovere misure di sensibilizzazione, divulgazione, istruzione e, in particolare, di formazione all interno della pubblica amministrazione per lo sviluppo di prodotti e di contenuti accessibili;

Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica N. 2114 f) promuovere ogni tipo di iniziativa atta ad ottenere la totale accessibilità dei siti pubblici e privati nel corso dell anno 2003, dichiarato «Anno europeo dei disabili», nonchè negli anni successivi. Art. 6. (Agevolazioni fiscali) 1. Le aziende di pubblica utilità di cui al comma 3 dell articolo 2, che nel corso dell anno 2003 adeguano i propri servizi telematici per migliorarne l accessibilità da parte dei cittadini diversamente abili, beneficiano di una defiscalizzazione pari al 30 per cento degli investimenti specifici di sviluppo o di adeguamento dei medesimi servizi, nel corso dell anno fiscale successivo. 2. Con apposito decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell economia e delle finanze disciplina le modalità e i criteri di concessione dell agevolazione disposta ai sensi del comma 1. 3. Il beneficio fiscale di cui all articolo 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, si applica anche ai personal computer e ai relativi accessori d uso considerati sussidi tecnici ed informatici volti a facilitare l autosufficienza dei soggetti diversamente abili di cui all articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Art. 7. (Sanzioni) 1. Le aziende di pubblica utilità di cui all articolo 2, comma 3, che non hanno provveduto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge all avvio dell adeguamento dei propri servizi telematici, con particolare riferimento ai servizi tramite Web, in violazione dei diritti civili dei citta-

Atti parlamentari 9 Senato della Repubblica N. 2114 dini diversamente abili, sono soggette alla sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro. 2. Alle aziende incaricate dello sviluppo dei servizi telematici per i soggetti di cui all articolo 2, comma 3, della presente legge, che causano danni all utenza in seguito all inosservanza di quanto disposto della medesima legge, si applica la disciplina prevista dall articolo 1218 del codice civile e dall articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni. Art. 8. (Copertura finanziaria) 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, valutato in 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.