Legge federale sulle scuole universitarie professionali

Documenti analoghi
Legge federale sulle scuole universitarie professionali

Legge federale sulle scuole universitarie professionali

del... 1 Le scuole universitarie professionali possono offrire cicli di studio master ai sensi

Legge federale sulla ricerca

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP)

Legge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione

Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di economia

Ordinanza sulla maturità professionale federale

Il Consiglio federale svizzero visto l articolo 25 capoverso 5 della legge federale del 13 dicembre sulla formazione professionale, ordina:

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione

(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006)

Doc. A.HF. 030 (HFBF 503) Data Vers. 1.0 Stato definitivo Classe pubblico

sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali

Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996)

Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1

Legge federale sui consulenti in brevetti

Ordinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,

del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006)

Ordinanza del DEFR concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali

Legge sulle scuole professionali (del 2 ottobre 1996)

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza del DFE concernente i cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali

del 22 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna

del 20 marzo 2009 (Stato 1 gennaio 2013)

Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie

196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC)

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1

Legge federale sugli stranieri

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Modifica del 20 settembre Il Dipartimento federale dell economia (DFE) ordina:

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica/cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC)

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Legge federale sull aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Legge concernente le scuole medie del Cantone dei Grigioni (Legge sulle scuole medie)

Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Direttive del Consiglio delle scuole universitarie per l accreditamento nel settore universitario svizzero

446.1 Legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche

Modifica del (avamprogetto del 10 dicembre 2009) Il Dipartimento federale dell economia ordina:

Legge federale sugli stranieri

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Legge federale sulla protezione degli animali Disegno

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Estetista con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Disegno sulla promozione delle attività extrascolastiche

(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008)

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Profilo della formazione per il lavoro sociale nel quadro delle scuole universitarie professionali (SUP-LS)

Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame alla facoltà di medicina di Basilea

Legge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Pittrice su vetro/pittore su vetro con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Ortopedica/Ortopedico con attestato federale di capacità (AFC)

Codice penale svizzero

Profilo delle scuole universitarie di musica (SUM)

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Legge federale sulle professioni psicologiche. (LPPsi) Capitolo 1: Scopo e oggetto. del 18 marzo 2011 (Stato 1 settembre 2013)

Legge federale sulla protezione dell ambiente

Sezione 1: Disposizioni generali

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Impostazione grafica dei diplomi SSS Raccomandazioni e prescrizioni della SEFRI in collaborazione con la Conferenza SSS

Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)

del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013)

30905 Costruttrice di modelli e stampi AFC/ Costruttore di modelli e stampi AFC Formenbauerin EFZ/Formnebauer EFZ Mouleuse CFC/Mouleur CFC

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale relativa alla Convenzione dell Aia sull adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali

Transcript:

Legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2003 1, decreta: I La legge federale del 6 ottobre 1995 2 sulle scuole universitarie professionali è modificata come segue: Titolo prima dell art. 1 Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Campo d applicazione e oggetto 1 La Confederazione promuove l istituzione e lo sviluppo di scuole universitarie professionali nei seguenti settori di studio: a. tecnica e tecnologia dell informazione; b. architettura, edilizia e progettazione; c. chimica e scienze della vita; d. economia e servizi; e. design; f. salute; g. lavoro sociale; h. musica, teatro e altre arti; i. psicologia applicata; j. linguistica applicata. 2 La presente legge disciplina segnatamente: a. i compiti; b. le condizioni di ammissione agli studi; 1 FF 2004 113 2 RS 414.71 2003-1695 143

c. il riconoscimento dei diplomi; d. l autorizzazione delle scuole universitarie professionali; e. il sostegno finanziario. Art. 1a (nuovo) Collaborazione 1 D intesa con i Cantoni, la Confederazione favorisce la ripartizione dei compiti a livello nazionale e regionale nonché la collaborazione nell intero settore delle scuole universitarie; essa tiene conto della cooperazione internazionale. A tale scopo collabora con i responsabili delle scuole universitarie professionali e con i loro organi comuni. 2 La Confederazione può, nel quadro della collaborazione a livello nazionale come pure in considerazione del riconoscimento internazionale dei diplomi, gestire cicli di studio propri a livello universitario professionale. Art. 1b (nuovo) Promozione della permeabilità 1 Le prescrizioni relative alle scuole universitarie professionali garantiscono la migliore permeabilità possibile sia tra le scuole stesse sia tra queste e gli altri settori del sistema educativo. 2 Le esperienze professionali o extraprofessionali e la formazione specialistica o generale acquisite al di fuori degli usuali cicli di formazione sono adeguatamente riconosciute. Art. 3 cpv. 1 e 5 (nuovo) 1 Le scuole universitarie professionali impartiscono un insegnamento con orientamento pratico che si conclude con il conseguimento di un diploma e prepara all esercizio di attività professionali che richiedono l applicazione di conoscenze, di metodi scientifici nonché eventualmente di capacità artistiche. 5 Nello svolgimento dei loro compiti esse provvedono segnatamente: a. ad assicurare l uguaglianza di fatto tra uomo e donna; b. a eliminare gli svantaggi esistenti nei confronti delle persone disabili. Art. 4 Studi per il conseguimento del diploma 1 Le scuole universitarie professionali offrono studi per il conseguimento di un diploma a due livelli; il primo livello si conclude con il diploma di bachelor, il secondo con il diploma di master. 2 A livello di bachelor le scuole universitarie professionali trasmettono agli studenti una formazione generale e una cultura di base e li preparano di regola al conseguimento di un diploma di qualificazione professionale. Tale studio li rende in particolare idonei a: 144

a. sviluppare e applicare in modo autonomo o all interno di un gruppo metodi che permettano loro di risolvere i problemi che si pongono nella loro attività professionale; b. esercitare la propria attività professionale secondo le più recenti conoscenze acquisite dalla scienza e dall attività pratica; c. assumere compiti direttivi e responsabilità di natura sociale, nonché a comunicare con successo; d. pensare e agire in modo interdisciplinare; e. assumere responsabilità di tutela dell ambiente e delle basi vitali naturali. 3 A livello di master le scuole universitarie professionali trasmettono agli studenti conoscenze maggiormente approfondite e specializzate e li preparano a un diploma professionale di ulteriore qualificazione professionale. Esse conferiscono particolare importanza alla configurazione interdisciplinare degli studi e al loro orientamento verso le scienze applicate. Art. 5 Ammissione 1 L ammissione senza esame in una scuola universitaria professionale a livello di bachelor nei settori di studio di cui all articolo 1 capoverso 1 lettere a e presuppone: a. una maturità professionale congiunta ad una formazione di base in una professione connessa con il programma di studio prescelto, o b. una maturità federale o riconosciuta dalla Confederazione e un esperienza professionale di almeno un anno che abbia fornito conoscenze professionali pratiche e teoriche in una professione connessa con il programma di studio prescelto. 2 Per l ammissione in una scuola universitaria professionale a livello di bachelor, nei settori di studio di cui all articolo 1 capoverso 1 lettere f j, sono applicabili le decisioni seguenti determinanti al 31 agosto 2004: 3 a. decisione dell Assemblea generale della Conferenza dei direttori cantonali della sanità per la formazione nel settore della salute nell ambito delle scuole universitarie professionali; b. decisione dell Assemblea generale della Conferenza dei direttori cantonali dell istruzione pubblica per la formazione in lavoro sociale nell ambito delle scuole universitarie professionali; c. decisioni dell Assemblea generale della Conferenza dei direttori cantonali dell istruzione pubblica per le scuole universitarie di musica, di teatro, di arti visive e applicate nonché per la formazione in psicologia applicata nell ambito delle scuole universitarie professionali e per la formazione in linguistica applicata nell ambito delle scuole universitarie professionali. 3 Non pubblicate nella RU. Il testo di tali decisioni può essere richiesto presso l Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), Effingerstrasse 27, 3003 Berna (www.bbt.admin.ch). 145

3 Il Dipartimento federale dell economia (Dipartimento) definisce: a. le ulteriori condizioni di ammissione che possono essere previste; b. le condizioni di ammissione dei diplomati di altri cicli di studio. 4 L ammissione in una scuola universitaria professionale a livello di master presuppone il conseguimento di un diploma di bachelor o di una scuola universitaria equivalente. Le scuole universitarie professionali possono definire ulteriori condizioni di ammissione. 5 Gli studi già effettuati sono tenuti in considerazione in caso di passaggio da una scuola universitaria professionale all altra. Art. 6 Genere e durata degli studi 1 Le scuole universitarie professionali possono prevedere studi a tempo pieno, studi paralleli all esercizio di un attività professionale, oppure forme miste dei due tipi di studio. 2 A livello di bachelor le prestazioni di studio richieste corrispondono ad almeno tre anni di studio a tempo pieno 3 In linea di massima i cicli di studio e la loro durata sono impostati sui criteri internazionali, in particolare europei, di riconoscimento dei diplomi. Art. 7 Prestazioni di studio richieste, diplomi e titoli 1 Chi fornisce le prestazioni di studio richieste ottiene un diploma di bachelor o di master della scuola universitaria professionale. 2 L organo responsabile della scuola universitaria professionale stabilisce le prestazioni di studio richieste. 3 Il Dipartimento: a. riconosce i diplomi purché i cicli di studio siano conformi alle prescrizioni della Confederazione; b. definisce i titoli. 4 Il diploma riconosciuto autorizza il titolare a portare il titolo corrispondente. 5 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento di diplomi esteri. Art. 8 cpv. 1 bis (nuovo), 2 e 3 1bis Le scuole universitarie professionali offrono in particolare studi postdiploma che portano al conseguimento di un diploma da esse conferito. 146

2 Il Dipartimento: a. stabilisce le condizioni minime per gli studi postdiploma; b. riconosce i diplomi, purché gli studi postdiploma siano conformi alle prescrizioni della Confederazione; c. definisce i titoli. 3 Il diploma riconosciuto autorizza il titolare a portare il titolo corrispondente. Art. 9 cpv. 1 1 Le scuole universitarie professionali esercitano attività nel campo della ricerca applicata e dello sviluppo, assicurando in tal modo la cooperazione con le cerchie scientifiche e professionali. Esse integrano i risultati di tali attività nell insegnamento. Art. 10 Servizi Fornendo servizi a terzi, le scuole universitarie professionali cooperano con le cerchie professionali. Art. 12 Qualifiche degli insegnanti 1 Gli insegnanti devono essere titolari di un diploma di una scuola universitaria, nutrire interesse per la ricerca e possedere le qualifiche didattiche richieste. Per l insegnamento delle materie specifiche è inoltre richiesta un esperienza professionale di più anni. 2 Eccezionalmente l autorità di nomina può rinunciare ad esigere un diploma di una scuola universitaria, purché l insegnante abbia dato prova in altro modo delle proprie attitudini. 3 Le scuole universitarie professionali assicurano il costante perfezionamento specialistico e didattico degli insegnanti. Art. 14 rubrica cpv. 2 e lett. f bis (nuova) Autorizzazione 2 L autorizzazione è accordata purché sia provato che la scuola universitaria professionale: f bis. è accreditata; 147

Titolo prima dell art. 16 Sezione 3: Pianificazione, accreditamento e assicurazione della qualità delle scuole universitarie professionali Art. 16 Obiettivi fissati dalla Confederazione e cicli di studio 1 Sentiti gli organi federali e cantonali competenti in materia di politiche delle scuole universitarie e della ricerca come pure le cerchie professionali, il Consiglio federale determina gli obiettivi per le scuole universitarie professionali. 2 La Confederazione e i Cantoni stabiliscono in una convenzione i principi per il disciplinamento dell offerta di cicli di studio che portano al conseguimento di un diploma. 3 Il Dipartimento determina i cicli di studio, la loro designazione e li attribuisce ai vari settori di studio. 4 Esso sente previamente i Cantoni, gli organi responsabili delle scuole universitarie professionali e i loro organi comuni. Art. 17a (nuovo) Accreditamento e assicurazione della qualità 1 La Confederazione, gli organi responsabili delle scuole universitarie professionali e le scuole universitarie professionali garantiscono e promuovono la qualità della formazione che porta al conseguimento di un diploma, della ricerca applicata, del perfezionamento e delle prestazioni a terzi. Le scuole universitarie professionali e i loro cicli di studio necessitano dell accreditamento. 2 Il Dipartimento accredita le scuole universitarie professionali e i loro cicli di studio. Esso emana direttive sull accreditamento. 3 La Confederazione e i Cantoni possono delegare a terzi la valutazione delle richieste di accreditamento o l accreditamento. 4 La convenzione disciplina l organizzazione e il finanziamento di tale delega. La Confederazione prende a suo carico al massimo 50 per cento delle spese per la valutazione delle richieste di accreditamento o per l accreditamento. Art. 18 cpv. 1 e 3 1 Nell ambito dei crediti autorizzati, la Confederazione sussidia gli investimenti e l esercizio di scuole universitarie professionali di diritto pubblico, purché siano conformi alle disposizioni della presente legge e delle relative ordinanze federali. 3 Abrogato Art. 20 Abrogato 148

Art. 22 cpv. 1 1 Chi usurpa un titolo ai sensi degli articoli 7 capoverso 4 e 8 capoverso 3 è punito con l arresto o la multa. Titolo prima dell art. 22a (nuovo) Sezione 5a: Rimedi giuridici Art. 22a (nuovo) 1 Contro le decisioni del DFE o dell ufficio federale può essere interposto ricorso presso la Commissione di ricorso del DFE. Quest ultima decide in via definitiva; sono fatte salve le decisioni relative alla concessione o al rifiuto di sussidi cui il diritto federale conferisce un diritto. 2 Del rimanente la procedura è disciplinata dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale. Art. 24 cpv. 2 frase introduttiva e lett. e 2 La Commissione federale delle scuole universitarie professionali è segnatamente incaricata dei compiti seguenti: e. abrogata II Modifica del diritto vigente La legge federale del 16 dicembre 1943 4 sull organizzazione giudiziaria è modificata come segue: Art. 100 cpv. 1 lett. v (nuova) 1 Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro: v. le decisioni: 1. in materia di formazione professionale, concernenti l ammissione a esami e corsi nonché il risultato di esami; 2. ai sensi della legge federale del 6 ottobre 1995 5 sulle scuole universitarie professionali, ad eccezione di quelle relative alla concessione o al rifiuto di sussidi cui il diritto federale conferisce un diritto. 4 RS 173.110 5 RS 414.71; FF 2004 143 149

III Disposizioni transitorie relative alla modifica del... A Studi per il conseguimento del diploma 1 Agli studenti che hanno cominciato gli studi prima dell entrata in vigore della modifica del della presente legge, le scuole universitarie professionali offrono studi per il conseguimento del diploma secondo il diritto anteriore per al massimo otto anni dall entrata in vigore della presente modifica. 2 Esse possono proporre cicli di studio per il conseguimento del diploma secondo il diritto anteriore soltanto nei due anni successivi all entrata in vigore della modifica del della presente legge. B Riconoscimento e diritto a portare un titolo 1 Ai settori di studio di cui all articolo 1 capoverso 1 lettere f j: a. I diplomi rilasciati dalle scuole universitarie professionali e i titoli riconosciuti dalle Conferenze dei direttori cantonali competenti prima dell entrata in vigore della modifica del della presente legge, sono considerati riconosciuti dalla Confederazione; b. Per quanto concerne domande di riconoscimento di diplomi rilasciati da scuole universitarie professionali il trattamento delle quali è in corso al momento dell entrata in vigore della modifica del della presente legge, il Dipartimento decide secondo il diritto anteriore; c. Dopo l entrata in vigore della modifica del della presente legge, la Confederazione provvede a organizzare le necessarie conversioni dei titoli secondo il diritto anteriore. Il Dipartimento disciplina le modalità. 2 Il Consiglio federale disciplina il diritto di portare titoli conferito a persone che hanno ottenuto un diploma di una scuola universitaria professionale o che vi hanno cominciato gli studi prima dell entrata in vigore della modifica del della presente legge. C Aiuti finanziari 1 Nei settori di studio di cui all articolo 1 capoverso 1 lettere f j la Confederazione accorda, fino al 31 dicembre 2007, aiuti finanziari per i costi d esercizio di cicli di studio delle scuole universitarie professionali soltanto nel quadro dei crediti autorizzati. 150

2 Aiuti finanziari sono assegnati se: a. l istituto non persegue fini lucrativi; b. i cicli di studio sono aperti di principio a tutte le persone che adempiono le condizioni di ammissione; c. i cicli di studio rispondono a un bisogno; d. i cicli di studio sono organizzati in maniera adeguata. 3 I sussidi devono essere assegnati almeno in parte in funzione delle prestazioni. 4 Per ragioni di politica finanziaria e dopo aver consultato i Cantoni il Consiglio federale può posticipare la data di cui al capoverso 1. IV 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. 151

152