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A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore 04- Decreto Dirigenziale n.219 del 27.08.2010 - D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art..269 comma 2. Autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera. Ditta: Salumificio Canonico Grazia dei F.lli Schettino s.r.l. (legale rappresentante sig.schettino Angelino). Attivita': produzione di salumi (trasformazione e conservazione esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1.000 Kg/g). Sede produttiva: Via Vittorio Emanuele n. 228 del Comune di Mugnano del Cardinale (AV). IL DIRIGENTE PREMESSO: CHE il D.Lgs.3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti; CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite; CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con dgr 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi; CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate; CHE con D.D. n. 41 del 21/05/2004 la ditta Salumificio Canonico Grazia dei F.lli Schettino s.r.l. è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 25/07/1991 dell art.4, comma 2 all.2, punto 20, per l attività di produzione di salumi (trasformazione e conservazione esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1.000 Kg/g; CHE con nota acquisita agli atti prot. n. 582149 del 30/06/09, l Amministrazione Comunale di Mugnano del Cardinale ha comunicato, su richiesta dall Ufficio (nota prot. n. 490211del 4/06/2009 ), che la ditta svolge ancora l attività di cui all oggetto; CHE con nota del Settore prot. n. 711094 del 06/08/2009 si è diffidata la ditta dallo svolgere qualsiasi attività che producesse emissioni in atmosfera senza la prescritta e preventiva autorizzazione, dandone comunicazione agli Enti preposti al controllo, per quanto di rispettiva competenza; CHE con atto acquisito al prot. n. 901712 del 20/10/2009 la ditta Salumificio Canonico Grazia dei F.lli Schettino s.r.l. ha presentato domanda di continuazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell art.269 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, derivanti dall impianto destinato all attività di produzione di salumi (trasformazione e conservazione esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1.000 Kg/g; esercitata nell impianto ubicato alla Via Vittorio Emanuele, n.228 del Comune di Mugnano del Cardinale; CHE ad essa è allegata: relazione tecnica redatta dal dr. Barisano Emilio iscritto all Ordine dei Chimici al n.944, con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l inquinamento e caratterizzazione delle emissioni. CONSIDERATO: CHE come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286: a. l impianto:

I. è anteriore al 2006 secondo la definizione dell art. 268 lett. l del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152; II. risulta in esercizio - anche se in assenza della prescritta e preventiva autorizzazione - ma si richiedono gli adempimenti di cui all art. 269 comma 5 del medesimo D.Lgs., avendo la ditta apportato modifiche sostanziali che comporteranno un carico inquinante superiore rispetto a quello già autorizzato; b. CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti; c. CHE con nota prot. n. 947216 del 03/112009 è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 10/12/2009; d. CHE in tale seduta, la Conferenza, esaminato il progetto così come proposto, ha ritenuto opportuno richiedere ulteriori chiarimenti ed è stata riconvocata per il giorno 25/03/2010; e. CHE con nota acquisita agli atti prot. n. 151323 del 19/02/2010 la ditta ha prodotto i chiarimenti richiesti (con nota dell Ufficio del 05/01/2010 prot. n. 5775) su indicazione della Conferenza dei Servizi; f. CHE nella seduta del 25/03/2010 la Conferenza esaminato il progetto così come proposto ed integrato ha espresso unanime parere favorevole, subordinando la messa a regime degli impianti all istallazione di un sistema di area forzata nel locale di lavorazione, documentando tale adempimento con apposita comunicazione preventivamente vistata dall ASL; g. CHE in attuazione dell art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell'italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995 1997), gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati; h. CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC); i. CHE il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 274096 del 26/03/2010; j. CHE in data 11/05/2010 si è acquisita con prot. n. 413345 la copia del bonifico di 1.546,66 (millecinquecentoquarantasei/66), conforme al preventivo, eseguito dalla ditta interessata, per i controlli da effettuarsi dall ARPAC ai sensi della predetta DGR n. 750/2004. RITENUTO: potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l autorizzazione ai sensi dell art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall impianto destinato all'attività di produzione di salumi (trasformazione e conservazione esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1.000 Kg/g; esercitata nel Comune di Mugnano del Cardinale (AV) alla Via Vittorio Emanuele, n.228. VISTI: 1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102; 2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61; 3. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473; 4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128; 5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10; 6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286; 7. il D.D. n. 41 del 21 maggio 2004; 8. la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004; 9. il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt.. Alla stregua dell istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi, ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento

DECRETA 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto; 2) di rilasciare ai sensi dell art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l autorizzazione definitiva con durata di quindici anni in favore della ditta Salumificio Canonico Grazia dei F.lli Schettino s.r.l, per le emissioni derivanti dall attività di produzione di salumi (trasformazione e conservazione esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1.000 Kg/g. esercitata nell impianto sito in Mugnano del Cardinale (AV) alla Via Vittorio Emanuele, n.228; 3) di rilasciare l autorizzazione sulla scorta dei dati d emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati dalla Conferenza dei Servizi che di seguito si riportano: valori stimati E1 E2 E3 altezza dal piano campagna 15 (m) 15 15 altezza dal colmo (m) 1 1 1 diametro allo sbocco (m) 0,2 0,2 0,25 sezione allo sbocco (m2) 0,031 0,031 0,049 direzione del flusso Verticale Verticale Verticale portata normalizzata (m3/h) 509 509 373 temperatura (c) 30 30 200 velocità allo sbocco (m/s) 5 5 5 Durata delle emissioni (n/d) 4 discontinua 4 discontinua 4 - discontinua provenienza emissioni Cella asciugatura - stagionatura inquinanti conc.ne (mg/nm3 ) flusso massa (Kg/h) Cella asciugatura - stagionatura conc.ne (mg/nm3) flusso massa (Kg/h) polveri totali < 0,1 < 0,0001 < 0,1 < 0,0001 Impianto di combustione riscaldamento celle conc.ne (mg/nm 3) flusso massa (Kg/h) acido formico < 0,01 < 0,0000 0,01 < 0,0000 acido acetico 0,2 < 0,001 0,2 < 0,001 Ammine < 0,01 < 0,0000 < 0,01 < 0,0000 Ammoniaca < 0,2 < 0,0001 < 0,2 < 0,0001 Ossidi di azoto ( NO2) < 200 < 0,0747 valori stimati E4 E5 altezza dal piano campagna 15 (m) 15 altezza dal colmo (m) 1 1 diametro allo sbocco (m) 0,25 0,25 sezione allo sbocco (m2) 0,049 0,049 direzione del flusso Verticale Verticale portata normalizzata (m3/h) 373 373 temperatura (c) 200 200 velocità allo sbocco (m/s) 5 5 Durata delle emissioni (n/d) 4 discontinua 4 discontinua Impianto di combustione riscaldamento provenienza emissioni Impianto di combustione produzione acqua calda celle inquinanti conc.ne flusso mas- conc.ne flusso massa

(mg/nm3 ) sa (Kg/h) (mg/nm3) (Kg/h) Ossidi di azoto < 200 < 0,0747 < 200 < 0,0269 4) di subordinare il provvedimento all osservanza delle seguenti prescrizioni: a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili; b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall allegato I alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi; c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l abbattimento (mediante l utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente; d) in generale, i metodi di campionamento, d analisi e di valutazione sono quelli imposti dall allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102; e) che la ditta almeno 15 (quindici) giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell impianto ne dia comunicazione a questo Settore Regionale, all Amministrazione provinciale di Avellino, al Comune di Mugnano del Cardinale e all ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni; f) che la ditta provveda alla messa a regime degli impianti non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di messa in esercizio, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale; g) che prima della messa a regime degli impianti sia comunicato presso questo Settore, l avvenuta installazione di un sistema di areazione forzata nei locali di lavorazione il cui adempimento sia stato preventivamente vistato dall ASL; h) effettuare, con cadenza triennale, a decorrere dalla data di messa in esercizio durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n.2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo Scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Mugnano del Cardinale, ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino); i) provvedere all annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell allegato IV alla parte quinta) di: I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto g (allegare i relativi certificati d analisi); II. ogni eventuale caso d interruzione del normale funzionamento dell impianto produttivo e/o dei sistemi d abbattimento; III. rapporti di manutenzione eseguite Sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche dal costruttore; l) porre in essere gli adempimenti previsti dall art. 271 comma 14 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d emissione;

m) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall ACGIH (TLV TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti; n) che la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell impianto in altro sito; o) l esercizio e la manutenzione dell impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione; p) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo; 5) di precisare ulteriormente che: qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi dovranno essere rappresentative di ciascuna fase; qualora le emissioni provenienti da un unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino; i condotti d emissione, i punti di campionamento e le condizioni d approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169; al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l alto e l altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell apertura più alta; 6) di puntualizzare inoltre: 1. i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni, sia in conseguenza dell evoluzione in tema di migliore tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale; 2. l autorizzazione inoltre, potrà - richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97 - essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, ferma restando l applicazione delle sanzioni di cui all art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall autorità giudiziaria, se le attività d ispezione e controllo dovessero accertare l inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto; 3. che la Ditta proceda al rinnovo dell autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza al Settore; 7) di demandare all ARPAC di accertare, entro sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, la regolarità delle misure contro l inquinamento e dei relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (di cui allo schema riepilogativo riportato al punto 3) fornendone le risultanze allo Scrivente; 8) di obbligare la Ditta a comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell attività; 9) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo, ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma; 10) di specificare espressamente (ai sensi dell art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato; 11) di notificare il presente provvedimento alla ditta Salumificio Canonico Grazia dei F.lli Schettino s.r.l,. con sede in Mugnano del Cardinale alla Via Vittorio Emanuele, n.228; 12) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Mugnano del Cardinale, all Amministrazione Provinciale di Avellino, all ASL Avellino (ex ASL AV/2), alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ed all ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino;

13) di inoltrarlo, infine, all AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC. Il Dirigente del Settore ad interim (Dott. Luigi Rauci)