Ordinanza sul sistema di informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri

Documenti analoghi
Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Ordinanza sul registro degli incidenti stradali

Regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)

PERSEO SIRIO Fondo nazionale pensione complementare dei Dipendenti Pubblici e Sanità

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Conoscenza delle norme di base in materia di protezione dei dati personali

Impostazione grafica dei diplomi SSS Raccomandazioni e prescrizioni della SEFRI in collaborazione con la Conferenza SSS

Disegno. Art dicembre sull Antartide e gli allegati I V al Protocollo sono approvati.

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima

A. CONCESSIONE PER MATRIMONIO

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3

del 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007)

Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Ordinanza sugli adeguamenti alla legge federale sui sistemi d informazione di polizia della Confederazione

(articolo 1, comma 1)

(Ordinanza sull accreditamento e sulla designazione, OAccD) Modifica del 10 marzo Il Consiglio federale svizzero ordina:

SCHEDA DI ADESIONE PROV. ALLA VIA: PROV. CELL. ALLA VIA: PROV. CODICE FISCALE SITO WEB: WWW. ISCRIZIONE INPS N.: / /

MODELLO 9014I DOMANDA DI CONTRIBUTO IN LOCALITÀ TERMALE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

Regole e modalità di utilizzo della PEC e della PEO istituzionale

Registro Regionale e Nazionale delle Aps

Regolamento sull organizzazione del Tribunale penale federale

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

MODELLO PER L ISTANZA DI RIMBORSO IRPEF/IRES PER MANCATA DEDUZIONE DELL IRAP RELATIVA ALLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO

Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Domanda di conciliazione in ambito di responsabilità professionale medica

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2002 (G.U. 30 dicembre 2002, n. 304)

persone dalla sparizione forzata è approvata.

Legge cantonale sulla protezione dei dati (LCPD)

L A G I U N T A R E G I O N A L E

Per i lavoratori italiani o di paesi dell Unione Europea

Giudizio di conformità sugli adempimenti richiesti BOZZA

RICHIESTA DI CONTRIBUTO. Compilare obbligatoriamente tutti i campi relativi alla domanda di contributo ed ai relativi modelli allegati

Associazione di Diritto Privato Via Mantova, Roma C. F

Richiesta di CITTADINANZA ELENCO DEI DOCUMENTI DA PORTARE PER LA COMPILAZIONE:

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ALBO PRETORIO ON LINE

EVENTO EMERGENZIALE IN DATA / / MODULO PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE RICHIESTA DI CONTRIBUTO A SEGUITO DEI DANNI RIPORTATI DA BENI IMMOBILI E MOBILI

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE AL CENTRO FERMI AI SENSI DELL ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE

Regolamento sugli esercizi pubblici e gli alberghi

Domanda di conciliazione in ambito di responsabilità professionale medica

Codice penale svizzero

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. Dispone

Documentazione richiesta per rilascio Pass ZTL Centrale

ISTANZA CONCESSIONE (specificare se trattasi di sovvenzione, contributo o patrocinio) PER.

REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO N. 10 LAVORO, POLITICHE DELLA FAMIGLIA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E VOLONTARIATO.

Per ciascun corso dovrà essere comunicato :

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO RASSEGNA NORMATIVA STORICA SUGLI UFFICI IPOTECARI, SULLA FIGURA DEL CONSERVATORE E DEI SUOI SOSTITUTI

Fondo Pensione Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori della Logistica (Copia per il Fondo)

( selezionare nel caso di società, ditta, ente pubblico/privato, fondazione, trust, altro diverso da persone fisiche) Titolare/legale

Provincia di Venezia, Servizio Turismo TEL / Codice Fiscale

SCHEDA CLIENTE. Luogo di identificazione. Data di identificazione. Persona Giuridica RAPPORTO CONTINUATIVO OPERAZIONE OCCASIONALE

Istituto di medici dentisti Registro dei codici creditori

Modulo di domanda compilata on-line

A) che il soggetto richiede di partecipare alla gara in qualità di: (barrare la casella corrispondente)

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici.

CURRICULUM VITAE Ultimo aggiornamento CV in data

COMUNE DI MONTIRONE Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER LE AFFISSIONI DIRETTE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

del 20 marzo 2009 (Stato 1 gennaio 2013)

Legge federale sul commercio ambulante. Sezione 1: Oggetto. Sezione 2: Autorizzazione. del 23 marzo 2001 (Stato 1 gennaio 2007)

Piazza Cavour, n. 2 Tel / POGGIBONSI Fax / codice fiscale

Sig. ( selezionare nel caso di società, ditta, ente pubblico/privato, fondazione, trust, altro diverso da persone fisiche) Titolare/legale

MODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

Comune di Cauco REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE SU STRADE FORESTALI

Associazione Amici del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna Codice Fiscale:

REGIONE ABRUZZO DIREZIONE QUALITA DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA CULTURALI, SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone

Accordo. Traduzione 1. (Stato 1 marzo 2008)

COMUNICAZIONE SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI QUALIFICA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

ADESIONE ALLA DOMANDA DI CONCILIAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Al Ministero degli Affari Esteri D.G.P.C.C. Uff. IV Piazzale della Farnesina, ROMA. Il/la sottoscritto/a.. Nato/a il.. a prov.

PROCEDURA RELATIVA AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE CON IL NOMAD

Panigati Anna Rosa (ufficio)

POLISPORTIVA CESENATICO 2000 A.D. VIALE MAGELLANO, CESENATICO (FC) COD.FISCALE TEL. E FAX

DELLA REGIONE SICILIANA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

(Mod. ONERI 05giu2014) Marca da bollo

Traduzione 1. Conchiuso il 10 agosto 1961 Entrato in vigore il 10 agosto 1961

MODULO DI DOMANDA PER L'ISCRIZIONE AL SERVIZIO NIDO DI MAMMA

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

MODULISTICA PER RICHIESTA ACCESSO ATTI

REISCRIZIONE AL RUI: LA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E DOVUTA?

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA)

Allegato 2 Funzioni, attività, macroprocessi e processi delle strutture del Consiglio regionale del Piemonte.

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

Transcript:

Ordinanza sul sistema di informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri (Ordinanza Ordipro) 235.21 del 7 giugno 2004 (Stato 22 giugno 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 6 della legge federale del 24 marzo 2000 1 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento degli affari esteri, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina il funzionamento del sistema di informazione Ordipro (Ordipro) del Dipartimento federale degli affari esteri (Dipartimento). 2 Ordipro serve al trattamento dei dati: a. dei membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari in Svizzera e delle persone autorizzate ad accompagnarli in Svizzera; b. dei membri delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali in Svizzera; c. dei membri delle delegazioni permanenti di organizzazioni internazionali presso le organizzazioni internazionali in Svizzera; d. dei membri delle rappresentanze permanenti presso la Conferenza sul disarmo in Svizzera; e. dei membri degli uffici di osservatori e delle organizzazioni loro equiparate in Svizzera; f. dei membri delle missioni speciali in Svizzera; g. delle persone che lavorano per le organizzazioni internazionali in Svizzera; e h. delle persone autorizzate ad accompagnare in Svizzera le persone di cui alle lettere b g. RU 2004 2951 1 RS 235.2 1

235.21 Protezione dei dati Art. 2 Scopo e contenuto del sistema di informazione 1 Ordipro serve ad adempiere i compiti dell ente responsabile del servizio del protocollo presso il Dipartimento (Protocollo) e della Missione permanente della Svizzera presso l Ufficio delle Nazioni Unite e presso le altre organizzazioni internazionali a Ginevra (Missione) conformemente alla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 2 sulle relazioni diplomatiche, alla Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 3 sulle relazioni consolari e agli accordi di sede ai sensi dell allegato 1. Segnatamente, serve: a. come base per il disbrigo amministrativo dell accreditamento e del soggiorno delle persone registrate, b. al rilascio e alla gestione delle diverse categorie di carte di legittimazione. 2 Comprende le collezioni di dati del Protocollo e della Missione. 3 Il DFAE è autorizzato ad aggiornare l allegato 1. Sezione 2: Dati e loro trattamento Art. 3 Dati In Ordipro la Missione ed il Protocollo trattano i seguenti dati personali: a. cognome; b. nome; c. data di nascita; d. indirizzo privato e numero di telefono; e. sesso; f. stato civile; g. nazionalità; h. titolo e funzione; i. datore di lavoro (rappresentanza, organizzazione internazionale, eventuale ulteriore datore di lavoro); j. professione; k. passaporto (tipo, validità, numero); l. successore di (nome della persona sostituita); m. data di arrivo e di partenza; n. data di entrata in servizio; o. tipo di permesso di lavoro in Svizzera; 2 RS 0.191.01 3 RS 0.191.02 2

Sistema d'informazione Ordipro del DFAE 235.21 p. dati della carta di legittimazione; q. targa e attribuzione; r. dati fotografici; s. rapporti di parentela degli accompagnatori autorizzati con le persone di riferimento; t. debiti; u. controversie, procedure penali, civili e amministrative. Art. 4 Trattamento dei dati personali 1 I dati delle persone di cui all articolo 1 capoverso 2 lettera a sono raccolti e trattati dal Protocollo, quelli delle persone di cui all articolo 1 capoverso 2 lettere da b ad h dalla Missione. 2 Per adempiere i compiti legali, gli enti dell Amministrazione federale delle dogane elaborano in Ordipro dati sulle persone di cui all articolo 1 capoverso 2. Per quel che riguarda questo trattamento di dati, essi sono responsabili del rispetto delle disposizioni legali sulla protezione dei dati. Art. 5 Accesso ai dati 1 In genere sono autorizzati ad accedere ai dati: a. la Direzione politica; b. la Direzione del diritto internazionale pubblico; c. i posti guardie di confine per il controllo delle persone alla frontiera; d. le organizzazioni internazionali in Svizzera, ai dati concernenti le persone che impiegano ed i loro accompagnatori. 2 Sono autorizzati ad accedere ai dati esclusivamente per chiarimenti sull identità delle persone: a. la polizia degli stranieri cantonale e comunale; b. gli uffici di polizia designati dai Cantoni e dai Comuni; c. l Ufficio federale di polizia (fedpol); d. l Ufficio federale dell immigrazione, dell integrazione e dell emigrazione (IMES); e. l Amministrazione federale delle dogane (AFD); f. la cassa cantonale di compensazione di Ginevra. 3 Gli uffici cantonali per i controlli ai veicoli e la circolazione stradale sono autorizzati ad accedere ai dati esclusivamente per il controllo dei veicoli e per chiarimenti sull identità dei conducenti. 4 L entità dell accesso degli enti autorizzati è definita nell allegato 2. 3

235.21 Protezione dei dati Art. 6 Concessione dell autorizzazione individuale di accesso La direzione progettuale Ordipro accorda ai collaboratori degli organi autorizzati ad accedere ai dati l autorizzazione individuale di accesso. Controlla ogni anno se continuano a sussistere i presupposti per le autorizzazioni di accesso ad Ordipro di cui all allegato 2. Art. 7 Comunicazione dei dati ad intervalli regolari I dati sono comunicati ad intervalli regolari agli enti ed agli istituti privati elencati qui di seguito per lo svolgimento dei compiti affidati loro per legge: a. all Ufficio federale dei rifugiati; b. alle autorità fiscali federali, cantonali e comunali; c. all Ufficio federale delle assicurazioni sociali; d. all Ufficio federale della sanità pubblica; e. a coloro che forniscono prestazioni esenti da rimborso, imposta sul valore aggiunto e tasse doganali ai sensi degli accordi di sede di cui all allegato 1 a persone di cui all articolo 1 capoverso 2, per controllarne l autorizzazione; f. agli uffici di statistica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni in forma anonimizzata; g. alle autorità per la tassa d esenzione dall obbligo militare della Confederazione e dei Cantoni, esclusivamente per quel che riguarda i cittadini svizzeri tra i 20 ed i 30 anni. Art. 8 Comunicazione dei dati a persone Alle persone giuridiche o fisiche che dimostrano un esigenza particolare possono essere comunicati i dati di cui all articolo 3 lettere a i, m q ed s. Art. 9 Comunicazione dei dati nel quadro dell assistenza amministrativa 1 I dati personali di Ordipro sono messi a disposizione degli enti che ne hanno bisogno per svolgere le mansioni affidate loro per legge. I dati sono comunicati dal Protocollo o dalla Missione, a seconda della competenza. 2 Il Protocollo o la Missione possono anche distribuire elenchi se l ente richiedente ne ha bisogno per svolgere le mansioni affidategli per legge e se il trattamento dei dati personali concorda con lo scopo del trattamento ai sensi della legge. 4

Sistema d'informazione Ordipro del DFAE 235.21 Sezione 3: Protezione e sicurezza dei dati Art. 10 Diritto di ricevere informazioni 1 Ogni persona può, per scritto e documentando la propria identità, chiedere ai servizi competenti di cui all articolo 4 informazioni sui dati raccolti che la concernono. 2 Le informazioni sono rilasciate per scritto e sono gratuite. 3 Ai sensi dell articolo 9 della legge federale del 19 giugno 1992 4 sulla protezione dei dati, le informazioni possono essere rifiutate, limitate o differite. Art. 11 Diritto di rettifica Ogni persona può chiedere che i dati errati sulla propria persona siano rettificati. Art. 12 Obbligo di scrupolosità 1 I servizi competenti ai sensi dell articolo 4 provvedono affinché nel settore di cui sono responsabili i dati personali siano elaborati a norma di legge. 2 Si accertano che i dati personali che inseriscono in Ordipro o che rendono pubblici sono esatti, completi e aggiornati. Art. 13 Sicurezza dei dati 1 I servizi competenti ai sensi dell articolo 4 emanano un regolamento sul trattamento dei dati che disciplina le misure di organizzazione e sicurezza e il controllo del trattamento dei dati. 2 Nei settori di loro competenza prendono adeguate misure organizzative e tecniche conformemente alle disposizioni relative al diritto sulla protezione dei dati,. 3 Ogni trattamento di dati deve essere protetto con profili personali degli utenti e con parole di identificazione. Art. 14 Registrazione degli accessi Ogni accesso a Ordipro è registrato. Le registrazioni sono conservate per tre anni. Art. 15 Vigilanza e coordinamento 1 Il Protocollo e la Missione esercitano la vigilanza sul trattamento dei dati personali in Ordipro ai sensi della presente ordinanza e delle istruzioni che ne discendono. 2 Coordinano le proprie attività con le altre autorità che partecipano ad Ordipro ai sensi dell articolo 5. 3 Esercitano la vigilanza sul rispetto della protezione e della sicurezza dei dati. 4 RS 235.1 5

235.21 Protezione dei dati 4 Vigilanza il produttore delle carte di legittimazione per quel che riguarda il rispetto delle norme di protezione dei dati e la cancellazione elettronica tempestiva dei dati sulle persone in questione. Sezione 4: Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati Art. 16 Periodo di conservazione 1 Ricevuto l annuncio della partenza di una persona, i dati personali trattati dal Protocollo e dalla Missione sono corredati dell indicazione «partito». 2 Dopo un anno i dati personali corredati dell indicazione «partito» sono disponibili solo per il Protocollo e la Missione. 3 Dopo cinque anni i dati personali corredati dell indicazione «partito» sono distrutti, sempre che non vi siano ancora pendenze ai sensi dell articolo 3 lettere t ed u. 4 Il produttore delle carte di legittimazione distrugge tutti i dati memorizzati al massimo entro dieci giorni a partire dal momento in cui li ha ricevuti. Art. 17 Obbligo di proporre i dati all Archivio federale Prima di distruggerli, il Protocollo e la Missione propongono i dati personali che hanno trattato all Archivio federale. Sezione 5: Entrata in vigore Art. 18 La presente ordinanza entra in vigore il 1 luglio 2004. 6

Sistema d'informazione Ordipro del DFAE 235.21 Allegato 1 (art. 2 cpv. 1) Accordi di sede Accordo su i privilegi e le immunità dell Organizzazione delle Nazioni Unite conchiuso l 11 giugno/1 luglio 1946 tra il Consiglio federale svizzero e il Segretario generale dell Organizzazione delle Nazioni Unite (RS 0.192.120.1); Accordo del 17 novembre 1997 tra il Consiglio federale svizzero e gli Stati Parte della Convenzione relativa alla conciliazione e all arbitrato nel quadro dell Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) al fine di determinare lo statuto giuridico in Svizzera della Corte di conciliazione e d arbitrato nel quadro dell OSCE (RS 0.192.120.193.1); Accordo del 10 marzo 1955 tra il Consiglio federale svizzero e l Organizzazione meteorologica mondiale per determinare lo statuto di questa organizzazione in Svizzera (RS 0.192.120.242); Scambio di lettere del 5 febbraio/22 aprile 1948 concernente lo statuto giuridico in Svizzera dell Unione postale universale (RS 0.192.120.278.3); Accordo del 22 luglio 1971 tra il Consiglio federale svizzero e l Unione internazionale delle telecomunicazioni per determinare lo statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera (RS 0.192.120.278.41); Accordo del 21 agosto 1948 tra il Consiglio federale svizzero e l Organizzazione mondiale della sanità per determinare lo statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera (RS 0.192.120.281); Accordo dell 11 marzo 1946 tra il Consiglio federale svizzero e l Organizzazione internazionale del lavoro per determinare lo statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera (RS 0.192.120.282); Accordo del 28 settembre 1971 tra il Consiglio federale svizzero e l Unione interparlamentare per determinare lo statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera (RS 0.192.121.71); Accordo del 9 dicembre 1970 tra il Consiglio federale svizzero e l Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale per determinare lo statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera (RS 0.192.122.23); Accordo del 17 novembre 1983 tra il Consiglio federale svizzero e l Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali per determinare lo statuto giuridico in Svizzera (RS 0.192.122.25); Accordo del 15 novembre 1946 concernente lo statuto giuridico in Svizzera dell Ufficio internazionale di educazione (con Proc. verb.) (RS 0.192.122.41); Accordo dell 11 giugno 1955 tra il Consiglio federale svizzero e l Organizzazione europea per le ricerche nucleari per determinare lo statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera (RS 0.192.122.42); 7

235.21 Protezione dei dati Accordo del 19 marzo 1993 tra il Consiglio federale svizzero e il Comitato internazionale della Croce Rossa per determinare lo Statuto giuridico del Comitato in Svizzera (RS 0.192.122.50); Accordo del 29 novembre 1996 tra il Consiglio federale svizzero e la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa per determinare lo statuto giuridico della Federazione internazionale in Svizzera (RS 0.192.122.51); Accordo del 10 marzo 1976 tra il Consiglio federale svizzero e l Organizzazione internazionale della Protezione Civile per determinare lo Statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera (RS 0.192.122.52); Accordo del 2 giugno 1995 tra la Confederazione Svizzera e l Organizzazione mondiale del commercio per determinare lo statuto giuridico dell Organizzazione in Svizzera (RS 0.192.122.632); Accordo del 10 agosto 1961 tra il Consiglio federale svizzero e l Associazione europea di libero scambio per determinare lo statuto giuridico di questa Associazione in Svizzera (RS 0.192.122.632.3); Accordo del 18 maggio 1987 tra il Consiglio federale svizzero e l Ufficio internazionale dei tessili e dell abbigliamento per determinare lo statuto giuridico in Svizzera (RS 0.192.122.632.5); Accordo del 10 febbraio 1988 tra il Consiglio federale svizzero e l Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per determinare lo statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera (RS 0.192.122.742); Accordo del 9 dicembre 1976 tra il Consiglio federale svizzero e l Associazione dei Paesi Esportatori di Minerali di Ferro per determinare lo statuto giuridico di questa associazione in Svizzera (RS 0.192.122.931); Scambio di lettere del 7 aprile/3 maggio 1954 concernente lo statuto giuridico in Svizzera del Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (RS 0.192.122.935); Accordo del 10 febbraio 1987 tra il Consiglio federale svizzero e la Banca dei Regolamenti Internazionali al fine di determinare lo status giuridico della Banca in Svizzera (RS 0.192.122.971.3); Accordo del 20 marzo 1997 fra il Consiglio federale svizzero e il Centro Sud inteso a determinare lo statuto giuridico del Centro in Svizzera (RS 0.192.122.972.11). 8

Sistema d'informazione Ordipro del DFAE 235.21 Allegato 2 5 (art. 5 cpv. 4) Matrice di accesso 5 Il testo dell all. 2 non è pubblicato né nella RU né nella RS. Se ne possono ordinare estratti alla Missione permanente della Svizzera presso l Ufficio delle Nazioni Unite e presso le altre organizzazioni internazionali a Ginevra, casella postale 194, 1211 Ginevra 20. 9

235.21 Protezione dei dati 10