PROVINCIA DI VICENZA AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

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PROVINCIA DI VICENZA AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO SETTORE AMBIENTE Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243 Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 36100 Vicenza Uffici: Contrà San Marco, 26 36100 Vicenza Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net N Registro Acqua Suolo Rifiuti: 189/2014 del 13 Novembre 2014. Società: Frasson Gerardo Snc Sede legale: via Ferraretta, 24 Arzignano (VI). Sede operativa: via Francia, 21/23A Gambellara (VI). Oggetto: autorizzazione all esercizio di un impianto di messa in riserva [R13], selezione [R12] e recupero [R3 / R4] di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. IL DIRIGENTE Premesso che con provvedimento provinciale n 188 del 27.11.2013, prot. n 85833, la Ditta Ecolucy di Gaspari Luciana è autorizzata all'esercizio dell impianto per la messa in riserva [R13], selezione [R12] e recupero [R3 / R4] di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, sito in via Francia, 21/23A in Comune di Gambellara (VI), nel rispetto di specifiche condizioni e prescrizioni; Vista la comunicazione del 22.09.2014, acquisita agli atti con prot. n. 67198 in data 29.09.2014, con cui la Soc. FRASSON GERARDO SNC ha presentato domanda di voltura del citato Provvedimento n. 188 del 27.11.2013, allegando la seguente documentazione: copia dell'atto di costituzione della Società in nome collettivo Frasson Gerardo Snc, avente come rappresentanza legale nei soci Frasson Gerardo e Gaspari Luciana, e relativa visura camerale; nominativo del tecnico responsabile dell'impianto, con attestazione del possesso delle idonee conoscenze tecniche previste dall'art. 28, comma 1, della L.R. 3/2000 e ss.mm.ii.; attestazione del legale rappresentante della Società, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii. Dato atto che con nota n 71981 del 16.10.2014 è stata riscontrata la richiesta della Società, richiedendo la presentazione delle appendici di variazione in capo alla nuova società per le garanzie finanziarie prestate a nome della Ditta Ecolucy; Verificata la regolarità delle garanzie finanziarie, aggiornate in capo alla Società Frasson Gerardo Snc ed adeguate ai sensi delle D.G.R.V. n 2229/2011 e ss.mm.ii., acquisite in data 10.11.2014 con prot. 78161 e 78164; Ritenuto quindi, ai sensi degli artt. 26 e 27 della L.R. n 3 del 21.10.2000, che sussistano i presupposti per procedere alla volturazione dell autorizzazione intestata alla Ditta Ecolucy di Gaspari Luciana alla Società Frasson Gerardo Snc, confermando il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni individuate nel citato provvedimento n 188 del 27.11.2013, inclusa la scadenza prevista per il 03.03.2019; Richiamati: il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n 20 che ha stabilito che Fino all entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n 33 e ss.mm.ii. ; la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n 107 del 05.11.2009, con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successiva D.G.R. Veneto n 842 del 15.05.2012, pubblicata sul BUR n 43 del 05.06.2012, di modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque; l All. C al D.Lgs. 205 del 03.12.2010, di modifica del D.Lgs. 152/2006, che relativamente all operazione R12 ha specificato che in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l essicazione, Provincia di Vicenza - Area Servizi al cittadino e al territorio. Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Filippo Squarcina - Tel 0444/908235 Settore Ambiente - Servizio Ambiente e Territorio - U.C.Suolo Rifiuti Referente: Dott. Davide Berti Tel 0444/908252 Contrà San Marco, 26 36100 VICENZA @: suolo.rifiuti@provincia.vicenza.it Fax 0444/908220

la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento, prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11 ; la D.G.R. Veneto n 2229 del 23.12.2011 - successivamente integrata dalle D.G.R.V. n 346/2013 e n 1347/2014 - che ha sostituito la precedente D.G.R.V. n 2528/1999, modificando gli importi e le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; Visto il D.Lgs 03.04.2006, n 152 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni; Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n 3 e 16.08.2007, n 20 e loro successive modifiche ed integrazioni; Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n 568 del 25.02.2005 e n 2166 del 11.07.2006; Visti l art. 19 (sulle competenze della provincia) e l art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000, n 267 (T.U. delle leggi sull ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni; Visto il Decreto del Commissario Straordinario n 22 del 20.12.2012, di attribuzione degli incarichi dirigenziali; AUTORIZZA la Società Frasson Gerardo Snc - con sede legale in via Ferraretta, 24 in Comune di Arzignano (VI) - all esercizio dell impianto per la messa in riserva e il recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, sito in via Francia, 21/23A in Comune di Gambellara (VI). Ai sensi dell art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., il presente provvedimento costituisce autorizzazione all esercizio, allo scarico di acque reflue ed alle emissioni in atmosfera e - per le motivazioni espresse in premessa - ha validità fino al 03.03.2019. FA OBBLIGO Alla Società Frasson Gerardo Snc di procedere all esercizio dell impianto sito in via Francia, 21/23A in comune di Gambellara nel rispetto delle seguenti prescrizioni: Aspetti generali. 1. La Società dovrà rispettare l organizzazione complessiva dell impianto e le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, esclusivamente nelle aree indicate, come richiamato negli elaborati tecnici di collaudo e secondo il relativo lay out dell impianto, agli atti di questa Amministrazione in data 27.06.2013 con prot. n 47500. 2. in riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto dei rifiuti accettabili all impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento. 3. La Società dovrà comunicare preventivamente a questa amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell impianto e informare tempestivamente la Provincia e l A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell esercizio corrente dell attività, ivi compresa la funzionalità degli impianti di abbattimento delle emissioni. 4. La Società dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei termini previsti dalle D.G.R.V. n 2229/2011, come integrata dalle D.G.R.V. n 346/2013 e n 1347/2014. 5. In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di eventuale variazione della ragione sociale, la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'iscrizione in essere, trasmettendo tempestivamente, a mezzo posta elettronica certificata: a) copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della Società. b) le garanzie finanziarie aggiornate con la nuova ragione sociale. 6. In caso di eventuale cambio del legale rappresentante: a) il legale rappresentate in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista; 2

b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell art. 47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii. 7. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà trasmettere alla Provincia - tramite Posta Elettronica Certificata - una relazione sintetica sull attività effettuata nell anno precedente, indicando: a) i quantitativi di rifiuti gestiti (in ingresso ed in uscita dall azienda), distinti per singolo codice C.E.R., con indicazione degli impianti di destinazione, nonché le quantità di M.P.S. recuperate. b) il bilancio idrico relativo alla gestione delle acque di lavaggio ed al riutilizzo delle acque di prima pioggia. Gestione delle aree. 8. La Società dovrà mantenere un adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante. 9. La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l attività. 10. I settori destinati a conferimento di rifiuti dovranno essere distinti da quelli destinati alla messa in riserva [R13] degli stessi e al deposito di M.P.S. e di rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione dell impianto. 11. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. 12. I depositi di rifiuti dovranno essere effettuati in modo fisicamente separato tra di loro, identificati in modo univoco mediante idonea cartellonistica indicante il codice C.E.R. e dovranno essere distinti tra: a) rifiuti in ingresso all azienda; b) rifiuti oggetto di sola selezione / cernita e destinati ad altri impianti. c) rifiuti prodotti dall azienda; Gestione dei rifiuti. 13. Nell impianto oggetto del presente provvedimento potranno essere conferiti i rifiuti, con le relative specifiche operazioni consentite, di cui all allegato 1 al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso. 14. Il quantitativo massimo stoccabile di rifiuti in ingresso all'impianto è definito in 87 tonnellate, di cui 12 t. di rifiuti pericolosi. 15. Il quantitativo massimo stoccabile di rifiuti in uscita dall'impianto (rifiuti prodotti dall'attività) è definito in 59,5 tonnellate, di cui 11 t. di rifiuti pericolosi. 16. Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti a recupero (operazioni R3 / R4) è definito in 26 ton./giorno (3.180 ton./anno) di cui al massimo 8 t./giorno di rifiuti pericolosi. 17. In conformità con quanto previsto dalle Deliberazioni Provinciali n 48 del 15.02.2006 e n 281 del 23.10.2012, nonché dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all interno dell impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti: a) messa in riserva [R13], per singolo C.E.R., preliminare alle operazioni di selezione e cernita [R12] e di recupero [R3] [R4] effettuate all interno dell impianto in argomento, che dovranno determinare la produzione di imballaggi da destinare alla funzione originaria. b) messa in riserva [R13] senza alcuna operazione di miscelazione, ai fini del successivo recupero: i rifiuti in uscita dovranno mantenere il medesimo codice di ingresso e dovranno essere destinati ad impianti che effettuino una delle operazioni da R1 a R12. 18. L'operazione di cernita [R12] potrà essere effettuata esclusivamente su contenitori sui quali sono state effettuate le operazionidi lavaggio e asciugatura. 3

19. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione; Gestione delle emissioni in atmosfera. 20. I limiti da rispettare per le emissioni ed i relativi parametri, sono indicati nella seguente tabella: Camino Altezza Parametro Limiti E3 E4 12 m 12 m C.O.V. Limiti Tabella D Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (*) (*) In conformità a quanto stabilito dal punto 7b) del parere n 08/2012 allegato alla Deliberazione n 281 del 23.10.2012, non viene prescritto lo svolgimento di un monitoraggio periodico delle emissioni, essendo stato verificato in fase di collaudo che il valore dei C.OV. è inferiore a 5 mg/nmc. 21. La Società dovrà sempre provvedere ad una corretta gestione e manutenzione dei propri sistemi di abbattimento ed in caso di avarie o carente funzionamento degli stessi, darne tempestiva comunicazione alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell A.R.P.A.V. 22. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell impianto di abbattimento. Ogni interruzione del normale funzionamento degli abbattitori, comprese manutenzione ordinaria e straordinaria, dovrà essere annotata in apposito registro (1), da tenere a disposizione dell autorità di controllo. (1) Si veda lo schema esemplificativo riportato in appendice 2, all. VI, parte V del D.Lgs 152/2006. 23. Qualsiasi variazione sulle emissioni in atmosfera e sui relativi sistemi di abbattimento dovrà essere preventivamente comunicata alla provincia per le valutazioni di competenza. Gestione degli scarichi idrici 24. La Società dovrà provvedere all attenta e costante conduzione del sistema di trattamento, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell inquinamento e segnalando tempestivamente alla Provincia e all A.R.P.A.V. eventuali inconvenienti che si dovessero verificare all impianto. 25. Acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia, recapitanti nella rete fognaria acque bianche, la Società dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: a) Dovranno essere rispettati i limiti riferiti alla Tab. 2 All. C alle N.T.A. del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n 107 del 05.11.2009 e modificato con D.G.R. Veneto n 842 del 15.05.2012. b) E' fatto comunque divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'all. 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come previsto dall art. 103, comma 3, del citato decreto. c) Eseguire almeno 2 analisi all anno, indicativamente alla distanza di sei mesi l una dall altra, in coincidenza con eventi piovosi e almeno per i seguenti parametri: ph, COD, solidi sospesi totali, alluminio, cromo totale, nichel, piombo, rame, zinco, fosforo totale, solventi organici azotati totali, solventi organici aromatici totali, idrocarburi totali. d) Il campionamento, da effettuarsi a cura di un laboratorio, dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque e che dovranno essere specificatamene indicate nel verbale di campionamento. Detto verbale dovrà inoltre indicare il metodo di campionamento e le metodiche analitiche adottare. e) I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla Società e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo. f) I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. g) Il punto di prelievo fiscale deve essere idoneo per i prelievi dei reflui provenienti dal trattamento depurativo e indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue. 4

h) Le canalette di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità. AVVERTE CHE 1. La presente autorizzazione annulla e sostituisce il precedente provvedimento n 188 del 27.11.2013, prot. n 85833, a decorrere dalla data di ritiro della stessa. 2. La Società dovrà assicurare che la gestione tecnica dell impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui al presente provvedimento. 3. La Società dovrà assicurare che la gestione dell impianto e la manipolazione dei rifiuti rispetti le norme vigenti in materia di tutela della salute dell uomo e dell ambiente, di sicurezza e igiene sul lavoro, emissioni in atmosfera e prevenzione incendio. 4. In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata: a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso. b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 5. L inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell autorizzazione all esercizio, comporta l applicazione dei provvedimenti di cui all art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale. 6. Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o da parte delle autorità di controllo. 7. Ai sensi dell art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo scarico ed alle emissioni in atmosfera, come da progetto approvato. Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Società resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all esercizio dell attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc. INFORMA CHE Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Il presente provvedimento viene redatto in due originali di cui uno agli atti di questa Amministrazione e uno consegnato al legale rappresentante della Soc. Frasson Gerardo Snc di Gambellara. Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco pro tempore del Comune di Gambellara, al Direttore del Dip. Provinciale di Vicenza dell A.R.P.A.V., al Dirigente della Direzione Tutela Ambiente della Regione Veneto, all Osservatorio Regionale Rifiuti di Treviso (TV). IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE F.to: Dott. Angelo Macchia Firma autografa sostituita dall indicazione a stampa, ai sensi e per gli effetti dell art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo, n. 39/1993. Frasson Gerardo Snc, via Francia, 21/23A - Gambellara: Allegato 1 al provvedimento n 189/2014 del 13.11.2014. 5

CODICE C.E.R. DESCRIZIONE NOTE OPERAZIONI CODIFICA E GESTIONE DEL MATERIALE IN USCITA 15.01.02 Imballaggi in plastica R13 / R12 / R3 Imballaggi in plastica provenienti da operazioni di riciclaggio (1) da utilizzare per la loro funzione originaria. 15.01.04 Imballaggi metallici. R13 / R12 / R4 Imballaggi metallici provenienti da operazioni di riciclaggio (1) da utilizzare per la loro funzione originaria. 15.01.05 Imballaggi in materiali compositi Imballaggi in materiali compositi provenienti da operazioni di riciclaggio (1) da utilizzare per la loro funzione originaria. 15.01.06 Imballaggi in materiali misti Imballaggi in materiali misti provenienti da operazioni di riciclaggio (1) da utilizzare per la loro funzione originaria. 15.01.10* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze Imballaggi provenienti da operazioni di riciclaggio (1) da utilizzare per la loro funzione originaria. 19.12.04 Plastica e gomma limitatamente ad imballaggi in plastica e/o gomma. R13 / R12 / R3 Imballaggi in plastica provenienti da operazioni di riciclaggio (1) da utilizzare per la loro funzione originaria. 19.12.12 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11*. limitatamente ad imballaggi in plastica, metallici, in materiali misti o compositi. Imballaggi provenienti da operazioni di riciclaggio (1) da utilizzare per la loro funzione originaria. Note: 1. D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. art. 183, comma 1, lett. u) riciclaggio : qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. 2. Con l indicazione Altri rifiuti (CER 19.12.XX) si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in ingresso all impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia possibile individuare un codice C.E.R. ricompreso all interno delle voci 19.12.xx, potrà essere attribuito un codice C.E.R. diverso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto. 6