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CICLI TECNOLOGICI. Concorrono al limite di 15 t/anno i COV contenuti nelle materie prime dei punti 1, 2, 3. Limiti

A.3 Trasferimento in vasche di affioramento, a temperatura ambiente

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CICLI TECNOLOGICI A) OPERAZIONI DI PRODUZIONE DI MANUFATTI IN GOMMA ED ALTRI ELASTOMERI

N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni. Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.

A.2 Incollaggio delle parti eseguito su banchi o macchine d'incollaggio

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

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MATERIE PRIME 1. Prodotti vernicianti. 1.1 A base COV (Composti Organici Volatili) 1.2 A base acqua 1.3 In polvere SOSTANZE INQUINANTI

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3.1.2) Fasi che compongono l attività (segnare con una crocetta le fasi lavorative presenti)

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Transcript:

Allegato n. 5 PRESSOFUSIONE DI MATERIALI METALLICI SOMMARIO PRESSOFUSIONE DI MATERIALI METALLICI...1 TABELLA I...1 AMBITO DI APPLICAZIONE 1 TABELLA II...1 FASI LAVORATIVE 1 TABELLA III...1 MATERIE PRIME 1 TABELLA IV...2 TIPOLOGIA DELL INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE 2 TABELLA V...2 LIMITAZIONI 2 TABELLA VI...2 PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO 2 TABELLA VII...3 CONTROLLO DEGLI INQUINANTI E VERIFICA DEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI IMPOSTE 3 TABELLA VIII...4 SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO 4 TABELLA IX...5 NOTE 5 TABELLA X PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE...6 CRITERI DI MANUTENZIONE 7 MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME 7 MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI 7 METODOLOGIA ANALITICA 8

PRESSOFUSIONE DI MATERIALI METALLICI TABELLA I AMBITO DI APPLICAZIONE Qualsiasi attività in cui vengano effettuate operazioni di pressofusione con utilizzo di materiali metallici maggiore di 100 kg/giorno e minore uguale a 500 kg/g (v. nota 1 TABELLA IX) TABELLA II FASI LAVORATIVE 1. Fusione del metallo con eventuale aggiunta di scorificanti e/o assimilabili 2. Caricamento automatico/manuale delle presse 3. Applicazione del distaccante/lubrificante 4. Pressofusione 5. Prelievo automatico/manuale del materiale pressofuso sagomato 6. Raffreddamento naturale o forzato TABELLA III MATERIE PRIME A. Metalli e/o leghe metalliche B. Lubrificanti / distaccanti C. Scorificanti e/o assimilbili 1

TABELLA IV TIPOLOGIA DELL INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE Tipologia dell inquinante MATERIALE PARTICELLARE Fasi di provenienza Tutte Tipologia impianto di abbattimento D.MF.01 / D.MF.02 / DC.PE.01 / D.MM. 01 / D.MM.02 (V. TABELLA VIII) Limiti 10 mg/nm 3 Note Tipologia dell inquinante Fasi di provenienza Tipologia impianto di abbattimento (V. TABELLA VIII) Limiti Note C.O.V. Tutte AC.RI.01 / AC.RE.01 / PC.T.01 / PC.T.02 / AU.ST.02 V. PUNTO 1 TABELLA V TABELLA V LIMITAZIONI Punto 1 (relativamente alla limitazione per i C.O.V.) ALDEIDE FORMICA 10 mg/nm 3 FENOLO 5 mg/nm 3 La documentazione tecnica e le valutazioni attestanti il rispetto delle limitazioni dovranno essere tenute a disposizione degli organi preposti al controllo. TABELLA VI PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla TABELLA V - TIPOLOGIA DELL INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE, comporta l installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, in particolare il sistema dovrà essere: 1 Progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto 2 Individuato nell ambito delle schede riportate nella TABELLA VIII rispettando i requisiti impiantistici specificati 2

TABELLA VII CONTROLLO DEGLI INQUINANTI E VERIFICA DEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI IMPOSTE I riscontri analitici delle emissioni dovranno essere effettuati, ove prescritto e/o necessario e nelle più gravose condizioni di esercizio, utilizzando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12/7/90 e dagli allegati al d.m. 25/8/00 o altri metodi equivalenti ritenuti idonei dall Ente di rilevamento territorialmente competente. Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate con cadenza temporale annuale e tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo. Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/m 3 ) nell emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto ( Limiti TABELLA IV TIPOLOGIA DELL INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE). 3

TABELLA VIII SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO Gli impianti di abbattimento citati nel presente allegato sono i seguenti (V. nota 2 TABELLA IX): SCHEDA D.MM.01 SCHEDA D.MM.02 DEPOLVERATORE A SECCO SCHEDA D.MF.01 SCHEDA D.MF.02 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE SCHEDA DC.PE.01 PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO SCHEDA AC.RE.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA SCHEDA AC.RI.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA SCHEDA PC.T.01 COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE SCHEDA PC.T.02 COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA SCHEDA AU.ST.02 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE 4

TABELLA IX NOTE 1 Il calcolo dovrà essere eseguito in base giornaliera, sommando il quantitativo di materiali metallici utilizzati ed escludendo pertanto distaccanti e scorificanti. 2 Vedi ALLEGATO N 32 MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI - alla D.G.R. 15 Dicembre 2000, n.7/2663, come modificata con D.G.R. 29 Novembre 2002, n. 7/11402. Tale allegato riporta le schede degli impianti d abbattimento generalmente impiegati per il contenimento degli inquinanti in atmosfera, generati da singoli cicli produttivi. 5

TABELLA X PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE La Ditta deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (D.P.R. n. 203 del 24/5/88 - art. 2 - punto 1 / d.p.c.m. del 21/7/89 - art. 2 - comma 1 - punto B / D.M. del 12/7/90 - art. 3 - comma 7) dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell ambiente di lavoro. Gli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50 % in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi: Impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, alimentati a metano o G.P.L. ; Impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio; impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile, avente le caratteristiche merceologiche riportate nel d.p.c.m. 8/03/02, allegato 1, punto 1, colonne 1, 3, 5 ed in particolare Zolfo < 0,3% Residuo carbonioso < 6% Nichel e Vanadio come somma < 50 mg/kg Impianti termici di potenzialità inferiore o pari a 1MW, funzionanti a biomasse, come definite nell allegato III al d.p.c.m. 08/03/02. (D.P.R. 24/5/88, n. 203 D.P.R. 25/7/91 d.p.c.m. 8/03/02) N.B. Come specificato dal d.p.c.m. 8/3/02, art. 2 comma 1, punto d) la potenza termica nominale da considerare è la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari installati presso l impianto. Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto dal D.P.R. n. 322 del 15/4/71, in particolare: Art. 3, comma 4, "Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti"; Art. 3, comma 6, "I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica"; Art. 4, comma 4, "Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegatii". 6

CRITERI DI MANUTENZIONE Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità: Manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale; Manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell impianto (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale; Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d estrazione e depurazione dell'aria; Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine numerate ove riportare: - La data di effettuazione; - Il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); - La descrizione sintetica dell'intervento. Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo. MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME La Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione al Comune ed all'a.r.p.a. territorialmente competente. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la Ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, al Comune interessato, all'a.r.p.a. - struttura territorialmente competente, la quale si attiva all'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8, comma 3, del D.P.R. 203/88, alla stessa demandati dalla Regione Lombardia. L eventuale riscontro di inadempimenti, alle prescrizioni autorizzative, dovrà essere comunicato alla Regione dalla stessa A.R.P.A., al fine dell adozione degli atti di competenza. Le analisi di controllo degli inquinanti, fatto salvo quanto prescritto negli specifici allegati tecnici, dovranno successivamente essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i referti analitici tenuti presso la Ditta a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo. I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima. Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici. 7

La Ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'a.r.p.a. - struttura territorialmente competente. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo (pertanto dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico) del materiale particellare in emissione, (ad esempio un rilevatore triboelettrico, un rilevatore ottico, ecc.) che evidenzi eventuali anomalie dei dispositivi dei abbattimento/contenimento delle emissioni, lo stesso sarà considerato sostitutivo dell analisi periodica, qualora prevista. METODOLOGIA ANALITICA Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del D.M. 12/7/90 (Metodi UNICHIM); integrati e sostituiti da quelli indicati dal D.M. 25/08/00. Eventuali metodiche analitiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra, dovranno essere preventivamente ritenute idonee dal responsabile dell A.R.P.A. - struttura territorialmente competente. Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze a tutti gli effetti impiegate nel ciclo tecnologico. I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati: Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/nm 3 ; Portata di aeriforme espressa in Nm 3 /h; Temperatura di aeriforme in C. N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 K 101,323 kpa). L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni. 8